Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 40807 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 40807 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME COGNOME NOME
Data Udienza: 14/09/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
NOME nata a CATANIA il DATA_NASCITA
FICHERA NOME COGNOME
DI NOME COGNOME
nato a CATANIA il DATA_NASCITA
BREDDO NOME COGNOME
NOME
nato a FIRENZE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/11/2019 della CORTE DI APPELLO DI ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio per COGNOME perché il reato è estinto per morte dell’imputato e per la inammissibilità dei ricorsi di COGNOME e COGNOME;
udito il difensore AVV_NOTAIO, anche in sostituzione dell’AVV_NOTAIO (per COGNOME e COGNOME), che ha concluso per l’accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della decisione di primo grado, per quanto qui rileva,
c(R
confermava la condanna di NOME COGNOME e NOME COGNOME per il concorso in quattro delitti di trasferimento fraudolento di valori (artt. 110 e 512-bis cod. pen.) e per un reato di esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4 legge 13 dicembre 1989, n. 401), rideterminando la pena per la prima in ragione del riconoscimento delle attenuanti generiche e riducendo la pena per il secondo. Confermava integralmente la pena inflitta a NOME COGNOME, condannato per il solo delitto ex art. 4 legge n. 401 del 1989.
Hanno proposto ricorso i tre imputati, a mezzo dei rispettivi difensori, chiedendo l’annullamento della sentenza.
Nel ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME si denuncia il vizio della motivazione in relazione a tre diversi profili, riguardanti la prova della sussistenza del dolo specifico richiesto dal reato ex art. 512 -bis cod. pen., la mancata valutazione delle prove a discarico fornite dalla difesa e l’omesso riconoscimento delle attenuanti generiche.
Il ricorso di NOME è articolato in due motivi.
4.1. In relazione alla condanna per i quattro reati ex artt. 110 e 512-bis cod. pen., vizio motivazionale con riferimento alla documentazione prodotta e non considerata nonché “alle emergenze dell’istruttoria dibattimentale del primo grado”.
Attraverso la produzione di numerosi documenti acquisiti in appello senza alcuna contestazione si è dimostrato – come dedotto con i motivi aggiunti – che la ricorrente lavorava per RAGIONE_SOCIALE quale collaboratrice dipendente sin dalla fine del 2014, pur senza regolare contratto.
La Corte di appello ha ignorato tali documenti che dimostrano la veridicità di quanto dichiarato dalla COGNOME già in sede di interrogatorio di garanzia e, così come il Tribunale, ha considerato solo il dato formale dell’assunzione, avvenuta il 2 ottobre 2017, smentito da una serie di conversazioni nonché dalle dichiarazioni di vari testimoni.
La sentenza, inoltre, ha trascurato un rilevante dato obiettivo: le società di cui qui si tratta furono costituite nell’anno 2015, mentre NOME COGNOME fu destinatario di una misura cautelare il 20 gennaio 2016 e solo l’anno successivo gli furono applicate misure di prevenzione. Da ciò consegue la mancanza di consapevolezza in capo alla ricorrente della presunta volontà del marito di eludere l’applicazione di dette misure.
4.2. In ordine al delitto ex art. 4 legge n. 401 del 1989, violazione di legge con riferimento alla condanna pronunciata in assenza dei presupposti richiesti
dalla norma incriminatrice nonché vizio motivazionale circa la ritenuta riconducibilità del reato alla COGNOME.
Quanto al primo aspetto, dall’istruttoria dibattimentale è emersa l’assenza degli elementi costitutivi del reato, costituiti dalla organizzazione di una struttura facente capo a bookmaker priva di concessione statale e da un’attività di raccolta di scommesse su eventi sportivi mediante una non autorizzata intermediazione.
In relazione, poi, al coinvolgimento della COGNOME nell’attività di raccolta abusiva di scommesse la motivazione è carente e contraddittoria e la colpevolezza della ricorrente è stata affermata sulla base di una sorta di responsabilità oggettiva, in ragione del rapporto di coniugio con NOME COGNOME.
Anche il ricorso di NOME COGNOME è articolato in due motivi.
5.1. In ordine al delitto ex art. 4 legge n. 401 del 1989, violazione di legge con riferimento alla condanna pronunciata in assenza dei presupposti richiesti dalla norma incriminatrice nonché inadeguatezza e illogicità della motivazione circa la ritenuta sussistenza di detti presupposti, pure a fronte di emergenze contrarie non considerate.
In primo luogo, vengono richiamate le argomentazioni svolte nel secondo motivo del ricorso proposto dal medesimo difensore nell’interesse di NOME, riguardanti la presenza, nel caso di specie, di singoli esercizi dotati di computer svincolati da una struttura organizzativa e l’assenza di un’attività di raccolta delle scommesse su eventi sportivi, sulla base di un palinsesto riconducibile a un operatore non autorizzato, mediante una vera e propria intermediazione.
Inoltre, i giudici di merito non hanno considerato che, come emerso dalla documentazione prodotta e dalle dichiarazioni dei testi della difesa, gli esercizi riconducibili a COGNOME, in forza di un contratto concluso con RAGIONE_SOCIALE tramite COGNOME, svolgevano attività di PVR (punti di vendita e ricarica) in collegamento con il suddetto concessionario, autorizzato alla raccolta a distanza di gioco, con un’attività compatibile con l’installazione dei personal computer e con quanto rilevato dagli inquirenti.
5.2. Violazione di NOME legge e vizio motivazionale in relazione alla quantificazione della pena e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, “illegittimamente escluse” dalla Corte di appello: il ruolo di prestanome svolto dal ricorrente, ritenuto responsabile avendo egli agito con dolo eventuale, è stato considerato con particolare disvalore ai soli fini della determinazione della pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
In data 27 luglio 2023 il difensore dell’imputato ha trasmesso il certificato di morte di NOME COGNOME, deceduto a Ferentino il 16 febbraio 2021.
I reati, pertanto, sono estinti per morte dell’imputato, ai sensi dell’art. 150 cod. pen.; conseguentemente, la sentenza impugnata, nei suoi confronti, deve essere annullata senza rinvio.
La morte dell’imputato, intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione, impone l’annullamento senza rinvio, risultando esaurito il sottostante rapporto processuale ed essendo altresì preclusa ogni eventuale pronuncia di proscioglimento nel merito (Sez. U, n. 49783 del 24/09/2009, COGNOME, Rv. 245162; Sez. 4, n. 16819 del 20/04/2022, COGNOME, Rv. 283206; Sez. 3, n. 23906 del 12/05/2016, COGNOME, Rv. 267384; Sez. 1, n. 24507 del 09/06/2010, COGNOME, Rv. 247790).
Gli altri due ricorsi sono inammissibili perché proposti con motivi generici, non consentiti o manifestamente infondati.
In ordine ai quattro delitti ex artt. 110 e 512-bis cod. pen. per i quali la COGNOME è stata condannata con una “doppia conforme”, va ribadito che, ai fini della configurabilità del delitto di trasferimento di valori, non vanno sovrapposti i piani del trasferimento fittizio di beni e quello della loro gestione occulta, essendo necessaria l’attribuzione fittizia ad altri della titolarità o del disponibilità di denaro, beni o altre utilità e risultando irrilevante, per contro, trasferimento dei compiti di amministrazione di una società commerciale, anche nel caso in cui la condotta sia finalizzata alla elusione dell’applicazione di misure di prevenzione patrimoniali (Sez. 2, n. 29633 del 28/05/2019, COGNOME, Rv. 276733; Sez. 5, n. 50289 del 7/07/2015, COGNOME., Rv. 265904; Sez. 6, n. 37375 del 06/05/2014, COGNOME, Rv. 261655; Sez. 6, n. 41514 del 25/09/2012, COGNOME, Rv. 253806). Tuttavia, questo principio fa «salva la rilevanza di quelle circostanze fattuali quali indici di una condotta concorsuale ad opera di terzi nella realizzazione dell’intestazione fraudolenta» (Sez. 2, n. 19649 del 03/02/2021, Amato, Rv. 281423; in senso conforme, da ultimo, v. Sez. 2, n. 27123 del 03/05/2023, COGNOME, Rv. 284796-03).
Ciò è quanto avvenuto nel caso di specie, secondo la insindacabile valutazione dei giudici di merito, i quali hanno evidenziato che, al momento della intestazione fittizia delle attività da parte di NOME COGNOME, questi aveva fatto affidamento sul contributo fondamentale che la moglie avrebbe apportato nella gestione delle illecite attività.
NOME,
La difesa ha sostenuto che la “motivazione non è adeguata e coerente con le emergenze istruttorie”, con ciò di fatto sollecitando una rivalutazione del materiale probatorio, che tuttavia non è consentita in questa sede in quanto estranea al perimetro cognitivo della Corte di cassazione, alla quale è preclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, COGNOME, Rv. 283370; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, COGNOME, Rv. 280747; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 273217; Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 271702; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, COGNOME, Rv. 265482).
Sono prive di fondamento anche le doglianze in ordine alla presunta assenza dell’elemento soggettivo in capo alla ricorrente.
In primo luogo, lo “scopo elusivo” «prescinde dalla concreta possibilità dell’adozione di misure di prevenzione patrimoniali all’esito del relativo procedimento, essendo integrato anche soltanto dal fondato timore dell’inizio di esso, a prescindere da quello che potrebbe esserne l’esito» (così Sez. 2, n. 2483 del 21/10/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 261980; in senso conforme cfr., ad es., Sez. 5, n. 1886 del 07/12/2021, dep. 2022, COGNOME, Rv. 282645; Sez. 2, n. 22954 del 28/03/2017, COGNOME, Rv. 270480; Sez. 5, n. 13083 del 28/02/2014, Pollifroni, Rv. 262764; Sez. 6, n. 27666 del 04/07/2011, COGNOME, Rv. 250356).
In secondo luogo, la finalità elusiva delle misure di prevenzione patrimoniali può essere accompagnata da finalità concorrenti, non necessariamente ed esclusivamente collegate alla impellente e urgente necessità di liberarsi dei beni in vista di una loro possibile ablazione (in questo senso v. Sez. 2, n. 46704 del 09/10/2019, Fotia, Rv. 277598 nonché, da ultimo, Sez. 2, n. 30573 del 03/02/2023, COGNOME, non mass.).
Inoltre, l’accertamento in ordine al dolo è peculiare quando si tratti dell’elemento psicologico richiesto affinché anche il soggetto interposto (o come nel caso di specie – un terzo diverso dall’interponente e dall’interposto) possa essere ritenuto concorrente nel reato.
Secondo la prevalente e più recente giurisprudenza di questa Corte, risponde a titolo di concorso anche colui che non è animato dal dolo specifico di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter del codice penale, a condizione che almeno uno degli altri concorrenti agisca con tale intenzione (nel caso di specie: il marito NOME COGNOME) e che della stessa il
primo sia consapevole (Sez. 2, n. 38044 del 14/07/2021, COGNOME, Rv. 282202; Sez. 2, n. 38277 del 07/06/2019, COGNOME, Rv. 276954; da ultimo v. Sez. 2, n. 27123 del 03/05/2023, COGNOME, Rv. 284796-01 nonché Sez. 2, n. 18260 del 06/05/2022, COGNOME, non mass.).
Questo orientamento è conforme al principio più AVV_NOTAIO statuito dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 16 del 05/10/1994, COGNOME, non mass. sul punto), secondo il quale, nelle fattispecie (anche) a dolo specifico, «la sussistenza del reato richiede che almeno uno dei concorrenti agisca per quella particolare finalità richiesta dalla norma incriminatrice; occorre peraltro che il concorrente privo del dolo specifico sia consapevole che altro concorrente agisca con il richiesto elemento soggettivo». Nello stesso senso si sono poi pronunciate le Sezioni Unite in tema di concorso esterno nel delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen. (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 202904).
Anche le censure proposte nei ricorsi di COGNOME e COGNOME in ordine all’affermazione di responsabilità per il reato previsto dall’art. 4 della legge n. 401 del 1989 sono prive di fondamento.
Premesso COGNOME che COGNOME il COGNOME vizio COGNOME della COGNOME motivazione COGNOME è COGNOME stato COGNOME denunciato cumulativamente, in contrasto con il principio ribadito di recente dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, COGNOME, non mass. sul punto), va rilevato che anche in questo caso la difesa ha sollecitato una non consentita rivalutazione del materiale probatorio.
Il motivo è anche generico, espresso con argomentazioni apodittiche che richiamano principi generali affermati dalla giurisprudenza di legittimità senza un effettivo confronto con le motivazioni dei giudici di merito.
Anche sul concorso della COGNOME vi è una specifica motivazione della sentenza (quinta pagina dei motivi della decisione). che risulta immune da vizi.
Quella sulla illiceità dell’attività di gioco svolta da COGNOME sarebbe – secondo la difesa – “illogica, incoerente e non adeguata”: si tratta, però, di vizi non denunciabili ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), del codice di rito.
La Corte territoriale ha risposto alle doglianze difensive esaminando anche la telefonata con COGNOME citata dalla difesa e, là dove tratta dell’elemento soggettivo del reato, non palesa alcuna “indecisione”, affermandone, invece, la “sicura sussistenza nel COGNOME – a tutto voler concedere, quanto meno sotto il profilo del dolo eventuale”.
Non è poi consentito il motivo inerente al diniego delle attenuanti generiche, proposto nell’interesse di COGNOME per la prima volta in sede di legittimità: il mancato riconoscimento di circostanze attenuanti e del beneficio
della sospensione condizionale della pena non può costituire motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge o difetto di motivazione se l’espletamento del potere-dovere attribuito al giudice, di ufficio, dall’art. 597, comma 5, cod. proc. pen., non sia stato sollecitato da una delle parti, almeno in sede di conclusioni nel giudizio di appello, ovvero, nei casi in cui intervenga condanna la prima volta in appello, neppure con le conclusioni subordinate proposte dall’imputato nel giudizio di primo grado (Sez. U, n. 22533 del 25/10/2018, dep. 2019, Salerno, Rv. 275376).
Nel caso di specie, peraltro, la Corte di appello ha confermato il diniego delle attenuanti generiche valorizzando non già il dolo eventuale bensì la gravità della condotta di COGNOME, vista la sua “supina compiacenza totale” a COGNOME per lo svolgimento dell’attività illecita.
Considerato il disvalore della condotta, con motivazione incensurabile è stato disatteso anche il motivo inerente alla quantificazione della pena (condizionalmente sospesa) inflitta a COGNOME, determinata dal primo giudice in un anno e sei mesi di reclusione, vale a dire in misura inferiore al medio edittale.
Va ribadito sul punto che la graduazione del trattamento sanzionatorio, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e a titolo di continuazione, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., cosicché nel giudizio di cassazione è comunque inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, COGNOME, Rv. 276288; Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, COGNOME, Rv. 273819, in motivazione; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 259142). Inoltre, «una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata è necessaria soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale» (così Sez. U, n. 12778 del 27/02/2020, S., non mass. sul punto).
6. Alla inammissibilità delle impugnazioni proposte da NOME COGNOME e NOME COGNOME segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
r
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME, perché i reati sono estinti per morte dell’imputato.
Dichiara inammissibili i ricorsi di COGNOME COGNOME NOME e COGNOME NOME, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 14 settembre 2023.