Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 10925 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 10925 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 29/05/2023 del TRIB. LIBERTA di REGGIO CALABRIA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
sentite le conclusioni del AVV_NOTAIO COGNOME, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 29/5/2023 il Tribunale del riesame di Reggio Calabria ha rigettato ricorso proposto da NOME NOME, in proprio quale socio unico ed anche quale amministratore della RAGIONE_SOCIALE, avverso il decreto del Giudice per le indagini prelimi del Tribunale di Reggio Calabria che il 13/3/2023 aveva disposto il sequestro preventivo d capitale sociale e del patrimonio aziendale della predetta società di diritto portoghese, riten sussistente il fumus commissi delicti del reato di cui all’art. 512 bis cod. pen.
La prospettazione accusatoria, condivisa dal Giudice per le indagini preliminari e confermata dal Tribunale del riesame, si fonda su intercettazioni telefoniche e tra presenti indagini bancarie volte ad accertare movimentazioni di denaro su conti di società anche ester sulla base di tali elementi si ipotizza che NOME NOME e COGNOME NOME siano a capo di vero e proprio gruppo imprenditoriale, quali soci occulti di una società italiana, la RAGIONE_SOCIALE che gestiva un ristorante a Roma e nove società portoghesi, alle quali erano affidate le quot la gestione di numerosi ristoranti ubicati, appunto, in Portogallo. La fittizia intestazione di tali società sarebbe dovuta al timore dell’applicazione di misure di prevenzione patrimon nei confronti dei predetti NOME NOMENOME NOME che entrambi erano stati destinatari di p per l’applicazione di misure personali, poi rigettate, e che nella prospettazione accusatoria NOME farebbe anche parte del cd. RAGIONE_SOCIALE, dedito al riciclaggio in Germania proventi del narcotraffico della ‘ndrangheta, oggetto di indagini giudiziarie e giornal intorno al 2015.
Avverso il provvedimento del Tribunale del riesame ha proposto ricorso per cassazione NOME, affidandolo a quattro motivi di impugnazione:
2.1. Violazione di legge ed omessa motivazione con riferimento alla sussistenza dell’elemento oggettivo del reato di cui all’art. 512 bis cod. pen.. Assume il ricorrente che sarebbe tenuto conto dell’insegnamento di questa Corte secondo cui, ai fini della configurabi del delitto di trasferimento fraudolento di valori, non vanno sovrapposti i piani del trasfer fittizio di beni da quello della loro gestione illecita, mentre nel caso in esame difette prova, sia pure indiziaria, della provenienza delle risorse economiche impiegate per l’acqui delle quote sociali.
2.2. Violazione di legge ed omessa motivazione con riferimento alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato di cui all’art. 512 bis cod. pen. con riferimento al dolo s in capo ai soggetti interponenti. Evidenzia il ricorrente che sia COGNOME NOME che COGNOME erano usciti indenni dai procedimenti di prevenzione avviati nei loro confronti, quali erano state vNOMEate anche le vicende “RAGIONE_SOCIALE” e “RAGIONE_SOCIALE“, ch successivamente non erano emersi fatti nuovi tali da giiustificare nuovi procedimenti e che i de ipotizzati sarebbero tutti successivi a tali vicende, mentre le intestazioni asseritamente sarebbero antecedenti le dichiarazioni accusatorie del collaboratore di giustizia NOME COGNOME
2.3. Violazione di legge ed omessa motivazione con riferimento alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato di cui all’art. 512 bis cod. pen. con riferimento al dolo s in capo ai soggetti interposti. Si evidenzia, a tal proposito, che il ricorrente è regol assunto e stipendiato dalla società portoghese di cui è unico socio e per cui lavora, e ch relazione a questa non risultano partecipazioni di COGNOME NOME NOME COGNOME NOME NOME af sociali, né alcun loro apporto economico alla società.
2.4. Violazione di legge per essere la motivazione del provvedimento impugnato meramente apparente in relazione al periculum in mora, tanto in ordine al pericolo di dispersio
occultamento delle quote sociali, quanto in ordine all’esigenza concreta di anticipare con sequestro l’effetto ablativo dell’eventuale confisca ex art. 240 bis cod. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e, pertanto, l’ordinanza impugnata va annullata con rinvio per nu giudizio al giudice di merito competente.
Va innanzi tutto ricordato che in tema di provvedimenti cautelari reali il ricor cassazione è consentito solo per violazione di legge ex art. 325 cod. proc. pen. e che tale v ricomprende, secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, sia gli ‘errores iudicando’ o ‘in procedendo’, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’app argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto manc:ante o privo dei requisit minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U. n. 25932 del 29/05/2008, COGNOME, Rv. 239692Sez. 2, n.18952 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656-01; Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Mannolo Rv. 285608 – 01).
Tanto premesso, deve rilevarsi che il provvedimento impugnato ha omesso di motivare su una pluralità di argomentazioni difensive sollevate con i motivi di riesame e con la memo depositata all’udienza del 25/5/2023, così come richiamate anche nel ricorso per cassazione tanto da rendere la motivazione del tutto priva di quei requisiti di coerenza e completezza id a consentire di comprendere l’itinerario logico seguito dal giudice.
Correttamente, infatti, il ricorrente ha richiamato la costante giurisprudenza di questa C di legittimità secondo cui, ai fini della configurabilità del reato di intestazione fittizi cui all’art. 12-quinquies del d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito in legge 7 agosto 19 356, ora art. 512 bis cod. pen., in caso di assunzione della qualità di socio occulto o di t di fatto di un’attività economica preesistente, non è sufficiente l’accertamento della disponibilità del bene da parte di chi non ne risulti essere formalmente titolare, in quanto o verificare la provenienza dal predetto delle risorse economiche impiegate per il suo acquisto finalità di eludere l’applicazione di misure di prevenzione (Sez. 1, n. 42530 del 13/06/2018, 274024 – 01). Analogamente, si è ritenuto che, al fine di dimostrare l’intestazione fittizia sufficiente la prova che l’indagato rivesta la funzione di amministratore di fatto della socie cui quote s’ipotizza la fittizia intestazione, essendo invece necessario l’accertamento d titolarità sostanziale delle predette quote, attraverso l’attribuzione della qualifica di soci ; (Sez. 5, n. 50289 del 07/07/2015 Rv. 265904 – 01) e, più in generale, che occorre la prova, s pur indiziaria, della provenienza delle risorse economiche impiegate per l’acquisto da parte soggetto che intenda eludere l’applicazione di misure di prevenzione, essendo insufficien l’accertamento della mera disponibilità del bene da parte di chi non ne risulta essere formalmen titolare (così Sez. 6, n. 5231 del 12/01/2018, Rv. 272128 – 01).
Si è anche ritenuto che, ai fini dell’integrazione del delitto di intestazione fittizia d riferimento alla costituzione di una nuova attività d’impresa esercitata in forma societa necessaria la duplice dimostrazione della riconducibilità al soggetto interessato a non far appa
la sua titolarità delle risorse destinate ai conferimenti nel costituendo patrimonio social perseguimento dello scopo di eludere, in tal guisa, l’applicazione di misure di prevenzi patrimoniali, ragion per cui non rilevano gli apporti diversi da quelli meramente finanziari ad esempio, il contributo d’opera o lo sfruttamento di relazioni personali), in quanto suscettibili di divenire oggetto di misure ablative, salvo che assurgano ad indici di un cont concorsuale alla realizzazione dell’altrui condotta di intestazione fraudolenta. (Sez. 2, n. del 03/02/2021, Rv. 281423 – 01).
Nel caso in esame l’ordinanza impugnata non si è uniformata a questi principi, riconoscendo, invece, il fumus del reato di intestazione fittizia delle quote sociali della RAGIONE_SOCIALE 44.4ii in considerazione della gestione di fatto di un int gruppo imprenditoriale da parte di NOME NOME NOME del genero NOME NOME, essendosi individuati nei predetti coloro che si occupavano “integralmente della gestione delle società e ristoranti oggetto di sequestro, prendendo decisioni in ordine alle assunzioni di forza la all’acquisizione dei beni e servizi, chiedendo puntualmente informazioni sul fatturato e decide sull’ingresso od uscita di nuovi soci”. Si è visto, invece, essere di per sé insufficiente a dim l’intestazione fittizia della società la mera gestione ed amministrazione di fatto della socie cui quote s’ipotizza la fittizia intestazione,.
Quali ulteriori elementi ritenuti “suffragare la tesi recepita dal Giudice” della c l’ordinanza impugnata si è, poi, limitata ad indicare “l’assenza di spiegazioni alternative pl al fatto che NOME NOME gestisse un patrimonio aziendale di tale portata ed in maniera d tutto occulta, non conservando per sé neppure la minima quota di alcuna delle società sottopost a sequestro” e le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia COGNOME NOME, secondo c NOME NOME avrebbe accumulato all’estero un’ “ingentissima ricchezza” grazie al traffico stupefacenti.
Nel ritenere questi elementi idonei a sopperire all’insufficienza della mera gestione di della società a dimostrare l’intestazione fittizia delle quote sociali, però, il Tribunale del ha, in primo luogo, omesso qualsiasi approfondimento in ordine alla provenienza delle risors economiche impiegate per l’acquisto delle quote societarie da parte del ricorrente NOME, così come ha omesso di confrontarsi con una pluralità di argomentazioni addotte dalla difesa con i motivi di riesame e con la memoria depositata all’udienza del 25/5/2023, quali risultanze della nota dei Carabinieri del ROS Servizio Centrale n. 464/35 in data 1/12/2022 ch ad avviso del ricorrente, attesterebbero l’estraneità dello stesso NOME NOME alle decis relative alla distribuzione dei ricavi delle attività di ristorazione; le risultanze della tecnica portoghese in ordine NOME apporti finanziari per la costituzione delle società; l’a ricorso all’autofinanziamento ed al credito bancario per l’avvio dell’attività imprenditoria società; la motivazione del provvedimento con il quale il Tribunale di Roma in data 9/1/20 aveva rigettato la proposta di applicazione di misure di prevenzione personale e reale n confronti di NOME NOME; il carattere remoto delle mere segnalazioni di polizia relati
NOME NOME NOME motivazioni del rigetto di una precedente richiesta di applicazione di misu prevenzione nei confronti di quest’ultimo.
Anche sotto il profilo dell’elemento soggettivo dell’ipotizzato reato di cui all’art. cod. pen., giova ricordare che in sede di riesame dei provvedimenti che dispongono misure cautelari reali il giudice, benché gli sia precluso l’accertamento del merito dell’azione pena il sindacato sulla concreta fondatezza dell’accusa, deve operare il controllo, non merament cartolare, sulla base fattuale nel singolo caso concreto, secondo il parametro del “fumus” reato ipotizzato, con riferimento anche all’eventuale difetto dell’elemento soggettivo, purc immediato rilievo (Sez. 6, n. 16153 del 06/02/2014 Rv. 259337), e tale esame, nel caso d specie, non risulta essere stato espletato vNOMEando circostanze potenzialmente significat addotte dalla difesa, quali l’epoca di costituzione della società il 2018, ben distante diffusione di notizie di stampa sul cd. “RAGIONE_SOCIALE” che, nella prospettazione accusato avrebbero indotto il timore di applicazione di misure di prevenzione e, nel COGNOME, la qual dipendente del ristorante RAGIONE_SOCIALE“, facente capo alla società RAGIONE_SOCIALE nonché la titolarità, da parte del predetto, di quote di altra società collegata, che ad avv ricorrente mal si conciliano con la finalità di occultare la titolarità di quote sociali i stesso.
In considerazione delle lacune motivazionali dinanzi evidenziate, l’apparat argonnentativo posto a sostegno del provvedimento impugnato deve ritenersi meramente apparente, in quanto privo dei requisiti minimi di completezza e ragionevolezza tali da consent la comprensione e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudi
L’ordinanza impugnata va, pertanto, annullata, con rinvio per nuovo giudizio al competente Tribunale di Reggio Calabria.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Reggio Calabri competente ai sensi dell’art. 324 comma 5 cod. proc. pen.
Così deciso in Roma il 14 dicembre 2023
L’estensore GLYPH
La Presidente