Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 17575 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 17575 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 21/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME NOME a PESCARA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 26/10/2023 del TRIB. LIBERTA’ di L’AQUILA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del AVV_NOTAIO COGNOME
Il P.G. conclude chiedendo l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
udito il difensore
AVV_NOTAIO‘AVV_NOTAIO NOME COGNOME del foro di PESCARA in difesa di COGNOME NOME conclude chiedendo il rigetto del ricorso del Procuratore.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di L’Aquila, adito ex art. 309 cod. proc. pen., ha accolto il riesame personale presentato da NOME COGNOME contro l’ordinanza con la quale, in data 26/10/2023, il G.I.P. di Pescara GLYPH gli aveva applicato la misura della custodia in carcere (in relazione al delitto di tentato omicidio di NOME, avvenuto il 11/09/2023 in Montesilvano), quale conseguenza della mancata trasmissione GLYPH al tribunale del riesame di parte degli atti acquisiti al procedimento cautelare, ed in particolare di un video , espressamente menzioNOME nell’ordinanza cautelare e necessario per delineare il quadro indiziario, e ritenuto dalla Difesa elemento a discarico.
Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica di Pescara, che, con un unico motivo, denuncia violazione dell’art. 606 lett. b) cod. proc. pen., in relazione all’art. 309 comma 5 cod. proc. pen.
Deduce il ricorrente l’erroneità dell’ordinanza impugnata per avere applicato le conseguenze di cui all’art. 309 comma 10 cod. proc. pen. (che disciplina l’ipotesi di omessa trasmissione degli atti) al caso in esame in cui invece si era verificata una mera trasmissione incompleta.
In particolare tra gli atti inviato dall’Ufficio GIP al Tribunale del Riesame mediante TIAP vi era anche un DVD che, per problemi legati al mezzo di trasmissione, non veniva materialmente trasmesso; il Tribunale, anziché attivarsi per richiederne l’invio, si è limitato a constarne l’assenza dichiarando la perdita di efficacia dell’ordinanza cautelare.
Il Procuratore ricorrente contesta inoltre la decisività dell’elemento di prova non trasmesso al Tribunale del riesame dal momento che il contenuto del video era stato oggetto di una specifica annotazione di P.G., trasmessa ex art. 309 c.p.p. e contenente tutti i fotogrammi di interesse investigativo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Secondo un consolidato orientamento di questa Corte di legittimità, in tema di misure cautelari personali, non si verifica la perdita di efficacia della misura, ai sensi dell’art. 309, comma 5, cod. proc. pen., qualora la copia di uno degli atti, compreso nell’indice di quelli che la cancelleria del tribunale del riesame attesta come ricevuti a seguito di “caricamento” nel sistema cd. TIAP da parte del pubblico ministero, risulti
non reperito o non leggibile, in quanto tate inefficacia deriva dalla sola “mancata” trasmissione e non anche dalla trasmissione “difettosa” (In motivazione la Corte ha precisato che, in questo caso, il tribunale, con provvedimento interlocutorio, può rinviare la decisione al fine di acquisire l’atto non reperito o non visibile, fermo il termine ultimo di dieci giorni entro i quali decidere, a far data dal primo invio di atti) – sez. 2, n. 37780 del 05/10/2021, PT/Parisi, Rv. 282201 – 01.
Occorre infatti distinguere l’ipotesi della omessa trasmissione degli atti al tribunale del riesame, da parte del pubblico ministero, dalla trasmissione incompleta o difettosa, che non comporta la perdita di efficacia della misura, a differenza della prima ipotesi.
Nel caso di specie, la trasmissione degli atti, anche con riferimento al supporto informatico, non è stata totalmente omessa, ma è stata incompleta, in quanto le immagini registrate sono state trasmesse in parte, allegando all’annotazione di polizia giudiziaria datata 18/09/2023 i fotogrammi ritenuti rilevanti, e quindi utilizzati, dagli inquirenti.
Non è ultroneo osservare come, sul punto, sia stato affermato che in tema di riesame di misure cautelari, il pubblico ministero non ha l’obbligo di trasmettere, ai sensi dell’art. 309, comma 5, cod. proc. pen., i supporti informatici contenenti le video riprese utilizzate ai fini dell’applicazione della misura quando gli esiti delle stesse siano riportati nell’annotazione di polizia giudiziaria. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure l’ordinanza con la quale il tribunale del riesame, analogamente al giudice per le indagini preliminari, aveva basato la decisione sul contenuto delle video riprese come riprodotto negli atti di polizia giudiziaria e nelle dichiarazioni delle persone informate sui fatti che ne avevano preso visione, oltre che sulle immagini fotografiche dell’azione delittuosa dalle stesse estrapolate) Sez. 2, n. 19195 del 12/04/2019, COGNOME, Rv. 276444 – 01.
Il Tribunale, qualora avesse ritenuto rilevante la visione dell’intero filmato, avrebbe dovuto, pertanto, esercitare i suoi poteri e sollecitare l’invio integrale del supporto informatico, previa valutazione della sua rilevanza (così Sez. 5, n. 39103 del 27/06/2018, COGNOME, Rv. 273879; cfr anche, specifica sul punto, Sez. 1, n. 28978 del 26/06/2001, COGNOME, Rv. 219551 – 01: in tema di procedimento per il riesame, non comporta inefficacia della misura cautelare la circostanza che il tribunale, non rinvenendo alcuni degli atti posti a fondamento della misura e indicati nella missiva di trasmissione del pubblico ministero, abbia provveduto a richiederne all’ufficio requirente un nuovo invio, tempestivamente avvenuto (Nell’affermare tale principio, la Corte ha osservato che per la perdita di efficacia della misura cautelare occorre la certezza che gli atti, sebbene elencati nella missiva del pubblico ministero, non siano poi trasmessi, non essendo sufficiente che essi non vengano reperiti nel
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fascicolo in quanto ben può ipotizzarsi che gli stessi siano stati dalla cancelleria fortuitamente smarriti o erroneamente destinati ad altro incartamento).
Il profilo evidenziato pare assorbente rispetto all’ulteriore deduzione effettuata dalla parte pubblica ricorrente in tema di non decisività dell’elemento di prova non trasmesso al Tribunale del riesame.
L’affermazione della perdita di efficacia della misura cautelare applicata all’indagato, pertanto, è erronea, in quanto pronunciata in assenza del presupposto stabilito dall’art. 309, commi 5 e 10, cod.proc.pen..
Si impone quindi l’annullamento dell’impugnata ordinanza, con rinvio al Tribunale del riesame di L’Aquila, perché proceda, nella assoluta libertà delle proprie determinazioni di merito, a nuovo giudizio, nel rispetto dei richiamati principi.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di L’Aquila competente ai sensi dell’art. 309, co. 7, c.p.p.
Così deciso il 21 febbraio 2024
Il Co ?igliere estensore
Il Presidente