Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10321 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10321 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/12/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a VITTORIA il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato a VIGEVANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/02/2025 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi di NOME COGNOME ed NOME COGNOME;
ritenuto che il primo motivo del ricorso proposto nell’interesse del COGNOME, co cui si contesta la violazione di legge ed il vizio della motivazione posta a base dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all’art. 512-bis cod. pen. formulato in termini consentiti dalla legge in sede di legittimità perché fondat motivi che sì risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi consider non specifici, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una cri argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
ritenuto che il secondo motivo del ricorso proposto nell’interesse del medesimo ricorrente, con cui si deducono la violazione di legge ed il vizio de motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della recidiva, non è consen dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato, in quanto la Co territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi della giurispruden legittimità secondo cui «la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivament sulla gravità dei fatti e sull’arco temporale in cui questi risultano cons essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all’ar cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le pre condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fa criminogeno per la commissione del reato “sub iudice”» (Sez. 2, n. 10988 del 07/12/2022, dep. 2023, Antignano, Rv. 284425 – 01);
ritenuto che l’unico motivo del ricorso proposto nell’interesse della COGNOME con il quale si deducono la violazione di legge ed il vizio della motivazione pos base della dichiarazione di responsabilità per il reato dì cui all’art. 512-bis cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad otte una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente dai vizi e giuridici dedotti, ha esplicitato congruamente le ragioni del suo convincimen (si vedano le pagine da 8 a 10 della sentenza impugnata, dedicate alla specif ed approfondita disamina degli elementi di prova, sulla cui base i giudici di app hanno ritenuto pienamente integrata, tanto sotto al profilo materiale quant quello soggettivo, la fattispecie di reato contestata all’imputata);
che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una ‘rile degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 640 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944);
considerato, inoltre, che le censure prospettate nel medesimo motivo di ricorso con riguardo agli asseriti vizi di illogicità e contraddittorietà della motivazione, non sono deducibili in questa sede perché non sono consentite tutte le doglianze che censurano la persuasività, l’adeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento;
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il giorno 5 dicembre 2025.