Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 37649 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 37649 COGNOME 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/06/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a CASORIA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a CASORIA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 21/03/2023 della CORTE d’APPELLO di NAPOLI. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo alla Corte di annullare con rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla ridefinizione del trattamen sanzionatorio, in accoglimento del quarto motivo di ricorso, dichiarando inammissibile nel rest il ricorso; DI
udito l’AVV_NOTAIO in difesa di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME che si riporta ai motivi del ricorso, chiedendone l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza 33751/2021 questa Corte aveva annullato la sentenza della Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE che, in relazione agli odierni ricorrenti, aveva confermato la condanna di NOME COGNOME per reato associativo (art.416 bis c.p. – capo 1), per illecita concorrenza (art.51 c.p. -capo 2) aggravata dal metodo mafioso (art.416 bis.1 c.p.), per trasferimento illecit valori (art.512 bis c.p. -capo 4), in concorso con gli ulteriori odierni imputati, nonché per estorsione (art. 56 e 629 c.p. – capo 5), aggravata dall’aggravante ‘mafiosa’.
La sentenza rescindente, per quanto qui interessa, (1) annullava senza rinvio agli ef la condanna di NOME COGNOME, di NOME COGNOME nonché di NOME COGNOME relazione al capo 4, perché, esclusa l’aggravante ‘mafiosa’, il reato risulta prescrizione, (2) annullava COGNOMEe per NOME COGNOME in relazione allo stCOGNOME c medesima ragione ma limitatamente ai fatti anteriori al 2005, (3) espungeva con ri primo capo di imputazione ascritto a NOME COGNOME la aggravante ex art. 416 comma, c.p., (4) annullava in relazione a NOME COGNOME la condanna per le ulterio descritte al capo 4, annullando altresì nei confronti di tutti gli odierni ricorrenti statuizioni civili, rinviando per nuovo giudizio ed infine (5) rigettava nel rest NOME COGNOME dichiarando irrevocabile la affermazione di responsabilità pe (associazione per delinquere di stampo mafioso), 2 (illecita concorrenza) e estorsione).
2. Nell’ambito dell’ampia motivazione, rispondendo ai motivi riguardanti l’aggravant all’art.416-bis c.p., comuni a diversi ricorsi, la Sesta Sezione rilevava che la config contestata aggravante non era stata correlata in generale all’operatività del c dovendosi rilevare sulla scorta dei rilievi difensivi che l’aggravante era stata escl procedimenti e che al contrario nel presente procedimento essa era stata ritenu proprio sullo svolgimento dell’attività imprenditoriale dell’COGNOME, ma in base a apodittiche, se non direttamente smentite, incentrate sul fatto che al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE attribuibili plurime tipologie di condotte illecite, produttive di profitto, e che foss a carico dell’odierno imputato COGNOMEe il delitto di cui all’articolo 513-bis c.p., e desunto che l’attività egemone dell’COGNOME nel settore delle pompe funebri fosse il investimenti del RAGIONE_SOCIALE correlati a quelle attività -delittuose.
Per tali ragioni l’aggravante è stata esclusa con conseguente annullamento della impugnata senza rinvio in parte qua.
A pg.46 della sentenza, la Sesta Sezione affronta il tema della responsabilità per trasferimento fraudolento di valori (art.512-bis c.p.), la cui configurabilità era c diverse difese sia sotto il profilo oggettivo che, soprattutto, soggettivo, nonché in configurabilità dell’aggravante di cui all’art.7 legge 203 del 1991, per la finalità consorteria camorristica.
La Corte innanzitutto rileva che la configurabilità dello stCOGNOME elemento oggettiv con riguardo alle quattro società che formano oggetto dell’imputazione, è basata su assertive. Ed altrettanto apodittica è la conclusione cui è giunta la Corte territoria dolo del reato, ravvisato non in relazione all’agevolazione di reati di ricic esclusivamente in funzione dell’elusione di misure di prevenzione patrimoniale. In pa avrebbe dovuto formularsi una specifica motivazione in grado di spiegare perché l’ avesse riacquisito un ruolo imprenditoriale non occulto in un contesto nel quale si re trasferimento di quote familiari o a persone comunque vicine all’COGNOME, sia dopo l’ antimafia sia dopo il suo annullamento. Avrebbe dovuto inoltre valutarsi quale fosse
primariamente perseguita dall’COGNOME, se del caso condivisa dagli altri soggetti c partecipato alle varie operazioni, una volta preso atto che le interdittive antim determinato scelte volte ad assicurare la concreta operatività del sistema creato, s il rischio di paralisi connessa con l’interdittiva e tuttavia non indotto l’COGNOMECOGNOME loro annullamento, ad evitare l’attribuzione di quote a stretti familiari o perfi riproducendo situazioni analoghe a quelle antecedenti le interdittive e al tempo stes ricondurre il sistema societario ad un unico centro di riferimento.
Quanto poi all’aggravante, la Corte ne sottolinea la natura soggettiva, e non ogge ritenuto in sentenza, con conseguente indebita estensione ai correi diversi da NOME la stessa è stata comunque estesa sulla base di criteri assiomatici. Ed in ogni c relazione all’COGNOME, doveva primariamente valutarsi il concreto fine perseguito, stabilire se COGNOME fosse ispirato dall’intendimento di favorire il RAGIONE_SOCIALE con specifica della cointeressenza, da individuarsi in modo diretto con riguardo alla conservazione e del suo valore patrimoniale e funzionale.
La sentenza della Corte d’appello, all’esito del giudizio di rinvio, preso riferimento al capo 4 d’imputazione residuavano solo le contestazioni nei confronti di COGNOME successive al 2005, essendo quelle concorrenti nei confronti dei correi intervenuta prescrizione, a seguito dell’esclusione della aggravante ‘mafiosa’, conclusione che “nei confronti dell’imputato principale non potesse nutrirsi alcun dubb piena configurabilità del reato sia con riguardo al profilo della sussistenza del do che con riferimento alla contestata aggravante” (pg.20).
Tale conclusione, si legge nella sentenza, è il precipitato logico della condanna orma dell’imputato per l’ipotesi associativa ascrittagli, giacché NOME COGNOME ha proprie attività imprenditoriali dal ‘di dentro’ (cit.) e non ai margini del sodalizio conseguente piena compenetrazione ed impossibilità di differenziazione tra il p imprenditore e quello di fedele sodale dei vertici del RAGIONE_SOCIALE.
A pg.30, all’esito di approfondita analisi delle risultanze dibattimentale e doc ribadisce che il reato oggetto dell’imputazione risponde, anzitutto, ad una finali criminale, consistente nell’evitare la sottrazione di patrimoni COGNOMEe solo pote assoggettabili a misure di prevenzione, sicché la concreta emanazione di queste u integra l’elemento materiale del reato né una sua condizione oggettiva di punibili costituire mero indice sintomatico di eventuali finalità elusive. Si tratta di un dolo inserito in un reato di “pericolo astratto” richiede, per la sua commissione, che l’a un qualsiasi negozio giuridico al fine di eludere le disposizioni di legge in materia prevenzione patrimoniale di talché la valutazione circa il pericolo di elusione va compi ex ante e su base parziale.
Avverso la sentenza hanno presentato ricorso per cassazione NOME COGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, formulando quattro motivi.
4.1 Con il primo motivo si deducono tutti i vizi di motivazione (art.606 lett mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità) nonché erronea applicazione de penale (art.606 lett. b, c.p.p.) in relazione alla sussistenza del reato ex art. quinquies I. 356/92 (ora art. 512 bis c.p.).
La sentenza impugnata, si osserva nel ricorso (pg.12) non fornisce alcuna risp deduzioni difensive dell’atto di appello, disattendendo quanto prescritto dalla Corte d con la sentenza rescindente, per affidarsi ad una serie di massime di legittimità che n tuttavia calate nella vicenda concreta.
In particolare, invertendo l’ordine logico delle questioni, la Corte di rinvio svalu rilevante’ il tema della revoca della interdittiva antimafia, fraintendendo in tal m dell’articolo 512 bis c.p. che criminalizza non la interposizione fittizia in sé ma so finalizzata alla elusione delle misure di prevenzione patrimoniale. Così facendo, si i sentenza del Consiglio di Stato che annulla definitivamente l’interdittiva antima ottobre 2009 mentre i trasferimenti di quote in favore della moglie della figlia e del successivi.
Inoltre, non ha formato oggetto di specifica analisi la circostanza che ben prima del stata elaborata dall’COGNOME una strategia di diversificazione delle società operanti settore e di attribuzione di parte delle quote nonché della stessa gestione a familiari Basti considerare che dal 2003 quote dell’impresa RAGIONE_SOCIALE erano nella titola Ferrara e che alla moglie dell’COGNOME era intestata un’altra impresa familiare. Inol del decennio che ha preso avvio all’inizio degli anni 2000, e che include altresì il l’interdittiva antimafia fu operante, le varie società di settore facenti capo all visto avvicendarsi ripetutamente nella titolarità di quote, sia soggetti estran COGNOME) sia i componenti il nucleo famigliare o lo stCOGNOME COGNOME, in una alternanza sé porta ad escludere che si possa affermare che la finalità delle varie operazioni fos di eventuali misure preventive.
In sostanza avrebbe dovuto valutarsi, come richiesto dalla Corte di Cassazione, qual essere la finalità primariamente perseguita dalle COGNOME, una volta preso atto che l antimafia avevano determinato scelte volte ad assicurare la concreta operatività d creato, scongiurando il rischio della paralisi riconnessa a quelle interdittive, e tutta l’COGNOME, prima e dopo il loro annullamento, ad evitare l’attribuzione di quote a st o perfino a se stCOGNOME, riproducendo situazioni analoghe a quelle antecedenti e al t idonee a ricondurre il sistema societario ad un unico centro di riferimento.
4.2 Con il secondo motivo di impugnazione i tre vizi motivazionali (mancanza, contraddit o manifesta illogicità: art.606 lett. e, c.p.p.) sono evocati in relazione all’a all’art.7 d.l. 152/1991 (ora 416 bis 1 c.p.).
Anche in relazione alla sussistenza dell’aggravante, la sentenza rescindent escludendone a priori la sussistenza, aveva demandato alla Corte d’appello l’onere di i unitamente all’elemento psicologico doloso della fattispecie di reato, pure i profi
coefficiente psicologico della circostanza. Ma COGNOMEe in questo caso, la sentenza d appiattito la valutazione dell’aggravante sulla partecipazione dell’COGNOME alla asso delinquere denominata RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. Con la conseguenza che, supponendo che l’att economica dell’COGNOME avesse come finalità l’agevolazione dell’attività della associ creato un cortocircuito motivazionale basato su affermazioni apodittiche e perciò d dall’analisi del reale, ignorando le spiegazioni fornite dalla difesa.
4.3 Con il terzo motivo i tre vizi motivazionali (mancanza, contraddittorietà o m illogicità: art.606 lett. e, c.p.p.) sono evocati in relazione alla confisca dei beni
4.4. Infine, con il quarto ed ultimo motivo si lamenta la mancanza di motivazione (art. e, c.p.p.) con riguardo alla mancata deduzione dalla pena irrogata dell’aumento corri all’applicazione della circostanza aggravante dell’art. 416 bis, sesto comma, c.p., ‘cancellata’ dalla sentenza rescindente. E carente di motivazione risulta altresì la immotivatamente contenuta, corrispondente al quantum di pena per la condotta ante 2005 ritenuta prescritta già dalla sentenza rescindente.
AVV_NOTAIO, quale difensore dell’associazione RAGIONE_SOCIALE inviato memoria concludendo “rimettendosi alla Corte per ogni decisione nel merito”.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto merita accoglimento per le ragioni che si vanno di seguito ad
Trattando unitariamente i primi due motivi per ragioni di speditezza, in quanto att sussistenza del reato di trasferimento fraudolento di valori ed alla relativa aggrava non può che rilevare come il Giudice d’appello, pur impegnandosi in un approfondito argomentativo tra pg.20 e pg.30, non sia stato in grado di chiarire definitivame espressi nella decisione rescindente.
In particolare, in relazione all’ipotesi delittuosa, la sentenza di appello non n sufficienza la connotazione dolosa specifica che rimane attaccata a formule stereo astratte e che non affronta il nocciolo della questione devoluta al giudice del rinvio d della Sesta Sezione n.33751-21. Ivi si era stabilito, al termine di una estesa analis darsi per assodato che la serie di mutamenti intervenuti nella compagine societaria ri costellazione di imprese di NOME COGNOME nell’arco del decennio iniziato nel avesse una funzione elusiva dei provvedimenti interdittivi antimafia emessi dal Pr confronti dell’imputato. Si sottolineava, tuttavia, come rimanesse indimostrat intendimento elusivo, non sufficiente ad integrare la aggravante contestata (art.416 fosse ricompreso nell’intenzione, sussistente ‘a monte’, di evitare le misure di pr particolare, si sarebbe dovuto fornire una spiegazione logica, sulla base di risultanz specifiche ed incontrovertibili, in grado di risolvere l’antinomia intercorrente d’accusa (della finalità di eludere eventuali misure di prevenzione), da un lato, e l che l’COGNOME avesse intestato o reintestato a sé ed ai propri fannigliari (che non schermo sufficiente, alla luce delle presunzioni vigenti in materia di misure di prevenz solo parte delle società che a lui facevano capo.
Il discrimine individuato dalla sentenza della Sesta Sezione, tra finalità elusiva interdittive antimafia, da un lato, e delle misure di prevenzione, dall’altro, im dubbio uno standard probatorio assai elevato che doveva dare contezza della ragione fosse possibile ipotizzare l’aggravante a fronte della condotta di colui che si rein societarie.
Tale probatio nella sentenza non è stata raggiunta ed in verità non è stata nemmeno Nel rispondere, la Corte, tra pg.20 e pg.21, pone il tema sul piano della ‘intraneit (certamente sussistente: la pronuncia relativa al capo 1 di imputazione -associ delinquere di stampo mafioso- è divenuta definitiva); tra pg.22 e 23 e di nuovo a pronuncia ribadisce la condizione di monopolio di cui godevano le imprese funerarie dell (circostanza COGNOME‘essa accertata con pronuncia passata in giudicato: capo 2 dell’im relativa all’art.513 bis c.p.); infine, affronta l’episodio della tentata estors familiari del defunto NOME COGNOME COGNOMECOGNOME oggetto di pronuncia definitiva – c imputazione), a dimostrazione della tracotanza con cui gli COGNOME COGNOME te competenza imprenditoriale e criminale.
Sennonché, come detto, seguendo tale linea argomentativa, la Corte non fa che concetti già vagliati (frustra iterum probatur, quod probatum non relevat) senza tuttavia avvicinarsi alla soluzione del dilemma posto dalla pronuncia rescindente di legittimità. facendo dimostra di confondere i piani e rinuncia di fatto ad affrontare la question stata sottoposta e che può essere così semplificata: come si concilia l’intenzione misure di prevenzione con la intestazione a sé o a propri familiari delle quote societ
La Corte d’appello ritiene (pg.29) di rispondere ricorrendo alla formula per cui l’Es poteva non temere” che, la sua impresa, in quanto diretta espressione del RAGIONE_SOCIALE, b essere aggredita da misure di prevenzione “la cui adozione si stava in quegli anni diffondendo quale strumento di lotta alla criminalità organizzata”.
Si tratta di un argomento che non spiega il nodo fondamentale (perché l’COGNOME in sé e famigliari i beni, se voleva eludere?) e che per contro introduce due presun poteva non sapere”; la conoscenza della diffusione delle misure di prevenzione a caval anni ’90 e i 2000) che rischiano di scadere in valutazioni sociologiche piuttosto che
Né, infine, il fatto che le intestazioni avessero progressivamente portato alla conce quote e cariche sociali in campo a NOME COGNOME, poco più che diciottenne al quindi sprovvista di qualsivoglia esperienza nel settore imprenditoriale al quale veniv dalle decisioni paterne, aggiunge alcunché nel senso richiesto dalla sentenza rescin che nella motivazione della sentenza impugnata (pg.30) si legge solamente che ciò “a ragione dimostra la fittizietà delle intestazioni ed il fine elusivo con esse perseguit non contestata nella sentenza rescindente ma che, al tempo stCOGNOME, non dimos l’intendimento elusivo andasse oltre la volontà di creare uno schermo avverso le i ( antimafia.
In conclusione, l’impugnata sentenza va annullata nuovamente con rinvio ad altra della Corte d’appello partenopea che si atterrà ai criteri già enunciati nella pr rescindente e qui sopra ribaditi.
Ed COGNOMEe in relazione alla sussistenza della aggravante ex art. 416 bis 1 c.p. (secon il nuovo giudizio di rinvio dovrà chiarire, in linea con quanto richiesto dalla senten 2021, “il concreto fine perseguito, in modo da stabilire se COGNOME fosse ispirato dall di favorire il RAGIONE_SOCIALE -ciò che evidentemente deve correlarsi alla specifica individuazion cointeressenza, da valutarsi in modo diretto, con riguardo alla conservazione del ce suo valore patrimoniale e funzionale” (Sent. 33751/2021, pg.50) senza scadere in affe apodittiche, legate alla partecipazione dell’COGNOME al RAGIONE_SOCIALE camorristico.
Inammissibile in quanto manifestamente infondato è il terzo motivo di ricorso, che tutti i vizi motivazionali in relazione alla confisca disposta nei precedenti gradi di g
Sulla confisca è già intervenuta la pronuncia di questa Corte (n.33751/2021) che, t pg.56 ha esaminato i relativi motivi, formulati nell’originario ricorso per cassazione per infondatezza e genericità. Tale decisione ha trovato poi riflCOGNOME nel dispositivo nel dichiarare irrevocabile il giudizio di penale responsabilità di NOME COGNOME capi 1), 2) e 5) ha altresì rigettato “nel resto il ricorso”.
La sentenza della Corte d’appello che ciò ha evidenziato (pg.14 e 15) è quindi cor confermata.
Infine, va disposto l’annullamento dell’impugnata sentenza COGNOMEe in relazione alla riduzione della pena a seguito dell’esclusione dell’aggravante di cui all’art.416-bis, c.p., questione dedotta con il quarto motivo di ricorso. La sentenza 33751 del 2021 d Sezione aveva infatti concluso, a pg.38 nel senso che “l’aggravante in esame deve esser con conseguente annullamento della sentenza impugnata senza rinvio in parte qua”.
La Corte d’appello nulla ha motivato con riferimento alla aggravante di cui al com dell’art. 416 bis c.p.. Nella statuizione di primo grado (confermata in questo pronuncia della Corte d’appello), a pg.150, la pena base per il delitto di cui al capo 1, determinata in dodici anni di reclusione, era stata aumentata di quattro anni di reclusion dell’applicazione dell’aggravante; tale aumento non è stato dedotto nell’impugnata sen va per tale ragione annullata.
Quanto all’ulteriore profilo dedotto, attinente al trattamento sanzionatorio, concern 4 di imputazione, COGNOME è assorbito dall’annullamento in parte qua della sentenza impugnata.
Dato l’esito del presente giudizio, con annullamento e rinvio in relazione all’impu cui al capo 4, va disposto nuovamente il rinvio ad altra sezione della Corte di appell ai soli effetti civili nei confronti di COGNOME NOME, COGNOME NOME e NOME.
5.1 I ricorsi vanno dichiarati inammissibili nel resto, con irrevocabilità dell’aff responsabilità di COGNOME NOME in ordine al reato di cui al capo 1).
annulla la sentenza impugnata:
nei confronti di COGNOME NOME, relativamente al reato di cui al capo 1), limitatament trattamento sanzionatorio (a seguito dell’eliminazione della circostanza aggravante di c all’art.416-bis, comma sesto, cod. pen., disposto dalla sentenza n.33751/2021 della Sesta Sezione di questa Corte) ed al reato di cui al capo 4);
nei confronti di COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, relativamente al reato di cui al capo 4) ai soli effetti civili,
con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE.
Dichiara inammissibili nel resto i ricorsi ed irrevocabile l’affermazione di responsabil COGNOME NOME in ordine al reato di cui al capo 1).
Così deciso in Roma, 20 giugno 2024
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