Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 18093 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 18093 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOMECOGNOME nata a BRESCIA il 22/02/1964
avverso la sentenza del 03/10/2024 del TRIBUNALE di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; uditi gli Avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME in difesa di NOME COGNOME che hanno concluso per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 03/10/2024 il Tribunale di Brescia, su richiesta del difensore di NOME COGNOME a tal fine munito di procura speciale, ha applicato
all’imputata la pena di anni 1 e mesi 10 di reclusione ed euro 4.000 di multa, con il beneficio della sospensione condizionale, in relazione ai fatti di reimpiego illecito di cui al capo 7) e di trasferimento fraudolento di beni, di cui al capo 10) della rubrica, pena così determinata tenuto conto delle circostanze attenuanti generiche e dell’aumento per la continuazione tra le diverse violazioni di legge, su cui era stato acquisito il consenso del PM;
ricorre per cassazione la COGNOME a mezzo del difensore di fiducia che deduce:
2.1 erronea qualificazione giuridica dei fatti oggetto di contestazione al capo 10); violazione degli artt. 512-bis e 81 cod. pen.: richiamata la condotta di trasferimento fraudolento finalizzata, secondo l’accusa, ad agevolare la commissione del delitto di reimpiego di cui al capo 7), rileva che l’imputazione è errata sotto due profili attinenti la qualificazione giuridica del fatto; osserva, infatt che la condotta di trasferimento fraudolento è stata contestata sia quanto alla costituzione dell’azienda agricola che agli atti di gestione che avrebbero “trascinato” la data del commesso reato sino all’01/08/2022; sottolinea che, tuttavia, il reato di trasferimento fraudolento è di natura istantanea e che, nel caso di specie, l’azienda agricola era stata costituita nel 2015 mentre, nel corso della sua successiva attività, come emerge dalla stessa lettura del capo di imputazione, non era mai stata posta in atto alcuna operazione di ulteriore “schermatura” dell’interponente; richiamata, inoltre, la strumentalità del delitto di cui al capo 10) rispetto alle attività di reimpiego di cui al capo 7), osserva che queste ultime sono state temporalmente delimitate al periodo compreso tra 1’01/01/2016 ed il 22/05/2018 e che quelle di trasferimento fraudolento non potevano che essere antecedenti, con ulteriore profilo di irrilevanza delle condotte successive alla costituzione dell’azienda agricola; 3. la Procura Generale ha trasmesso la requisitoria scritta concludendo per l’inammissibilità del ricorso. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
la difesa, in data 26/02/2025, ha trasmesso una memoria in replica alle considerazioni della Procura Generale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Il reato di trasferimento fraudolento di valori ha natura istantanea con effetti permanenti e si perfeziona nel momento in cui è consapevolmente realizzata
la difformità tra titolarità formale e apparente e titolarità di fatto dei beni, col d specifico di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione o di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli artt. 648, 648-bis e 648-ter cod. pen.; si è nel pertanto affermato che la consumazione si sposta in avanti in caso di creazione, da un’originaria società, di ulteriori e nuove società fittizie o di intestazione fittizia di quote dell’unica società coinvolta ovvero di cambi dei vertici societari di quest’ultima animati dal medesimo scopo, mentre non assumono rilievo, ai fini dell’individuazione del “tempus commissi delicti”, le successive operazioni commerciali che attengono alla normale dinamica societaria, laddove l’ente rimane strutturato nei termini originari, senza l’ingresso di nuovi interponenti o interposti, ovvero senza ulteriori attività di schermatura dell’interponente (cfr., in tal senso, Sez. 5, n. 22106 del 10/03/2022, Araniti, Rv. 283256 – 01; Sez. 2, n. 17035 del 10/03/2022, Frascati, Rv. 283193 – 01; Sez. 2, n. 47452 del 19/11/2015, COGNOME, Rv. 265381-01; Sez. 2, n. 39756 del 05/10/2011, COGNOME, Rv. 251192, nonché Sez. 1, n. 23266 del 28/05/2010, COGNOME, Rv. 247581; da ultimo cfr. Sez. 2, n. 38053 del 05/10/2021, COGNOME, Rv. 282129-01).
La ricorrente assume che, nel caso di specie, oltre alla iniziale intestazione della società, avvenuto nel 2015, non vi sarebbero state ulteriori condotte di “schermatura” in grado di far “slittare” il momento consumativo del reato sino alla data indicata nella contestazione.
Sulla base di questa premessa, la difesa denunzia l’erronea qualificazione giuridica del fatto.
Giova allora ribadire che la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l’erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (cfr., tra !e tante, Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, COGNOME, Rv. 281116 01; Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, COGNOME, Rv. 283023 – 01; Sez. 3, n. 4453 del 14/1/2021, EI COGNOME, Rv. 280373 -01M Sez. 2, n. 14377 del 31/3/2021, COGNOME, Rv. 281116-01; Sez. 5, n. 33145 del 8/1/2020, Cari, Rv. 279842-01).
Per altro verso, si è chiarito che la verifica sull’osservanza della previsione contenuta nell’art. 444, comma 2, cod. proc. pen. deve essere condotta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso (cfr., Sez. 6, n. 25617 del 25/6/2020, Annas, Rv. 279573; sez. 3, n. 23150 dei 17/4/2019, COGNOME, Rv. 275971; sez.
1, n. 15553 del 20/3/2018, COGNOME, Rv. 272619; cfr., in precedenza, Sez. 3, n.
46373 del 26/01/2017, COGNOME NOME COGNOME Rv. 271789; Sez. 7, n. 39600 del
10/09/2015, COGNOME Rv. 264766; Sez. 3, n. 34902 del 24/06/2015, COGNOME
Rv. 264153; Sez. 6, n. 15009 del 27/11/2012, dep. 2013, Bisignani, Rv. 254865;
Sez. 4, n. 10692 del 11/03/2010, COGNOME, Rv. 246394).
4. Tanto premesso, va rilevato che, nel dedurre l’errata qualificazione del fatto, la difesa non ha chiarito quali sarebbero le implicazioni derivanti dal corretto
inquadramento giuridico della vicenda se non evocando l’entità dell’aumento operato sul più grave delitto di cui al capo 7) ma che era stato quantificato – nella
misura di mesi 1 di reclusione – senza specificarne le modalità di calcolo (e, in particolare, se si fosse tenuto conto di una continuazione “interna” al capo 10) e,
in ogni caso, in misura concordata dalle parti.
D’altra parte, è significativo che la difesa, per sostenere la pretesa erroneità
della contestazione sul capo 10) ha dovuto invocare e far ricorso ad atti “esterni”
alla sentenza e, a tal fine, allegati al ricorso ma che, a tal fine, non possono certamente essere presi in esame da questa Corte.
5 L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., della somma – che si stima equa – di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi ragioni che escludano profili di colpa nella proposizione del gravame.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 04/03/2025.