Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 10427 Anno 2026
RAGIONE_SOCIALE Sent. Sez. 2 Num. 10427 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/03/2026
SENTENZA
Sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a PLATI’ il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/07/2025 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale NOME
NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;
letta la memoria in data 03/02/2026 con motivi nuovi del difensore del ricorrente AVV_NOTAIO e uditi i difensori del ricorrente, AVV_NOTAIOti NOME AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, i quali hanno insistito per l’accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Milano, con sentenza del 7 luglio 2025, dichiarava non doversi procedere nei confronti di NOME COGNOME per il reato di cui all’art. 512 -bis cod. pen. in relazione alla società RAGIONE_SOCIALE di cui al capo di imputazione 1) lett. 1a) e per difetto di querela in relazione al reato di appropriazione indebita di cui al capo di imputazione n.2) e, riconosciuta la penale responsabilità dell’imputato per il reato di trasferimento fraudolento d i valori (art.
512bis cod. pen.) in relazione alle società RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE di cui rispettivamente alle lettere 1b), 1c) e 1d) del capo di imputazione n.1), lo condannava alla pena di anni tre e mesi tre di reclusione, disponendo la confi sca dell’intero capitale sociale delle società a responsabilità limitata RAGIONE_SOCIALE e del 76% della RAGIONE_SOCIALE;
Avverso la sentenza ricorre per cassazione l’AVV_NOTAIO , eccependo:
2.1. violazione degli artt. 125, comma 3, 178, comma 1, 191, 238, 268, 270, 526 e 586 cod. proc. pen., per essere la sentenza impugnata affetta da violazione di norma processuale a pena di nullità o inutilizzabilità nella parte in cui ha rigettato l’impugnazione interposta avverso la sentenza di primo grado in relazione all’utilizzo, ai fini della decision e, del brogliaccio della Polizia giudiziaria di intercettazione captata in altro procedimento penale, disattendendo le relative eccezioni di nullità ex art. 178 comma 1 lett. c) cod. proc. pen. e inutilizzabilità ex art. 191 cod. proc. pen. avanzate in via preliminare nel motivo di appello n. 1: era stata erroneamente ravvisata una ipotesi di connessione ex art. 12 cod. proc. pen. tra il procedimento in cui era stato acquisito il brogliaccio trascrittivo ed i reati oggetto del presente procedimento; in particolare, tra i reati di turbata libertà degli incanti e intestazione fittizia oggetto del procedimento penale n. 5742/2013 R.G.N.R. Procura della Repubblica di Torino, aventi ad oggetto veicoli aziendali, ed i reati oggetto del presente procedimento, aventi ad oggetto quote della RAGIONE_SOCIALE e di altre società di cui ai capi di imputazione, non poteva essere ravvisato un vincolo di connessione idoneo a consentire l’utilizzo dell’int ercettazione captata nel procedimento torinese, secondo il richiamato arresto a Sezioni Unite della sentenza ‘ Cavallo ‘: da un lato, infatti, dall’intercettazione n. 1982 del 12/12/2012 non potevano certo ricavarsi gli estremi dei reati di intestazione fittizia delle società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, all’epoca neppure ipotizzabili, dall’altro perché, in o gni caso, il procedimento penale torinese aveva avuto ad oggetto la turbativa d’asta e intestazione fittizia di camion a RAGIONE_SOCIALE, e non certo l’intestazione fittizia di quote societarie;
2.2. violazione dell’art. 512 -bis cod. pen. e 2639 cod. civ.; inosservanza ed erronea applicazione della legge penale nonché di altre norme giuridiche nella parte in cui la sentenza impugnata aveva fondato il rigetto dell’appello su una erronea interpretazione dell’elemento oggettivo di fattispecie del delitto di cui a ll’ art. 512bis cod. pen. in relazione alla natura non economica degli apporti dell’attuale ricorrente nelle compagini aziendali, nonché motivazione manifestamente illogica: si era ravvisato l’elemento oggettivo della fattispecie del
reato contestato senza tuttavia indicare alcun effettivo impiego di risorse illecite del proposto nelle compagini aziendali, essendosi limitata la sentenza impugnata ad ipotizzare una disponibilità patrimoniale in capo all’imputato sulla base dell’interpre tazione del contenuto del passaggio di una criptica intercettazione ambientale captata in altro procedimento penale, neppure trascritta, della cui inutilizzabilità si era già detto: la difesa aveva dimostrato che COGNOME, al momento della costituzione di RAGIONE_SOCIALE, non disponeva di risorse proprie investibili in un’attività imprenditoriale, in quanto nel procedimento cd. ‘Minotauro’ aveva già subito la confisca del capitale sociale della RAGIONE_SOCIALE; per quanto invece atteneva alle RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, già la sentenza di primo grado aveva riconosciuto che gli investimenti in esse confluiti non provenivano dal patrimonio personale di COGNOME, ma dalla lecita attività imprenditoriale svolta da RAGIONE_SOCIALE; la motivazione della sentenza sul punto si fondava su una presunzione meramente ipotetica; si evidenziava incidentalmente che nelle more del giudizio era stato possibile per il ricorrente rinvenire estratti conto relativi all’anno 2013, da cui emergeva l’esistenza di rimesse iniziali dei genitori del socio unico NOME COGNOME e in seguito bonifici dai clienti della società per il pagamento delle fatture per prestazioni rese, sì da superare l’apodittico asserito reimpiego di provviste illecite provenienti dal ricorrente; con riferimento alle altre società, la motivazione della sentenza in merito alla asserita riferibilità a COGNOME delle risorse in essa investite si esauriva nella affermazione che tali risorse sarebbero pervenute da RAGIONE_SOCIALE e quindi, per effetto di una non meglio precisata immedesimazione organica, dal COGNOME stesso, conclusione manifestamente illogica e frutto di un errore di diritto; sul punto era necessario ribadire che le risorse con cui erano state pagati gli acconti per l’acquisto delle quot e di RAGIONE_SOCIALE provenivano effettivamente da attività imprenditoriali lecite esercitate da RAGIONE_SOCIALE e dalla stessa RAGIONE_SOCIALE, come riconosciuto dalla sentenza di primo grado; per altro verso, si doveva rilevare che l’impianto logico -motivazionale dell’impugnata sentenza violava gli artt. 512bis cod. pen. e 2639 cod.civ. nella parte in cui elencava una serie di condotte lato sensu gestorie da parte dell’odierno ricorrente, per avvalorarne una qualifica di reale dominus delle società e, conseguentemente, fondare l’affermazione dell’elemento oggettivo di fattispecie; argomentando in tal modo, il gravato provvedimento sovrapponeva erroneamente l’e sercizio di pRAGIONE_SOCIALEi gestori di fatto, tipica dell’amministrazione di fa tto, con la ben diversa titolarità di fatto di cui si asseriva l’intestazione fittizia , che nel caso di specie si identificava in quella di ‘socio di fatto’: posto che il thema probandum atteneva all’intestazione fittizia delle quote sociali, l’accertamento dei giudici di merito avrebbe dovuto investire la sostanziale titolarità di dette quote in capo all’indagato attraverso
l’attribuzione allo stesso di una qualifica di socio di fatto, posizione questa ben diversa da quella di amministratore di fatto delle società, oggetto esclusivo di verifica nel provvedimento impugnato, che non implicava necessariamente la prima ed era pertanto insufficiente ai fini della configurabilità del reato in esame; ciò appariva ancora più evidente per RAGIONE_SOCIALE, la cui amministrazione era ancora in capo ai soci effettivi, che non avevano ancora trasferito le quote, nonché agli altri soci di minoranza che non avevano, né intendevano cedere le quote;
2.3. violazione degli artt. 42, 43, 110, 512bis cod. pen., inosservanza ed erronea applicazione della legge penale nonché di altre norme giuridiche nella parte in cui la sentenza impugnata aveva ritenuto sussistente il reato di cui all’art. 512bis cod. pen . in riferimento all’asserita scalata al capitale sociale di RAGIONE_SOCIALE rispetto ad ipotesi non sussumibili in diritto nella fattispecie di trasferimento fraudolento di valori: ritenere che la permanenza formale delle quote in capo ai soci originari COGNOME e COGNOME costituisse un ‘espediente cartolare’ presupponeva logicamente che anche questi ultimi avessero condiviso la volontà di realizzare una fittizia intestazione, aderendo consapevolmente a ll’intento dissimulatorio dell’interponent e, ma nessuno dei due era stato mai indagato quale concorrente nel reato contestato: pertanto, qualora manchi in capo al soggetto interposto la volontà di porre in essere una operazione simulata, non viene meno soltanto il concorso dell’interposto, ma difetta lo stesso presupposto oggettivo del reato anche nei confronti dell’asserito sog getto interponente, visto che difetta la stessa operazione fittizia, rectius l’accordo simulato, che costituisce il nucleo essenziale della fattispecie incriminatrice; ulteriore e dirimente elemento di riscontro dell’assenza di qualsiasi comune volontà delle parti di porre in essere un’operazione fittizia era rappresentato dal fatto che la cessione delle quote di RAGIONE_SOCIALE non si era perfezionata; analogo discorso doveva svolgersi anche per gli altri soci di RAGIONE_SOCIALE, né si poteva ipotizzare alcuna volontà simulatoria in capo al fallimento, che aveva ceduto una residua partecipazione del 2% a RAGIONE_SOCIALE in forza di un provvedimento autorizzativo espresso dal Giudice Delegato del Tribunale di Busto Arsizio;
2.4. violazione degli artt. 42, 43, 512bis cod. pen., inosservanza ed erronea applicazione della legge penale nonché di altre norme giuridiche nella parte in cui la sentenza impugnata aveva fondato il rigetto dell’appello su una erronea interpretazione dell’elemento soggettivo di fattispecie di cui all’ art. 512bis cod. pen. in relazione alla finalità di eludere l’applicazione di misure di prevenzione patrimoniali, integrante il dolo specifico richiesto dalla norma, nonché su un’erronea interpretazione della nozione giurisprudenziale di ‘dissociato’ e degli effetti riabilitativi dell’affidamento in prova, nonché violazione di norma processuale stabilita a pena di nullità per difetto assoluto di motivazione; non era
stata fornita alcuna argomentazione giuridica volta a dimostrare e a specificare la sussistenza del dolo specifico richiesto dalla norma incriminatrice, ossia la finalizzazione delle predette asserite condotte di intestazione fittizia all’elusione dell’app licazione di misure di prevenzione patrimoniali che, nel caso di specie, non era comunque ravvisabile; la Corte di appello aveva applicato, nella ricostruzione del dolo specifico, i criteri propri dell’accertamento del dolo generico, basato sulla semplice rappresentazione e volontà del fatto tipico, incorrendo in una commistione concettuale tra le due forme di dolo che alterava la corretta qualificazione giuridica dell’elemento soggettivo richiesto dalla norma incriminatrice: in particolare, la sentenza impugnata aveva dapprima affermato che COGNOME era un soggetto pericoloso qualificato, per poi riportare le sentenze di condanna del ricorrente, molte delle quali private de gli effetti penali dall’esito dell’affidamento in prova ; la mera evocazione della asserita pericolosità qualificata del ricorrente, del preteso accumulo di profitti illeciti o della presunta mancata dissociazione da contesti criminali atteneva a profili estranei alla struttura soggettiva del reato, potendo, al più, rilevare in un procedimento di prevenzione, ma non certo ai fini della dimostrazione del dolo specifico nel processo penale; era inoltre stato attribuito un valore probatorio automatico in ordine alla sussistenza del dolo specifico alla mera asserita ma denegata artificiosità delle strutture societarie; pertanto, la sentenza impugnata aveva sovrapposto la ipotizzata sussistenza di condotte di intestazione fittizia commesse in un asserito contesto di pericolosità con la ben diversa finalità elusiva che integra il dolo specifico richiesto dall’art. 512 -bis cod. pen. e sulla quale non era stato svolto alcun approfondimento.
Si osserva inoltre l’erronea interpretazione della disciplina giuridica del ‘dissociato’ e degli effetti riabilitativi dell’art. 47 , comma 12, L. 354/75: la difesa aveva dimostrato che, quantomeno dal 2012, non poteva ravvisarsi l’attualità della pericolosità del ricorrente e poteva legittimamente escludersi che il medesimo fosse sottoponibile a misura di prevenzione patrimoniale, con conseguente insussistenza di qualsivoglia finalità elusiva, in quanto il ricorrente aveva manifestato la propria dissociazione da contesti delinquenziali nell’interrogatorio del 24 luglio 2013 e nel 2016 aveva positivamente concluso l’affidamento in prova cui era stato ammesso dal Tribunale di Sorveglianza di Torino; a fronte della motivazione della sentenza impugnata, si doveva innanzitutto evidenziare la violazione degli artt. 8 L. 203/1991 e 512bis cod. pen. nella parte in cui la sentenza impugnata aveva erroneamente ricostruito e applicato la figura del ‘dissociato’ in relazione al ricorrente, sostanzialmente sovrapponendo tale figura con quella del ‘collaboratore di giustizia’ ex L. 203/91, avendo tale erronea conclusione inciso sulla ricostruzione dell’elemento soggettivo del delitto di
intestazione fittizia, in particolare sulla ricostruzione dell’esistenza di un dolo specifico di elusione dell’applicazione di misura di prevenzione patrimoniale, unica ipotesi specificamente indicata: come evidenziato da questa Corte, il ‘dissociato’ è figura coincidente con chi ammette i reati commessi e attua condotte significative di recesso dal sodalizio criminoso, non ritenendo di fornire anche ulteriori elementi utili per pRAGIONE_SOCIALEsi smantellare l’organizzazione criminosa, figura diversa rispetto a quella del collaboratore di giustizia; vi era anche una manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui la sentenza impugnata da un lato rilevava l’esistenza di una condotta spontaneamente ammissiva in capo al ricorrente in punto di titolarità sostanziale dei beni e dall’altro, in punto di elemento soggettivo, escludeva la sussumibilità del prevenuto nella figura del ‘dissociato’; peraltro, la dissociazione di COGNOME dal contesto ‘ndranghetista era stata riconosciuta, in via incidentale, proprio dal Tribunale di Milano, Sezione autonoma Misure di Prevenzione e nei motivi di appello si era evidenziato che proprio alla luce dell’avvenuto patteggiamento nel processo ‘Minotauro’ il ricorrente non poteva avere alcun timore di assoggettamento a misura di prevenzione patrimoniale, considerato che il fratello NOME, che non aveva patteggiato, era stato attinto da misura patrimoniale e personale, il cui procedimento di prevenzione si era concluso con la non applicazione della misura di prevenzione patrimoniale e personale e la revoca del sequestro.
Si rilevava, inoltre, la violazione degli artt. 47 L. n. 354/75 e 512bis cod. pen. della sentenza impugnata nella parte in cui aveva erroneamente ritenuto improduttiva di effetti rilevanti ai fini dell’esclusione dell’elemento soggettivo del reato l’ordinanza del Tribunale di Torino del 20 settembre 2016 che aveva ammesso il ricorrente all’affidamento in prova con svolgimento di attività lavorativa presso la RAGIONE_SOCIALE, concluso con esito positivo, per cui vi erano stati gli effetti estintivi della pena e di ogni altro effetto penale nei confronti dei reati oggetto di cumulo di condanne del Giudice per l’udienza preliminare di Tor ino dell’11/12/2013 (turbativa d’asta ed intestazione fittizia) e del Giudice per le indagini preliminari di Torino del 30/1/2015 per i reati di bancarotta fraudolenta in danno della fallita RAGIONE_SOCIALE; i giudici di merito avevano ritenuto tamquam non esset l’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Torino confondendolo con l’autorizzazione del Magistrato di Sorveglianza del Tribunale di Milano del 7 maggio 2015, senza considerare che l’ordinanza si basava non già sulla scorta del mero contenuto delle visure camerali, ma sugli accertamenti svolti dai Carabinieri della Stazione RAGIONE_SOCIALE e dai funzionari dell’RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE competenti per RAGIONE_SOCIALE, previo parere favorevole del Procuratore generale; anche alla luce delle considerazioni precedenti si doveva eccepire la violazione dell’art.512 -bis cod. pen. con riferimento al dolo specifico di elusione della
applicazione di misura di prevenzione patrimoniale, unica ipotesi specificamente indicata nelle sentenze di merito.
2.5. violazione degli artt. 5, 47, terzo comma, cod. pen., 125 cod. proc. pen., 111 comma 6 Cost, 8 legge n. 203/91 per l’omesso esame del secondo motivo di appello relativo alla ravvisabilità del dedotto errore inevitabile su norma extrapenale ex art. 47, terzo comma, cod. pen. in capo a COGNOME in merito alla non assoggettabilità del medesimo ad una misura di prevenzione reale per lo status di dissociato : in particolare, il ricorrente era stato ammesso all’affidamento in prova dal Tribunale di Sorveglianza di Torino, che non può essere concesso se permane una pericolosità sociale e, avendolo concluso con esito positivo, aveva beneficiato degli effetti riabilitativi di cui all’art. 47 comma 12, L. 354/75 ed era quindi certo che non correva alcun rischio nello svolgere attività lecita in RAGIONE_SOCIALE, nonostante non rivestisse la carica formale di amministratore e di socio; era stata quindi posta nell’atto di appello la questione di diritto per cui, qualora si fosse ritenuto errato il suddetto affidamento di COGNOME, tale affidamento si sarebbe fondato su una erronea interpretazione della normativa della prevenzione, che non ha natura penale: l’errore sarebbe quindi caduto su norma extrapenale, come tale rilevante e caratterizzato dalla inevitabilità ai sensi dell’art. 5 cod. pen.; sul punto, nulla aveva detto la Corte di appello, acclarando così l’erronea interpretazione ed applicazione degli art. 5 e 47 cod. pen. nella parte in cui aveva ritenuto sic et simpliciter irrilevante l’avvenuto recesso personale del ricorrente, così come il tenore di quanto a suo tempo riferito al medesimo da parte dell’autorità giudiziaria procedente in sede di interrogatorio il 24 luglio 2013;
2.6. violazione degli artt. 62bis cod. pen. 99, 133 cod. pen., 47 L. 354/75: inosservanza della legge penale, nonché di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nell’applicazione della legge penale nella parte in cui la sentenza impugnata ha confermato quella di primo grado in relazione alla pena edittale, alla mancata concessione delle attenuanti generiche, alla mancata esclusione della recidiva, con motivazione carente, contraddittoria e manifestamente illogica: quanto alle modalità della condotta, andava evidenziato che tutte le società cui la sentenza impugnata ascriveva una presunta intestazione fittizia svolgevano, in realtà, un’attività imprenditoriale lecita ed effettivamente operativa nel relativo settore di mercato; inoltre, la circostanza che COGNOME avrebbe fatto ricorso all’impiego di soggetti legati da vincolo familiare non costituiva quell’indice di particolare scaltrezza che secondo la giurisprudenza di legittimità era idonea ad aggravare la componente oggettiva del reato; i proventi prodotti dall’attività imprenditoriale oggetto del procedimento non erano stati disposti a vantaggio personale di COGNOME, ma reimpiegati nella gestione e nello sviluppo della unità produttive; la motivazione era poi manifestamente illogica in punto di intensità del
dolo e di mancata concessione delle attenuanti generiche, visto che la circostanza che avesse negato gli addebiti non poteva certo valere come ‘atteggiamento mistificatorio’; quanto alla recidiva, la sentenza impugnata non solo aveva considerato tamquam non esset le valutazioni del giudice di primo grado e l’estinzione ex lege degli effetti penali derivanti dall’esito positivo dell’affidamento in prova, ma aveva completamente pretermesso di confrontarsi con le deduzioni contenute nell’atto di appello;
2.7. violazione degli artt. 20, 240 cod. pen., 2468, 2479 cod. civ., inosservanza ed erronea applicazione della legge penale nonché di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell’applicazione della legge penale, nella parte in cui la sentenza impugnata aveva ritenuto sussistenti i requisiti per pRAGIONE_SOCIALEsi fare luogo alla confisca delle quote di RAGIONE_SOCIALE, erroneamente qualificata come ‘cosa che servì a commettere il reato’ : non era stato individuato un rapporto di diretta pertinenzialità rispetto alle quote di RAGIONE_SOCIALE e non si era considerato che le quote sociali non possono ritenersi giuridicamente strumentali alla esecuzione di un delitto, richiamando impropriamente un precedente di questa Corte (sent. n. 10619 del 24/11/2020); una corretta applicazione dell’art. 240 cod. pen. avrebbe dovuto, tutt’al più, indirizzare la confisca non già verso le quote di capitale sociale della RAGIONE_SOCIALE, ma verso l’importo limitato di € 317.500,00, giacente sui conti correnti della RAGIONE_SOCIALE; in ogni caso, l’assenza di un nesso di strumentalità e la conseguente non qualificabilità delle quote di RAGIONE_SOCIALE quale cosa che servì a commettere l’asserita scalata al capitale di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE erano confermate dalla semplice, ma decisiva circostanza, che tale scalata non ebbe mai a realizzarsi;
2.8. violazione degli artt. 110, 240 cod. pen., 1353 cod. civ. per essere la sentenza impugnata affetta da violazione di norma penale e di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell’applicazione della norma penale nella parte in cui ha ritenuto sussistenti i requisiti per pRAGIONE_SOCIALEsi fare luogo alla confisca del 75% delle quote di partecipazione di RAGIONE_SOCIALE, erroneamente qualificata quale ‘prodotto del reato’: l’acquisto di tali quote da parte di RAGIONE_SOCIALE, cui poi era subentrata NOME, non si era mai realizzata, in quanto la condizione sospensiva ex art. 1359 cod. civ. degli effetti traslativi ed esecutivi, cui era subordinato il passaggio di proprietà delle quote, non si era mai verificato; la motivazione della Corte di appello, secondo cui la mancata formalizzazione del trasferimento costituiva un ‘espediente meramente cartolare’ si poneva in contrasto con lo schema tipico del reato di cui all’art. 512 -bis cod. pen., che presuppone la sussistenza di un accordo simulatorio tra tutte le parti dell’operazione asseritamente fittizia mentre, nel caso di specie, i soci COGNOME e COGNOME (mai indagati) non solo non avevano condiviso alcuna finalità elusiva
o dissimulatoria, ma avevano agito nella piena convinzione di porre in essere una compravendita reale, avente ad oggetto le quote di RAGIONE_SOCIALE, la cui efficacia traslativa era subordinata, ex art. 1353 cod. civ., al pagamento integrale del prezzo pattuito, condizione che non si era mai verificata per l’avvenuto sequestro preventivo delle quote; d’altronde, l’affermazione secondo cui COGNOME sarebbe stato il dominus effettivo di RAGIONE_SOCIALE era smentito dalle incontestate circostanze costituite dal permanere in capo a COGNOME dei pRAGIONE_SOCIALEi di firma sui conti correnti, dalla gestione amministrativa e dalla predisposizione del bilancio di illiceità; per quanto attiene alla percentuale di capitale detenuta da RAGIONE_SOCIALE, la ravvisabilità di una intestazione fittizia si scontra con la circostanza che per la cessione di tale percentuale era necessaria l’adesione di tutti i soci di RAGIONE_SOCIALE, sicché la presenza delle variabili di carattere giuridico, economico, patrimoniale e finanziario che l’oper azione di acquisizione presentava, non controllabile da COGNOME, il numero dei soggetti chiamati a decidere sulla cessione delle quote, che sconoscevano COGNOME, oltre ad escludere la ravvisabilità di un’intestazione fittizia nelle quote di RAGIONE_SOCIALE, non consentivano in ogni caso la qualificazione di dette quote quali prodotti di un reato; inoltre, era un dato incontestato che il pagamento (parziale) delle quote del RAGIONE_SOCIALE da parte della RAGIONE_SOCIALE era stato effettuato con i proventi della lecita attività imprenditoriale esercitata da tali società, mentre non si ravvisava alcun contributo finanziario attribuibile a COGNOME: pertanto, le quote di RAGIONE_SOCIALE ancora detenute da RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, non erano qualificabili come prodotto ricavato da COGNOME, e quindi non erano confiscabili; per le medesime ragioni non potevano assoggettarsi a confisca quale prodotto del reato di cui all’art. 512 -bis cod. pen. neppure la quota di capitale sociale del 4% che RAGIONE_SOCIALE aveva acquistato dalle imprese RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE e neppure della porzione di capitale sociale di RAGIONE_SOCIALE, pari al 2% che la RAGIONE_SOCIALE aveva acquistato dal socio RAGIONE_SOCIALE
2.9. violazione dell’art. 240 cod. pen. per essere la sentenza impugnata affetta da violazione di norma penale e di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nell’applicazione di norma penale, nella parte in cui aveva ritenuto sussistenti i requisiti per pRAGIONE_SOCIALEsi fare luogo alla confisca delle quote di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, erroneamente qualificate come ‘prodotto del reato’: non era ravvisabile alcun nesso diretto ed immediato tra le condotte contestate al ricorrente e l’acquisizio ne del capitale sociale di dette società da parte, rispettivamente, della di lui figlia NOME e di NOME COGNOME.
2.10. L’AVV_NOTAIO presentava motivi nuovi, nei quali eccepiva la violazione degli artt. 42, 43, 512bis , 8 legge 203/1991, 47 legge 354/75, inosservanza ed eronea applicazione della legge penale nella parte in cui la sentenza aveva
affermato la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato di cui all’art. 512 -bis cod. pen. sulla base di una errata interpretazione del dolo specifico in relazione alla finalità di eludere misure di prevenzione patrimoniali.
Propone ricorso per cassazione l’AVV_NOTAIO, eccependo quanto segue.
3.1. Premesso il gravissimo errore metodologico compiuto dalle sentenze di merito, ovvero quello di identificare l’elemento oggettivo del reato di intestazione fittizia di cui all’art. 512 -bis , cod . pen. con la mera gestione di fatto del bene oggetto di trasferimento fraudolento, e che mancava la prova della provenienza delle risorse economiche impiegate per l’acquisto di una nuova attività di impresa da parte del soggetto che intenda eludere le misure di prevenzione (questione su cui si sollecitava la rimessione alle Sezioni Unite, vista l’esistenza di un contrasto interpretativo), violazione degli artt. 125, comma 3 e 178, comma 1) lett. c) cod. proc. pen. e 271 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 268 comma 1 e 7 cod. proc. pen., artt. 191, 526, 546 e 597 cod. proc. pen.; motivazione assente/apparente/manifestamente illogica, omessa rispetto al devoluto sulla inutilizzabilità dell’intercettazione progr. n. 1982 del 13/12/2012; contraddittorietà della motivazione; si contestava per l’ennesima volta l’ assunto secondo cui la RAGIONE_SOCIALE sarebbe stata oggetto del delitto di cui all’art. 512 -bis cod. pen., giacché l’accusa non aveva affatto fornito la prova che tale società era stata costituita con risorse proprie dell’imputato da schermare, visto che il contributo del ricorrente alla RAGIONE_SOCIALE era stato di tipo esclusivamente lavorativo ed interpersonale ; oltre all’inversione dell’onere della prova, vi era stato un evidente profilo di illegittimità, visto che l’intercettazione del 12 /12/2012 n. 1982 citata nella motivazione della sentenza impugnata era stata estrapolata dal brogliaccio della Polizia giudiziaria parzialmente citato nell’ordinanza dell’8 luglio 2013 emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino, senza che f osse mai stato acquisito l’audio della predetta intercettazione, venisse disposta una perizia sulla stessa (come disposto dall’art. 268 comma 7 cod. proc. pen). e fosse ascoltata la Polizia giudiziaria sul contenuto della stessa;
3.2. violazione dell’art. 270 cod. proc. pen -: inutilizzabilità delle intercettazioni eseguite nel proc. pen. n. 24654/2013 R.G.N.R. Procura della Repubblica di Torino; violazione degli artt. 191, 526, 546 e 597 cod. proc. pen.: motivazione assente/apparente/manifestamente illogica, omessa rispetto al devoluto sulla inutilizzabilità della intercettazione progr. n. 1982 del 12/12/2012; contraddittorietà della motivazione: era evidente che il procedimento in esame, per come si ricavava contraddittoriamente dalle sopra riportate argomentazioni dei giudici di appello, era senz’altro diverso da quello di cui sopra, in cui erano
state disposte ed eseguite le captazioni tra cui la n. 1982 del 12/12/2012; il procedimento n. 24564/2013 R.G.N.R. aveva ad oggetto la turbativa d’asta relativa ai mezzi d’opera della RAGIONE_SOCIALE, frattanto fallita, e la intestazione fittizia dei predetti beni a tale RAGIONE_SOCIALE, poi volturati a RAGIONE_SOCIALE; in pratica, quest’ult ima condotta riguardava solo la fittizia intestazione dei quattro mezzi meccanici (camion, rimorchio e ruspa) che erano stati comprati all’asta dalla RAGIONE_SOCIALE e non anche le quote societarie di tale ultima società, che non erano mai state oggetto (dal 2012 fino al 2022) di alcuna contestazione ex art. 512bis cod. pen.; di qui la assoluta mancanza di qualsivoglia legame connettivo forte o sostanziale ex art. 12 cod. proc. pen.
3.3. violazione degli artt. 56, 512bis cod. pen.192, 546 e 597 cod. proc. pen.; motivazione assente/apparente/manifestamente illogica, omessa rispetto al devoluto, pure con i motivi nuovi del 05/05/2025; travisamento della prova, pure per omissione; contraddittorietà interna ed esterna della motivazione: la condanna si fondava su una inaccettabile inversione dell’onere della prova, avendo preteso che fossero i singoli intestatari formali a dimostrare l’estraneità delle risorse utilizzate al ritenuto interponente, senza che i decidenti si fossero confrontati con le censure difensive, travisando plurimi elementi probatori, sia a carico che a discarico dell’imputato; inoltre, sul capo 1b ), si evidenziava la contraddittorietà della motivazione della sentenza di appello rispetto a quella di primo grado in cui si affermava che le quote di RAGIONE_SOCIALE, così come quelle di RAGIONE_SOCIALE, erano state acquistate con i proventi delle attività esercitate mediante RAGIONE_SOCIALE e la stessa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, tanto che lo stesso Tribunale aveva escluso, per le anzidette ragioni, la confisca ex art. 240bis cod. pen. e la confisca ex art. 240, primo comma, cod. pen. dei relativi compendi aziendali; già la sola circostanza che la provvista impiegata per il pagamento del corrispettivo d’acquisto delle quote societarie de quibus provenisse da un flusso economico (lecito) non riconducibile al ricorrente comportava la non ravvisabilità dell’elemento soggettivo del contestato reato di trasferimento di valori; sia l’acquist o da parte di RAGIONE_SOCIALE del 70% del capitale sociale della RAGIONE_SOCIALE, sia quello del 6% del capitale della stessa da parte della RAGIONE_SOCIALE non si erano mai perfezionati, in quanto i relativi contratti erano sottoposti alla condi zione sospensiva, non verificatasi, dell’intero pagamento del corrispettivo stabilito; non erano stati dimostrati apporti finanziari del ricorrente in qualsiasi modo investiti nella compagine aziendale della società RAGIONE_SOCIALE, costituita autonomamente da NOME, unitamente ad altro soggetto da lui conosciuto; le medesime considerazioni in merito alla insussistenza di risorse riconducibili a COGNOME valevano per la RAGIONE_SOCIALE, il cui capitale sociale era stato finanziato esclusivamente con provvista proveniente da NOME COGNOME,
che a tal fine aveva chiesto un finanziamento bancario, come si ricavava dalla relazione tecnica del consulente di parte, del tutto travisata con riferimento agli aspetti in esame; pur volendo ritenere, come si leggeva nella sentenza impugnata, che il finanziamento non sarebbe stato dimostrato, sicuramente non era provato/motivato che il capitale sociale fosse provento dell’imputato.
Inoltre, le sentenze di merito dovevano essere censurate anche in punto di ritenuta sussistenza del dolo specifico di cui all’art. 512 -bis cod. pen., visto che all’epoca dei fatti COGNOME non aveva alcun motivo di temere misure ablative, considerato che: 1) il fratello, che a differenza del ricorrente, non aveva patteggiato, non era stato attinto da alcuna misura di prevenzione; 2) il ricorrente aveva rappresentato di essersi dissociato dagli ambienti criminali della ‘ndrangheta, come si ricavava dal verbale dell’interrogatorio reso il 24 /07/2013, anch’esso travisato dai giudici di merito ; 3) la sentenza di patteggiamento del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino dell’11 /12/2013 aveva ad oggetto una vicenda del tutto diversa da quella in esame, ovvero l’intestazione fittizia di un camion e degli escavatori provenienti da un’asta fallimentare; 4) la predetta condanna era stata espiata dall’imputato con la misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali, il cui esito positivo aveva estinto tutti gli effetti penali della condanna; il delitto di cui all’art. 512 -bis cod. pen. era necessariamente plurisoggettivo, cioè caratterizzato dalla necessità del dolo specifico anche in capo all’interposto, ma nelle sentenz e di merito vi era silenzio assoluto sulla analoga consapevolezza, da parte di NOME e di NOME COGNOME, della applicabilità al ricorrente di una misura di prevenzione patrimoniale;
3.4. violazione degli artt. 81 cod. pen., 125 comma 3 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 546 e 597 cod. proc. pen.; motivazione assente/apparente, omessa rispetto al devoluto: gli aumenti per la continuazione erano del tutto privi di proporzionalità reciproca e di giustificazione ed il giudice di appello aveva omesso completamente di motivare sulla richiesta della difesa contenuta nel 5° motivo di appello;
3.5. violazione dell’art. 99 cod. pen.; motivazione assente/apparente, manifestamente illogica, omessa rispetto al devoluto, visto che era priva di indicazioni concrete sulla portata delle condanne passate e sul nesso con il reato de quo , oltre che di confronto effettivo con il motivo n. 5 dell’atto di appello;
3.6. violazione degli artt. 132, 133 e 62bis cod. pen.; motivazione assente/apparente/manifestamente illogica, omessa rispetto al devoluto: non erano state considerati: il comportamento processuale dell’imputato, che era stato sempre presente ed aveva comunque fornito il proprio contributo alla ricostruzione dei fatti; le circostanze emergenti dal verbale del 24/07/2013, il cui contenuto era stato del tutto travisato, che dimostravano la indubbia rescissione dei legami con
gli ambienti criminali calabresi; l’ampio arco temporale non a caso sussistente tra tali legami, le precedenti condanne i fatti per cui si procedeva; l’attitudine del ricorrente a rispettare le prescrizioni dell’Autorità giudiziaria, visto l’esito favorevole degli affidamenti in prova al servizio sociale relativi alle precedenti condanne;
3.7. violazione dell’art. 240 cod. pen.; motivazione assente/apparente, omessa rispetto al devoluto: le sentenze di merito erano illegittime con riferimento alla confisca della totalità delle quote di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, del 76% di RAGIONE_SOCIALE, del 98% di RAGIONE_SOCIALE; in particolare, con riferimento alle quote di RAGIONE_SOCIALE, la misura era stata disposta ‘perché esse risultavano strumentali alla commissione delle ulteriori condotte dissimulatorie’, con grave violazione di legge, perché la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato è ammissibile solo nel caso di condanna; quanto alle altre compagini societarie, oggetto di ablazione facoltativa in quanto ritenute prodotto del reato di intestazione fittizia, le decisioni impugnate dovevano essere annullate perché non chiarivano la ragione per cui dette quote dovevano reputarsi risultato dell’intestazione fittizia, erano manifestamente illogiche/contraddittorie nella parte in cui avevano escluso paradossalmente che non costituivano invece prodotto del reato i relativi compendi aziendali, di fatto dissequestrati; ciò anche alla luce delle considerazioni di cui al motivo n.3 che evidenziavano il difetto assoluto di collegamento tra le quote medesime e la persona del ricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Preliminarmente, verranno affrontati i temi comuni proposti nei due ricorsi.
Fermo restando il divieto di rilettura e reinterpretazione nel merito dell’elemento di prova, occorre premettere che la sentenza di appello deve essere considerata a tutti gli effetti una c.d. “doppia conforme” della decisione dì primo grado, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stati rispettati i seguenti parametri: a) la sentenza di appello ripetutamente si richiama alla decisione del Tribunale; b) entrambe le sentenze di merito adottano gli stessi criteri nella valutazione delle prove (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, COGNOME, Rv. 257595-01).
Altra precisazione riguarda invece la natura stessa del sindacato di legittimità e si riporta ai princìpi che questa Corte ha più volte ribadito, a mente dei quali gli aspetti del giudizio che si sostanziano nella valutazione e nell’apprezzamento del significato degli elementi probatori attengono interamente al merito e non sono
rilevanti nel giudizio di legittimità, a meno che risulti viziato il percorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa, con la conseguente inammissibilità, in sede di legittimità, di censure che siano sostanzialmente intese a sollecitare una rivalutazione del risultato probatorio. Non va infatti dimenticato che “…sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito” (cfr. Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, COGNOME, Rv. 265482-01), stante la preclusione per questo giudice di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, COGNOME, Rv. 253099-01).
Ulteriore premessa è che ‘in tema di ricorso per cassazione, il vizio di motivazione con cui è denunciata la mancata risposta alle argomentazioni difensive può essere utilmente dedotto nel solo caso in cui gli elementi trascurati o disattesi abbiano chiaro carattere di decisività, sicché la loro adeguata valutazione avrebbe dovuto necessariamente portare, salvo intervento di ulteriori e diversi elementi di giudizio, a una decisione più favorevole di quella adottata’ (Sez. 4, n. 25730 del 01/07/2025, COGNOME, Rv. 288493-01); nel caso in esame, la motivazione della sentenza complessivamente considerata ha adeguatamente motivato sulla responsabilità de ll’ imputato per il reato ascritto, senza che gli elementi non specificamente considerati possano sovvertire la decisione dei giudizi di merito.
2. Passando al merito dei ricorsi, evidenzia il Collegio come l ‘eccezione sulla inutilizzabilità delle intercettazioni (primo motivo del ricorso dell’AVV_NOTAIO e secondo ricorso del ricorso dell’AVV_NOTAIO) è manifestamente infondata, alla luce della motivazione della Corte di appello contenuta nelle pagine 23 e seguenti della sentenza impugnata: in particolare, la Corte di appello ha rilevato che il procedimento nel quale erano state disposte le intercettazioni e il presente procedimento presentano profili di stretta connessione, posto che nel primo l’imputazione era anche l’intestazione fittizia di beni acquistati da un fallimento e poi messi a disposizione della RAGIONE_SOCIALE, società coinvolta nei reati di intestazione fittizia contestati; sul punto, pertanto, si deve rilevare come i motivi di ricorso tendono a sovrapporre una valutazione diversa da quella operata dalla Corte di appello e siano, come tali inammissibili.
Peraltro, l’eccezione proposta non supera comunque la cd. prova di resistenza : si ricorda infatti come secondo l’orientamento di questa Corte allorché con il ricorso per cassazione si lamenti l’inutilizzabilità di un elemento a carico, il
motivo di ricorso deve illustrare, a pena di inammissibilità, l’incidenza dell’eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta “prova di resistenza”, essendo in ogni caso necessario valutare se le residue risultanze, nonostante l’espunzione di quella inutilizzabile, risultino sufficienti a giustificare l’identico convincimento (Sez. 6, n. 18764 del 05/02/2014, Barilari, Rv. 25945201); l’applicazione del suddetto principio al caso in esame comporta proprio l’inammissibilità del primo motivo di ricorso posto che la prova di cui il ricorrente lamenta l’inutilizzabilità non ha avuto incidenza determinante nel giudizio di colpevolezza affermato concordemente dai giudici di merito sulla base degli elementi istruttori che saranno evidenziati più avanti.
Altre questioni comuni dei due ricorsi investono l ‘elemento oggettivo (secondo e terzo motivo del ricorso dell’AVV_NOTAIO ; primo motivo del ricorso dell’AVV_NOTAIO ) e soggettivo (quarto motivo del ricorso dell’AVV_NOTAIO ; terzo motivo del ricorso dell’AVV_NOTAIO ) del reato , la figura del ‘dissociato’ ( quinto motivo del ricorso dell’AVV_NOTAIO COGNOME) , il trattamento sanzionatorio (sesto motivo del ricorso dell’AVV_NOTAIO COGNOME ; quarto, quinto e sesto motivo del ricorso dell’AVV_NOTAIO ) e la confisca (settimo, ottavo e nono motivo del ricorso dell’AVV_NOTAIO; settimo motivo dell’AVV_NOTAIO ).
3.1. Con riferimento all’elemento oggettivo del reato, la Corte di appello non ha tratto il proprio convincimento solo dai contenuti delle intercettazioni, ma anche dalle dichiarazioni dello stesso COGNOME (pag. 27), dal fatto che la sede di RAGIONE_SOCIALE si trovava in un luogo nella disponibilità di COGNOME in quanto sede di una sua precedente società (RAGIONE_SOCIALE), dal fatto che i dipendenti di RAGIONE_SOCIALE erano in gran parte componenti della famiglia COGNOME (pag. 27), dalla denuncia di COGNOME per una intrusione all’interno dei recinti di RAGIONE_SOCIALE che COGNOME definiva ‘la mia società’ (pag. 28) dalle dichiarazioni dei testimoni COGNOME, COGNOME (che aveva trattato con COGNOME la cessione a RAGIONE_SOCIALE delle quote di RAGIONE_SOCIALE detenute da RAGIONE_SOCIALE), COGNOME (pag.29); quanto alle risorse impiegate per la società, la Corte di appello ha richiamato l’intercettazione del 12 dicembre 2021 in cui COGNOME parla di somme da utilizzare per il capitale sociale, con la considerazione che COGNOME aveva acquistato fraudolentemente alcuni beni strumentali per reimpiegarli nella RAGIONE_SOCIALE, richiamando le dichiarazioni dello stesso COGNOME (pag. 30); ha evidenziato che il conto di RAGIONE_SOCIALE veniva utilizzato da COGNOME per fini esclusivamente personali (pag. 31); quanto a RAGIONE_SOCIALE, la Corte di appello ha sottolineato che tutti i mezzi di questa società erano stati acquistati da RAGIONE_SOCIALE, così come da RAGIONE_SOCIALE e non dal formale amministratore COGNOME provenivano le somme versate sui conti di RAGIONE_SOCIALE, e la gestione della stessa era in capo a COGNOME (pagg. 34 e 35);
quanto a NOME, la Corte di appello, dopo aver sottolineato che la stessa era stata creata per subentrare a RAGIONE_SOCIALE nell’acquisto delle quote di RAGIONE_SOCIALE, ha rilevato che la tesi difensiva secondo cui la società sarebbe stata costituita da NOME COGNOME, che avrebbe sottoscritto un contratto di finanziamento bancario per versare il capitale sociale di 10.000 euro, non aveva alcun fondamento probatorio, visto che non vi era alcuna documentazione relativa a tale contratto, che non era mai stato visto da nessuno, così come nessuno aveva mai visto l’assegno di 10.000 euro; al contrario, dall’estratto di un conto intestato a RAGIONE_SOCIALE vi era traccia della provenienza del denaro utilizzato per il capitale sociale di RAGIONE_SOCIALE (pag. 36), per cui la Corte di appello ha coerentemente concluso che anche RAGIONE_SOCIALE facesse capo a RAGIONE_SOCIALE e quindi a COGNOME (la cui figlia NOME, peraltro, non aveva redditi sufficienti per costituire una società o ottenere un finanziamento, pag. 38 sentenza impugnata).
Inoltre, il teste COGNOME ha riferito che era stato COGNOME a condurre le trattative per l’acquisto delle quote di RAGIONE_SOCIALE da parte di RAGIONE_SOCIALE (pag. 38) e il pagamento delle quote era avvenuto tramite un giro contabile che riconduceva a COGNOME; la Corte osserva poi che a conferma che COGNOME utilizzava RAGIONE_SOCIALE NOME per distrarre risorse da RAGIONE_SOCIALE per scopi personali vi sono gli accertamenti relativi ad un passaggio di denaro tra la stessa RAGIONE_SOCIALE e COGNOME per l’acquisto d i un immobile intestato allo stesso (pagg. 39 e 40); quanto, infine, a RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, la Corte di appello ha evidenziato che COGNOME ‘ non ha alcun rapporto contrattuale formalizzato, ma tratta prezzi e tempi per la realizzazione dei lavori; gestisce la logistica; tratta con i clienti e con i soci con cui intende acquisire le quote …’ (pag. 40).
3.2. Una volta evidenziato l’elemento oggettivo del reato nelle pagine da 41 a 43, la Corte di appello è quindi passata ad esaminare l ‘elemento soggettivo, evidenziando che i presupposti della misura di prevenzione applicata nel 2023 sussistevano già da prima, alla luce delle sentenze di condanna riportate da COGNOME nelle pagine 45 e 46, della sua appartenenza alla locale di Volpiano della ‘ndrangheta con la dote della ‘santa’ e del fatto che non era stata posta in essere alcuna ‘dissociazione’ rispetto all’a ppartenenza mafiosa (pagg. 49 e 50) motivando anche sulla irrilevanza dell’avvenuto affidamento in prova al servizio sociale.
Quanto al fatto che non siano stati indagati i titolari delle quote sociali, va ricordato che l’intestatario fittizio del bene risponde del reato a titolo di concorso, ex art. 110, cod. pen., solo qualora sia consapevole della finalità elusiva o agevolativa perseguita dall’autore della condotta sanzionata dalla norma incriminatrice (Sez. 2, n. 16997 del 28/03/2024, Severini, Rv. 286355-01).
3.3. Quanto ai motivi relativi alla pena applicata, alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ed alla mancata esclusione della recidiva, la motivazione della Corte di appello è contenuta nelle pagine 51 e 52 della sentenza impugnata che, essendo esente da manifesta illogicità, si sottrae al sindacato di questa Corte; quanto alla continuazione, la sentenza di primo grado aveva precisato che era stato disposto un aumento di mesi due di reclusione per l’intestazione fittizia relativa a RAGIONE_SOCIALE: e di mesi uno di reclusione per l’intestazione fittizia relativa a RAGIONE_SOCIALE (pag. 62 sentenza di primo grado), adempiendo quindi all’onere mo tivazionale richiesto.
3.4. Relativamente alla confisca (il Tribunale ha disposto la confisca dell’intero capitale sociale di RAGIONE_SOCIALE; del 76% del capitale sociale di RAGIONE_SOCIALE, in relazione alle quote formalmente intestate a RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE ; dell’intero capitale sociale della RAGIONE_SOCIALE; dell’intero capitale sociale della RAGIONE_SOCIALE), la Corte di appello, riprendendo le valutazione del primo giudice, ha risposto alle censure difensive (sostanzialmente riproposte in sede di legittimità) nelle pagine 52 e 53 e, nel concludere ritenendo che tutte le risorse impiegate per la realizzazione di schermi societari fittizi finalizzati ad impedire l’apprensione da parte dello Stato avessero un provenienza illecita, ha evidenziato in particolare che:
-le quote societarie costituiscono l’oggetto diretto dei reati di intestazione fittizia contestati e ne rappresentano altresì il prodotto;
-la stessa progressione criminosa che dalla costituzione di RAGIONE_SOCIALE ha condotto alla filiazione di RAGIONE_SOCIALE ed alla scalata a RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per il tramite di RAGIONE_SOCIALE rende evidente la sicura relazione strumentale tra la fittizia intestazione delle quote della società ‘madre’ e le condotte fraudolente successive: in pratica, attraverso la parvenza di estraneità a RAGIONE_SOCIALE, COGNOME ha creato una costellazione di imprese ‘figlie’ nel settore del trasporto dei rifiuti, che, attraverso l’intestazione fittizia a terzi, venissero schermate dall’eventuale sottoposizione a misure di prevenzione;
-senza RAGIONE_SOCIALE, società dotata di intrinseca pericolosità, non si sarebbero potute creare le altre compagini societarie, la cui realizzazione è stato frutto di un preciso e ben collaudato meccanismo illecito.
3.5. Quanto alla richiesta dell’AVV_NOTAIO di rimettere la questione alle Sezioni Unite per un lamentato contrasto giurisprudenziale, occorre riportare le sentenze su cui tale contrasto si baserebbe:
3.5.1. Questa la sentenza citata dalla Corte di appello: ‘ Al fine di dimostrare l’intestazione fittizia, di cui all’art. 12quinquies , comma 1, d.l. 8 giugno 1992, n. 306, occorre la prova, sia pur indiziaria, della provenienza delle risorse economiche
impiegate per l’acquisto da parte del soggetto che intenda eludere l’applicazione di misure di prevenzione, essendo insufficiente l’accertamento della mera disponibilità del bene da parte di chi non ne risulta essere formalmente titolare (Sez. 6, n. 5231 del 12/01/2018, Polverino, Rv. 272128-01; in motivazione, la Corte ha precisato che il titolare formale del bene ha l’onere di dimostrare l’impiego di legittime disponibilità finanziarie non essendo sufficiente, al fine di giustificare la provenienza dei beni, la mera esibizione degli atti negoziali di acquisto regolarmente stipulati e trascritti).
3.5.2. Queste le sentenze che sarebbero in contrasto con la suindicata pronuncia: Sez. 2, n. 17035 del 10/03/2022, COGNOME, Rv. 283193-01, che riporta la stessa motivazione contenuta nella successiva sentenza Sez. 2, n. 7154 del 14/12/2023, dep. 2024, NOME, non massimata: ‘ … In altri termini, per l’integrazione del suddetto reato non è sufficiente l’accertamento della mera disponibilità del bene da parte di chi non ne risulta essere formalmente titolare, in quanto occorre la prova, sia pur indiziaria, della provenienza delle risorse economiche impiegate per il suo acquisto da parte del soggetto che intenda eludere l’applicazione di misure di prevenzione, principio affermato anche nella ipotesi di costituzione o trasferimento di attività d’impresa, in caso di assunzione della qualità di gestore o socio occulto (cfr., Sez. 2, n. 19649 del 03/02/2021, COGNOME, Rv. 281423-01; Sez. 2, n. 28300 del 16/04/2019, COGNOME, Rv. 276216-01; Sez. 6, n. 26931 del 29/05/2018, COGNOME, Rv. 273419-01; Sez. 1, n. 42530 del 13/06/2018, C., Rv. 274024-01; Sez. 6, n. 5231/2018, Polverino, cit.) ‘ . E, nella medesima prospettiva , la sentenza ‘ NOME ‘ ricorda che la giurisprudenza ha ribadito come, ai fini della configurabilità del delitto di trasferimento di valori, è necessario non sovrapporre i piani del trasferimento fittizio di beni e quello della loro gestione occulta (Sez. 2, n. 27123 del 03/05/2023, COGNOME, Rv. 28479601, in motivazione)
3.5.3. In realtà, ritiene il Collegio l’inesistenza del denunciato contrasto, in quanto le citate sentenze hanno affermato tutte lo stesso principio, relativo alla necessità della prova, sia pure indiziaria, della provenienza delle risorse economiche per l’acquisto del bene fittiziamente intestato ad altri che, nel caso in esame, è costituito dalle società via via costituite, prova che in questo caso è stata fornita, come rimarcato dalla Corte di appello per tutte le società indicate nel capo di imputazione.
I due ricorsi proposti devono, pertanto, essere dichiarati inammissibili. Quanto alla memoria con motivi aggiunti, si deve ribadire che l’inammissibilità dei motivi originari del ricorso per cassazione non può essere sanata dalla proposizione di motivi nuovi, atteso che si trasmette a questi ultimi il vizio radicale
che inficia i motivi originari per l’imprescindibile vincolo di connessione esistente tra gli stessi e considerato anche che deve essere evitato il surrettizio spostamento in avanti dei termini di impugnazione.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché -ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità -al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 03/03/2026
Il Consigliere estensore Il Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME