Trasmissioni Abusive: Condanna Definitiva per il Ristoratore
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha posto fine alla vicenda giudiziaria di un ristoratore, confermando la sua condanna per il reato di trasmissioni abusive. Il caso riguarda la diffusione di una partita di calcio all’interno del proprio locale commerciale, avvenuta eludendo le misure di protezione di un servizio televisivo a pagamento. Questa decisione ribadisce un principio fondamentale in materia di diritto d’autore e protezione dei contenuti audiovisivi.
I Fatti di Causa: La Partita Trasmessa Senza Abbonamento
La vicenda ha origine da un controllo effettuato dalle forze dell’ordine in una pizzeria situata in una cittadina siciliana. Durante l’accertamento, veniva constatato che all’interno del locale era in corso la trasmissione di una partita di calcio di un campionato a pagamento, senza che il titolare fosse in possesso del regolare abbonamento commerciale.
Le indagini hanno permesso di accertare che l’imputato utilizzava un apparato di decodificazione per uso privato, capace di aggirare le protezioni tecnologiche del segnale satellitare, al fine di accedere ai contenuti e diffonderli ai propri clienti in modo fraudolento, evitando così di pagare il canone dovuto all’emittente.
Sia il Tribunale di primo grado che la Corte d’Appello avevano riconosciuto la colpevolezza del ristoratore, condannandolo a 6 mesi di reclusione (pena sospesa) e al pagamento di una multa.
Il Reato di Trasmissioni Abusive: l’Analisi della Corte
L’imputato ha presentato ricorso in Cassazione, sostenendo un’errata valutazione delle prove da parte dei giudici di merito. Tuttavia, la Suprema Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile.
Il fulcro della decisione si basa sull’applicazione dell’articolo 171-octies della Legge n. 633/1941 (Legge sul diritto d’autore). Questa norma punisce chiunque, a fini fraudolenti, installa o utilizza apparati o componenti atti a decodificare trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato, eludendo le misure tecnologiche di protezione.
La Corte ha specificato che la condotta illecita non consiste semplicemente nella visione privata, ma nell’uso di un sistema finalizzato a sottrarsi al pagamento del corrispettivo dovuto per la fruizione del servizio. La finalità fraudolenta è l’elemento chiave che integra il delitto.
Le Motivazioni della Cassazione
Nelle motivazioni, i giudici di legittimità hanno chiarito che il ricorso non presentava argomentazioni giuridiche valide, ma si limitava a chiedere una nuova valutazione dei fatti, attività preclusa in sede di Cassazione. La ricostruzione operata dai giudici di merito è stata ritenuta adeguata e coerente.
La Corte ha richiamato un proprio precedente orientamento (sentenza n. 46443 del 2017), secondo cui l’utilizzo di un apparato per decodificare trasmissioni a uso privato, con lo scopo di eludere le protezioni tecnologiche e sottrarsi al pagamento del canone, configura pienamente il reato contestato. La decisione impugnata, pertanto, ha correttamente applicato questo principio consolidato.
Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Conclusioni: le Implicazioni della Sentenza
Questa pronuncia rafforza la tutela del diritto d’autore e dei servizi a pagamento. Conferma che qualsiasi tentativo di aggirare le protezioni tecnologiche per accedere gratuitamente a contenuti protetti è una condotta penalmente rilevante. Per gli esercenti commerciali, la sentenza è un monito chiaro: la trasmissione di eventi sportivi o altri programmi a pagamento richiede la sottoscrizione di specifici abbonamenti commerciali. L’uso di sistemi alternativi per risparmiare sul canone non solo è illecito, ma espone a conseguenze penali significative, oltre che economiche.
Mostrare una partita di pay-tv in un locale pubblico usando un decoder non autorizzato è reato?
Sì, la sentenza conferma che questa condotta integra il reato previsto dall’art. 171-octies della legge sul diritto d’autore (L. 633/1941), in quanto si utilizzano apparati per eludere le misure tecnologiche di protezione con finalità fraudolenta.
Qual è l’elemento decisivo per la configurazione del reato?
L’elemento cruciale è la finalità fraudolenta, ovvero l’intenzione di sottrarsi al pagamento del canone dovuto all’emittente per poter accedere ai programmi ad accesso condizionato.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la conferma della decisione impugnata e, come stabilito dall’art. 616 del codice di procedura penale, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1113 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1113 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 13/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a PARTANNA il 24/10/1954
avverso la sentenza del 05/12/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Palermo del 5 2023, che ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Sciacca il 12 ottobre 2021, con quale NOME COGNOME era stato condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi 6 di reclusione ed euro 2.582 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 171 octies della legge n. 633 del 1941, commesso in Partanna il 17 marzo 2018.
Rilevato che l’unico motivo di ricorso, con cui si censura la conferma del giudizio di colpevole dell’imputato, è manifestamente infondato, in quanto volto a prefigurare una rivalutazio alternativa delle fonti probatorie, a fronte dell’adeguata ricostruzione effettuata dai gi merito, i quali hanno richiamato gli accertamenti dei CC di Castelvetrano, che hanno constatat la trasmissione di una partita di calcio, in difetto del prescritto abbonamento, all’intern pizzeria gestita dall’imputato, essendosi operato in tal senso buon governo del principio elaborato da questa Corte (Sez. 3, n. 46443 del 30/01/2017, Rv. 271791), secondo cui integra il delit previsto dall’art. 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, l’utilizzazione di un apparato at alla decodificazione a uso privato di trasmissioni audiovisive via satellite ad accesso condizion in modo da eludere le misure tecnologiche di protezione poste in essere dall’emittente, con finalità fraudolenta di sottrarsi al pagamento del canone dovuto per l’accesso ai programmi.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen. pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 13 settembre 2024.