Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 14513 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 14513 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di
COGNOME NOMECOGNOME nato a Catanzaro il 21/10/1964
avverso l’ordinanza del 14/08/2024 del Tribunale di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
sentite le richieste del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME ch concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
sentite le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. NOME COGNOME c insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di Bologna, in funzione di Tribuna del riesame, ha integralmente confermato l’ordinanza del Giudice per le indag preliminari del Tribunale di Bologna in data 12 luglio 2024, che aveva dispost misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di NOME COGNOME relazione ai reati di cui agli artt. 81-110-512-bis, 110-374-bis e 56-629 cod
Ricorre per cassazione NOME COGNOME a mezzo del proprio difensore, articolando tre motivi di impugnazione, che’ qui si riassumono nei termini di all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo e il secondo motivo, si eccepisce, sotto il profilo violazione di legge e del vizio di motivazione e al fine di contestare la r gravità indiziaria, l’inutilizzabilità delle intercettazioni, disposte in assenza indizi di reato in relazione ai capi A), B), C), D), E) ed F), dal momento sottoposizione del ricorrente a una precedente misura di prevenzione non avreb potuto giustificare una sua successiva finalità di schermare la reale titol propri beni, del tutto estranei, anche cronologicamente, alla manifestazion pericolosità a suo tempo accertata.
2.2. Con il terzo motivo, la difesa censura i presupposti del reato conte sub G) e l’inadeguatezza della relativa motivazione, non potendosi asseritame riconoscere nelle frasi pronunciate dal ricorrente né un intento estorsi un’efficacia intimidatoria.
All’odierna udienza camerale, le parti presenti hanno concluso com riportato in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Quanto ai primi due motivi, attinenti all’utilizzabilità nell’incidente ca degli esiti dell’attività di captazione, si rileva l’assoluta congruità del motivazionale posto a sostegno dell’ordinanza impugnata, per quel che concern sia, ex post, la sussistenza del requisito dei gravi indizi ex art. 267, comma 1, cod. proc. pen., sia, conseguentemente, la gravità della piattaforma investigati relazione alle imputazioni provvisorie in oggetto.
Il Tribunale, infatti, ha correttamente posto in evidenza la indubit fittizietà delle intestazioni, poi riconosciuta nello stesso interrogatorio di e la precedente sottoposizione a misura di prevenzione; tale puntuale indicazi di pericolosità sociale risulta attualizzata da ulteriori recenti conti ambienti criminali di sicuro spessore e da plurime condanne del ricorrente e suoi familiari, così da lasciar desumere il timore, tutt’altro che infondato, nuovamente attinto da nuove misure patrimoniali e di volerle evitare (pp. 17-2
Peraltro, da un lato, i gravi indizi di reato, presupposto per il ric intercettazioni di conversazioni o di comunicazioni, attengono solo all’ipoti esistenza di un illecito penale e non alla colpevolezza di un determinato sogg
né tantomeno postulano la delibazione dell’elemento soggettivo (Sez. 1, n. 25 del 18/09/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 280354-01; Sez. 2, n. 42763 de 20/10/2015, COGNOME, Rv. 265127-01) e, dall’altro, ai fini della sussistenza de del delitto di trasferimento fraudolento di valori, è sufficiente che – esat come nelle vicende per cui è processo – l’autore ne possa fondatamente teme l’emanazione di misure di prevenzione (Sez. 5, n. 1886 del 07/12/2021, de 2022, COGNOME, Rv. 282645-01; Sez. 2, n. 22954 del 28/03/2017, COGNOME Rv. 270480; Sez. 5, n. 13083 del 28/02/2014, COGNOME, Rv. 262764-01), sen che incidano eventuali finalità concorrenti, non necessariamente esclusivamente collegate alla necessità di occultare la reale titolarità dei vista di una loro possibile ablazione (Sez. 2, n. 27123 del 03/05/2023, Carnov Rv. 284796-01).
In conclusione, le censure, incentrate perlopiù su questioni specificame relative alla possibilità di instaurare un distinto procedimento di prevenz muovono da un’impossibile contestazione della ricostruzione dei fatti e si rivel comunque, assolutamente aspecifiche, in assenza di un effettivo confronto con concreto discorso giustificativo, come sopra sinteticamente illustrato.
Il terzo motivo, relativo alla contestata estorsione, risulta parime tutto fattuale e oltremodo generico.
Ai fini dell’affermazione di responsabilità sul punto, il Giudice per le ind preliminari ha valorizzato, con giudizio pienamente condiviso dal Tribunale, primo luogo le dichiarazioni della persona offesa, reputata attendibile e riscon da altre fonti dichiarative. D’altronde, già l’ordinanza impugnata aveva sottoli come l’indagato non avesse sollevato specifiche censure su tali elemen limitandosi ad opporre ad essi l’alternativa versione offerta dall’indagato.
A fronte dell’ampia contestualizzazione della vicenda estorsiva (pp. 23-2 ove si evidenzia «la forza intinnidatrice della fama criminale dell’indagato» riportano ulteriori espressioni minatorie, ben più pregnanti di quella su c focalizzato il ricorrente, quali, ad esempio, «ti taglio la gola»), le deduzioni difensive si pongono, dunque, in un’ottica sterilmente confutativa.
4. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condanna pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una so in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valuta profili di colpa emergenti dall’impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 1 nella misura indicata in dispositivo.
Pur non conseguendo dall’adozione del presente provvedimento la rimessione in libertà del ricorrente, non deve provvedersi ai sensi dell’art. 94, comma
1-ter, disp. att. cod. proc. pen., poiché risulta – giusta comunicazione della Sta
Carabinieri di Anzola dell’Emilia – che l’iniziale misura è stata sostituita arresti domiciliari, in esecuzione dell’ordinanza del 10 ottobre 2024 del Giudice
le indagini preliminari, eseguita il 5 novembre 2024.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de
ammende.
Così deciso il 19 febbraio 2025.