Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 18421 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 18421 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME nato a LICATA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 30/11/2023 del TRIBUNALE di PALERMO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sentite le conclusioni del PG AVV_NOTAIO, che ha chiesto che il ricorso venga rigettato;
sentite le conclusioni del difensore della ricorrente, AVV_NOTAIO, anche in sostituzione dell’AVV_NOTAIO e AVV_NOTAIO COGNOME NOME, che si è riportato ai motivi di ricorso, chiedendone l’accoglimento con ogni conseguente statuizione.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Palermo, con ordinanza del 30/11/2023, in accoglimento dell’appello proposto dalla Procura presso il Tribunale di Palermo avverso il decreto del Gip di Palermo del 24/10/2023, ha disposto il sequestro preventivo nei confronti di COGNOME NOME delle quote sociali e del patrimonio aziendale di RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE agricola in relazione ai delit di cui capi da 6) ad 11) della imputazione provvisoria (artt. 81, 512-bis, 110 cod. pen.).
della caratura mafiosa del convivente, quale dato notorio nel contesto territoriale di riferimento.
Il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso venga rigettato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
In via preliminare, occorre considerare come secondo il diritto vivente “il sindacato della Cassazione in tema di ordinanze del riesame relative a provvedimenti reali è circoscritto alla possibilità di rilevare ed apprezzare la sola violazione di legge, così come dispone testualmente l’art. 325, comma 1, cod. proc. pen.: una violazione che la giurisprudenza ormai costante di questa Corte, uniformandosi al principio enunciato da Sez. U, n. 5876, del 28/01/2004, COGNOME, Rv. 226710-01, riconosce unicamente quando sia constatabile la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlata alla inosservanza di precise norme processuali”. (Sez. U, n. 18954 del 31/03/2016, COGNOME, Rv. 266789-01; Sez. 2, n. 45865 del 04/10/2019, COGNOME; Sez. 6, n. 10446 del 10/01/2018, COGNOME, Rv. 272336-01; Sez. 2, n. 18951 del 17/03/2017, Napoli, Rv. 269656-01, Sez. U. n. 25932 del 29/05/2008, COGNOME, Rv. 239692-01).
In tema di sequestro preventivo è, difatti, costante l’orientamento secondo il quale “non è necessario valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico della persona nei cui confronti è operato il sequestro, essendo sufficiente che sussista il “fumus commissi delicti”, vale a dire l’astratta sussumibilità in una determinata ipotesi di reato del fatto contestato.” (Sez. 2, n. 5656 del 28/01/2014, PM c. COGNOME, Rv. 25827901, Sez. 5, n. n. 3722 del 11/12/2019, COGNOME, Rv. 278152-01), correlata all’esistenza di concreti e persuasivi elementi di fatto, quantomeno indiziari, che consentano di ricondurre l’evento punito dalla norma penale alla condotta dell’indagato.
Il Tribunale ha svolto nel caso concreto, con un’ampia motivazione, con la quale la ricorrente non si confronta effettivamente, un concreto ruolo di garanzia, senza limitarsi a prendere atto della tesi accusatoria, considerando adeguatamente le osservazioni critiche della difesa circa la sussistenza della fattispecie richiamata nel provvedimento, esaminando così in modo completo l’integrale ricorrenza dei presupposti che legittimano il
sequestro. Difatti, è stato ampiamente ricostruito, con riferimento alle singole imputazioni provvisorie, l’insieme degli elementi concreti che possono far ritenere verosimile la commissione dei plurimi reati ipotizzati, evidenziando la particolare complessità delle attività poste in essere, la sussumibilità delle stesse nell’alveo della previsione di cui all’art. 512-bis cod. pen., la chiara e coordinata organizzazione delle predette attività da parte del compagno della ricorrente, che non si limitava ad attività gestorie, ma ne era il vero e proprio dominus, la chiara consapevolezza in capo alla ricorrente ed agli atri soggetti coinvolti, tutti legati da vincoli familiari allo COGNOME, del peso e caratura criminale dello COGNOME, anche in relazione ad una serie di captazioni estremamente evocative, lette in modo articolato e logico, tenuto conto dei plurimi elementi emersi in sede di gestione delle società interessate dal provvedimento di sequestro. Il Tribunale ha, dunque, compiutamente affrontato la qualificazione giuridica dei fatti imputati provvisoriamente e la presenza dell’elemento soggettivo caratterizzante in particolare la ricorrente, in considerazione della consapevole partecipazione ad una struttura complessa di operazioni societarie per salvaguardare capitali ed interessi del proprio convivente. In tal senso è stato correttamente applicato il principio di diritto, che qui si intende ribadire, secondo il quale il delitto di trasferimento fraudolento di valori ex art. 512-bis cod. pen. non ha natura di reato plurisoggettivo improprio, ma rappresenta una fattispecie a forma libera che si concretizza nell’attribuzione fittizia della titolarità o disponibilità di denaro o altro bene o utilità, sicché colui che si renda fittiziamente titolare di tali beni – nella specie, un familiare – con lo scopo di aggirare le norma in materia di prevenzione patrimoniale o di contrabbando, o di agevolare la commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio o impiego di beni di provenienza illecita, risponde a titolo di concorso nella stessa figura criminosa posta in essere da chi ha operato la fittizia attribuzione, in quanto con la sua condotta cosciente e volontaria contribuisce alla lesione dell’interesse protetto dalla norma(Sez. 2, n. 35826 del 12/07/2019, Como, Rv. 277075-01). In applicazione di tali principi il Tribunale ha correttamente ricostruito il cosciente concorso della ricorrente alla volontaria lesione dell’interesse protetto dalla norma oggetto della imputazione provvisoria. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
La ricorrente propone in conclusione con i suoi motivi un differente apprezzamento delle risultanze analizzate e unitariamente valorizzate, anche quanto all’elemento soggettivo, mentre il periculum è evidentemente correlato al rischio di ulteriori operazioni, collegate all’attivismo della ricorrente in chiaro accordo con il ricorrente quanto alla gestione di una
pluralità di società allo stesso riferibili (Sez.6, n. 1587 del 30709/2021, Meluzio, Rv. 282662-01). Questa Corte ha infatti chiarito, con principio applicabile anche al caso in esame, compiutamente applicato dal Tribunale con la sua logica ed articolata valutazione che certamente non si può ritenere né omessa, né assente, che integra il delitto di trasferimento fraudolento di valori, di cui all’art. 512-bis cod. pen., la nomina fittizia ad amministratore di una società di un prestanome a cui venga anche attribuita la titolarità del conto corrente bancario della società, con potere di disporre delle risorse della medesima (Sez. 2, n. 26099 del 16/07/2020, Dufrusine, Rv. 279588-01). Anche nel caso in esame la ricorrente è risultata coinvolta in modo formale, con titolarità di quote sociali e cariche in una congerie di società, tutte ricollegate al proprio convivente, nel chiaro intento di eludere controlli e misure di prevenzione, senza alcun elemento, anche solo indiziario, a supporto di una diretta riferibilità e possibilità di costituzione e gestione di tali società in capo alla stessa, mentre è stata considerata ampiamente, con motivazione logica con la quale la ricorrente non si confronta, la creazione di tali società e la diretta riferibilità delle stesse allo COGNOME.
Il ricorso deve in conclusione essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, stimata equa, in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 22 marzo 2024.