Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 14496 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 14496 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 14/03/2025
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
COGNOME NOME n. a Lecco il 16/4/1974
avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano in data 6/11/2024
dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare ai sensi dell’art. cod.proc.pen. come novellato dal D. Lgs n. 150/2022;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del Cons. NOME COGNOME
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sost. Proc.Gen. NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Milano, in parziale riforma dell decisione del Gup del locale Tribunale in data 27/2/2024, che aveva dichiarato COGNOME Cesare responsabile del delitto di cui all’art. 512bis cod.pen., disponendo la confisca diretta sproporzione del capitale sociale della RAGIONE_SOCIALE riduceva la pena inflitta ad anni du
reclusione, sostituendola con 1460 ore complessive di lavoro di pubblica utilità, e revoca le statuizioni civili.
2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore, Avv. NOME COGNOME deducendo:
2.1 la violazione degli artt. 110,512bis cod.pen. e 546, comma 1 lett. e), cod.proc.pen per omessa motivazione in ordine alla legalità e rilevanza giuridica dell’operazione economica posta in essere dall’imputato, resa possibile attraverso il ricorso a persona giurid L’apparenza della motivazione in ordine all’elemento soggettivo del reato. Il travisament della prova in relazione al contenuto dei dialoghi intercettati. L’erronea applicazione d legge penale quanto all’individuazione dell’elemento soggettivo previsto dall’art. 512b cod.pen. in capo al preteso concorrente, alla rilevanza attribuita alla condotta materiale ordine all’irrilevanza del fatto afferente la mancata adozione di misure di prevenzione.
Secondo il difensore l’affermazione della Corte di merito circa l’irrilevanza delle rag economiche sottese alla c.d. “operazione RAGIONE_SOCIALE” è assertiva e non tiene conto che le stesse sostanziano l’ipotesi alternativa alla prospettazione accusatoria circa il carattere fitti trasferimenti delle quote sociali della RAGIONE_SOCIALE in quanto l’operazione, collegata cartolarizzazione di un credito ipotecario vantato da istituti bancari, non poteva ess realizzata che attraverso un veicolo societario, Non è, pertanto, sufficiente affermare ch bene eventualmente acquisito avrebbe potuto essere assoggettato a misura di prevenzione patrimoniale in relazione alla posizione del coimputato NOME COGNOME per individuar l’elemento soggettivo del reato ascritto al ricorrente. Il ricorrente aggiunge che, c evidenziato in sede di gravame, l’acquisizione di fondi per l’operazione di acquis dell’immobile era iniziata nell’anno 2020 con il contratto di associazione in partecipazi della RAGIONE_SOCIALE, in epoca in cui non poteva dirsi prevedibile l’adozione di misu prevenzione personali o reali nei confronti del Gasparri e, poiché il ricorso alla societ rappresentato una obiettiva necessità ai fini della trattativa per la cessione dell’immobil circostanza non può che produrre i propri effetti sulla rappresentazione e volizione d ricorrente in ordine al requisito del carattere fittizio dei trasferimenti nonché sull’el soggettivo del reato.
Con riferimento all’assunto del primo giudice che a sostegno del dolo ha posto la conoscenza in capo al COGNOME delle frequentazioni del COGNOME, la Corte territoriale h reputato le doglianze difensive smentite dalla motivazione rassegnata dal Gup richiamando, altresì, “numerose telefonate” intercettate, il cui contenuto è stato travisato.
Il difensore sostiene in proposito che si tratta di conversazioni cui il ricorrente è est e non viene mai menzionato, segnalando in particolare che era il COGNOME e non l’imputato ad avere contatti con NOME COGNOME e censura il richiamo alle risultanze degli archivi della che indicavano il COGNOME come collegato ad ambienti della ndrangheta, senza considerare
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che già il primo giudice aveva escluso l’idoneità degli elementi acquisiti ad attesta l’assoggettabilità del ricorrente a misura di prevenzione patrimoniale.
La sentenza impugnata non ha spiegato le ragioni per cui ha ritenuto corretta l’estensione del dolo specifico del COGNOME al prevenuto ed ha illogicamente ritenuto che l’imputato abbia intrattenuto continuativi rapporti con i NOME in assenza di qualsivoglia riscontro diverso un’unica telefonata, giustificata dai lavori urgenti da effettuare sull’immobile di Calc travisando gli esiti di altra conversazione intercettata, ha attribuito al COGNOME contatti familiari di NOME NOME intercorsi, invece, con il coimputato.
I giudici d’appello hanno affermato, altresì, che sarebbe incontestata la presenza in capo al Gasparri dei presupposti soggettivi per l’applicazione della misura di prevenzione patrimoniale senza dare rilievo al fatto che alcun procedimento è stato incardinato nei confronti del predetto e che in ogni caso non può costituire onere a carico del ricorrente prova contraria in relazione a quanto addebitato al coimputato. Aggiunge, infine, il difensor che il criterio della prevedibilità dell’assoggettamento a misura di prevenzione del coimputat imponeva di valutare l’elemento soggettivo nel momento in cui veniva compiuta l’operazione Calco, con analisi ex ante del patrimonio conoscitivo e volitivo del ricorrente.
2.2 La violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla dosimetria della p e al giudizio di bilanciamento tra attenuanti generiche e recidiva.
Il ricorrente lamenta l’illogicità della motivazione laddove ha collegato la determinazio della pena al valore del compendio immobiliare in contestazione e ha negato un più favorevole bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 primo motivo è nel complesso infondato, per taluni aspetti ai limit dell’inammissibilità.
La Corte di merito, dopo averle puntualmente riassunte a pag. 13, ha adeguatamente scrutinato e motivatamente disatteso le doglianze difensive in assenza di decisive frizion logiche. In particolare, la valutazione della sentenza impugnata in ordine all’irrilevanza de ragioni economiche sottese alla c.d. operazione COGNOME, in quanto insuscettibili di escludere che la stessa fosse finalizzata anche a sottrarre il compendio immobiliare ad un’eventuale misura di prevenzione patrimoniale, si inscrive nel più ampio contesto argomentativo che fonda il rigetto delle deduzioni in punto di sussistenza del dolo e non presta il fianco a censura. Infa questa Corte ha precisato in tema di trasferimento fraudolento di valori che il dolo specifico costituito dal fine di eludere l’applicazione di misure di prevenzione patrimoniali – no escluso dall’esistenza di finalità concorrenti, non necessariamente ed esclusivamente collegate alla necessità di “liberarsi” dei beni in vista di una loro possibile ablazione (Sez
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n. 46704 del 09/10/2019, Fotia, Rv. 277598-01; da ultimo, Sez. 2, n. 30573 del 03/02/2023, Di Noto, non mass.).
Pertanto, la circostanza che il COGNOME avesse da tempo in animo l’acquisto del complesso immobiliare e che detta operazione potesse avvenire solo attraverso un veicolo societario munito di credenziali ed affidabilità bancaria non è in grado di provare in via automatica buona fede dell’imputato, avuto riguardo alle modalità di realizzazione del progett imprenditoriale. Risulta incontestato che il COGNOME, come dal medesimo riconosciuto in sede di interrogatorio (sent. pag. 8), era socio occulto unitamente al COGNOME della società Okman in quanto entrambi non potevano spendere direttamente il loro nome per “problematiche” risalenti nel tempo, e ugualmente acclarato risulta l’esercizio da parte del prevenuto dei pote di amministratore di fatto della compagine, alla luce del concorde ed esauriente scrutinio operato dai giudici di merito.
La difesa nel sostenere l’ineludibilità dell’operazione immobiliare per come realizzat trascura che non è dato rinvenire alcuna necessità giuridicamente cogente a che le quote della società acquirente del complesso fossero fittiziamente intestate a prestanomi, chiamati a rivestire anche le cariche sociali.
1.1 Con riguardo al versante del dolo il ricorrente lamenta che la Corte territoriale, al p del primo giudice, ha apoditticamente affermato la consapevolezza in capo al COGNOME delle conoscenze e frequentazioni malavitose del coimputato COGNOME richiamando, altresì, il contenuto di alcune conversazioni delle quali avrebbe travisato il contenuto.
In proposito deve rilevarsi che la deduzione difensiva in punto di travisamento della prova intercettiva è del tutto generica, avendo la Corte di merito ben spiegato a pag. 16 che l captazioni richiamate sono relative a conversazioni intercorse principalmente tra la moglie e il genero di NOME NOME, contenenti riferimenti nominativi all’imputato (sentenza Gup pag. 23) mentre la decisione impugnata in effetti attribuisce erroneamente all’imputato due incontri con NOME avvenuti invece, secondo quanto emerge a pag. 24 della sentenza di primo grado, tra la predetta e il COGNOME. Nondimeno, la difesa non chiarisce la decisivi della svista che, alla stregua della motivazione rassegnata, deve essere esclusa, avendo i giudici di merito concordemente ravvisato il dolo specifico non nella personale assoggettabilità del COGNOME a misure ablative ma nella consapevolezza del medesimo circa le personali condizioni del coimputato COGNOME, che lo rendevano in concreto sottoponibile a misura di prevenzione patrimoniale in ragione dei protratti e qualificati contatti intrattenut esponenti della ndrangheta operanti in Lombardia. Pertanto, le imprecisioni ricostruttive denunziate dalla difesa in ordine alla, quantomeno parziale, condivisione da parte del ricorrente di contatti e frequentazioni con soggetti legati alla criminalità organizzata s
prive di valenza dirimente ai fini della prova del dolo che riposa su una ampia e pregnante trama giustificativa.
1.2 La Corte, infatti, ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui in tema trasferimento fraudolento di valori, risponde a titolo di concorso anche colui che non è animato dal dolo specifico di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione o di agevola la commissione di uno dei delitti di cui agli artt. 648, 648-bis e 648-ter cod. pen., a condizi che almeno uno dei concorrenti agisca con tale intenzione e che della medesima il primo sia consapevole (Sez. 2, n. 27123 del 03/05/2023, COGNOME, Rv. 284796-01; Sez. 2, n. 38044 del 14/07/2021, COGNOME, Rv. 282202-01; nello stesso senso in tema di ricettazione, Sez. 2, n. 38277 del 07/06/2019, COGNOME, Rv. 276954-03; in materia di bancarotta,Sez. 5, n. 27688 del 14/05/2024, Monteleone, Rv. 286640 – 01; sulla più generale declinazione del principio, Sez. U, n. 16 del 05/10/1994, Demitry, non mass. sul punto).
La sentenza impugnata ha in proposito motivatamente condiviso gli argomenti posti dal primo giudice a fondamento della consapevolezza del COGNOME circa la finalità elusiva del COGNOME, illustrati a pag. 28 e segg., laddove si richiama le posizioni paritetiche dell’impu e del socio nella compagine, evidenziando che il ricorrente si è dichiarato a conoscenza dei precedenti e della storia criminale del COGNOME e della necessità dell’interposizione per effe e in conseguenza della stessa, elementi dai quali sono state tratte corrette inferenze circa ricorrenza del dolo.
1.3 V’è da aggiungere che la mancata adozione di una misura di prevenzione patrimoniale nei confronti del coimputato non è evenienza suscettibile d’incidere in senso escludente sulla valutazione dell’elemento soggettivo, alla luce della costante giurisprudenza di legittimi secondo cui il delitto di trasferimento fraudolento di valori può essere commesso anche da chi non sia ancora sottoposto a misure di prevenzione patrimoniali e ancora prima che il relativo procedimento sia iniziato, occorrendo solo, ai fini della configurabilità del dolo specifi eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione patrimoniale, che l’interessato poss fondatamente presumere l’avvio di detto procedimento (Sez. 5, n. 1886 del 07/12/2021, dep. 2022, COGNOME, Rv. 282645 – 01; n. 13083 del 28/2/2014, Rv. 262764- 01; Sez- 2, n. 45 del 24/11/2011, dep. 2012, Rv. 251750 – 01).
2.11 secondo motivo sulla pena è manifestamente infondato. La difesa collega impropriamente l’asserita necessità di rivisitazione del giudizio di comparazione e de complessivo trattamento sanzionatorio alla natura della prova sul dolo senza rapportarsi puntualmente alle considerazioni svolte dai giudici territoriali, che hanno proceduto rimodulare la pena base giustificando il lieve scostamento dei minimi non solo in ragione dei caratteri dell’operazione incriminata ma anche della biografia penale del ricorrente
confermando il bilanciamento nel senso dell’equivalenza tra attenuanti generiche e recidiva effettuato in primo grado, con valutazione adeguatamente giustificata e insuscettibile d
censura in questa sede.
3. Alla luce delle considerazioni che precedono e stante la complessiva infondatezza dell’impugnazione, il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
Così deciso in Roma, 14 marzo 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidrite