Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 41160 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 41160 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/10/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti nell’interesse di: COGNOME NOME, nato a Genova il DATA_NASCITA, COGNOME NOME, nato a Genova il DATA_NASCITA, avverso la sentenza emessa in data 22/01/2024 dalla Corte di appello di Genova; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi; NOME COGNOME, per NOME COGNOME, presente -in sostituzione dell’AVV_NOTAIO– anche per la difesa di NOME COGNOME, che ha illustrato udito il difensore dei ricorrenti, AVV_NOTAIOto i motivi di ricorso, insistendo per l’annullamento della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Genova, con la sentenza indicata in epigrafe, ha riformato quoad poenam (ritenuto il fatto istantaneo unitario ed escludendo, quindi, l’aumento per continuazione calcolato in primo grado) la decisione emessa in data 12 luglio 2021 dal Tribunale del medesimo capoluogo, che aveva condannato gli odierni ricorrenti alle pene ritenute di giustizia in riferimento al concorso nel delitto di fraudolento trasferimento di denaro (tradens COGNOME) loro ascritto al capo unico della imputazione. Il denaro era, quindi, utilizzato dall’RAGIONE_SOCIALE per l’acquis dei beni mobili messi all’asta dall’amministratore giudiziario dell’immobile (con i suoi contenuti mobili) oggetto di confisca di prevenzione a carico dello stesso NOME COGNOME.
Avverso tale provvedimento ricorrono gli imputati, a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia, deducendo i motivi in appresso sinteticamente enunciati ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.:
1. NOME COGNOME,
1.1. Violazione e falsa applicazione della legge penale (art. 606, comma 1, lett. b, cod. proc. pen., in relazione agli artt. 512 bis cod. pen., 48, comma 15, D.L.vo 159/2011).
Il fatto contestato all’imputato, in concorso con il disponente, non corrisponde al tipo. La norma incriminatrice sanziona infatti la condotta di chi crea un’apparenza di titolarità di denaro, beni valori, per allontanarli formalmente da sé, al fine di eludere le disposizioni normative dettate i materia di prevenzione patrimoniale. Nella fattispecie si contesta viceversa una condotta affatto diversa e consistente nel tentativo di aggirare il divieto, per il proposto, di acquistare be oggetto di confisca e posti in vendita dall’amministratore giudiziario, il che è però oggetto di u differente paradigma normativo (art. 48, comma 15, del D.L.vo 159/2011), che prevede la facoltà di disporre la revoca dell’assegnazione o della destinazione del bene al proposto, proprio per dare corpo al divieto contenuto nell’art. 48, comma 5, sesto periodo, del D.L.vo 159/2011, divieto richiamato dal comma 12 ter del medesimo articolo.
E’ viceversa di tutta evidenza che, nella concreta fattispecie, il proposto non ha trasferit fittiziamente valori ad altri per sottrarli alla mannaia della prevenzione, ma (ove dimostrata l’ipotesi descritta in imputazione) ha finanziato un soggetto terzo, perché questi acquistasse beni messi all’asta dall’amministratore giudiziario nominato dal Tribunale della prevenzione, ha cioè agito quando il percorso di sottrazione dei beni al proposto si era già compiuto, mentre la condotta volta a riacquisirne la titolarità è già inibita da autonoma disposizione normativa (art 48, comma 15, cit.).
1.2. Vizio esiziale di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.) in merito all riconosciuta responsabilità per il fatto contestato in concorso, atteso che nessuna evidenza dimostra che COGNOME abbia acquistato i beni mobili confiscati con somme a lui cedute da NOME COGNOME e la Corte per dimostrarlo usa un argomento congetturale fondato su doppie presunzioni. ,,
La norma incriminatrice, oggi incorporata nella sistematica codicistica, è descritta dall’art. 512 , bis cod. pen.. La Corte avrebbe travisato le prove documentali e dichiarative acquisite nel contraddittorio, per addivenire alla conclusione che le somme utilizzate da COGNOME, per l’acquisto
dei beni mobili all’asta, provenissero da NOME COGNOME. Tale “fatto”, si assume con i motivi di ricorso, non sussiste ed erroneamente lo ritiene accertato la Corte, in quanto gli atti del processo hanno invece dimostrato che la provvista utilizzata dall’COGNOME aveva fonte in risorse familiari
Neppure è dimostrato il ruolo assunto dal concorrente nella fattispecie che sanziona il trasferimento simulato, atteso che non è la disponibilità materiale della res che va dimostrata, quanto il carattere simulato del formale atto di acquisto, sorretto dallo scopo elusivo della normativa speciale in materia di applicazione delle misure di prevenzione di natura reale. La sentenza impugnata, conclude il ricorrente, che tali disposizioni ha violato va, pertanto, annullata con rinvio alla Corte di merito per nuovo esame dei punti censurati con i motivi di ricorso.
1.3. Del pari deve ritenersi per il ruolo ritagliato sulla figura del COGNOME, che nessuna evidenza tiene avvinto alla vicenda relativa alla vendita all’asta dei beni mobili contenuti nell’immobil oggetto di confisca, anche sul punto l’argomento è congetturale e fondato su ipotesi astratte.
1.4. Difetta, infine, in capo al ricorrente il dolo specifico di contribuire con la propria condot sottrarre beni alla misura di prevenzione, il cui amministratore voleva viceversa voleva disfarsene, in quanto i documenti acquisiti consentono solo di ritenere che l’RAGIONE_SOCIALE si sia interessato attivamente per partecipare alla gara ad evidenza pubblica ed acquistare i beni posti in vendita dall’amministrazione di prevenzione.
2. NOME COGNOME.
2.1. Il primo motivo speso nell’interesse del COGNOME è perfettamente sovrapponibile a quello proposto nell’interesse dell’COGNOME ed attiene alla astratta sussumibilità della condotta contestata nel paradigma normativo del trasferimento fraudolento di beni e valori, giacché nella condotta contestata potrebbe al più discettarsi di riacquisto, giammai di trasferimento.
2.2. Anche il secondo motivo replica quello speso nell’interesse di COGNOME e si attiene alla individuazione della provvista usata per l’acquisto dei beni mobili già oggetto di confisca.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. L art. 512-bis del codice penale, acquisito alla sistematica codicistica in ossequio al principio della “riserva di codice” scolpito nell’art. 3-bis dello stesso codice, ha raccolto il contenuto della incriminazione già edita nel testo dell’art. 12-quinquies, comma 1, del d.l. 306/1992 e così dispone: “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o la disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le dispo legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli artt.648, 648-bis e 648-ter del codice penale è punito con la reclusione da due a sei anni”.
Il disvalore della condotta si esaurisce con il ricorso a “meccanismi di interposizione soggettiva” capaci di realizzare l’attribuzione del bene (denaro o altre utilità) al terzo e determinar attraverso i modelli della simulazione o del negozio fiduciario, la formale attribuzione fittizi finalizzata ad eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti previsti dagli art. 648, 648 bis e 648 ter cod. pen..
In tempi ormai non più recenti, questa Corte, nella sua massima espressione collegiale (Sez. u, n. 25191, ric. Iavarazzo, del 27/02/2014), alle pag. 29/30 della motivazione affermava che: “… l’ambito di applicabilità dell’art. 12-quinquies non è limitato alle ipotesi riconducibili a precisi schemi civilistici, ma comprende tutte quelle situazioni in cui il soggetto viene a trovarsi in rapporto di signoria con il bene e, inoltre, che essa prescinde da un trasferimento in senso tecnico-giuridico, rimandando non a schemi negoziali tipici, quanto ad una indeterminata casistica, individuabile soltanto attraverso la comune caratteristica del mantenimento dell’effettivo potere sul bene attribuito in capo al soggetto che effettua la fittizia attribuzion
1.1. Orbene, nella concreta fattispecie sostanziale all’esame al COGNOME è contestato di aver trasferito (condotta oggetto di accertamento e valutazione di merito congruamente argomentati in sentenza) somme di denaro all’COGNOME al fine di eludere le disposizioni di legge (art. 48, comma 5, sesto periodo, D.L.vo n. 159/2011) che impediscono di vendere i beni mobili oggetto di sequestro o confisca al proposto o a colui che ne risultava proprietario all’atto dell’adozione della misura di prevenzione. Lo scopo che esplicitamente persegue la normativa antimafia (art. 48, comma 5, settimo periodo, D.L.vo cit.) è quello di evitare che i beni confiscati siano acquistati, anche per interposta persona, dai “soggetti esclusi” a norma del periodo immediatamente precedente; il che è esattamente ciò che le decisioni di merito conformi hanno ritenuto dimostrato nel processo.
Il fatto contestato corrisponde pertanto al tipo, non essendo, peraltro, necessario che le disposizioni oggetto di finalità elusive riguardino una misura di prevenzione ancora da attuare, piuttosto che già attuata. Si tratta, infatti, di una fattispecie a forma libera, finalisticam orientata ad evitare che, attraverso l’attribuzione fittizia a terzi, la titolarità di beni confi confiscabili al soggetto proposto resti nel suo dominio di fatto, di modo che, per questa sua caratteristica, è irrilevante che il provvedimento della prevenzione sia stato o meno adottato (tra le tante, Sez. 5, n. 1886 del 07/12/2021, ric. COGNOME, Rv. 282645, in motiv., pag. 5).
1.2. Quanto alla censura portata alla ritenuta dimostrazione della provenienza (da NOME COGNOME) della provvista usata per acquistare i beni mobili all’incanto, si tratta all’evidenza di u accertamento di fatto, che se, come nella presente fattispecie, congruamente argomentato dai giudici di merito, sfugge al controllo della Corte di legittimità. Il Collegio condivide il consoli principio di diritto secondo il quale, a fronte della duplice condanna in primo ed in secondo grado (cd. doppia conforme), il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo, purché specificamente indicati dal ricorrente, non può essere coltivato nella sede di legittimità, se non nel caso in cui il giudice
appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice ovvero quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 2, n. 5336, del 9/11/2018, Rv. 272018; Sez. 5, n. 1927, del 20/12/2017; Rv. 272324; Sez. 2, n. 7986, del 18/11/2016, Rv. 269217; Sez. 4, n. 44765, del 22/10/2013, Rv. 256837; Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013 dep. 2014, Rv. 258438).
D’altra parte, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giusti della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall’appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, COGNOME, Rv. 257595). Siffatta integrazione tra le due motivazioni si verifica non solo allorché i giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure proposte dall’appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico – giuridici della decisione, ma anche, e a maggior ragione, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione di primo grado (da ultimo, Sez. 4, n. 56311-18, del 28/11/2018; Sez. 2, 55955-18, del 10/9/2018; che richiamano Sez. 3, n. 13926/2012, Rv. 252615).
1.3. Tanto chiarito quanto all’ambito del sindacato di legittimità sulla motivazione della sentenza d’appello in caso di “conformità verticale” della pronuncia di colpevolezza, va rilevato come le deduzioni difensive siano volte a sollecitare una diversa valutazione delle emergenze processuali (in particolare, del peso degli argomenti offerti dalle prove esaminate nel corso del giudizio di primo grado), operazione che, a fronte del preciso ancoraggio alle emergenze processuali e del rigore logico giuridico che connota le scansioni dell’iter argonnentativo delle decisioni impugnate, non può trovare spazio in sede di legittimità.
1.4. Tanto premesso, la Corte genovese ha motivatamente ritenuto la natura fittizia dei trasferimenti di denaro dal COGNOME all’COGNOME, ricostruendo puntualmente le intervenute vicende traslative ed evidenziando che i temi d’imputazione risultano solidamente fondati su indicazioni documentali, logicamente corroborati dall’esame delle risultanze patrimoniali dell’intestatario fittizio. Tali evidenze, dettagliatamente riportate in parte motiva della sentenza impugnata ed incensurabilmente interpretate, in senso conforme, dai giudici del merito, conducono verso l’unica logica conclusione: i trasferimenti di contanti operati hanno rappresentato lo strumento per consentire al soggetto deprivato dei beni oggetto di confisca di tornarne in possesso; potendo a tal fine confidare sulla compiacente collaborazione prestata dall’RAGIONE_SOCIALE, soggetto privo di
autonome disponibilità finanziarie. Ogni interpretazione alternativa all’opzione riconosciuta in sentenza appare pertanto connotata da astrattezza ed illogicità, oltre che smentita dalle acquisizioni processuali. D’altro canto, la consapevole partecipazione del coimputato incaricato dell’acquisto dei beni mobili oggetto di ablazione al detto disegno criminoso è palesata dal fatto che le operazioni eseguite sono prive di alternativa ragionevolezza economica, atteso l’elevato valore di acquisto. Tali atti di disposizione patrimoniale recuperano intima coerenza solo ove si attribuisca loro il significato di passaggio imprescindibile nella realizzazione del disegno realizzat per tornare nel possesso dei beni ablati.
1.7. Con questi dati le difese non si confrontano, svolgendo motivi meramente riproduttivi delle doglianze svolte nella sede di merito. In definitiva, i ricorrenti si limitano, sul punto, a riprop la propria diversa lettura alternativa delle risultanze acquisite, sollecitando la Corte di legittim ad una non consentita rilettura della istruttoria.
1.5. Congruamente motivata è altresì la partecipazione in concorso dell’COGNOME, attesa la natura del delitto contestato, che non è reato plurisoggettivo improprio, ma rappresenta una fattispecie a forma libera, che si concretizza nell’attribuzione fittizia della titolarità o disponibilità di d o altro bene o utilità e consiste in una situazione di apparenza formale della titolarità del bene difforme dalla realtà sostanziale, con la conseguenza che colui che si rende fittiziamente titolare di tali beni, con lo scopo di aggirare le norma in materia di prevenzione patrimoniale o di contrabbando, o di agevolare la commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio o impiego di beni di provenienza illecita, risponde a titolo di concorso nella stessa figura criminosa posta in essere da chi ha operato la fittizia attribuzione, in quanto con la sua condotta cosciente e volontaria contribuisce alla lesione dell’interesse protetto dalla norma (Sez. 2, n. 35826 del 12/07/2019, Rv. 277075; Sez. 2, n. 39774 del 07/05/2022, Rv. 283989; Sez. 2, n. 2243 del 11/12/2013, dep. 2014, Rv. 259822, il delitto di trasferimento fraudolento di valori si concretizza nell’attribuzione fittizia della titolarità o disponibilità di denaro o altro bene o utilità, tal che si renda fittiziamente titolare di tali beni risponde a titolo di concorso nella stessa fig criminosa posta in essere da chi ha operato la fittizia attribuzione, in quanto, con la sua condotta cosciente e volontaria, contribuisce alla lesione dell’interesse protetto dalla norma incriminatrice. 1.6. Ancora, la Corte ha ricostruito, accanto alla traccia materiale, l’atteggiamento psicologico che ha sorretto l’agire del disponente e del concorrente, osservando che l’acquisto per l’importo versato non avrebbe avuto altrimenti alcun senso per l’RAGIONE_SOCIALE. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Pur in presenza di molti motivi inammissibili, l’esito della presente valutazione resta comunque ancorato al rigetto dei ricorsi, giacché la infondatezza dell’unico (comune) motivo in diritto proposto (non corrispondenza al tipo normato della condotta contestata) assorbe le ragioni delle residue cause di inammissibilità.
Al rigetto dei ricorsi consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrent al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25 ottobre 2024.