Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 24259 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 24259 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA a Bra; Nel procedimento a carico del medesimo; avverso la sentenza del 21/06/2023 della Corte di appello di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udita la requisitoria scritta del AVV_NOTAIO che ha chiesto l’annullamento con rinvio limitatamente ai capi d) ed e) con rige nel resto del ricorso; COGNOME NOME che ha udite le conclusioni del difensore dell’imputato AVV_NOTAIO insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Torino riforma parzialmente la sentenza del 27 giugno 2022 del tribunale di Torino, con la qua COGNOME NOME era stato condannato in ordine ai reati di cui agli artt. 56 bis cod. pen., 512 bis cod. pen., 73 DPR 309/90, 624, 625 cod. pen., assolvend l’imputato dal reato di furto di cui al capo c), rideterminando la pena oltr eliminando la confisca dell’immobile sito in INDIRIZZO, confermando nel resto la sentenza impugnata.
Avverso la predetta sentenza NOME, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per Cassazione deducendo sei motivi impugnazione.
Deduce con il primo con riferimento ai capi a) d) ed e) , il vizi violazione di legge anche processuale con riferimento all’art. 533 comma 1 co proc. pen., e vizi di motivazione quanto alla sussistenza del reato ex art. cod. pen. Sarebbe carente la motivazione relativa ai reati ex art. 56 512 bis bis cod. pen. Dopo avere riassunto lo svolgimento di indagini a carico ricorrente, anche rinviando a note di udienza depositate in appello, si rappre la erroneità della tesi della mancata contestazione del carattere fittiz intestazione di due immobili e di una autovettura del ricorrente avendo l’impu sempre escluso la sua titolarità e non avendo partecipato al processo i reali t E si aggiunge che quindi l’imputato avendo escluso la sua titolarità per i b cui ai capi d) ed e) non avrebbe mai potuto fornire spiegazioni delle ragioni d fittizia intestazione a lui non attribuibile, come invece ritenuto dalla appello. Da qui la inadeguatezza e carenza di motivazione circa l’oggett intestazione di beni. E si ribadisce che la contestazione della natura fittiz intestazioni è stata promossa in appello con riguardo ai capi a) d) ed e) rinvi ad appositi motivi di appello. Ribadendosi i rilievi sulla natura del contratto grado di trasferire la titolarità quanto al capo a) e il carattere meramente in degli elementi a base della ritenuta natura fittizia della intestazione per capi prima citati. La corte non avrebbe risposto a tali doglianze av erroneamente ritenuto che la questione non fosse stata devoluta.
Quanto al dolo specifico del reato ex art. 512 bis cod. pen. mancherebbe motivazione esplicativa del peculiare carattere dell’elemento soggettivo. Per i d) ed e) non vi sarebbero ab origine elementi dimostrativi del dolo, tantonn emergenti da intercettazioni ambientali, effettuate in carcere dopo le dis misure cautelari, e peraltro con ordinanza cautelare sarebbe stato escluso il f dei predetti delitti. La Corte di appello non avrebbe espresso adeguata motivazi al riguardo limitandosi a richiamare la prima sentenza.
Si contesta poi la tesi per cui i precedenti procedimenti di prevenzione l’imputato è stato sottoposto fonderebbero il dolo del reato, sia perché favor sia per la mancata analisi del contenuto delle decisioni finali, illustrato nel appello e secondo cui con riguardo al procedimento del 2018 l’esito positivo l’imputato era stato fondato sulla insufficienza degli elementi raccolti, e qua procedimento inerente il sequestro di un’auto ex art. 12 quinquies del DL 306/19 pure si ribadisce l’intervenuto annullamento della misura sul rilievo per soggRAGIONE_SOCIALE agente deve comunque avere “il sentore” circa l’applicabilità di
misura di prevenzione patrimoniale. Inoltre il ricorrente mai avrebbe f riferimento ai beni dei capi d) ed e).
Quindi per questi capi la motivazione si fonderebbe su elementi contrastanti precedenti provvedimenti giudiziari, cautelari, e sarebbe altresì illogica.
Quanto al capo a) si osserva che la mancata intestazione del contratto al Coll non era collegata a finalità elusive di misure di prevenzione e si rappresent diversamente da quanto ritenuto dai giudici non verrebbe in rilievo un contr preliminare ma un contratto di locazione a riscatto, e inoltre la motiva sarebbe illogica siccome fondata su una conversazione riguardante l’imputato c innanzitutto emerge successivamente alla ritenuta commissione del reato di c al capo a), e inoltre non dimostrerebbe il fine di eludere la eventuale applic di misure di prevenzione facendo riferimento solo al tema delle piantagioni avvi nell’immobile e rispRAGIONE_SOCIALE alle quali l’imputato si è sempre dichiarato est Peraltro la stessa Corte avrebbe poi escluso, contraddittoriamente, che la p della fittizia intestazione per i capi a) d) ed e) derivi da intercettazioni.
Quanto alla natura del contratto di cui al capo a) ritenuta dalla difesa come os alla configurazione del reato e alla tesi della corte della inadeguatezza di tal si rappresenta il mancato confronto con le doglianze difensive, fondate s inconfigurabilità del tentativo rispRAGIONE_SOCIALE ad un reato di pericolo quale configurato dall’art. 512 bis cod. pen.
COGNOME Con il secondo motivo deduce vizi di violazione di legge e d motivazione: riguardo al reato ex art. 73 del DPR 309/90 si osserva che conversazioni dimostrerebbero che al momento della intercettazione l’imputat avesse consapevolezza della piantagione avviata presso l’immobile del capo a ma nulla emerge sul momento in cui l’imputato avrebbe acquisito tal consapevolezza ovvero circa un accordo tra i soggetti coinvolti al rigua emergendo piuttosto dai dialoghi la possibilità che altro soggRAGIONE_SOCIALE, il Pi conoscesse del programma criminoso afferente gli stupefacenti. Dati questi c pur segnalati in appello non sarebbero stati esaminati dai giudici.
Si aggiunge che la motivazione circa il capo a) e la relativa finalità specula elusiva contrasterebbe con la struttura del reato di cui al capo b) in t coltivazione di stupefacenti, che ipotizzerebbe l’acquisto dell’immobile per av la piantagione.
Si ribadisce allora l’asNOME di ogni contributo assicurato dal ricorrente pe di cui al capo b). Inoltre la sentenza trascurerebbe di analizzare il mate carico di altro soggRAGIONE_SOCIALE, il COGNOMECOGNOME che dalle intercettazioni avrebbe avuto nu contatti con il materiale autore della piantagione. Vi sarebbe piuttosto un logico tra la fittizia titolarità dell’immobile e le altri azioni integranti il al capo b).
Inoltre la corte mentre avrebbe assolto dal capo c) il ricorrente secondo un me valutativo incentrato sulla indimostrata complicità con i materiali autori del non avrebbe usato il medesimo criterio per il capo b).
Quanto alla aggravante di cui all’art. 80 comma 2 del DPR 309/90 si sostiene c la motivazione sarebbe fondata su dati errati e parziali e sulla adesione acri una prova incompleta quale la consulenza dell’esperto nominato dal P.M. Innanzitutto le piante sarebbero state estirpate al momento dell’accertame della piantagione per cui non potrebbero mai essere giunte a maturazione qua elemento utilizzato ai fini della configurazione della aggravante, per argomentazioni del consulente del P.M, basate su tale dato, inesistente, e relativo a tutte le piante rinvenute, mancherebbero del carattere della certez comunque si critica la chiarezza e adeguatezza della consulenza medesima.
Si aggiunge che secondo il parere pro ventate della difesa, il consulente avr messo in discussione la conformità delle piante rinvenute al tipo botan ipotizzato, nel senso di avere osservato che il consulente del P.M. non avr approfondito il rapporto fenotipico e perciò l’appartenenza delle piante in sequ ad un fenotipo di canapa da droga o light.
COGNOME Con il terzo motivo deduce vizi di violazione di legge e motivazione, in ordine alla recidiva riconosciuta come specifica e reite contestandosi la estensibilità della contestazione al capo b) in asNOME specifico addebito. Inoltre si osserva che la corte non avrebbe svolto a accertamento in ordine alla “più accentuata colpevolezza” ed alla “maggi pericolosità” scaturente dal nuovo reato in rapporto ai precedenti né avr verificato se e come la precedente condotta criminosa sarebbe indicativa di u perdurante inclinazione al delitto. Inoltre si sarebbe trascurata la d intervenuta dichiarazione di estinzione della pena detentiva per esito pos dell’affidamento in prova in relazione all’ultima sentenza inerente il reato 336 cod. pen. Reato dichiarato estinto anche ex art. 445 comma 2 cod. proc. pe In tale quadro si sottolinea l’avvenuto decorso di 15 anni NOME commissione reati prima di quelli in esame. Anche le ragioni della intervenuta eliminazio una confisca per un immobile corroborerebbero la necessità della esclusione de recidiva. La decisione in contestazione sarebbe dunque scollegata dai d disponibili e sopra riassunti.
COGNOME Con il quarto motivo deduce la violazione dell’art. 62 bis cod. pe e vizi di motivazione per il relativo mancato riconoscimento. La corte a soste della esclusione non avrebbe richiamato gli elementi di cui all’art. 133 cod. come già rappresentato in appello con riguardo alla prima sentenza sul punto. aggiunge che l’avvenuto risarcimento del danno operato dal ricorrente c
riguardo ai fatti di cui al capo c) per cui lo stesso è stato poi assolto avrebb giustificare la concessione delle attenuanti in questione.
Con il quinto motivo deduce la violazione di legge processuale con riguardo all’art. 597 commi 3 e 4 cod. proc. pen. Vi sarebbe la violazion divieto di reformatio in peíus e dell’art. 597 comma 3 cod. proc. pen. con riguardo all’intervenuto aumento operato in rapporto al capo a) passato da sei mesi d precedente sentenza ad otto mesi.
Con il sesto motivo deduce vizi di violazione di legge in ordine all’a 597 cod. proc. pen. per avere la corte ritenuto di non potere correggere l’ del primo giudice sulla individuazione della aggravante più grave, siccome n oggRAGIONE_SOCIALE di impugnazione nonostante i motivi di gravame riguardassero i trattamento sanzionatorio e quindi ogni relativa statuizione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
COGNOME Con riguardo al primo motivo e alla censura relativa ai vizi del motivazione con riferimento al capo a), deve preliminarmente esaminarsi la criti inerente la prospettata insussistenza dell’elemento oggettivo del reato ov della fittizia intestazione dell’immobile di cui al predRAGIONE_SOCIALE capo di imputazio proposito, occorre osservare che come riconosciuto in ricorso (pag. 6) e co ritenuto dalla corte, non è stato proposto nessun motivo di appello circa la tit dell’immobile “in quanto i motivi riguardano la possibilità di ritenere sussist reato di cui all’art. 512 bis nella forma tentata e in base a un contratto di E quindi in tal senso deve intendersi l’ulteriore specificazione al riguardo ri a pagina 7 del ricorso stesso quanto alla devoluta “non natura fit dell’intestazione”. Consegue che appare corrRAGIONE_SOCIALE il rilievo della corte per cu riguardo al capo a), la natura fittizia dell’intestazione dell’immobile non devoluta in appello. Sta di fatto, comunque, che i giudici della corte elaborato (pag. 9 ess.) una motivazione con la quale, dando atto della idon dell’atto stipulato con riferimento al predRAGIONE_SOCIALE immobile del capo a) e int formalmente a NOME COGNOME, hanno nel contempo anche illustrato come quest’ultimo fosse solo persona interposta in luogo del COGNOME, in concreto ribadendo, con motivazione ben argomentata e che sul punto, si riafferma, no trova comunque specifiche contestazioni, la reale titolarità e disponibilità del In proposito occorre premettere che ricorre un’ipotesi cd. di “doppia conforme” preNOME della quale «le sentenze di primo e di secondo grado si saldano tra e formano un unico complesso motivazionale, qualora i giudici di appello abbian esaminato le censure proposte dall’appellante con criteri omogenei a quelli u
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dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese fondamentali passaggi logico-giuridici della decisione e, a maggior ragio quando i motivi di gravame non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si sian limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite ne decisione impugnata» (cfr. Sez.3, n.13926 del 01/12/2011 Rv.252615 Valeri; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013 COGNOME).
Deve altresì aggiungersi che «in tema di integrazione delle motivazioni tr conformi sentenze di primo e di secondo grado, se l’appellante si limita riproposizione di questioni di fatto o di diritto già adeguatamente esamina correttamente risolte dal primo giudice, oppure prospetta critiche generi superflue o palesemente infondate, il giudice dell’impugnazione ben può motivar per relationem; quando invece sono formulate censure o contestazioni specifiche introduttive di rilievi non sviluppati nel giudizio anteriore o contenenti argo che pongano in discussione le valutazioni in esso compiute, è affetta da vizi motivazione la decisione di appello che si limita a respingere con formule di o in base ad assunti meramente essertivi o distonici dalle risultanze istrutt deduzioni proposte (cfr. Sez.6, n. 28411 del 13/11/2012 Rv. 256435 COGNOME e altri)
Di rilievo, in tema di valutazione delle censure proposte in preNOME di una “doppia conforme”, è anche il principio per cui «in tema di ricorso in cassazion sensi dell’art. 606, comma primo lett. e), la denunzia di minime incongrue argomentative o l’omessa esposizione di elementi di valutazione, che il ricorr ritenga tali da determinare una diversa decisione, ma che non si inequivocabilmente munite di un chiaro carattere di decisività, non possono d luogo all’annullamento della sentenza, posto che non costituisce vizio de motivazione qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapol dal contesto, ma è solo l’esame del complesso probatorio entro il quale o elemento sia contestualizzato che consente di verificare la consistenza decisività degli elementi medesimi oppure la loro ininfluenza ai fini compattezza logica dell’impianto argomentativo della motivazione. (cfr. Sez. 2, 9242 del 08/02/2013 Rv. 254988 Reggio.; Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017 Rv. 271227 M e altri).
Consegue, attraverso la lettura combinata della sentenza di appello e di quell primo grado, cui la prima fa rinvio con criteri omogenei a quelli usati dal p giudice e con riferimenti alle determinazioni ivi prese, che emergono già in pr grado granitici elementi dimostrativi della intervenuta interposizione fitt favore del COGNOME per il tramite del COGNOME, formale controparte del neg della cui natura giuridica il ricorrente discute. Tra gli altri, il primo g valorizzato:
COGNOME
(
l’intestazione da parte di NOME, nel periodo immediatamente anterior alla stipula del contratto da parte di NOME e, in particolare, prop giorno prima, della Ford Focus, in precedenza di proprietà della compagna di NOME, che era collocata presso l’immobile predRAGIONE_SOCIALE;
l’intervento di COGNOME nei momenti in cui NOME doveva pagare l’affitt segnatamente l’imputato si recava in banca con il predRAGIONE_SOCIALE e la madre successivamente gli inoltrava l’iban su cui effettuare il bonifico e seconda volta lo accompagnava personalmente ad effettuare il versamento;
il fatto che anche l’agente immobiliare avesse sempre come riferimento COGNOME, come confermato dalle dichiarazioni dello stesso COGNOME, secondo cui la ricerca dell’immobile e la trattativa erano state avviate per inizi dell’odierno imputato, essendosi COGNOME presentato solo alla stipula;
le dichiarazioni infine rese dagli stessi COGNOME e COGNOME;
gli esiti delle intercettazioni in carcere in cui l’odierno imputato, a fro un già solidissimo quadro probatorio, ha più volte descritto con le s stesse parole, l’operazione di “investimento” fatta tramite il prestano COGNOME (è stata ritenuta dal giudice “eloquentissima” in questo senso la frase “bo ciao io ho preso un testa di legno e gli ho dRAGIONE_SOCIALE “senti quà bene cinquecento euro?” (risposta) “sì”).
Inoltre, in primo grado si era anche evidenziato come i contatti tra NOME NOME NOME il pagamento di un corrispettivo e le richiamate intercettazioni effettuate in ca abbiano attestato altresì che l’immobile era stato messo a disposizione dall’odie imputato volontariamente ed anzi al fine di ricavare un profitto che consentiss pagamento del prezzo d’acquisto e della successiva ristrutturazione.
In linea con questa prospettazione, i giudici di appello hanno valorizzato il per cui il COGNOME ebbe a manifestare la volontà negoziale di acquisire l’immobi per interposta persona – anche al promissario venditore che come tale la perce ed hanno ribadito, nella medesima prospettiva, la rilevanza delle parole del COGNOME intercettate in carcere, con cui lo stesso aveva affermato, parlando con compag di prigionia, di avere acquistato egli stesso la casa per ricavare dalla cessi godimento a coloro che vi impiantarono una piantagione di cannabis di cui al capo b), la somma per pagare la casa stessa per poi ristrutturarla e venderla. Non ultimo, hanno ricordato spontanee dichiarazioni dell’imputato rese in udienz davanti alla corte di appello, con cui lo stesso il 21 giugno 2023, con manoscritto ha affermato di essere il proprietario della cascina e di av fittiziamente intestata ad un terzo.
Coerente e correlata con tale ricostruzione, appare anche l’ulteriore motivazio dimostrativa della idoneità dell’atto ad assicurare l’interposizione fittizia in di tentativo, così come contestato al capo a).
Invero i giudici hanno coerentemente spiegato che il negozio formalmente stipulato dal COGNOME, con cui lo stesso versava una prima rata da 50.000 eu successive 48 da 500 euro per un quadriennio, riportava una proposta de medesimo di “irrevocabilmente (..) acquistare” lo stesso, così da evidenziare un univoca direzione verso il trasferimento dell’immobile in capo al RAGIONE_SOCIALE per interposta persona. Nella stessa linea si sono posti i primi giudici, la hanno egualmente coerentemente osservato come, pur non essendosi poi perfezionato il trasferimento di proprietà previsto nel contratto di affitt riscatto, correttamente è stata contestata la fattispecie tentata, essendo il negozio giuridico certamente atto idoneo e dirRAGIONE_SOCIALE in modo non equivoco a conseguire l’intestazione. La citazione dell’atto in termini di contratto di ” con riscatto” piuttosto che di “compravendita” come indicato nella sentenz impugnata, non inficia la sostanza della corretta ricostruzione giuridica, volt individuare un’operazione negoziale indiscutibilmente destinata, per la suespos modalità, ad assicurare l’acquisizione della proprietà in capo al COGNOME q prestanome del COGNOME, così che è altrettanto indiscutibile la conclusi dell’avvenuto perfezionamento di un atto dirRAGIONE_SOCIALE in modo non equivoco ad assicurare tali risultati, così da potere sul piano oggettivo integrare la fat tentata ex art. 512 bis cod. pen. E del tutto corrRAGIONE_SOCIALE è anche il richiamo al pri formulato da questa Corte di Cassazione, per cui integra il tentativo trasferimento fraudolento di valori previsto dall’art. 12 quinquies, D.L. 8 gi 1992, n. 306 convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356 la stipula di preliminare di compravendita di un immobile che, alla luce di univoci elementi d riscontro, risulti finalizzato alla fittizia intestazione del cespite, essendo at allo scopo dell’elusione delle misure di prevenzione patrimoniale, a nulla rileva la mancata trascrizione del preliminare (oggi consentita dalla legge 28 febbr 1997, n. 30) che costituisce un mero onere attinente alla pubblicità e qui all’opponibilità dell’atto ai terzi. (Sez. 6, n. 33951 del 08/07/2005 Rv. 232 01). Si tratta di citazione volta a valorizzare un principio che va al di l specifico strumento negoziale utilizzato (nel caso della sentenza citata, contratto preliminare), come del resto rilevato dalla stessa corte di appello ha specificato la piena “sovrapponibilità” al caso concreto della situazione valu dalla Corte di Cassazione. Che peraltro, configurando anche una rilevabilità del fattispecie tentata rispRAGIONE_SOCIALE alla fattispecie precedente e analoga a quella 512 bis cod. pen., offre chiara risposta negativa anche alla tesi configurabilità del tentativo. La quale, avendo riguardo a questione meramente giuridica, non trova alcun possibile rilievo in questa sede posto ch argomentazioni giuridiche delle parti, come ha più volte sottolineato la Suprem Corte, o sono fondate – diversamente dal caso in esame – e allora il fatto ch giudice le abbia disattese (motivatamente o meno) dà luogo al motivo di censura Corte di Cassazione – copia non ufficiale
costituito dalla violazione di legge; o sono infondate, e allora che il giudice le disattese non può dar luogo ad alcun vizio di legittimità della pronuncia giudiz avuto anche riguardo al disposto di cui all’art. 619 comma 1 cod. proc. pen. consente di correggere, ove necessario, la motivazione quando la decisione i diritto sia comunque corretta (cfr. in tal senso Sez. 1, n. 49237 del 22/09/ Rv. 271451 – 01 NOME).
In tale quadro, la censura sulla non configurabilità, sul piano oggettivo, attra l’atto negoziale citato, della fattispecie ex art. 512 bis cod. pen., e tentata, è del tutto infondata.
Quanto al motivo relativo alla insussistenza, in ordine al capo a) del dolo del r contestato, occorre anche in tal caso esaminare complessivamente le due sentenze. Il primo giudice ha articolatamente illustrato le ragioni della ritenuta rinveni dell’elemento soggettivo. Nell’ambito di una corretta ricostruzione della corn giuridica di riferimento, per cui “ai fini della configurabilità del de trasferimento fraudolento di valori, non occorre la preventiva emanazione dell misure di prevenzione, né la pendenza del relativo procedimento, bastando soltanto che l’autore ne possa temere l’instaurazione” (Sez. 2, n. 22954 28/03/2017, Rv. 270480 – 01; Sez. 6, n. 24379 del 04/02/2015, Rv. 264178- 01 e Sez. 1, n. 3880 del 25/0511999 Cc, Rv. 214094- 01), ed inoltre “il dolo specifi non è escluso dall’esistenza di finalità concorrenti, non necessariamente esclusivamente collegate alla necessità di “liberarsi” dei beni in vista di una possibile ablazione” (Sez. 2-, n. 46704 del 09/10/2019 Ud.- dep. 18/11/2019, Rv 277598- 01), i giudici hanno, da una parte, esaminato atti giudiziari prospet dalla difesa – quali un’ordinanza del Tribunale del Riesame di Asti del 18 dicemb 2017 (poi confermata dalla Cassazione che ha dichiarato inammissibile il ricorso che, annullando il sequestro di un’autovettura (intestata ad un familiare ricorrente) operato proprio per il delitto di intestazione fittizia contestato a Co escludeva il dolo specifico in quanto i precedenti penali e di polizia erano risa di oltre dieci anni, ed un provvedimento del Tribunale di Cuneo del 21 febbrai 2018, di rigRAGIONE_SOCIALE di applicazione di misura di prevenzione al predRAGIONE_SOCIALE, successiva conferma della Corte d’Appello di Torino, in cui i precedenti era ritenuti poco significativi per la pericolosità sociale -, dall’altra, hanno val dichiarazioni dei coimputati COGNOME e COGNOME, con particolare riguardo a ragione dell’intestazione fittizia dell’immobile di Canale di cui al capo a), la il primo ha riferito che l’odierno imputato gli aveva comunicato di non pote intestare l’immobile perché aveva precedenti penali e il secondo ha addirittu precisato che era “perché COGNOME aveva già avuto procedimenti di prevenzione per confiscargli un altro immobile e non voleva rischiare di vedersi sequestr questo”. Hanno altresì richiamato il contenuto di una conversazione avvenuta in Corte di Cassazione – copia non ufficiale
carcere il 3.10.2021 in cui lo stesso COGNOME, immaginando ed autoponendosi un’ipotetica domanda del pubblico ministero sulla ragione della fittizia intestazione, aveva dichiarato : “tutti i minuti che mi intesto qualcosa vengono a rompermi le scatole per sequestrarmi le cose che tutti i minuti sono passibile di reato”.
RispRAGIONE_SOCIALE a tali dati, il giudice di primo grado ha sottolineato che il COGNOME ed i COGNOME, pur se imputati di reato connesso, avevano reso dichiarazioni che sul punto si riscontrano reciprocamente e sono confermate dal contenuto dell’intercettazione appena richiamata. E quindi hanno sviluppato una conclusione, invero coerente, e certamente non manifestamente illogica o contraddittoria, per cui l’intento del COGNOME, nel momento in cui, nell’agosto 2020, decideva di intestare il contratto relativo all’immobile di Canale al COGNOME, fosse proprio quello richiesto dalla norma in termini di elusione, osservando altresì, ragionevolmente, con riguardo alle considerazioni difensive, che non assume rilievo, in senso contrario, l’esclusione della pericolosità sociale, per vero intervenuta due anni e mezzo prima, evidenziando, invero con sagacia, la circostanza per cui il ricorrente proprio in ragione della nuova attività delinquenziale di cui al capo b) che stava ponendo in essere “poteva fondatamente temere che la misura di prevenzione fosse nuovamente richiesta”. In proposito, occorre anticipare quando deve osservarsi anche per le analoghe censure sul piano dell’elemento soggettivo promosse in ordine al reato di cui ai capi d) ed e), nel senso che sulla scorta di tale lineare e congrua ricostruzione, appare ragionevole e comunque non manifestamente viziata, come si richiede per rinvenire vizi ai sensi dell’art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen., l’ulteriore affermazione per cui, anche con riferimento alle fittizie intestazioni dei beni di cui ai predetti ulti capi, risalenti al 2019, gli accadimenti successivi qui sub iudice dimostravano come l’imputato non avesse cessato le sue attitudini e propositi criminali idonei a ribadire anche per tali reati l’elemento soggettivo. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Così che, peraltro, RAGIONE_SOCIALEr in termini aggiuntivi e non costitutivi in prima battuta del fondamento dell’elemento soggettivo, per i predetti capi a) d) ed e) egualmente coerente è l’osservazione dei giudici di merito di entrambi i gradi, della mancata illustrazione, da parte del ricorrente, delle diverse ragioni che lo avrebbero indotto ad intestare propri beni a familiari.
RispRAGIONE_SOCIALE a tali complessive motivazioni, le argomentazioni sviluppate sui punti in esame dalla Corte di appello si pongono in perfetta continuità, laddove la valorizzazione della circostanza per cui l’imputato fu sottoposto già a plurimi procedimenti aventi ad oggRAGIONE_SOCIALE beni di sua proprietà non può che essere letta – in conformità con i principi relativi ai casi di cd. “doppia conforme” – nel contesto della cornice giuridica a argomentativa elaborata dai primi giudici e qui sopra sintetizzata, con cui il ricorrente non si confronta appieno, trascurando la piena
consapevolezza dell’imputato di rischiare, fondatamente, anche memore delle precedenti esperienze giudiziarie, ancorchè risoltesi positivamente, di vede sottratti beni nel quadro delle sue anche future (e invero alquanto prossime) qui sub iudice condotte criminose. Così da indursi a intestare a fini elusivi ex ar 512 bis cod. pen., suoi beni.
Passando ora al profilo oggettivo dei reati di cui al capo d) ed e), RAGIONE_SOCIALEr con inversione di consecutio logico – giuridica rispRAGIONE_SOCIALE al profilo del dolo già sopra evidenziato, invero causata dalla correlazione dell’argomento anche con medesimo dolo del reato di cui al capo a), occorre esaminare la censura s carattere meramente indiziario degli elementi assunti dai giudici a base de ritenuta natura fittizia della intestazione per i predetti capi d) ed e). La c avrebbe risposto a tal doglianze, secondo il ricorrente, avendo erroneamen ritenuto che la questione non fosse stata devoluta.
Invero, dalla lettura dell’atto di appello emerge che l’imputato ha esplicitam chiesto l’assoluzione per il capo d) perché il fatto non sussiste, richiamand argomenti posti a base della diversa conclusione operata dai giudici e osservan che gli stessi avrebbero carattere meramente indiziario tale da giustificar richiesta assoluzione. Analoga operazione argomentativa è stata condotta con riferimento alla intestazione fittizia del bene di cui al capo e). Per quest’ risulta che con motivi aggiunti il ricorrente, oltre ad allegare una ordinanz tribunale del riesame di Asti del 2021, ha anche fatto presente che, con specif riferimento all’intestazione fittizia della BMW, alla luce di documentazio depositata dall’AVV_NOTAIO nel corso dell’udienza preliminare e pri dell’ammissione del rito abbreviato, l’acquisto, da parte della Sig.ra NOME COGNOME NOME della TARGA_VEICOLO targata TARGA_VEICOLO TARGA_VEICOLOcapo d), avvenne in epoca coeva alla permuta di un’altra macchina (tipo fiat 500 X) ed alla vendita di una Mazd (intestata a NOME) di cui il Tribunale di Asti (adito ex art. 324 nell’ambito del procedimento 36/2017 RG RISE, con ordinanza del 20 dicembre 2017 aveva sancito oltre alla legittimità dell’acquisto, la capienza del NOME e l’insussistenza di presupposti di finalità elusive delle misur prevenzione, ordinando la restituzione del mezzo all’avente diritto. Con specif riferimento dell’immobile sito in PrioccaINDIRIZZO INDIRIZZO intestato e di proprie COGNOME NOME, si portavano alla attenzione della Corte di Appello le dichiarazi a SIT rese da COGNOME NOME in data 08.01.2018, per sottolineare ch erroneamente il primo giudice aveva definito in sentenza NOME COGNOME “soggRAGIONE_SOCIALE con limitatissime possibilità economiche” emergendo dalle predette SIT, per contro, le attività svolte nel tempo da NOME COGNOME (“prima della pensi ho sempre lavorato presso lo stabilimento Miroglio di RAGIONE_SOCIALE con mansioni di operaia addetta allo stiro (…) guadagnavo uno stipendio mensile di un 1.000.000.000 lire circa poi diventato 1.00011.250 euro in base agli straordinari che riusci
fare”. “Ho sempre avuto un solo ed unico conto corrente n. 4788 presso la Banca BRE di RAGIONE_SOCIALE Filiale di INDIRIZZO. Circa 20.000,00 C ti ho prelevati dal con corrente, il restante denaro lo avevo accantonato in casa perché come second attività mi occupavo di depilazioni per alcune amiche, facevo la lavapiatti pe RAGIONE_SOCIALE “La Cascata” di Verduno, presso il RAGIONE_SOCIALE, presso RAGIONE_SOCIALE ed altri ancora che non ricordo. Effettuavo a servizio di stireria a domicilio”.
Tali deduzioni vanno rapportate ai contenuti della prima sentenza, formulati supporto della tesi della fittizia intestazione di cui ai capi d) ed e).
In particolare, il primo giudice ha osservato che con riguardo all’autovettura TARGA_VEICOLO. TARGA_VEICOLO, di proprietà della compagna di COGNOME COGNOME NOME (capo d), le intercettazioni ambientali su di essa effettuate ne mostrerebbe costante utilizzo esclusivo da parte di NOMENOME NOME che mai sia stata segn la NOME alla guida della stessa. Si richiamano inoltre le dichiarazioni del vend COGNOME NOMENOME NOME della RAGIONE_SOCIALE, secondo cui la vettura era st acquistata dal ricorrente che, dopo aver condotto le trattative, all’atto di ac aveva chiesto e ottenuto che il bene venisse intestato a NOME COGNOME, se fornire alcuna motivazione.
Il pagamento del prezzo, 25.000 euro, era avvenuto, in parte, in contanti, in pa mediante la consegna di assegni circolari e, in parte, mediante la permuta veicolo TARGA_VEICOLO di proprietà di COGNOME NOME.
Ciò posto, in quattro diverse occasioni, durante ordinari controlli di NOME COGNOME era stato trovato alla guida della citata autovettura inte a COGNOME, presso la cui ditta, che si occupava di commercio di macchine e veicol leggeri, è risultato altresì essere stato impiegato nel 2017.
Alla luce di ciò, secondo il tribunale, gli elementi riguardanti la conduzione trattative, il pagamento del corrispettivo (effettuato dando in permuta la vet di un terzo che aveva rapporti commerciali con l’odierno imputato), l’effett utilizzo del veicolo e l’asNOME di qualsivoglia intervento della NOME, ave consentito di affermare l’effettiva appartenenza della BMW a NOME difformemente dall’intestazione formale.
Con riguardo all’immobile sito in INDIRIZZO, di cui al capo formalmente acquistato dalla zia del prevenuto, COGNOME NOME, in data gennaio 2019, il tribunale ha richiamato innanzitutto le dichiarazioni di COGNOME NOME NOME COGNOME NOME dell’agenzia immobiliare “RAGIONE_SOCIALE” di Canale, secondo cui il prevenuto si era presentato presso la sede dell’agenzia afferman di essere interessato all’acquisto di un immobile per la zia al fine di f investimento, ristrutturando l’immobile e poi rivendendolo; in particolare COGNOME aveva precisato che “nella maggior parte delle occasion (evidentemente afferenti le trattative) era presente NOME. Ino
alla luce del contratto di compravendita, il prezzo d’acquisto era stato di 30.000, versato, NOME accedere ad alcuna forma di finanziamento, mediante tre vaglia postali e due assegni circolari; segnatamente i vaglia postali, per la s complessiva di euro 10.000,00, erano stati emessi dietro versamento di denaro contante da parte di COGNOME NOME e gli assegni circolari (rispettivamente dì 16.000,00 e di curo 4.000,00), per la restante somma di euro 20.000, erano sta tratti da un conto corrente intestato alla medesima presso Ubi Banca. Peraltro giudici avevano osservato che secondo l’analisi condotta degli operanti, sul stesso conto corrente era in precedenza stato accreditato un bonifico per eu 16.000,00 proveniente dal conto acceso presso la Cassa di Risparmio di Asti da NOME, figlio di NOME, e su cui il prevenuto era legittima operare; i restanti 4.000 euro erano stati oggRAGIONE_SOCIALE di un versamento in contant tempi precedenti alla richiesta di emissione del secondo assegno circolare.
NOME era altresì risultata essere un soggRAGIONE_SOCIALE con limitatissime possib economiche; segnatamente, si trattava di un ex operaia che percepiva una pensione di circa 900,00 euro, pagando, per la casa in cui abitava, un canone locazione di circa euro 300,00; dall’analisi delle dichiarazioni dei redditi pres dal 2011 al 2020 era emerso un reddito medio mensile di euro 1.200,00.
Infine, la stessa COGNOME, all’atto del sequestro, dichiarava di non essersi più “da diversi anni” a controllare l’immobile e di non essere in possesso delle chi solo successivamente consegnava agli operanti un mazzo di chiavi, peraltro affermando di non poter garantire che fossero quelle giuste, chiavi che infine n risultavano in grado di aprire alcuna delle porte della casa suddetta.
Si tratta di motivazioni certamente e notevolmente puntuali, analitiche articolate, rispRAGIONE_SOCIALE alle quali le censure di insussistenza dei reati sintetizzate, appaiono estremamente generiche. Tali sono le censure relative al configurazione del capo d), rispRAGIONE_SOCIALE alla quale il ricorrente, come riportato limitato ad asserire (NOME argomentare) il mero carattere indiziario degli eleme citati dai giudici, peraltro riassunti in maniera parziale. Analoghe consideraz devono svilupparsi quanto alle censure proposte rispRAGIONE_SOCIALE al capo e), talune de quali, peraltro, con particolare riferimento ai motivi aggiunti, nulla, nella sos aggiungono, rispRAGIONE_SOCIALE agli elementi esaminati e valutati dai giudici.
Posta quindi la genericità dei motivi di appello sul profilo qui in esame, d materiale fittizia intestazione dei beni di cui ai capi d) ed e), va osservato rilievo critico circa la deficitaria risposta sul punto, da parte della corte di che avrebbe erroneamente escluso ogni gravame al riguardo, si risolve rilevando in questa sede la illustrata a- specificità dei motivi di gravame avanzat ricorrente, alla luce dell’altrettanto noto principio per il quale, il d motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici, proposti concorso con altri motivi specifici, non può formare oggRAGIONE_SOCIALE di ricorso p
COGNOME
Cassazione, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria anche quando la decisione del giudice dell’impugnazione non pronuncia in concreto tale sanzione (Sez. 5 – n. 44201 del 29/09/2022 Rv. 283808 – 01; Sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014 (dep. 13/03/2015) Rv. 262700 – 01).
Per completezza va aggiunto che manca in ricorso ogni argomentazione, ben diversa da mere asserzioni di inidoneità e insufficienza, volta a illustrare ragioni idonee a disarticolare la chiarezza e coerenza logica delle motivazioni sopra riassunte per i capi d) ed e).
2. Il secondo motivo attiene a vizi di violazione di legge e di motivazione riguardo al reato ex art. 73 del DPR 309/90, in ordine al quale si osserva che le conversazioni dimostrerebbero che al momento della intercettazione l’imputato avesse consapevolezza della piantagione avviata presso l’immobile del capo a), ma nulla emergerebbe sul momento in cui l’imputato avrebbe acquisito tale consapevolezza ovvero circa un accordo tra i soggetti coinvolti al riguardo, emergendo piuttosto che altro soggRAGIONE_SOCIALE, il COGNOME, conoscesse del programma criminoso afferente gli stupefacenti. Si aggiunge che la motivazione circa il capo a) e la relativa finalità speculativa ed elusiva contrasterebbe con la struttura del reato di cui al capo b) in tema di coltivazione di stupefacenti. Si ribadisce l’asNOME di ogni contributo assicurato dal ricorrente per i fatti di cui al capo b). Inoltre l sentenza trascurerebbe di analizzare il materiale a carico di altro soggRAGIONE_SOCIALE, il COGNOME, e vi sarebbe piuttosto un salto logico tra la fittizia titolarità dell’immobi e le altri azioni integranti il reato di cui al capo b).
Censure attengono anche alla aggravante di cui all’art. 80 comma 2 del DPR 309/90 e si aggiunge che secondo il parere pro ventate della difesa, il consulente avrebbe messo in discussione la conformità delle piante rinvenute al tipo botanico ipotizzato, nel senso di avere osservato che il consulente del P.M. non avrebbe approfondito il rapporto fenotipico e perciò l’appartenenza delle piante in sequestro ad un fenotipo di canapa da droga o light.
Si tratta di un motivo complessivamente rivalutativo dei dati afferenti al tema sollevato, come tale inammissibile, stante il noto principio per cui l’epilogo decisorio non può essere invalidato da prospettazioni alternative che si risolvano in una “mirata rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell’autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa, nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, COGNOME, Rv. 265482; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, COGNOME, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, COGNOME, Rv. 235507). Quanto al vizio di manifesta illogicità esso, come quello di
mancanza e contraddittorietà della medesima, deve essere di spessore tale d risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità vertere su di macroscopica evidenza, mentre rimangono ininfluenti le minime incongruenze e si devono considerare disattese le deduzioni difensive che, anche se n espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni d convincimento NOME vizi giuridici (cfr., Sez. un., n. 24 del 24 novembre 199 Rv. n. 214794; Sez. un., n. 12 del 31 maggio 2000, Rv. n. 216260; Sez. un., n 47289 del 24 settembre 2003, Rv. n. 226074). In tale indirizzo prospettico v considerata anche la ricostruzione difensiva, fondata sulla valutazione de conversazioni, oggRAGIONE_SOCIALE di una analisi che appare coerente e scevra da vi manifestai da parte della corte di appello, che pone in stretta consecu correlazione logica plurimi dialoghi, per illustrare come il ricorrente avesse p consapevolezza e quindi condivisione della scelta criminale posta in essere coloro che ebbero da lui affidato, in locazione, l’immobile, confermata del resto dato, oggettivo, e assolutamente significativo, dell’elevata somma pattuita pe canone di locazione, spiegabile come tale solo per la chiara consapevolezza del coltivazione illecita da avviarsi presso la struttura e l’area locata. Deve ribadirsi, altresì, quale principio ineludibile nell’analisi del motivo in esame, materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, ri all’esclusiva competenza del giudice di merito, l’interpretazione e la valutaz del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacat in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionev della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 3 – , n. 44938 del 05/10/20 Rv. 282337 – 01). In tale quadro appare del tutto coerente anche il rilievo giudici circa l’asNOME di ogni incompatibilità tra le ragioni della interposi fittizia e il reato di cui al capo b). Anche la valutazione della aggra riconosciuta appare in linea sia con i principi giurisprudenziali in mat correttamente richiamati in sentenza e cui si rinvia, sia con la coer ricostruzione del concorso nel reato qui in esame da parte del ricorrente, qu presupposto giuridico nonché logico per ascrivere all’imputato anche la aggravante in esame. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Analoghe osservazioni devono formularsi rispRAGIONE_SOCIALE alle critiche sollevate in ordi alla ricostruzione dello stupefacente anche in funzione della predetta aggravant trattandosi di considerazioni che mirano solo a contrapporsi sul piano de coerente illustrazione fornita dai giudici circa il percorso seguito nel determin quantitativi di droga da valutare rispRAGIONE_SOCIALE alla appurata coltivazione; illustra scevra da ogni contrasto tra i primi accertamenti tecnici svolti e quelli succes del consulente del PM, (laddove quest’ultimo interveniva in un momento successivo alla analisi svolta nella prima consulenza del P.M., quando le pian
sequestrate erano giunte ad un maggior livello di maturazione) e coerente con g indirizzi giurisprudenziali per cui, in tema di coltivazione non autorizzata di p dalle quali sia ricavabile sostanza stupefacente, l’aggravante prevista dall’ar comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 va valutata formulando un giudizio prognostico sulla quantità di stupefacente ricavabile dalla piantagione all’esit ciclo produttivo, in ragione del suo prevedibile sviluppo apprezzato ancorandosi valori minimi, secondo un criterio prudenziale imposto dalla natura proiettiva tale giudizio. (Sez. 6 – n. 49119 del 15/11/2022 Rv. 284566 – 01);
Rivalutativa e comunque assertiva e astratta nonché ipotetica, priva di specifi illustrazioni argomentative a supporto della questione sollevata, è l’ulte censura per cui, secondo il parere pro ventate della difesa, il consulente avr messo in discussione la conformità delle piante rinvenute al tipo botani ipotizzato, nel senso di avere osservato che il consulente del P.M. non avreb approfondito il rapporto fenotipico e perciò l’appartenenza delle piante in seque ad un fenotipo di canapa da droga o light.
3. Il terzo motivo riguarda vizi di violazione di legge e di motivazione, ordine alla recidiva riconosciuta come specifica e reiterata, contestandos estensibilità della contestazione al capo b) in asNOME di uno specifico addeb Inoltre si osserva che la corte non avrebbe svolto alcun accertamento in ordi alla “più accentuata colpevolezza” ed alla “maggior pericolosità” scaturente d nuovo reato in rapporto ai precedenti né avrebbe verificato se e come l precedente condotta criminosa sarebbe indicativa di una perdurante inclinazione al delitto. Inoltre si sarebbe trascurata la dedotta intervenuta dichiarazi estinzione della pena detentiva per esito positivo dell’affidamento in prova relazione all’ultima sentenza inerente il reato ex art. 336 cod. pen. R dichiarato estinto anche ex art. 445 comma 2 cod. proc. pen.
La decisione in contestazione sarebbe dunque scollegata dai dati disponibili e sop riassunti.
Si tratta di critica manifestamente infondata. E’ del tutto coerent ragionevole la spiegazione fornita dalla corte di appello sulle ragioni per c recidiva reiterata nonché anche specifica deve intendersi riferita ai capì a), ed e), con quella per il capo b) di tipo reiterato. Tanto alla luce anche del cert penale comprensivo di numerose condanne, e quindi non solo di una e tantomeno di quella dedotta in censura NOME alcuna illustrazione della decisività delle rel deduzioni ai fini del calcolo della recidiva, anche per reati contro il patrimoni risalenza di taluni precedenti è inoltre superata da una articolata rappresentaz di plurime ragioni (ricorso a prestanome, contatti profondi con esponenti del criminalità albanese, dediti al traffico e ancor prima alla coltivazio stupefacenti, gli atteggiamenti non estranei ad inclinazioni criminali di note
spessore emergenti da conversazioni captate), specificamente esposte, in grad di denotare familiarità del ricorrente con il crimine, incompatibile con il mero l intervallo di tempo rispRAGIONE_SOCIALE ad alcuni reati, laddove invece i dati così analizz giudici vengono correttamente posti a fondamento quali elementi sintomatici dell accresciuta pericolosità del prevenuto.
4. Inammissibile è anche il quarto motivo, a fronte di una motivazione che rimanda a quella del primo giudice e nel contempo evidenzia le lacune dell’impugnazione sul punto, priva di ogni specifica illustrazione d ragioni a supporto delle invocate attenuanti, laddove con il motivo in esame reitera la impostazione già censurata con la sentenza di appello NOME alcu confutazione specifica al riguardo. A fronte quindi di un motivo di appel sostanzialmente censurato come generico e quindi inammissibile e non contestato sul punto, non è possibile riproporlo in questa sede, e tantomeno cercare “sanarne” l’inammissibilità con una nuova deduzione, inerente peraltro un circostanza meramente fattuale come tale comunque non esaminabile in questa sede.
5. Riguardo al quinto motivo, esso inerisce alla violazione di legge processuale con riguardo all’art. 597 commi 3 e 4 cod. proc. pen. Vi sarebbe violazione del divieto di reformatio in peius e dell’art. 597 comma 3 cod. proc. pen. con riguardo all’intervenuto aumento operato in rapporto al capo a) passato da s mesi della precedente sentenza ad otto mesi. Esso è fondato nei termini illustr dal ricorrente, atteso che viola il divieto di “reformatio in peius” il g dell’impugnazione che, dopo aver riqualificato in termini di minore gravità il f sul quale è commisurata la pena base pur irrogando una sanzione complessivamente inferiore a quella inflitta in primo grado, applichi per i r satellite – già unificati dalla continuazione – un aumento di pena maggiore risp a quello praticato dal giudice della sentenza riformata. (Sez. 5 – , Sentenz 34497 del 07/07/2021 Rv. 281831 – 01); consegue che gli aumenti per i singoli reati satellite, ferma restando la pena finale di anni tre mesi sei e giorni v reclusione ed euro 16.000 di multa, devono essere così articolati ai sensi dell 620 lett. I) cod. proc. pen., alla luce della illustrazione riportata in senten il ritenuto diverso grado di gravità dei reati appresso indicati, in ragione del d valore dei beni fittiziamente intestati e dell’impiego fattone: mesi sei di recl per il capo a) con conferma di euro tremila di multa, mesi tre di reclusione oltr disposti euro 1000,00 di multa per il capo d), e mesi sette di reclusione oltr euro 2000,00 di multa per il capo e).
COGNOME
L
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertan che la sentenza debba essere annullata NOME rinvio limitatamente agli aumenti d pena per i reati satellite di cui ai capi a), d) ed e) ferma restando la pena fi anni tre, mesi sei e giorni venti di reclusione ed euro sedicimila di multa. rigRAGIONE_SOCIALE nel resto del ricorso.
annulla NOME rinvio la sentenza impugnata limitatamente agli aumenti di pena per i reati satellite di cui ai capi a), d) ed e) ferma restando la pena f anni tre, mesi sei e giorni venti di reclusione ed euro sedicimila di multa. Rig nel resto il ricorso.