Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 32047 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 32047 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: TRIPICCIONE DEBORA
Data Udienza: 25/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME nato a Palermo il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza emessa il 21 febbraio 2024 dal Tribunale di Palermo;
visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME; udite le richieste del Pubblico RAGIONE_SOCIALE, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso; udite le richieste del difensore, AVV_NOTAIO, il quale ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale di Palermo che ha rigettato la richiesta di riesame dell’ordinanza con la quale gli è stata applicata la misura dell’obbligo di dimora nel territorio del Comune di Palermo per il reato di cui agli artt. 337, 339, 99, 61 nn. 4 e 5 cod. pen.
Deduce due motivi di ricorso, di seguito riassunti nei termini strettamente
necessari per la motivazione.
1.1. Violazione dell’art. 309, comma 10, cod. proc. pen., vizi RAGIONE_SOCIALE motivazione e abnormità del provvedimento con cui il Tribunale, in mancanza di un tempestivo invio degli atti da parte del pubblico ministero procedente, ha rinviato l’udienza al fine di acquisire i DVD non trasmessi dal Pubblico ministero entro il termine di cui all’art. 309, comma 5, cod. proc. pen. Sostiene il ricorrente che, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, i DVD chiesti in visione, pur essendo consultabili tramite personal computer, non erano stati inseriti in formato PDF. E’, inoltre, priva di rilievo la circostanza, valorizzata dal Tribunale, che detti atti fossero presenti nell’indice trasmesso dalla Procura, in quanto gli stessi sono pervenuti in cancelleria solo il 15 e 16 febbraio 2024, ovvero il giorno prima e lo stesso giorno di celebrazione dell’udienza.
1.2 In subordine, con il secondo motivo deduce vizi di violazione di legge e di motivazione in ordine al giudizio di gravità indiziaria ed al ritenuto concorso del ricorrente, atteso che la sua mera presenza sul posto e, eventualmente, la sua mera adesione psicologica, non possono configurare un concorso morale alla condotta contestata. Assume, infatti, che dalla visione del DVD IP 368 Vucciria, emerge chiaramente che il ricorrente ha tentato di dissuadere NOME COGNOME spingendolo contro il muro, mentre non risulta che lo stesso abbia mimato il gesto del taglio RAGIONE_SOCIALE gola, che il vigile urbano abbia percepito tale condotta e che il ricorrente abbia applaudito alla condotta posta in essere dagli altri. Il ricorrente, infatti, si trovava di spalle per cui l’ipotetico gesto minac che gli si contesta non poteva essere percepito dai vigili urbani seduti all’interno dell’auto di servizio. Il gesto dell’applauso, infine, è stato tenuto successivamente all’aggressione agli agenti e per tale motivo non può considerarsene l’antigiuridicità. Si aggiunge, infine, che l’imputazione non contiene alcuna descrizione del contributo morale o materiale ascritto al ricorrente né il tenore delle minacce da questo eventualmente pronunciate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato per le ragioni di seguito esposte.
L’esame del primo motivo di ricorso richiede un breve cenno alle modalità di funzionamento del T.I.A.P. (Trattamento Informatico Atti Processuali).
2.1 In primo luogo, come risulta dalla voce dedicata al processo penale telematico nel sito internet del RAGIONE_SOCIALE, il T.RAGIONE_SOCIALE.A.P. è un applicativo sviluppato dal RAGIONE_SOCIALE per la gestione informatica del fascicolo con possibilità di integrare i contenuti nelle varie fasi processuali con
atti, documenti e supporti multimediali. L’obiettivo finale è quello di pervenire alla digitalizzazione del fascicolo attraverso la scannerizzazione – o acquisizione di file digitali – la classificazione, la codifica e l’indicizzazione dei fascicoli con possibi di ricerca, consultazione, esportazione e stampa di interi fascicoli e/o di singoli atti.
La circolare DGSIA del 26 gennaio 2016 ha individuato il T.I.A.P. come gestore documentale unico nazionale, facendo salvo il recupero del patrimonio documentale acquisito con gli altri sistemi più o meno diffusi sul territorio nazionale (AURORA, DIGIT, SIDIP) di cui si è stata prevista, infatti, apposita attività di migrazione.
Limitando l’esame del “percorso” del fascicolo in T.I.A.P. alla fase delle indagini preliminari e, in particolare, all’incidente cautelare, va considerato che, in tale fase (“IND. PREL”), il fascicolo è interamente visibile solo al Pubblico ministero titolare e agli utenti a questo collegati, salva la scelta di disporre l’autorizzazion personalizzata selezionando uno specifico elenco di utenti abilitati.
In caso di richiesta di GLYPH misura cautelare, il pubblico ministero crea un sottofascicolo virtuale, contenente gli atti di cui intende operare la discovery da porre a sostegno RAGIONE_SOCIALE richiesta.
Tale sottofascicolo viene trasmesso all’ufficio del Tribunale “ricezione atti GIP” e sarà accessibile e consultabile da parte del giudice designato all’esame RAGIONE_SOCIALE richiesta cautelare e dalla cancelleria.
In caso di richiesta di riesame, o di appello, il medesimo sottofascicolo, implementato con il provvedimento emesso dal giudice per le indagini preliminari, viene trasmesso alla cancelleria del tribunale competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen.
2.2. La questione posta dal ricorrente attiene all’ambito di operatività, con particolare riferimento alle specifiche modalità di trasmissione del fascicolo a mezzo T.I.A.P., RAGIONE_SOCIALE sanzione RAGIONE_SOCIALE perdita di inefficacia RAGIONE_SOCIALE misura cautelare per la mancata trasmissione degli atti nei termini di cui al comma 5 dell’art. 309 cod. proc. pen.
Va, innanzitutto, premesso che tale disposizione risponde all’esigenza di garantire all’indagato la certezza dei tempi RAGIONE_SOCIALE decisione da parte del tribunale del riesame, sottraendoli alla determinazione discrezionale dell’organo giudiziario. Come chiarito dalla Corte costituzionale, la sanzione RAGIONE_SOCIALE perdita di efficacia RAGIONE_SOCIALE misura cautelare, prevista dall’art. 309, comma 10, cod. proc. pen. risponde all’esigenza di assicurare un termine breve e certo per la verifica giudiziale, in contraddittorio, dei presupposti RAGIONE_SOCIALE misura cautelare, come strumento di garanzia RAGIONE_SOCIALE libertà personale, alla cui protezione la Costituzione attribuisce particolare rilevanza; ciò anche alla luce delle norme delle convenzioni internazionali, che sanciscono il diritto di chi sia privato RAGIONE_SOCIALE libertà personale d
ricorrere ad un tribunale perché sia deciso “entro brevi termini” (art. 5, comma 4, RAGIONE_SOCIALE CEDU) o “senza indugio” (art. 9, comma 4, del RAGIONE_SOCIALE internazionale di RAGIONE_SOCIALE York, del 19 dicembre 1966, relativo ai diritti civili e politici), sulla legalità detenzione (cfr. Corte cost., sentenza n. 232 del 1998).
In linea AVV_NOTAIO, la giurisprudenza di legittimità, anche a Sezioni Unite, ha ripetutamente ribadito che la sanzione RAGIONE_SOCIALE perdita di efficacia consegue solo in caso di mancata trasmissione di “tutti gli atti” presentati al giudice con la richiesta di applicazione RAGIONE_SOCIALE misura, mentre, quando al tribunale del riesame perviene solo parte degli atti, tale organo ha il dovere di valutare quelli trasmessi (Sez. U, n. 21 del 20/11/1996, dep. 1997, Glicora, Rv. 206955; Sez. 1, n. 29036 del 06/02/2018, COGNOME, Rv. 273296; Sez. 4, n. 8114 del 17/11/2005, dep. 2006, Omodasun, Rv. 233530; Sez. 6, n. 4501 del 19/11/1997, dep.1998, Bologna, Rv. 210069).
Le Sezioni Unite hanno, inoltre, chiarito che poiché il tribunale del riesame può procedere al giudizio solo con piena cognizione degli atti, nell’ipotesi di mancata trasmissione di tutta la documentazione a suo tempo presentata dal pubblico ministero al giudice per le indagini preliminari con la richiesta RAGIONE_SOCIALE misura cautelare, è legittimo il rinvio RAGIONE_SOCIALE decisione ai fini dell’acquisizione degli a mancanti; tale provvedimento interlocutorio, mirato alla completa cognizione RAGIONE_SOCIALE documentazione, non si qualifica infatti come atto istruttorio, bensì come provvedimento necessario, strumentale alla decisione, e costituisce espressione di un dovere funzionale il cui esercizio è indispensabile per la definizione del procedimento incidentale (Sez. U, n. 25 del 05/07/1995, Parlati, Rv. 202016).
Sotto altro profilo, si è, inoltre, affermato che l’omessa trasmissione al tribunale del riesame di un’informativa RAGIONE_SOCIALE polizia giudiziaria e del testo integrale di alcuni atti d’indagine, richiamati nel provvedimento che ha disposto la misura, non ne comporta l’inefficacia, se non è specificamente indicato quali dati decisivi siano stati sottratti al controllo del tribunale e se, all’esito RAGIONE_SOCIALE “prova resistenza”, gli elementi non trasmessi siano ritenuti irrilevanti, ai fini del correttezza e RAGIONE_SOCIALE legittimità RAGIONE_SOCIALE decisione cautelare (Sez. 6, n. 41468 del 12/09/2019, COGNOME, Rv. 277370).
L’applicazione RAGIONE_SOCIALE sanzione processuale in esame è stata esclusa non solo in caso di trasmissione “mancata” di uno o più atti, ma anche in caso di trasmissione “difettosa” o “incompleta”, ricollegata alla non leggibilità dell’atto (Sez. 5, n. 39013 del 27/06/2018 Fazzalari Rv. 273879), ovvero alla sua trasmissione parziale (Sez. 2, n. 41990 del 08/07/2015, Formica, Rv. 264681 in relazione alla trasmissione RAGIONE_SOCIALE denuncia RAGIONE_SOCIALE persona offesa mancante di una pagina).
Si è, infatti, ritenuto che il tribunale può decidere prescindendo dagli atti mancanti o trasmessi in modo incompleto o difettoso, ovvero può esercitare il potere di sollecitare una trasmissione integrativa, fermo il termine ultimo di dieci
giorni entro i quali decidere, a far data dal primo invio di atti.
2.3. La medesima soluzione ermeneutica, inizialmente elaborata in relazione ad un sistema processuale organizzato in forma cartacea, è stata successivamente ribadita anche in relazione al fascicolo telematico e, in particolare, alla trasmissione “difettosa” di atti tramite l’applicativo T.I.A.P.
Si è, infatti, affermato che qualora la copia di uno degli atti, compreso nell’indice di quelli che la cancelleria del tribunale del riesame attesta come ricevuti a seguito di “caricamento” nel sistema cd. T.I.A.P. da parte del pubblico ministero, risulti non reperita o non leggibile, ciò non determina l’inefficacia RAGIONE_SOCIALE misura che deriva esclusivamente dalla “mancata” trasmissione e non anche dalla trasmissione “difettosa” (Sez. 2, n. 37780 del 05/10/2021, Rv. 282201).
2.4. Ad avviso del Collegio, anche nella fattispecie in esame si è verificata una ipotesi di trasmissione “difettosa” degli atti caricati nel T.I.A.P. e ciò lo si pu desumere dalla sequenza processuale descritta nell’ordinanza impugnata da cui risulta che: 1) il sottofascicolo contenente gli atti posti a fondamento RAGIONE_SOCIALE misura è stato trasmesso a mezzo T.I.A.P., con allegato l’indice degli atti tra cui erano inclusi anche i DVD; 2) la cancelleria del Tribunale ha apposto l’attestazione di avvenuta ricezione; 3) i DVD sono stati materialmente trasmessi solo il giorno prima dell’udienza dinanzi al Tribunale; 4) su richiesta RAGIONE_SOCIALE difesa, l’udienza dinanzi al Tribunale è stata rinviata al fine di consentire al difensore di estrarre copia di tali DVD; 5) alla successiva udienza sono stati, infine, presentati in visione gli originali RAGIONE_SOCIALE annotazioni di polizia giudiziaria del 30/11/2023 e dell’8/1/2024.
Ebbene, la sequenza sopra descritta, letta alla luce delle modalità di funzionamento dell’applicativo T.I.A.P. illustrate nel par. 2.1., consente di ritenere che, come attestato dalla Cancelleria, il Pubblico ministero ha provveduto a trasmettere l’intero sottofascicolo contenente gli atti posti a fondamento RAGIONE_SOCIALE richiesta cautelare, tra i quali anche i DVD. La circostanza che tali atti non siano stati reperiti in formato PDF appare, dunque, inidonea a configura una mancata trasmissione, cosicché deve ritenersi che il Tribunale ha legittimamente disposto il rinvio dell’udienza per consentire la loro materiale produzione e la successiva estrazione di copia da parte RAGIONE_SOCIALE difesa.
Deve, dunque, affermarsi il seguente principio di diritto: In tema di misure cautelari personali, non si verifica la perdita di efficacia RAGIONE_SOCIALE misura, ai sens dell’art. 309, commi 5 e 10, cod. proc. pen., in caso di trasmissione difettosa, per illeggibilità o mancato reperimento, di uno o più atti compresi nell’indice di quelli che la cancelleria del tribunale del riesame attesta come ricevuti a seguito di “caricamento” nel sistema T.I.A.P. da parte del pubblico ministero, potendo, in tal caso, il tribunale rinviare la decisione al fine di acquisire l’atto non reperito o no visibile, fermo restando il termine ultimo di dieci giorni, decorrente dalla prima ricezione degli atti, entro il quale decidere ai sensi dell’art. 309, comma 9, cod.
proc. pen.
Il secondo motivo è inammissibile in quanto fondato su argomentazioni di merito che, anziché evidenziare vizi rilevanti in sede di legittimità, tendono a sollecitare una non consentita diversa ricostruzione del quadro indiziario.
In tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è, infatti, ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità RAGIONE_SOCIALE motivazione del provvedimento secondo i canoni RAGIONE_SOCIALE logica ed i principi di diritto, restando, invece, escluso dal perimetro del giudizio di legittimità il controllo di quelle censure che, pu investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, COGNOME, Rv. 276976) o che, comunque, attengono alla ricostruzione dei fatti (Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, COGNOME, Rv. 269884).
Osserva, inoltre, il Collegio che l’ordinanza impugnata, senza incorrere in alcuna manifesta illogicità, ha desunto il contributo apportato dal ricorrente dalla condotta documentata dal video RAGIONE_SOCIALE CAM 5 dalla quale è emerso che, nel corso RAGIONE_SOCIALE fase più violenta dell’aggressione finalizzata ad impedire il compimento di un atto dell’ufficio ai due Ispettori RAGIONE_SOCIALE Polizia Municipale, il COGNOME mimava il taglio RAGIONE_SOCIALE gola all’indirizzo di uno dei due operanti (v. pagina 5 e 6).
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 25 giugno 2024
Il Consigliere estensore
Il Pre idente