Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 38775 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 38775 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME, nato a Locri il DATA_NASCITA
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avverso la ordinanza del 14/03/2024 del Tribunale di Reggio Calabria visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi; udito il difensore, AVV_NOTAIO anche in sostituzione dell’ AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale di Reggio Calabria, giudicando in se di rinvio, ha confermato l’ordinanza emessa il 13 marzo 2023 dal Giudice per l indagini preliminari COGNOME stesso Tribunale con la quale è stato disposto il sequ preventivo – tra l’altro – delle quote sociali e del patrimonio sociale delle
li GLYPH io RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, (t GLYPH it RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Lda, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE ,/ RAGIONE_SOCIALE , / Yanilla devolution Ldd i , gabores De RAGIONE_SOCIALE Asteriskategory RAGIONE_SOCIALE Lda perché ritenuto sussistente il fumus del reato di cui all’art. 512-bis cod. pen. di cui ai cap 2) i 5) 6) i 7) e 9 delle provvisorie imputazioni ascritte, tra gli altri, a Fran NOME, NOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, titolari delle quote delle rispettive predette società, essendone effettivi titolari NOME COGNOME e NOME COGNOME; condotte anche aggravate dalla transnazionalità e dal agevolazione della cosca RAGIONE_SOCIALE di San Luca.
Avverso la ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione i difensori d NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Nell’interesse di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME si deducono con il comune atto di ricorso i seguenti motivi.
3.1. Con il primo motivo violazione dell’art. 407, comma 3, cod. proc. pen. relazione all’art. 405 cod. proc. pen. in relazione alla inutilizzabili informativa in data 01.12.2022, delle relazioni di consulenza tecnica del pubbl ministero a firme del dottAVV_NOTAIO COGNOME (allegati , e alla informati predetta), la “relazione finale” datata 10.11.2022 del consulente tecnico pubblico ministero, AVV_NOTAIO, in quanto acquisite oltre il termin iscrizione delle posizioni di NOME COGNOME (in data 11.7.2020) e NOME COGNOME (iscritti nell’agosto 2020).
Il Tribunale ha erroneamente ritenuto tardiva la eccezione di inutilizzabi proposta dalla difesa, nonostante la stessa sia stata formulata nell’am dell’incidente cautelare non ancora definito.
3.2. Con il secondo motivo violazione dell’art. 627, comma 3, cod. proc. pen. 125 cod. proc. pen. essendo stato aggirato l’onere imposto al giudice di merito individuare gli apporti in forza dei quali si potesse affermare che le so portoghesi “schermassero” NOME COGNOME. Inoltre, il Tribunale non spende alcuna motivazione sui seguenti aspetti:
se alla data del 2011 il denaro versato da NOME COGNOME nella RAGIONE_SOCIALE Ita Lda fosse di provenienza lecita;
se tale somma di 35.000 euro fosse compatibile o meno con i redditi dichiarat con le attività economiche esercitate all’epoca da NOME COGNOME;
se alla data di tale conferimento e a quelle successive di costituzione delle società portoghesi NOME COGNOME temesse l’applicazione di una misura di prevenzione.
3.3. Con il terzo motivo violazione dell’art. 512-bis cod. pen. in rela all’elemento psicologico riferito all’interponente NOME COGNOMECOGNOME non essen indicato dal Tribunale l’elemento nuovo e successivo alla favorevole definizio della procedura di prevenzione che avrebbe giustificato il timore del NOME essere sottoposto nuovamente a misura di prevenzione, in assenza di qualsia indagine a suo carico dopo tale vicenda. Né può ritenersi conferente al tem riferimento del Tribunale alla inchiesta giornalistica tedesca.
3.4. Con il quarto motivo violazione dell’art. 512-bis cod. pen. in rela all’elemento psicologico riferito ai soggetti interposti, risultando ac l’effettivo ruolo e qualifica di socio amministratore dei predetti.
3.5. Con il quinto motivo violazione dell’art. 512-bis cod. pen. e 2549 cod. ci relazione alla specifica vicenda di cui al capo 9) ( in relazione alla quale è stata omessa la considerazione della qualità dei germani COGNOME quali “associati partecipazione” piuttosto che soci occulti.
3.6. Con il sesto motivo motivazione apparente quanto al periculum in mora che non può esaurirsi nella fattispecie contestata e che non è valutate dal Trib all’attualità, risultando meramente teorico il pericolo di dispersione de rispetto alla duratura presenza sul mercato degli esercizi commerciali gestiti ricorrenti.
Nell’interesse di NOME COGNOME si deducono motivi sovrapponibili a quel proposti dai precedenti ricorrenti.
E’ pervenuta memoria del Procuratore generale a sostegno del rigetto dei ricors
E’ stata depositata memoria difensiva, nell’interesse dei ricorrenti NOME, NOME e NOME in replica a quella del procurator generale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono complessivamente infondati e devono essere respinti.
Le sentenze rescindenti del 14 dicembre 2023 rese nei confronti degl attuali ricorrenti avevano annullato le rispettive precedenti ordinanze di rie sul comune rilievo secondo il quale era stata motivata la “gestione de facto
dell’intero RAGIONE_SOCIALE imprenditoriale da parte di NOME NOME e del genero NOME NOME“, compiendo un salto logico affermando apoditticamente che con l’intestazione fittizia delle società si era schermata “la reale prop disponibilità di queste a favore” dei predetti due soggetti e il vuoto motivazio non poteva essere colmato dal solo riferimento incidentale alle dichiarazioni d collaboratore NOME COGNOME circa le ricchezze accumulate da NOME grazie al narcotraffico. Inoltre, in relazione alla procedura nei confron NOME COGNOME, era censurata anche l’omessa considerazione delle deduzioni difensive circa la provenienza delle risorse economiche impiegate per l costituzione delle società.
Il primo motivo è manifestamente infondato.
Il Tribunale ha del tutto correttamente dichiarato tardiva la eccezione inutilizzabilità proposta dalla difesa solo nel giudizio di rinvio, non rappresent tale sede la “prima occasione utile” per proporre l’eccezionerryon valendo a t riguardo il riferimento al complessivo incidente cautelare, essendosi conformato principio di legittimità secondo il quale l’inutilizzabilità degli atti di i compiuti dopo la scadenza del termine ordinario o prorogato fissato dalla legg per la chiusura delle indagini preliminari non è assinnilabile alla inutilizzabilit prove vietate, ex art. 191 cod. proc. pen., e non è, pertanto, rilevabile d’ufficio m solo su eccezione di parte; ciò significa che essa è sostanzialmente assimilabile una nullità a regime intermedio, soggetta, in quanto tale, alle condizioni deducibilità previste dall’art. 182 cod. proc. pen., con la conseguenza che, qua la parte assiste all’atto che si assume viziato, la relativa nullità deve essere prima che il predetto atto sia compiuto ovvero, ove ciò non sia possibil immediatamente dopo (Sez. 5, n. 1586 del 22/12/2009, dep. 2010, Belli, Rv. 245818; conf. Sez. 1, n. 36671 del 14/06/2013, COGNOME, Rv. 256699).
Non risulta pertinente il richiamo difensivo, in sede di memoria, al recentissima decisione di questa Sezione n. 30638 del 10.7.2024 / che ha seguito il medesimo principio rilevando la sua erronea applicazione da parte della ordinanza impugnata perchè riferita ad una procedura incidentale riguardante un precedente e autonomo decreto di sequestro.
Il secondo motivo è infondato, lambendo la inammissibilità.
4.1. Il Tribunale, senza incorrere in vizi logici e giuridici, nel ribadire l’ e decisivo potere gestionale dell’intero RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE da parte di NOME ci. 60, ha individuato in capo a questi la posizione di socio occulto medesimo RAGIONE_SOCIALE.
(4Tanto ha desunto dalle conversazioni captate (v. pg. 8 e ss. della ordinanza con le qu 9 I1 il ricorso non si confronttffaIle quali emerge che il NOME partecipav
alla spartizione degli utili in misura identica a quella dei soci formali delle s si attribuiva la paternità del progetto commerciale riguardante i ristor pAtoghesi e la paternità del RAGIONE_SOCIALE così venutosi a creare; ancora, emergeva preoccupazione di uno dei soci formali per la visita del COGNOME presso il ristor per le conseguenze che potevano derivare se lo avesse trovato “scoperto”, altrimenti incomprensibile se il COGNOME fosse stato un mero amministrator sottoposto al titolare dell’esercizio; infine, emergeva da più captazioni com stesso NOME disponesse dell’allontanamento come dell’inserimento di soci.
Quanto all’apporto di NOME COGNOME al RAGIONE_SOCIALE imprenditoriale, ne è stata individuata l’origine del progetto nella costituzione della società RAGIONE_SOCIALE d nel febbraio 2011 (v. pg. 11, ibidem) nella quale NOME COGNOME aveva investito 35.000 euro per avviare il ristorante RAGIONE_SOCIALE senza acquisire – diversamente dagli altri investitori – alcuna quota mentre, successivamente, altri 71.300 erano investiti tramite il figlio (privo di capacità reddituale).
La predetta società i’RAGIONE_SOCIALE “è individuata quale snodo fondamentale per ritenere che NOME COGNOME sia socio fondatore dell’intero grupp imprenditoriale in quanto tutte le ulteriori società portoghesi sequestrate, cr quantomeno in parte, da finanziamenti ottenuti dalla stessa predetta società c palesandosi quali strumenti per il perseguimento del fine di rendere occulta la re partecipazione del COGNOME. La ordinanza ha, inoltre, rilevato che le uniche soc sulle quali la consulenza difensiva non ha fornito dati sulla modalità di costituz (Asteriskategory RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE) sono quelle che I , attualmente detengono le quote della RAGIONE_SOCIALE, dovendosi ritener pertanto, anche in assenza di prove sul contributo apportato da NOME NOME al loro momento genetico, che esse siano pienamente strumentali al perseguimento del disegno criminoso, avendo contribuito a permettere a quest’ultimo, nella sua veste di socio occulto, di operare liberamente e di eserc i propri poteri sia sociali (divisione degli utili) sia gestori (amministratore di
L’individuazione di NOME COGNOME come socio di fatto delle società (VV1(71,71- 0 correlato ai limiti del potere delibativo ercelatu alla fattispecie cautelare r conforme all’orientamento, oggi valevole per la ipotesi di cui all’art. 512-bis pen., secondo il quale commette il reato di trasferimento fraudolento di valo previsto dall’art. 12-quinquies, comma 1, della legge 7 agosto 1992, n. 356, colui che, per eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzi patrimoniale, acquisti la qualità di socio occulto in una società già esist partecipando alla gestione e agli utili derivanti dall’attività imprendi (Sez. 1, n. 43049 del 15/10/2003, Fiorisi, Rv. 226607).
E’, inoltre, ineccepibilmente affermato dalla ordinanza che risulta ampiamente documentata dalle intercettazioni la ingerenza di NOME COGNOME, quale socio occulto, nella gestione societaria tanto che, anche se le società fo state originariamente costituite con fondi leciti, rilevava tale sopravve ingerenza ai fini della interposizione fittizia, secondo il principio per il quale i di trasferimento fraudolento di valori, quando è riferito ad una atti imprenditoriale, si può configurare, non solo con riferimento al momento inizial dell’impresa, ma anche in una fase successiva, allorquando in un’impresa o societ sorta in modo lecito si inserisca un terzo quale socio occulto, che avvalend dell’interposizione fittizia persegua le finalità illecite previste dall’art. 12-quinquies, comma primo, D.L. n. 306 del 1992, conv. in I. n. 356 del 1992 (Sez. 2, n. 564 del 15/01/2014, Gobbi,Rv. 258343).
4,2,, Pertanto, è infondata la censura in ordine alla violazione del tema devolu dalla sentenza rescindente e alle carenze della motivazione, riprese anche nel memoria difensiva, avendo dato la ordinanza puntuale risposta alla individuazione della effettiva titolarità in capo a NOME COGNOME delle società formalmen intestate ad altri, oggetto della presente vicenda cautelare, sin dall’investi da parte sua di somme nell’originario assetto RAGIONE_SOCIALE attraverso il quale e state finanziate le altre società. (4)
5. Il terzo motivo è infondato.
La vicenda è congruamente collegata dal giudice del merito cautelare alla partecipazione di NOME COGNOME al cd. RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, composto da soggetti provenienti dalla Calabria ed emigrati in Germania, ove i medesimi si sarebbero occupati di riciclare il denaro provento dell’attività di narco-traffico in a economiche lecite, individuandosi nella realizzazione del RAGIONE_SOCIALE la replica di analoghe vicende economiche accertate in Germania già negli anni 2000. Le indagini tedesche, ancorchè archiviate, avevano accertat l’anomala costituzione e gestione di società di ristorazione da parte di sogg contigui alle cosche di San Luca, essendo i principali esponenti del grupp NOME COGNOME ci. 60 e NOME COGNOME ci. 63, trasferiti in Germania alla fin degli anni 1 80 per lavorare come camerieri e che, successivamente, avevano visto l’ampia affermazione delle predette società con investimenti che non potevano giustificarsi sulla base della limitata titolarità formale, alla quale si aff difesa, e dei proventi da lavoro ( v. pg. 16 della ordinanza). La brusca interruz della indagine aveva dato luogo ad un enorme clamore mediatico in Germania attraverso il quale, nel 2015, si proponeva la vicenda di ingenti investim effettuati dalla ‘ndrangheta calabrese attraverso i componenti del RAGIONE_SOCIALE di Erfur fino alla istituzione – nel 2021 – di una commissione parlamentare di inchies volta a chiarire la natura dei rapporti intercorrenti tra la ‘ndrangheta ed espo
delle istitituzioni della Turingia, con particolare riguardo alle connivenze esponenti della politica, della magistratura e dell’amministrazione pubblica, o che per far luce sulle motivazioni che portarono alla repentina conclusione del indagine penale “Fido” condotta nel 2000 (v. par. 3 della ordinanza).
Ritiene questo Collegio che, con il contesto delineato, l’ordinanza impugnat si sottrae alle censure del ricorrente in ordine al ritenuto fumus dell’elemento psicologico in capo all’interponente, giustificandosi la non decisiva incide sull’intento, da parte di NOME COGNOME, di tenere occulta la sua partecipazi dominante, del rigetto della misura di prevenzione per mancanza di elementi probanti a riguardo e il suo perdurante timore di potervi essere ancora sottopos dando conto della rilevante sopravvenienza della inchiesta giornalistica tedesca s riciclaggio facente capo al cd. RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, nonchè delle emergenz dichiarative del COGNOME e captative che ascrivono a COGNOME NOME la contiguità ad ambienti della ‘ndrangheta calabrese e la realizzazione delle inizia economiche con proventi del narcotraffico (v. pg. 17 e ss. della ordinanza).
Il quarto motivo, sulla insussistenza del dolo specifico in capo a interposti, è infondato rispetto al rilevato obiettivo coinvolgimento dei fig NOME COGNOME COGNOME COGNOME stesso NOME COGNOME, cugino del primo, i cui strett legami familiari inducevano la consapevolezza della interposizione e delle su ragioni, così non potendosi escludere il fumus dell’elemento soggettivo per la assenza di immediato rilievo della mancanza dell’elemento psicologico.
Quanto al primo aspetto, condivisibilmente il Tribunale richiama l’orientamento di legittimità secondo il quale, in tema di trasferimento fraudole di valori, l’intestatario fittizio del bene risponde del reato a titolo di conc ex art. 110, cod. pen., qualora sia consapevole della finalità elusiva o agevola perseguita dall’autore della condotta sanzionata dalla norma incriminatrice, n essendo necessario che sia animato dal dolo specific dell’interponente(Sez. 6, n. 19108 del 15/02/2024, Megna, Rv. 286662).
Con il secondo rilievo, la decisione si conforma al condivisibile princip secondo il quale, in sede di riesame dei provvedimenti che dispongono misure cautelari reali, il giudice, benché gli sia precluso l’accertamento del m dell’azione penale ed il sindacato sulla concreta fondatezza dell’accusa, d operare il controllo, non meramente cartolare, sulla base fattuale nel singolo c concreto, secondo il parametro del fumus del reato ipotizzato, con riferimento anche all’eventuale difetto dell’elemento soggettivo, purché di immediato rilie (v. Corte cost., ord. n. 153 del 2007) (Sez. 6, n. 16153 del 06/02/2014, Di Sal Rv. 259337).
Il quinto motivo è inammissibilmente dedotto per questioni in fatto rispetto all’incensurabile valutazione della natura sintomatica della vicenda sub 9 rispetto al generale schema di intestazioni fittizie delle quali NOME COGNOME si avvaleva nel tenere occulta la propria partecipazione al RAGIONE_SOCIALE imprenditoriale in esame (come confermato dalla richiamata decisione nei confronti dei fratelli COGNOME, soggetti interposti – v. pg. 20 della ordinanza).
Il sesto motivo è infondato rispetto alla incensurabile prognosi di commissione di ulteriori reati in base al programma operativo facente capo a NOME COGNOME e al pericolo di trasferimento dei beni nel contesto dato.
Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 11/09/2024.