Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 17352 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 17352 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Benevento il DATA_NASCITA rappresentato ed assistito dall’AVV_NOTAIO, di fiducia avverso la ordinanza in data 05/12/2023 del Tribunale di Benevento; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale ai sensi degli artt. 611, comma 1-bis cod. proc. pen., 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato in forza dell’art. 5-duodecies del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 e, da ultimo, dall’art. 17 del d.l. 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 e che, conseguentemente, il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto;
letta la memoria difensiva a firma AVV_NOTAIO in data 20/03/2024 di replica alle conclusioni della Procura Generale;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. modif.,
con la quale il Sostituto procuratore generale, NOME COGNOME, ha c:oncluso chiedendo di dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 05/12/2023, il Tribunale di Benevento rigettava l’istanza di riesame presentata nell’interesse di NOME COGNOME, indagato (unitamente a NOME COGNOME e a NOME COGNOME) per il reato di cui agli artt. 110, 81 cpv., 512-bis cod. pen. (capo E dell’incolpazione provvisoria), in proprio e quale legale rappresentante p.t. della RAGIONE_SOCIALE avverso il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca della società RAGIONE_SOCIALE (compresi gli asset aziendali, i beni strumentali, i beni mobili ed immobili alla stessa intestati) emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Benevento in data 17/11/2023.
Assume il Tribunale che le risultanze investigative acquisite apparivano convergere univocamente sull’ipotesi delittuosa contestata, secondo cui la RAGIONE_SOCIALE altro non è che uno schermo fittizio intestato a dei prestanome (prima a NOME COGNOME e poi a NOME COGNOME per il tramite della RAGIONE_SOCIALE) ma sostanzialmente riconducibile a NOME COGNOME che, grazie al predetto schermo, ha potuto continuare a gestire in maniera occulta l’unico bene patrimoniale della RAGIONE_SOCIALE, ossia l’opificio industriale sito a Montesarchio alla INDIRIZZO, ponendolo al riparo da eventuali misure di prevenzione di tipo patrimoniale.
Avverso la predetta ordinanza, nell’interesse di NOME COGNOME, è stato proposto ricorso per cassazione, i cui motivi vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Primo motivo: violazione di legge in relazione agli artt. 192, 321, comma 2, 324 e 125, comma 3, cod. proc. pen., 240 e 512-bis cod. pen.; vizio di motivazione con riguardo alla sussistenza del fumus del delitto di intestazione fittizia nonchè rispetto al devoluto con memoria difensiva del 05/12/2023 e ai documenti in essa allegati.
Osserva il ricorrente come si sia illegittimamente ritenuto di dover prescindere dall’unico accertamento necessario, ovvero della verifica della fittizietà della costituzione della società e della compravendita dell’immobile, riducendo tutta la vicenda al passaggio sospetto della proprietà dell’immobile da RAGIONE_SOCIALE a NOME avvenuto il 18/01/2018. In ogni caso, bene confiscabile ex art. 240 cod. pen. è, al più, il capannone e non la società e/o
le quote societarie acquistate dal ricorrente: il sequestro di tutta la società integra una grave violazione di legge, in quanto provvedimento sproporzionato e pregiudizievole dei diritti della RAGIONE_SOCIALE Peraltro, il tribuna avrebbe dovuto operare un ragionamento differenziato tra la prima costituzione della RAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME e l’acquisto da parte di quest’ultimo del capannone sito in Montesarchio e la seconda cessione di quote alla RAGIONE_SOCIALE sRAGIONE_SOCIALE dell’indagato (01/07/2020`’ evidenziando gli elementi da cui inferire la consapevolezza in capo a quest’ultimo della fittizietà della cessione operata e/o della intenzione elusiva pure di uno soltanto degli altri concorrenti nel reato.
Nella memoria difensiva del 05/12/2023, del tutto pretermessa, la difesa aveva evidenziato che:
-il ricorrente era comparso nelle investigazioni solo il giorno dell’acquisto delle quote;
-l’acquisto era avvenuto nella maniera tracciabile e documentata, con risorse proprie del ricorrente;
-il ricorrente ha acquistato le quote perché già conduceva in fitto il capannone;
-l’operazione non era di scarsa convenienza poiché l’importo di euro 111.672 riguardava solo le quote societarie;
-non vi era alcuna sudditanza del ricorrente nei confronti dei germani COGNOME (NOME COGNOME ha un debito con il COGNOME che, a sua volta, ha in contenzioso in atto con NOME COGNOME).
Secondo motivo: violazione di legge in relazione agli artt. 125, comma 3, 321, comma 2 cod. proc. pen., 240 cod. pen.; assenza o apparenza di motivazione con riguardo al periculum in mora e omessa motivazione rispetto al devoluto con memoria difensiva del 05/12/2023 e ai documenti in essa allegati. Ai fini del sequestro preventivo finalizzato alla confisca (facoltativa) non è sufficiente – come avvenuto nella fattispecie – una motivazione incentrata sulla confiscabilità del bene, ma è necessario giustificare l’immanenza dell’anticipazione degli effetti ablatori.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Manifestamente infondato è il primo motivo.
2.1. Va evidenziato in premessa che, ai fini della integrazione del delitto di trasferimento fraudolento di valori, “lo ‘scopo elusivo’ che connota il dolo specifico prescinde dalla concreta possibilità dell’adozione di misure di prevenzione
patrimoniali all’esito del relativo procedimento, essendo integrato anche soltanto dal fondato timore dell’inizio di esso, a prescindere da quello che potrebbe esserne l’esito” (così, Sez. 2, n. 2483 del 21/10/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 261980; in senso conforme, Sez. 2, n. 22954 del 28/03/2017, COGNOME, Rv. 270480; Sez. 5, n. 13083 del 28/02/2014, COGNOME, Rv. 262764; Sez. 2, n. 38053 del 05/10/2021, COGNOME, Rv. 282129, in motivazione).
Peraltro, si è anche osservato che la predetta finalità elusiva delle misure di prevenzione patrimoniali, soprattutto laddove il relativo procedimento non sia stato ancora attivato, può essere accompagnata da finalità concorrenti, non necessariamente ed esclusivamente collegate alla impellente e urgente necessità di liberarsi dei beni in vista di una loro possibile ablazione (in questo senso, Sez. 2, n. 46704 del 09/10/2019, Fotia, Rv. 277598; Sez. 2, n. 4560 del 21/09/2021, dep. 2022, COGNOME, non mass.).
2.2. Invero, il delitto di trasferimento fraudolento di valori di cui all’art. 1 quinquies D.L. 8 giugno 1992, ora art. 512-bis cod. pen. è un reato di pericolo astratto, essendo sufficiente, per la sua commissione, che l’agente, sottoposto o sottoponibile ad una misura di prevenzione, compia un qualsiasi negozio giuridico al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale, sicché la valutazione circa il pericolo di elusione della misura va compiuta “ex ante”, su base parziale, ovvero, alla stregua delle circostanze che, al momento della condotta, erano conosciute o conoscibili da un uomo medio in quella determinata situazione spazio – temporale (cfr., Sez. 2, n. 12871 del 09/03/2016, COGNOME; Sez. 2, n. 2483 del 21/10/2014, COGNOME, secondo cui nel delitto di trasferimento fraudolento di valori previsto dall’art. 12-quinquies, D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito in legge 7 agosto 1992 n. 356, lo “scopo elusivo” che connota il dolo specifico prescinde dalla concreta possibilità dell’adozione di misure di prevenzione patrimoniali all’esito del relativo procedimento, essendo integrato anche soltanto dal fondato timore dell’inizio di esso, a prescindere da quello che potrebbe esserne l’esito; Sez. 6, n. 27666 del 04/07/2011, COGNOME, Rv. 250356; Sez. 2, n. 22954 del 28/03/2017, COGNOME, Rv. 270480; Sez. 1, n. 19537 del 02/03/2004, COGNOME, Rv. 227969, secondo cui il delitto previsto dall’art. 12-quinquies, comma primo, del D.L. 8 giugno 1992 n. 306, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1992 n. 356, che punisce chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, be o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzion patrimoniale, può essere commesso anche da chi non sia ancora sottoposto a misura di prevenzione e anche prima che il relativo procedimento sia iniziato, occorrendo solo, per la configurabilità del dolo specifico previsto dalla citata norma, che l’interessato possa fondatamente presumerne l’avvio).
2.3. Per altro verso, si è chiarito che per integrare il reato di trasferimento fraudolento di valori, è sufficiente l’accertamento dell’attribuzione fittizia ad alt della titolarità o della disponibilità di denaro, beni o altre utilità, senza che giudice sia anche richiesto l’apprezzamento della concreta capacità elusiva dell’operazione patrimoniale accertata, trattandosi di situazione estranea agli elementi costitutivi del fatto incriminato (cfr., Sez. 5, n. 40278 del 06/04/2016, Camerlingo, Rv. 268200).
Con la conseguenza per cui è sufficiente l’attribuzione fittizia ad altri della titolarità o della disponibilità di denaro, beni o altre utilità, anche nel caso in cu beni siano stati intestati ad un familiare di un soggetto sottoposto o sottoponibile ad una misura di prevenzione patrimoniale, in quanto l’applicabilità dell’art. 2-ter, ultimo comma, della legge n. 575 del 1965 – ora sostituito dall’art. 26, comma secondo, D.Lgs. n. 159 del 2011 – laddove prevede presunzioni d’interposizione fittizia destinate a favorire l’applicazione di misure di prevenzione patrimoniali antimafia, non impedisce di configurare il delitto di cui all’art. 12-quinquies della legge n. 356 del 1992 (cfr., Sez. 2, n. 13915 del 09/12/2015, dep. 2016, Scriva, Rv. 266386; Sez. 2, n. 7999 del 01/02/2017, COGNOME, Rv. 269545; Sez. 6, n. 22568 del 22/04/2017, COGNOME, Rv. 2700:35).
2.4. Il reato, inoltre, può essere commesso anche da chi non sia ancora sottoposto a misura di prevenzione e anche prima che il relativo procedimento sia iniziato, occorrendo solo, per la configurabilità del dolo specifico previsto dalla citata norma, che l’interessato possa fondatamente presumerne l’avvio.
2.5. Inoltre, si è – più volte – ribadito che in sede di riesame del sequestro il Tribunale deve stabilire l’astratta configurabilità del reato ipotizzato, astraendo non già dalla concreta rappresentazione dei fatti come risultano allo stato degli atti, ma solo ed esclusivamente dalla necessità di ulteriori acquisizioni e valutazioni probatorie sicché l’accertamento della sussistenza del “fumus commissi delicti” va compiuto sotto il profilo della congruità degli elementi rappresentati, che non possono essere censurati in punto di fatto per apprezzarne la c:oincidenza con le reali risultanze processuali, ma che vanno valutati così come esposti, al fine di verificare se essi consentono di sussunnere l’ipotesi formulata in quella tipizzata dalla norma incriminatrice (cfr., Sez. 3, n. 33873 del 07/05/2006, COGNOME, Rv. 234782; Sez. 6, n. 12188 del 27/01/2004, COGNOME, Rv. 228227; Sez. 3, n. 15177 del 24/03/2011, COGNOME, Rv. 250300; Sez. 5, n. 24589 del 18/04/2011, COGNOME, Rv. 250397; Sez. 3, n. 15254 del 10/03/2015, COGNOME, Rv. 263053; Sez. 2, n. 25320 del 05/05/2016, COGNOME, Rv. 267007; Sez. 1, n. 18491. del 30/01/2018, COGNOME, Rv. 273069, secondo cui, ai fini della legittima adozione del sequestro preventivo non è necessario valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico della persona nei cui confronti è operato il sequestro, essendo sufficiente
che sussista il “fumus commissi delicti”, vale a dire la astratta sussumibilità in una determinata ipotesi di reato del fatto contestato; Sez. 2, n. 5656 del 28/01/2014, COGNOME, Rv. 258279; Sez. 2, n. 2248 del 11/12/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 260047).
2.6. Fermo quanto precede, evidenzia il Collegio come II Tribunale si sia correttamente adeguato a tali principi, atteso che, dopo aver ripercorso le circostanze concrete che connotano la vicenda delittuosa in esame, ha proceduto alla confutazione delle deduzioni difensive in senso contrario alla serietà degli indizi che costituisce il presupposto per l’applicazione delle misure cautelari reali, pervenendo al convincimento che COGNOME NOME sia stato “regista occulto delle vicende della RAGIONE_SOCIALE sRAGIONE_SOCIALE nonché dominus del capannone industriale schermato grazie all’intestazione fittizia delle quote societarie”.
2.6.1. Nel provvedimento impugnato, infatti, si dà atto di come “nell’ambito del procedimento penale n. 4904/19 RGNR erano emersi elementi che avevano indotto il pubblico ministero ad ipotizzare che NOME COGNOME gestiva di fatto numerose società, tra cui la RAGIONE_SOCIALE, pur avendone fittiziamente attribuito ad altri la titolarità al fine di eludere le disposizioni di legge in materi misure di prevenzione patrimoniali. Con particolare riguardo alla RAGIONE_SOCIALE, era emerso: che in data 11/07/2019 la RAGIONE_SOCIALE, originariamente amministrata e rappresentata dal figlio di COGNOME NOME, era stata cancellata dalla posizione REA nella provincia di Benevento con trasferimento in altra Provincia e costituzione di una nuova società denominata RAGIONE_SOCIALE, il cui socio unico era COGNOME NOME, risultato un mero prestanome, cui COGNOME NOME aveva attribuito fittiziamente la titolarità della predetta società; che in dat 12/01/2018 l’allora rappresentante legale della RAGIONE_SOCIALE (cioè il figlio di COGNOME NOME) aveva venduto alla RAGIONE_SOCIALE, amministrata da COGNOME NOME, l’opificio industriale composto da PT e P1 Foglio 38, p.11a 991, Cat. D/7, sito in Montesarc:hio, alla INDIRIZZO; che il prezzo convenuto, pari a euro 720.000,00 era stato pagato con le modalità puntualmente indicate nell’atto di vendita; che la RAGIONE_SOCIALE era stata costituita circa un mese prima dell’acquisto dell’opificio anzidetto; che infatti la società acquirente era stata costituita in data 17/11/2017 e iscritta ne registro delle imprese in data 06/12/2017; che in data 01/07/2020 la RAGIONE_SOCIALE (rectius, la proprietà delle quote di partecipazione al suo capitale) era stata oggetto di acquisto da parte della RAGIONE_SOCIALE, amministrata da COGNOME NOME; che in data 13/07/2020 COGNOME NOME era divenuto amministratore unico della RAGIONE_SOCIALE, che aveva poi spostato la sua sede legale da Roma ad Avellino in data 28/05/2021″. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
2.6.2. La sequenza delle succitate operazioni evidenzia una serie di anomalie del tutto sospette che, come tali, sono capaci di fondare, a livello indiziario, il convincimento della natura fittizia delle stesse, in assenza di effettivo esborso di risorse a fondamento degli apparenti acquisti e con l’unico dato comune, per tutte le società interessate, della signoria di fatto attribuita per le loro vicend e per la gestione dell’unico bene, ovvero il capannone, al COGNOME.
Le ulteriori deduzioni difensive in argomento del ricorrente, in termini di omessa motivazione del provvedimento impugnato, si risolvono in una mera ripetizione di temi già confutati dal giudice del riesame, ovvero in un non consentito tentativo di rilettura in fatto.
3. Manifestamente infondato è il secondo motivo.
3.1. Rileva la Corte che la concisa motivazione del “periculum in mora”, che secondo il diritto vivente deve necessariamente essere rassegnata a sostegno tanto del sequestro preventivo impeditivo (Sez. U, n. 12878 del 29/01/2003, NOME, Rv. 223721), che del sequestro preventivo anticipatorio (Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021, NOME, Rv. 281848), può fondarsi sia su elementi oggettivi, attinenti alla consistenza quantitativa o alla natura e composizione qualitativa dei beni attinti dal vincolo, sia da elementi soggettivi, relativi comportamento dell’onerato, che lascino fondatamente temere il compimento di atti dispositivi comportanti il depauperamento del suo patrimonio, senza che gli stessi debbano necessariamente concorrere (Sez. 3, n. 44874 del 11/10/2022, dep. 2022, Fricano, Rv. 283769).
3.2. Nella fattispecie, il Tribunale, in relazione al motivato periculum in mora, ha adeguatamente riconosciuto che “dalle argomentazioni del G.I.P. … si evince … che le ragioni per anticipare gli effetti ablatori della confisca vann senz’altro individuate nell’esigenza di evitare che ulteriori trasferimenti delle quote della RAGIONE_SOCIALE rendano concretamente impossibile l’ablazione di beni patrimoniali, come l’opificio industriale di proprietà della RAGIONE_SOCIALE, sostanzialmente riconducibili a COGNOME NOME“.
Alla pronuncia consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, così quantificata in ragione dei profili di colpa emergenti dal ricorso, in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 28/03/2024.