Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 25049 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 25049 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NICOTERA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 16/08/2023 del TRIB. LIBERTA di CATANZARO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udita la requisitoria e le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto rigettarsi il ricorso;
udite le conclusioni dell’avvocato NOME COGNOME e dall’avvocato NOME COGNOME, nell’interesse di NOME COGNOME, che riportandosi alla memoria depositata hanno illustrato ulteriormente i motivi dei ricorsi e ne ha chiesto l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale del riesame di Catanzaro, con ordinanza del 16 agosto 2023, depositata il 29 settembre 2023, annullava l’ordinanza genetica quanto al capo 1) relativo al delitto di concorso esterno in associazione mafiosa ritenuto in relazione a NOME COGNOME, la confermava quanto al capo 17) relativo a delitto previsto dall’art. 512 -bis aggravato dall’art. 416-bis 1 cod. pen., sostituendo la misura cautelare estrema con quella degli arresti domiciliari.
Al capo 17), in particolare, si legge che l’indagato e i suoi familiari, in concorso, «al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale e consentire a COGNOME NOME (già condannato per aver preso parte ad una associazione di stampo mafioso con sentenza del G.u.p. del Tribunale di Catanzaro nr. 04/2006 del 17 Gennaio 2008, depositata il 09 giugno 2008, emesso nell’ambito del procedimento n. 3053/04, cd. Odissea, divenuta irrevocabile a seguito di sentenza della Corte di CEissazione del 29 settembre 2009, nr. 1834/2020) di sottrarsi a provvedimenti ablativi di natura reale, ponevano in essere le condotte di attribuzione fittizia delle quote, nonché delle cariche sociali della società RAGIONE_SOCIALE, di seguito specificate: – COGNOME NOME, nella veste di effettivo titolare della ditta individuale intestata alla moglie COGNOME NOME e successivamente nella veste di socio occulto ed amministratore di fatto della RAGIONE_SOCIALE, costituita in data 30.12.2020; – COGNOME NOME, già titolare formale dell’omonima ditta individuale costituita il 21 giugno 2000 ed estinta in data 30 dicembre 2020, in occasione dell’atto di donazione effettuato in favore dei figli, con contestuale atto costitutivo della società RAGIONE_SOCIALE , attribuivano fittiziamente: a COGNOME NOME la titolarità di una quota sociale pari al 33,33% del capitale sociale della RAGIONE_SOCIALE, oltre alla carica di amministratore unico; a COGNOME NOME la titolarità di una quota sociale pari al 33,33% del capitale sociale della RAGIONE_SOCIALE; a COGNOME NOME la titolarità di una quota sociale pari al 33,33% del capitale sociale della RAGIONE_SOCIALE. Fatti aggravati, altresì, dalla circostanza di avere agito avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416-bis ovvero con il fine di agevolare l’attività dell’associazione per delinquere di tipo mafioso del Locale di ‘ndrangheta di RAGIONE_SOCIALE (VV). In Nicotera il 30.12.2020 – data di c:ostituzione della RAGIONE_SOCIALE». Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Il ricorrente NOME COGNOME, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso articolato in un unico motivo, enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall’art. 173 disp. att. cod, proc. pen.
Il motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 273 cod. proc. pen. e 512-bis cod. pen., nonché vizio di motivazione anche da travisamento.
Il ricorrente, dopo avere premesso che non è contestata dalla difesa la circostanza che l’intestazione delle quote della società sia fittizia, in quanto la gestione – della attuale società come della precedente ditta individuale – faceva capo all’indagato, lamenta invece il difetto di gravità indiziaria in ordine al dolo specifico di elusione delle misure di prevenzione.
In particolare, l’ordinanza impugnata, oltre che dalla gestione di fatto dell’attività di produzione di alimenti da forno, avrebbe illogicamente tratto anche dalla imposizione alle strutture turistiche – operata dal COGNOME insieme al COGNOME – e dalla precedente condanna dell’indagato per il delitto associativo, la prova del dolo specifico richiesto.
Ciò senza però confrontarsi, osserva il ricorrente, con la circostanza che l’imposizione, che integrerebbe il metodo mafioso, sia in realtà fondata su una asserita joint venture con il COGNOME che viene tratta, da parte del Tribunale, da una conversazione del 2017, quindi antecedente di tre anni il delitto per cui si procede, intervenuta fra terzi, l’associato COGNOME e l’imprenditore COGNOME, cosicché l’ordinanza sarebbe incorsa in travisamento del contenuto della conversazione, valorizzando una espressione – «… non sei di Bolzano …» – indicativa del modo impositivo delle forniture, utilizzata da NOME (neanche da NOME) e comunque non riferita a COGNOME, tanto più che la conversazione richiamata non vede NOME costringere NOME ad acquistare i prodotti di COGNOME.
Anche viziata risulterebbe la motivazione avendo valorizzato la sentenza di condanna quanto alla partecipazione al clan RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE del ricorrente con condotta dal 2001 fino al 17 gennaio 2008: difatti, la ditta individuale facente capo all’indagato veniva costituita dopo tale data, gestita di fatto sempre da RAGIONE_SOCIALE, e la stessa fu sequestrata in sede di procedimento di prevenzione ma dissequestrata nel 2015, con provvedimento definitivo.
Il Tribunale del riesame, pur prendendo atto di ciò, ha ritenuto che il dolo specifico di elusione poteva scaturire dal rischio di una nuova applicazione delle misure di prevenzione, senza che però, rileva il ricorrente, il provvedimento impugnato dia conto delle ragioni indiziarie che sostengano tale affermazione, che non possono rinvenirsi in una conversazione di tre anni precedente.
4. Il ricorso è stato trattato con intervento delle parti, ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell’art. 7, comma 1, dl. n. 105 del 2021, la cui vigenza è stata poi estesa in relazione alla trattazione dei ricorsi proposti entro il 30 giugno 2023 dall’articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150, come modificato dall’art. 5duodecies d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla I. 30 dicembre 2022, n. 199.
Le parti hanno concluso come indicato in epigrafe, rappresentando la Procura generale la natura di ricorso versato in fatto, nonché entro il 30 giugno 2024 ai sensi dell’art. 11, comma 7, del d.l. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito in legge 23 febbraio 2024, n. 18.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Pacifico è l’orientamento che, a partire da Sezioni Unite n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv. 215828, in tema di misure cautelari personali, a fronte di un ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame, in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ne definisce così l’ambito di delibazione. La Corte ha il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente canto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti, rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie (nello stesso senso, Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, COGNOME, Rv. 237012; Sez. F., n. 47748 del 11/08/2014, COGNOME, Rv. 261400; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, NOME, Rv. 255460; Sez. 2, Sentenza n. 27866 del 17/06/2019, COGNOME, Rv. 276976).
3. Va altresì premesso che questo Collegio aderisce all’orientamento che ritiene – cfr. Sez. 5, n. 36079 del 05/06/2012, COGNOME, Rv. 253511 – che, in tema di misure cautelari personali, la nozione di “gravi indizi di colpevolezza” di cui all’art. 273 cod. proc. pen. non si atteggia allo stesso modo del termine “indizi” inteso quale elemento di prova idoneo a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza, sicché ai fini dell’adozione di una misura cautelare, è sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell’indagato in ordine ai reati addebitatigli e gli indizi non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti per il giudizio di merito dall’art. 192, comma 2, cod. proc. pen. come si desume dall’art. 273, comma 1-bis, cod. proc. pen., che richiama i commi 3 e 4 dell’art. 192 cod. proc. pen., ma non il comma 2 dello stesso articolo, che richiede una particolare qualificazione degli indizi. Nello stesso senso, più di recente, Sez. 5, n. 55919 del 15/10/2018, Lopreiato e Sez. 5, n. 41868 del 05/07/2018, COGNOME, nonché, per le altre Sezioni, Sez. 2, n. 22968 del 08/03/2017, Carrubba, Sez. 4, n. 6660 del 24/01/2017, COGNOME, Rv. 269179, Rv. 270172, Sez. 4, n. 53369 del 09/11/2016, COGNOME, Rv. 268683, Sez. 4, n. 22345 del 15/05/2014, Francavilla, Rv. 261963, Sez. 6, n. 7793 del 05/02/2013, COGNOME, Rv. 255053, Sez. 4, n. 18589 del 14/02/2013, Superbo, Rv. 255928, Sez. 4, n. 38466 del 12/07/2013, COGNOME, Rv. NUMERO_DOCUMENTO.
Sul tema, inoltre, va richiamato anche l’autorevole passaggio di Sez. U, COGNOME: «Il quadro di gravità indiziaria ai fini cautelari, concetto differente da quello enunciato nell’art. 192/2 c.p.p., che allude alla c.d. prova logica o critica, ha, sotto il profilo gnoseologico, una propria autonomia, non rappresenta altro che l’insieme degli elementi conoscitivi, sia di natura rappresentativa che logica, la cui valenza è strumentale alla decisione de libertate, rimane delimitato dai confini di questa e non si proietta necessariamente nel diverso e futuro contesto dibattimentale relativo al definitivo giudizio di merito» (Sez. U, n. 36267 del 30/05/2006, COGNOME, Rv. 234598).
Va premesso che l’ordinanza impugnata rinvia anche a quella genetica, risultando i due provvedimenti un unico organismo argomentativo, quanto alla valutazione della gravità indiziaria per il delitto per cui si procede, essendovi sul punto la cd. doppia conformità.
4.1 Deve anche rilevarsi da subito che agli elementi isolati da parte del ricorrente (precedente condanna per il delitto associativo, conversazione fra NOME e NOME del 2017) si aggiungono altri profili non valutati con il ricorso: il Tribunale del riesame, infatti, richiama il legame fra NOME e NOME e il sostegno reciproco fra i due, l’uno sponsorizza i prodotti dell’altro, come è dimostrato dalle conversazioni successive rispetto a quella sola richiamata in ricorso, conversazioni seguenti del 2018 e riportate nella ordinanza genetica da fol. 384.
Tali conversazioni sono richiamate nell’ordinanza impugnata al fol. 5, allorchè si fa riferimento anche al coinvolgimento del figlio di COGNOME per sponsorizzare i prodotti di COGNOME.
In sostanza, non manifestamente illogico è il ragionamento operato dal Tribunale del riesame quando evidenzia che il legame fra COGNOME, sodale di rilievo del gruppo RAGIONE_SOCIALE, e COGNOME, sia oltre modo significativo e integri una joint venture per acquisire il monopolio nella distribuzione dei rispettivi prodotti, facendo ciascuno dei due da sponsor per i prodotti dell’altro.
D’altro canto – anche con questo elemento non si confronta il ricorrente – il Tribunale del riesame al fol. 7 richiama la conversazione fra COGNOME e COGNOME, e il primo riferisce: noi abbiamo il panificio insieme, riferendosi quindi a una cointestazione di fatto fra COGNOME e COGNOME della menzionata attività aziendale dal che, in maniera non manifestamente illogica, l’ordinanza impugnata trae che COGNOME era ben consapevole di apportare con la sua gestione occulta, favorita dal COGNOME e dal NOME COGNOME sul mercato, un contributo alla consorteria di riferimento, proprio tramite COGNOME, esponente di rilievo del sodalizio.
E bene, a fronte di tale ricostruzione, il dedotto travisamento sull’espressione «non sei di Bolzano» risulta proposto sotto forma di diversa interpretazione. A ben
vedere GLYPH e GLYPH possibile GLYPH prospettare GLYPH un’interpretazione GLYPH del GLYPH significato GLYPH di un’intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza di travisamento della prova, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, dep. 2018, Di Maro, Rv. 272558 – 01; Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 259516 – 01; Sez. 2, 17 ottobre 2007, n. 38915, Donno, rv 237994).
Nel caso in esame in primo luogo il motivo difetta di specificità, in quanto ai fini della deduzione del vizio di motivazione l’atto del processo” deve essere “specificamente indicato nei motivi di gravame”. Sul ricorrente’ dunque, grava, oltre all’onere di formulare motivi di impugnazione specifici, anche quello di individuare ed indicare gli atti processuali che intende far valere (e di specificare le ragioni per le quali tali atti, se correttamente valutati, avrebbero dato luogo ad una diversa pronuncia decisoria), onere da assolvere nelle forme di volta in volta adeguate alla natura degli atti in considerazione. E quanto alle condizioni per cui può ritenersi assolto l’onere di indicazione posto dalla lett. e) dell’art. 606 c.p.p., si è altresì precisato che, qualora la prova omessa o travisata abbia natura dichiarativa, il che vale anche per le conversazioni intercettate, «il ricorrente ha l’onere di riportarne integralmente il contenuto, non limitandosi ad estrapolarne alcuni brani, giacchè così facendo viene impedito al giudice di legittimità di apprezzare compiutamente il significato probatorio delle dichiarazioni e, quindi, di valutare l’effettiva portata del vizio dedotto» (Sez. 4 n. 37982 del 26 giugno 2008, COGNOME, rv 241023; Sez. F., n. 32362 del 19 agosto 2010, COGNOME ed altri, Rv. 248141; Sez. 3, n. 19957/17 del 21/09/2016, COGNOME, Rv. 269801). Nel caso in esame sono stati riportati solo brevi brani nel ricorso, che dunque è generico.
Per altro ciò che viene richiesto non è di verificare se il Tribunale del riesame ha errato nel riportare il significante, ma si propone un diverso significato dell’espressione, cosicchè la censura propone una diversa interpretazione. E a riguardo deve da subito rilevarsi come in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l’interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, Sentenza n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, IRv. 263715): infatti, costituisce questione di fatto, rimessa all’esclusiva competenza del giudice di merito, l’interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 2, Sentenza n. 50701 del 04/10/2016, COGNOME, Rv. 268389).
Infine, il motivo è, sul punto della censura di travisamento, privo di decisività, a fronte della cointeressenza fra l’indagato e COGNOME, che è tratta dai citati ulteriori elementi.
4.2 In secondo luogo, non manifestamente illogico è l’aver affermato da parte del Tribunale che l’indagato, alla luce delle nuove condotte poste in essere con NOME e della cointeressenza con lo stesso, dato il ruolo rilevante nel sodalizio del medesimo, potesse temere una nuova misura di prevenzione, cosicché la nuova intestazione fittizia risultava funzionale ad eludere le misure di prevenzione.
Pertanto il Tribunale del riesame fa buon governo del principio consolidato per cui il delitto di trasferimento fraudolento di valori può essere commesso anche da chi non sia ancora sottoposto a misure di prevenzione patrimoniali e ancora prima che il relativo procedimento sia iniziato, occorrendo solo, ai fini della configurabilità del dolo specifico di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione patrimoniale, che l’interessato possa fondatamente presumere l’avvio di detto procedimento (Sez. 5, n. 1886 del 07/12/2021, dep. 17/01/2022, COGNOME, Rv. 282645 – 01; mass. conf. N. 13083 del 2014 Rv. 262764 – 01, N. 19537 del 2004 Rv. 227969 – 01, N. 45 del 2012 Rv. 251750 – 01, N. 18852 del 2013 Rv. 256242 – 01).
Ne consegue la complessiva inammissibilità del ricorso con la conseguente condanna alle spese e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 01/03/2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente