Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 34501 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 34501 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/06/2025
SENTENZA GLYPH 1L FUNZIONARI GLYPH 1AR IO NOME
sul ricorso di COGNOME COGNOME, nato a Benoni (Sud Africa) il DATA_NASCITA, avverso l’ordinanza in data 23/01/2025 del Tribunale di Roma, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso udito per il ricorrente l’AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza in data 23 gennaio 2025 il Tribunale del riesame di Roma ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso in data 22 ottobre 2024 dal G.i.p. del Tribunale di Roma e avente a oggetto, per quanto qui d’interesse, le quote societarie e i beni aziendali della RAGIONE_SOCIALE, in relazione al reato dell’art. 512-bis cod. pen.
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Il ricorrente presenta un unico complesso motivo per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli art. 110, 512-bis, 240 cod. pen., 63, 125,
187, 192, 273 e 321 cod. proc. pen., 25, 27 e 111 Cost. Espone che non era stata raggiunta la prova che il padre NOME avesse agito allo scopo di eludere l’applicazione RAGIONE_SOCIALE norme relative alle misure di prevenzione in concomitanza con la costituzione della RAGIONE_SOCIALE e lamenta che il Tribunale del riesame aveva ignorato o aveva omesso di rispondere alle reiterate indicazioni e spiegazioni fornite dalla difesa sul punto della provenienza lecita RAGIONE_SOCIALE risorse impiegate sia nella società che negli acquisti di famiglia e sul punto della vicinanza temporale tra la spoliazione fittizia e il momento in cui l’interponente aveva avuto cognizione RAGIONE_SOCIALE circostanze che avrebbero portato alla misura di prevenzione. Contesta infine l’esistenza del periculum in mora e ribadisce che il padre NOME aveva operato per garantirgli un futuro.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è manifestamente infondato.
Il ricorso per cassazione Contro le ordinanze emesse in materia di misure cautelari reali è possibile, ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen., solo per violazion di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli “errores in iudicando” o “in procedendo”, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (così, Sez. U, n. 25932 del 26/06/2008, COGNOME, Rv. 239692 e Sez. U, n. 5876 del 13/2/2004, COGNOME, Rv. 226710, e tra le più recenti e amplius con riferimento ai precedenti giurisprudenziali, Sez. 3, n. 19989 del 10/01/2020, COGNOME, Rv. 279290-01). Non vi rientra invece la sua eventuale illogicità manifesta (tra le più recenti, Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, COGNOME, Rv. 269119 – 01).
Sebbene il ricorrente abbia menzionato nella rubrica del motivo il vizio della violazione di legge, ha poi focalizzato il percorso argomentativo sul vizio di motivazione, finendo con il proporre un’inammissibile ricostruzione alternativa dei fatti.
I Giudici della cautela hanno invece accertato, nei limiti della cognizione sommaria della fase, che il padre del ricorrente, NOME, detenuto per un’estorsione aggravata con il metodo mafioso, era il reale dominus della RAGIONE_SOCIALE, società costituita da persona di sua fiducia, tale NOME COGNOME, e successivamente trasferita al figlio NOME: la società aveva sede a casa di NOME come si poteva desumere dal citofono; il telefono era in uso a NOME che manteneva i contatti con i dipendenti, tra cui NOME COGNOME, del pari detenuto, che aveva spiegato agli inquirenti i meccanismi dell’intestazione fittizia; il veicolo in uso alla società era stato acquistato dalla moglie di NOME
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dal carcere NOME continuava a gestire gli affari, come era emerso dalle intercettazioni; la NOME e NOME percepivano redditi modestissimi incompatibili con la costituzione e l’acquisto della società.
Il Tribunale del riesame ha anche smontato tutti gli argomenti difensivi, relativi alla posizione di NOME, perché irrilevanti: il debito con l’Erari proposito di assicurare un futuro al figlio, i redditi leciti percepiti da lui e moglie, il fatto che la società fosse realmente operativa, la circostanza che al momento della costituzione della società non era sottoposto a misura di prevenzione personale o patrimoniale.
Correttamente i Giudici hanno evidenziato che il delitto di trasferimento fraudolento di valori può essere commesso anche da chi non sia ancora sottopost a misure di prevenzione patrimoniali e ancora prima che il relativo procedimento sia iniziato, occorrendo solo, ai fini della configurabilità del dolo specifico di eluder le disposizioni di legge in materia di prevenzione patrimoniale, che l’interessato possa fondatamente presumere l’avvio di detto procedimento (Sez. 5, n. 1886 del 07/12/2021, dep. 2022, COGNOME, Rv. 282645 – 01).
E’ un dato che NOME abbia ripreso a delinquere e sia entrato in contatto con i clan del territorio di Latina.
Ineccepibile è anche la motivazione sul periculum in mora con riferimenti puntuali all’attività in corso di distrazione patrimoniale posta in essere da NOME NOME dai suoi familiari.
Sulla base RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata, in ragione della consistenza della causa di inammissibilità del ricorso, in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Così deciso, il 3 giugno 2025
Il Consigliere estensore
Il Pr idente