Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 6720 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 6720 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/02/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME
NOME COGNOME NOME
R.NUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME COGNOME, nato a Napoli il giorno DATA_NASCITA rappresentato ed assistito dall’AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO – di fiducia avverso la sentenza in data 6/6/2025 della Corte di Appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che si Ł proceduto con trattazione in pubblica udienza alla presenza RAGIONE_SOCIALE parti, a seguito di richiesta RAGIONE_SOCIALE stesse, ai sensi dell’art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 6 giugno 2025 la Corte di Appello di Napoli ha confermato la sentenza in data 29 novembre 2021 del Tribunale della medesima città con la quale era stata affermata la penale responsabilità di NOME COGNOME in relazione ai reati di concorso in trasferimento fraudolento di valori (artt. 110, 512-bis, cod. pen.) e di autoriciclaggio (art. 648-ter.1. cod. pen.) commessi nell’ottobre/novembre 2018 con condotte perduranti e, previo riconoscimento all’imputato RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche, ritenuta la continuazione tra i reati in contestazione, l’imputato era stato condannato a pena ritenuta di giustizia.
In sintesi, si contesta al COGNOME di avere attribuito ad altri soggetti (NOME COGNOME e NOME COGNOME) le quote di partecipazione della società RAGIONE_SOCIALE di sua proprietà e ciò ai fini di eludere le disposizioni in materia di misure di prevenzione patrimoniali e di agevolare il reimpiego di denaro provento RAGIONE_SOCIALE attività delittuose tra le quali l’organizzazione e la gestione del traffico di stupefacenti consumate dal RAGIONE_SOCIALE del quale il COGNOME Ł espressione (capo A della rubrica RAGIONE_SOCIALE imputazioni), nonchØ di avere impiegato in attività imprenditoriali della menzionata società denaro o altre utilità provenienti da delitto in modo da ostacolare concretamente l’accertamento della loro provenienza (capo B).
In origine era stata contestata all’imputato anche la circostanza aggravante di cui all’art.
416-bis.1 cod. pen. che Ł stata esclusa dal Tribunale.
Ricorre per cassazione avverso la predetta sentenza il difensore dell’imputato, deducendo:
2.1. Violazione di legge e vizi di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all’art. 512-bis cod. pen. ed agli artt. 42 e 110 cod. pen.
Rileva la difesa del ricorrente che la Corte di appello, nel ribadire la responsabilità del COGNOME, ha ritenuto dimostrato il dolo specifico richiesto dall’art. 512-bis cod. pen. sul mero presupposto che, al momento della costituzione della società RAGIONE_SOCIALE, l’imputato era stato in precedenza sottoposto a misura cautelare per i reati di cui agli artt. 416-bis cod. pen. e 74 d.P.R. n. 309/90, imputazioni dalle quali era stato tuttavia assolto in primo grado ma il relativo processo era ancora pendente in fase di appello.
Sostiene la difesa che tale motivazione sarebbe fondata su mere congetture e supposizioni non idonee a ritenere provato l’elemento soggettivo del reato in contestazione ed in contrasto con gli orientamenti giurisprudenziali in materia.
Inoltre, un ulteriore vizio di motivazione sarebbe ravvisabile con riguardo alla presunta provenienza illecita RAGIONE_SOCIALE somme utilizzate per la costituzione della società RAGIONE_SOCIALE ciò in quanto la Corte di appello, pur avendo riconosciuto che l’imputato era stato assolto dai reati in precedenza contestatigli, ha desunto la provenienza delittuosa da un’attività di traffico di sostanze stupefacenti richiamando le dichiarazioni di collaboratori di giustizia che avevano già trovato smentita nel giudizio definito con la sentenza assolutoria.
Per contro, prosegue la difesa del ricorrente, la Corte territoriale non avrebbe considerato il fatto che risulta documentalmente provato che nel periodo immediatamente antecedente l’avvio dell’attività commerciale il COGNOME disponeva di risorse economiche di lecita provenienza in quanto la madre, che disponeva anche di altri redditi autonomi e continuativi derivanti dalla locazione di fondi rustici, aveva venduto alcune unità immobiliari e che le somme ricavate erano state versate su di un conto Banco Posta dal quale la donna aveva effettuato vari prelievi proprio finalizzati a sostenere economicamente l’iniziativa commerciale.
In tale contesto non potrebbe quindi ravvisarsi alcuna finalità elusiva anche perchØ i capitali impiegati, essendo di lecita provenienza, non erano giuridicamente aggredibili, nØ astrattamente suscettibili di essere raggiunti da una misura di prevenzione patrimoniale.
A ciò si aggiunge che la madre dell’imputato ha chiarito che il fine di intestazione a terzi perseguito dal COGNOME non era quello di sottrarsi ad una misura di prevenzione quanto piuttosto di non esporsi all’Erario a causa della propria esposizione debitoria.
2.2. Violazione di legge e vizi di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen. in relazione al reato di cui al capo B della rubrica RAGIONE_SOCIALE imputazioni.
Osserva al riguardo la difesa del ricorrente che il Giudici del merito avrebbero trascurato di verificare la concreta esistenza del reato presupposto nonchØ la provenienza delittuosa RAGIONE_SOCIALE somme impiegate nella costituzione della società RAGIONE_SOCIALE dato che, come detto il COGNOME era stato assolto dai reati di cui agli artt. 416-bis cod. pen. e 74 d.P.R. n. 309/90 e si sarebbero limitati, attraverso un ragionamento meramente presuntivo ma privo di supporto probatorio, ad osservare che l’imputato non risultava avere redditi leciti al momento della costituzione della società.
2.3. Violazione di legge e vizi di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all’art. 133 cod. pen.
Si duole la difesa del ricorrente del fatto che la Corte di appello ha confermato il
trattamento sanzionatorio irrogato dal Tribunale che appare irragionevolmente severo e che Ł stato motivato attraverso il richiamo alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e alle risultanze del certificato del casellario giudiziale, senza tener conto della condotta processuale corretta e collaborativa da parte dell’imputato.
2.4. Violazione di legge e vizi di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 240 e 240-bis cod. proc. pen.
Rileva la difesa del ricorrente che la Corte di appello si sarebbe limitata ad affermare in modo del tutto assertivo e privo di specifica motivazione la confisca RAGIONE_SOCIALE quote sociali della società RAGIONE_SOCIALE con i relativi beni aziendali, nonchØ di due autovetture (una intestata all’imputato e l’altra alla di lui moglie NOME COGNOME) ancora una volta richiamando la sproporzione reddituale del COGNOME e senza confrontarsi con le allegazioni difensive documentali e testimoniali, omettendo quindi qualsiasi considerazione sul punto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I primi due motivi di ricorso appaiono meritevoli di trattazione congiunta stante l’interconnessione esistente tra gli stessi e sono entrambi manifestamente infondati.
E’, innanzitutto, doveroso premettere che con riguardo al reato di cui all’art. 512-bis cod. pen. la difesa dell’imputato non contesta che le quote della società RAGIONE_SOCIALE, fittiziamente intestate a terzi, e le conseguenti attività societarie, facevano in realtà capo al COGNOME.
E’ poi necessario ricordare che le sentenze del Tribunale e della Corte di appello costituiscono una c.d. ‘doppia conforme’ con la conseguenza che le stesse finiscono per costituire un unico corpo motivazionale anche per effetto dei richiami contenuti nella sentenza di appello a quella di primo grado.
Va detto subito che la sentenza impugnata in relazione ai reati in contestazione risulta congruamente motivata proprio sotto i profili dedotti da parte ricorrente. Inoltre, detta motivazione, non Ł certo apparente, nØ ‘manifestamente’ illogica e tantomeno contraddittoria ed appare frutto di valutazioni di merito che, contrariamente a quanto affermato dalla difesa del ricorrente non sono di certo caratterizzate da mere congetture.
I Giudici di merito, anche attraverso il richiamo a conversazioni intercettate hanno, innanzitutto, bene evidenziato come Ł emerso che la società sopra menzionata fosse riconducibile al COGNOME (circostanza, come detto, non contestata) ed hanno anche bene illustrato le ragioni per le quali hanno ritenuto di configurare in capo all’imputato la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato di cui all’art. 512-bis cod. pen. sottolineando, con una valutazione di certo non manifestamente illogica, come la finalità della condotta posta in essere dall’imputato era quella di eludere una misura di prevenzione atteso che il COGNOME era stato sottoposto a misura cautelare per reati associativi anche con riguardo ad attività di narcotraffico e chiarendo come l’assoluzione dello stesso Ł avvenuta solo in relazione allo svolgimento di attività illecita in forma organizzata (art. 74 d.P.R. n. 309/90) mentre le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia hanno portato comunque a ritenere che l’odierno ricorrente fosse comunque coinvolto in attività di narcotraffico, il che rendeva comunque ragionevole che l’imputato, nonostante il menzionato esito assolutorio, potesse fondatamente presumere che potesse essere adottata una misura di prevenzione dei suoi confronti.
Così operando i Giudici di merito risultano aver fatto corretta applicazione del consolidato principio secondo il quale «Il dolo specifico del reato previsto dall’art. 12quinquies del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356, [oggi
art. 512-bis cod. pen. – ndr.] consistente nel fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione, ben può configurarsi non solo quando sia già in atto la procedura di prevenzione, ma anche prima che la detta procedura sia intrapresa, quando l’interessato possa fondatamente presumerne l’inizio, tanto piø in considerazione del fatto che l’essere indagato, ed ancor piø rinviato a giudizio per il delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen., può al tempo stesso integrare il presupposto soggettivo di cui all’art. 4, comma primo, lett. a), del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, rendendo facilmente prevedibile il prossimo inizio del procedimento di prevenzione (Sez. 6, n. 24379 del 04/02/2015, COGNOME, Rv. 264178-01; Sez. 1 n. 19537 del 02/03/2004, COGNOME, Rv. 227969-01).
Gli stessi Giudici di merito hanno poi:
a) richiamato le già menzionate dichiarazioni di collaboratori di giustizia che – al di là della esclusa consumazione del reato associativo – hanno indicato il COGNOME come soggetto coinvolto in traffici di sostanze stupefacenti;
b) evidenziato come il NOME e la moglie sono soggetti risultati privi di reddito negli anni precedenti la costituzione della società;
c) preso in considerazione, ritenendola sostanzialmente inattendibile e comunque non documentata, la dichiarazione dell’imputato secondo la quale l’intestazione della società a soggetti terzi sarebbe stata legata alla necessità di evitare eventuali procedure esecutive derivanti da debiti maturati nei confronti dell’Erario;
d) motivatamente esposto (pag. 7), così come aveva già fatto il Tribunale (pagg. da 44 e 47), le ragioni per le quali hanno ritenuto non fondata la tesi difensiva secondo la quale l’imputato avrebbe impiegato per la costituzione della società risorse economiche della madre legate ad una vendita immobiliare che avrebbe portato all’acquisizione reale di una somma non adeguata rispetto a quella investita nell’attività commerciale.
Trattasi, pertanto, di una valutazione coordinata e complessiva di elementi che hanno portato i Giudici di entrambi i gradi di merito a concordare sul fatto che l’elemento intenzionale perseguito dal COGNOME era quello richiesto dall’art. 512-bis cod. pen. e, poichØ vi sono elementi per ritenere che le ricorse utilizzate per l’attività commerciale de qua non hanno una provenienza lecita, anche per ritenere configurabile a carico dell’imputato anche il reato di autoriciclaggio di cui al capo B.
Quanto alla valutazione dell’elemento soggettivo di cui al capo B deve solo ricordarsi che questa Corte di legittimità ha già avuto modo di chiarire fin da tempi remoti che «ai fini dell’accertamento dell’elemento psicologico del soggetto agente, essendo la volontà ed i moti dell’anima interni al soggetto, essi non sono dall’interprete desumibili che attraverso le loro manifestazioni, ossia attraverso gli elementi esteriorizzati e sintomatici della condotta. … Ne deriva che i singoli elementi e quindi anche quelli soggettivi attraverso cui si estrinseca l’azione, inerenti al fatto storico oggetto del giudizio, impongono una loro analisi la quale, essendo pertinente ad elementi di fatto, costituiscono appannaggio del giudizio di merito, non di quello della legittimità che può solo verificare la inesistenza di vizi logici, la correttezza e la compiutezza della motivazione, l’assenza di errori sul piano del diritto, così escludendosi in tale sede un terzo riapprezzamento del merito’ (Sez. 1, n. 12726 del 28/09/1988, dep. 1989, NOME, Rv. 182105).
Quanto al reato presupposto di cui al capo B, deve, poi, ricordarsi che «Ai fini della configurabilità del “fumus” dei reati contro il patrimonio presupponenti la consumazione di un altro reato (artt. 648, 648-bis, 648-ter, 648-ter.1 cod. pen.), Ł necessario che il reato presupposto, quale essenziale elemento costitutivo RAGIONE_SOCIALE relative fattispecie, sia individuato quantomeno nella sua tipologia, pur non essendone necessaria la ricostruzione in tutti gli
estremi storico-fattuali» (Sez. 2, n. 6584 del 15/12/2021, dep. 2022, Cremonese, Rv. 282629-01) cosa che, con particolare riguardo alle attività di narcotraffico, il Tribunale ha ben evidenziato a pag. 48 della relativa sentenza.
Per il resto deve solo osservarsi che parte ricorrente, sotto il profilo del vizio di motivazione e dell’asseritamente connessa violazione di legge nella valutazione del materiale probatorio, tenta in realtà di sottoporre a questa Corte di legittimità un nuovo giudizio di merito.
Al Giudice di legittimità Ł infatti preclusa – in sede di controllo della motivazione – la rilettura RAGIONE_SOCIALE elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti e del relativo compendio probatorio, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perchØ ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Tale modo di procedere trasformerebbe, infatti, la Corte nell’ennesimo giudice del fatto, mentre questa Corte Suprema, anche nel quadro della nuova disciplina introdotta dalla legge 20 febbraio 2006 n. 46, Ł – e resta – giudice della motivazione.
In sostanza, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che “attaccano” la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, O., Rv. 262965-01).
La valutazione di manifesta infondatezza investe, poi, anche il terzo motivo di ricorso relativo al trattamento sanzionatorio irrogato all’imputato.
Occorre al riguardo evidenziare che già il Tribunale aveva ritenuto ‘equo’ irrogare al COGNOME una pena-base per il reato di cui al capo B inferiore al medio edittale, poi ridotta per il riconoscimento RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione ed aumentata per la continuazione con il reato di cui al capo A di soli tre mesi di reclusione (oltre alla multa).
A sua volta la Corte di appello, nel confermare detto trattamento sanzionatorio, ha ulteriormente motivato richiamando le modalità della condotta, il grado di lesione del bene giuridico e le risultanze del casellario giudiziale dell’imputato già condannato a pena rilevante per il delitto di estorsione aggravata ex art. 416-bis.1 cod. pen.
Al riguardo Ł sufficiente ricordare che ci si trova in presenza di una motivazione adeguata tenendo conto del principio secondo il quale «La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, Ł sufficiente che dia conto dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: “pena congrua”, “pena equa” o “congruo aumento”, come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale» (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01).
Del resto questa Corte di legittimità ha anche chiarito che «La graduazione della pena,
anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che Ł inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione» (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142-01) vizi non rilevabili nel caso in esame.
Manifestamente infondato Ł, infine, anche il quarto motivo di ricorso relativo alla disposta confisca.
La Corte di appello e prima ancora il Tribunale avevano motivato sulla sproporzione reddituale dell’imputato. La conferma della condanna dello stesso per il delitto di cui all’art. 648-ter.1 cod. pen. impone per legge ai sensi dell’art. 240-bis cod. pen. la confisca del denaro, dei beni o RAGIONE_SOCIALE altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito. Ne consegue che la motivazione adottata sul punto dai Giudici di merito appare piø che adeguata.
Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento nonchØ, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186) al versamento della somma ritenuta equa di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende. Così Ł deciso, 05/02/2026
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME