Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 3042 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 3 Num. 3042 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/12/2024
TERZA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
Presidente –
Sent. n. sez. 1769/2024
ALDO ACETO
Relatore –
CC – 18/12/2024
NOME COGNOME
R.G.N. 28122/2024
NOME COGNOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il TRIBUNALE DI NAPOLI nei confronti di:
NOME nato a SANTA NOME COGNOME VETERE il 22/10/1969
avverso l’ordinanza del 14/06/2024 del TRIB. LIBERTA’ di Napoli
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le richieste del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo lÕannullamento con rinvio dellÕordinanza impugnata.
Trattazione cartolare.
1.Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli ricorre per lÕannullamento dellÕordinanza del 12 luglio 2024 del medesimo Tribunale che ha rigettato lÕappello proposto avverso lÕordinanza del 13 dicembre 2023 del Giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale che aveva a sua volta rigettato la
richiesta di sequestro preventivo, avanzata ex art. 321, comma 1, cod. proc. pen., di tre esercizi di tabaccheria riconducibili a NOME COGNOME nei cui confronti il pubblico ministero procede per il reato di cui agli artt. 5124161 cod. pen.
1.1.Con unico motivo deduce lÕerronea applicazione dellÕart. 512cod. pen. per la cui sussistenza, afferma, non è richiesta la sproporzione tra i redditi dellÕagente e le provviste utilizzate per lÕacquisto delle licenze oggetto della ipotizzata fittizia intestazione. Si tratta di requisiti richiesti dallÕart. 20 d.lgs. n. 159 del 2011 (cd. codice antimafia) ai fini del sequestro di prevenzione non ai fini della sussistenza del reato di trasferimento fraudolento di valori.
2.Il ricorso è fondato.
3.Osserva il Collegio:
3.1.nellÕambito del procedimento penale iscritto a carico di NOME COGNOME per il delitto di cui allÕart. 512cod. pen., il Pubblico ministero ipotizza che costui abbia fittiziamente intestato ad altri la licenza di tre tabaccherie al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali, trattandosi di persona condannata per il delitto di cui agli artt. 110, 416cod. pen. (concorso esterno al clan camorristico COGNOME);
3.2.il Giudice per le indagini preliminari aveva rigettato la richiesta di sequestro preventivo sul rilievo non giˆ della mancanza di prova della effettiva intestazione fittizia delle tabaccherie bens’ della risalenza nel tempo della condanna (2008) rispetto alle condotte della loro intestazione ad altri (2020/2021) nonchŽ per lÕassenza di riferimenti a rapporti del Maio Simmaco con soggetti appartenenti alla criminalitˆ organizzata, allÕassenza di commenti in ordine alla motivazione dellÕinterposizione fittizia e di indicazioni sulla provenienza delle provviste utilizzate per lÕacquisto o la gestione degli esercizi;
3.3.nellÕadire il Tribunale dellÕappello cautelare, il Pubblico ministero distrettuale aveva evidenziato che la condanna del 2008 non era ancora divenuta irrevocabile, essendo ancora pendente il giudizio rescissorio in appello (a seguito di annullamento con rinvio della condanna), sicchŽ il trasferimento fraudolento delle licenze è stato posto in essere proprio in vista (e nella prospettiva) della possibile condanna;
3.4.nel disattendere lÕappello il Tribunale ha evidenziato che, incontestato lÕelemento soggettivo, manca, nel caso in esame, la prova dellÕelemento oggettivo del reato sotto il profilo della mancanza di accertamenti sulla sproporzione tra il reddito dichiarato o le attivitˆ economiche dellÕagente e lÕacquisto e la gestione delle tabaccherie oggetto di domanda cautelare; in particolare, incontestata la riconducibilitˆ delle tabaccherie al Maio, manca, secondo il Tribunale, la prova che i redditi utilizzati per lÕacquisto delle tabaccherie sia sproporzionato al reddito del
Maio stesso e, quindi, astrattamente aggredibile con misure di prevenzione patrimoniale;
3.5.il ragionamento è frutto del denunziato malgoverno della fattispecie incriminatrice;
3.6.ai fini della integrazione dellÕelemento materiale del delitto di cui allÕart. 512cod. pen. è sufficiente lÕattribuzione fittizia ad altri di denaro, beni o altre utilitˆ, non essendo in alcun modo richiesto che il valore di tali beni, denaro o altre utilitˆ sia sproporzionato al reddito dichiarato o allÕattivitˆ economica svolta dal soggetto cedente o che sia frutto di attivitˆ illecite o ne costituisca il profitto (Sez. 2, n. 11692 del 08/03/2016, COGNOME, Rv. 266193 – 01; Sez. 5, n. 5590 del 25/10/2013, COGNOME Rv. 258877 – 01);
3.7.lÕintenzione perseguita dallÕagente è estranea allÕambito oggettivo del reato costituendone lÕelemento soggettivo, ritenuto per˜ indiscutibilmente sussistente dal Tribunale stesso che confonde il piano oggettivo del reato (il trasferimento fittizio) con quello soggettivo (la finalitˆ del trasferimento);
3.8.occorre, in ogni caso, ribadire che:
3.8.1. il delitto di trasferimento fraudolento di valori pu˜ essere commesso anche da chi non sia ancora sottoposto a misure di prevenzione patrimoniali e ancora prima che il relativo procedimento sia iniziato, occorrendo solo, ai fini della configurabilitˆ del dolo specifico di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione patrimoniale, che l’interessato possa fondatamente presumere l’avvio di detto procedimento (Sez. 5, n. 1886 del 07/12/2021, COGNOME, Rv. 282645 01; Sez. 5, n. 13083 del 28/02/2014, COGNOME, Rv. 262764 – 01; Sez. 2, n. 45 del 24/11/2011, dep. 2012, P., Rv. 251750 – 01; Sez. 1, n. 19537 del 02/03/2004, COGNOME, Rv. 227969 – 01; Sez. 1, n. 3880 del 25/05/1999, COGNOME, Rv. 214094 01);
3.8.2.non tutte le misure di prevenzione patrimoniali richiedono, ai fini della loro applicazione, la sproporzione tra il valore dei beni riconducibili al proposto, anche per interposta persona, e i redditi dichiarati e le attivitˆ economiche svolte oppure che tali beni costituiscano il frutto o il reimpiego di attivitˆ illecite, essendo contemplate dal cd. codice antimafia ulteriori misure di prevenzione patrimoniali che prescindono completamente da tali presupposti (artt. 34 e 34d.lgs. n. 159 del 2011 in materia di amministrazione giudiziale di aziende utilizzate, per esempio, per agevolare le attivitˆ di persone sottoposte a procedimento penale per il reato di cui allÕart. 416cod. pen.);
3.8.3.in ogni caso, premesso che il Tribunale ha comunque ritenuto la sussistenza del dolo, non vÕè dubbio che se è vero che in sede cautelare il “fumus” del reato ipotizzato deve essere valutato relativamente a tutti gli elementi della fattispecie contestata, è altrettanto vero che il difetto dellÕelemento soggettivo deve risultare Òictu oculiÓ evidente (Sez. 3, n. 26007 del 05/04/2019, COGNOME, Rv.
276015 – 01; Sez. 2, n. 18331 del 22/04/2016, COGNOME, Rv. 266896 – 01; Sez. 4, n. 23944 del 21/05/2008, COGNOME, Rv. 240521 – 01; Sez. 4, n. 9107 del 02/12/2004, COGNOME, Rv. 231381 – 01);
3.9.ne consegue che lÕordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Napoli.
Annulla lÕordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli competente ai sensi dellÕart. 324, comma 5, cod. proc. pen.
Cos’ deciso in Roma, il 18/12/2024.
Il Consigliere estensore
Il Presidente
NOME COGNOME
NOME COGNOME