Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 23440 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 23440 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/06/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di
COGNOME NOMECOGNOME nato a Napoli il 11/09/1974 avverso l ‘ ordinanza del 20/02/2025 del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME sentite le richieste del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile; sentite le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. NOME COGNOME in NOME COGNOME, che si è riportata ai motivi di ricorso, sostituzione dell’avv. chiedendone l’accoglimento .
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Tribunale del riesame, ha integralmente confermato l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli in data 30 gennaio 2025, che ha disposto la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di NOME COGNOME in relazione ai reati di cui agli artt. 110 e 512bis cod. pen. (capo f) ), 110, 648bis e 648ter .1 cod. pen. (capo g) ),
110 cod. pen. e 2, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (capo h) ), 110 cod. pen. e 2, d.lgs. n. 74 del 2000 (capo i) ), 110 e 512bis cod. pen. (capo m) ), 110 e 648ter cod. pen. (capo n) ), 110 e 512bis cod. pen. (capo o) ).
Ricorre per cassazione NOME COGNOME a mezzo del proprio difensore, deducendo due motivi di impugnazione, che qui si riassumono nei termini di cui all ‘ art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, in relazione ai delitti contestati ai capi f) , g) , m) , n) ed o) , si eccepisce la violazione di legge (in relazione agli artt. 512bis e 648ter cod. pen. e all’art. 273 cod. proc. pen.) e la carenza di motivazione, per quanto attiene alla ribadita gravità indiziaria.
Il Tribunale si sarebbe limitato a riproporre acriticamente le argomentazioni esposte nell’ordinanza genetica, trascurando di considerare, sia pure implicitamente, le censure difensive, contenute nella memoria depositata all’udienza del 20 febbraio 2025, che avevano sottolineato come:
COGNOME, in ragione della clausola di sussidiarietà prevista dalla norma incriminatrice, non avrebbe potuto essere chiamato a rispondere, oltre che del delitto di intestazione fittizia (considerato dal Giudice per le indagini preliminari come reato presupposto), anche del successivo reimpiego;
poiché l’ unico reato presupposto era stato individuato nel delitto associativo contestato al solo NOME COGNOME (classe 1979), al ricorrente e agli altri coindagati sarebbe addebitabile solo il suddetto riciclaggio di cui ai capi g) ed n) , da ritenersi però assorbito nell’intestazione fittizia di cui ai capi f) ed m) (dal momento che tali condotte costituirebbero la concreta modalità esecutiva dell’autoriciclaggio di COGNOME);
-le ipotizzate condotte di trasferimento fraudolento sarebbero state chiaramente finalizzate ad agevolare soltant o l’autoriciclaggio da parte del suddetto COGNOME, venendo, pertanto, a mancare il necessario dolo specifico.
2.2. Con il secondo motivo, la difesa si duole di analoga insufficienza dell’apparato motivazionale in tema di esigenze cautelari, giustificate sulla sola base dell’aggravante mafiosa, in realtà mai contestata a COGNOME.
All’odierna udienza camerale, le parti presenti hanno concluso come da epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è complessivamente infondato.
Il Tribunale, contrariamente all’assunto del ricorrente , registra l’avvenuto deposito della memoria difensiva e le specifiche richieste ivi contenute, offrendo poi puntuale risposta alle eccezioni in punto di diritto (pp. 1, 21-23).
L’ordinanza impugnata antepone alla disamina della specifica posizione di NOME COGNOME, un’ampia descrizione degli scenari associativi (caratterizzati dal ripetuto ricorso alla violenza, anche omicidiaria) in cui si sono dipanate le vicende che qui occupano, illustrando in particolare le complesse e perlopiù sotterranee dinamiche di accumulazione e di redditizio investimento di assai consistenti capitali illeciti da parte di NOME COGNOME e dei suoi familiari, con il fattivo ausilio di diversi volenterosi concorrenti, tra cui l’odierno imputato.
Quanto alla gravità indiziaria in relazione alle singole imputazioni provvisorie, la ricostruzione dei fatti (non oggetto di contestazione da parte del ricorrente, che ha ammesso -pur in termini molto generici -le condotte materiali addebitategli) può essere riassunta nei termini che seguono.
2.1. Quanto ai capi f) e g) , NOME COGNOME, classe 1979 (già condannato in via definitiva quale vertice del clan COGNOME e successivamente ancora indagato ai sensi dell’art. 416 -bis cod. pen.), grazie anche ai buoni uffici di COGNOME, ha trasferito ( rectius , fatto trasferire formalmente dalle precedenti teste di legno) la proprietà di un immobile sito in Napoli, di cui era titolare effettivo, a una nuova prestanome. L’operazione era stata congegnata ed eseguita al duplice fine di eludere il paventato rischio di una misura di prevenzione patrimoniale e di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli artt. 648, 648bis e 648ter cod. pen.; il bene era, infatti, transitato nel patrimonio di COGNOME con la liquidità derivantegli dalla milizia associativa.
Tramite questa nuova vendita e con la successiva cessione da parte della precedente formale proprietaria a una società commerciale, i medesimi soggetti concorrenti nel delitto di cui all’art. 512 -bis cod. pen., hanno compiuto, in ipotesi, un ulteriore reato di autoriciclaggio, reimpiegando l’immobile in attività economiche, in modo da ostacolare l’identificazione della sua provenienza delittuosa.
2.2. Quanto ai capi m) e n) , secondo un analogo schema fraudolento e con la medesima finalità suaccennata (e anzi col valore aggiunto della possibilità di una più rapida dismissione delle quote), la qualifica di socio unico (nonché di amministratore) di RAGIONE_SOCIALE, società in concreto riconducibile a COGNOME e ai cugini COGNOME, omonimi, era stata fittiziamente attribuita alla medesima donna nullatenente a cui era già stato apparentemente ceduto l’appartamento richiamato nel paragrafo precedente e, in seguito, ad altro soggetto interposto.
Ai formali amministratori della suddetta società è stata fatta compiere una serie coordinata di operazioni finanziarie e contabili, aventi ad oggetto movimenti
di denaro in entrata di cospicuo importo, diretti a dissimularne la provenienza illecita.
2.3. La provvisoria imputazione sub o) , infine, concerne l’intestazione -con la consueta finalità suaccennata -alla solita prestanome anche della titolarità di un’ulteriore ditta individuale (‘NOME COGNOME‘), in realtà anch’essa nella piena disponibilità dei cugini COGNOME e di COGNOME.
Fermo restando quanto precede, il ricorrente lamenta solo la mancata risposta alle proprie deduzioni in iure .
3.1. Le contestazioni mosse all’individuazione del reato presupposto senza, peraltro, distinguere compiutamente tra le varie, specifiche ipotesi in contestazione -non tengono conto di quanto dettagliatamente precisato nella rubrica imputativa, sia pure provvisoria, e nella verifica della piattaforma investigativa operata dai giudici del merito cautelare.
3.1.1. Al capo g), con ogni evidenza, si contesta a COGNOME quale concorrente nel reato presupposto provvisoriamente ascrittogli sub f) , l’autoriciclaggio, mediante le attività sopra descritte.
Il richiamo, nella rubrica, anche all’art. 648 -bis cod. pen. -tale, peraltro, da non inficiare minimamente la chiarezza dell’esposizione in fatto della contestazione per quel che concerne il ricorrente e da non vulnerare affatto i diritti e le prerogative difensive -può essere pacificamente riferito ai còrrei che, allo stato, non risultino intranei nell’intestazione fittizia, come NOME COGNOME (cfr. , Sez. 2, n. 16519 del 22/12/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 281596-01; Sez. 6, n. 3608 del 07/06/2018, dep. 2019, Potenza, Rv. 275288-01; Sez. 2, n. 17235 del 17/01/2018, COGNOME, Rv. 272652-01, secondo cui integra il reato di riciclaggio la condotta di colui che, non avendo concorso nel delitto presupposto non colposo, contribuisca alla realizzazione del delitto di autoriciclaggio da parte dell’autore del delitto-presupposto).
3.1.2. Al capo n) , l’oggetto materiale della condotta concorsuale di reimpiego espressamente ascritta a COGNOME (il cui apporto è stato di tipo schiettamente strumentale/operativo) è costituito dalla liquidità, derivante da conti correnti intestati ai cugini COGNOME.
Risulta, quindi, corretta la specifica contestazione provvisoria, in assenza di qualsiasi riferibilità all’odierno ricorrente della provvista illecita che aveva alimentato le casse della Emapelli.
3.2. In punto di diritto, il delitto di trasferimento fraudolento di valori ben può costituire reato presupposto dei delitti di riciclaggio, autoriciclaggio e reimpiego. L’esegesi consolidata del sistema codicistico, condivisa da autorevole dottrina, muove dal presupposto che «il bene fittiziamente attribuito assume ‘non soltanto
nel mondo economico, ma anche sotto il profilo squisitamente fenomenico, una ‘apparenza’ ed una configurazione formale nuovi, rispetto a quelle che lo caratterizzavano in precedenza. Il bene ‘intestato’ al mafioso è, per così dire, ontologicamente ‘altro’ rispetto a quello formalmente ‘intestato’ al quisque de populo , tanto agli effetti della sua facilità di sottrarlo al pericolo di interventi ablatori di mano pubblica ‘ (così, Sez. 2, n. 39756 del 05/10/2011, COGNOME, Rv. 251193). Pertanto, il reato ora previsto dall ‘ art. 512bis cod. pen. produce un autonomo profitto rispetto a quello derivante dal reato antecedente che aveva occasionato l ‘ illecita provvista poi fraudolentemente trasferita, profitto consistente nella oggettiva facilitazione del godimento e della disponibilità dei beni illecitamente acquisiti attraverso quest ‘ ultimo, per effetto delle modalità di fraudolento trasferimento (Sez. 5, n. 20093 del 31/10/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 263832-01). Richiamando altra pronuncia conforme (Sez. 2, n. 33076 del 14/07/2016, COGNOME, Rv. 267694-01), si è efficacemente ribadito che il profitto delle attività oggetto di fittizia intestazione ‘ assume carattere illecito proprio in quanto apparente titolare dello stesso è un soggetto diverso da quello esposto all ‘ applicazione della misura di prevenzione e quindi esposto alle misure ablatorie; diversamente opinando si finirebbe per attribuire un effetto ‘ sanante ‘ allo svolgimento di attività produttive di profitto economico pur oggetto di iniziale intestazione fittizia in palese dispregio dello scopo della norma. È proprio dalla analisi strutturale dell’art. 12quinquies che può dedursi la congruità di tale fattispecie a fungere quale reato presupposto dei delitti di cui agli artt. 648bis e 648ter cod. pen. dovendosi sottolineare l’esigenza di annettere alla struttura normativa una funzione, di ‘reato -ostacolo’, in linea con la segnalata esigenza di impedire la accumulazione, il godimento e lo sfruttamento economico di beni in capo ai soggetti sospettati di appartenere ad organizzazioni mafiose, attraverso le più varie -e nella specie, normativamente innominate -condotte tese a scongiurare il rischio di misure di prevenzione patrimoniali, specie se di carattere spoliativo ‘ (così Sez. 2, n. 43144 del 10/08/2017, COGNOME, non mass.)» (Sez. 2, n. 23233 del 27/04/2022, COGNOME, Rv. 283439 -01).
Nessun assorbimento può, dunque, ipotizzarsi tra le fattispecie di cui, rispettivamente, all’art. 512 -bis cod. pen. e agli artt. 648bis , 648ter e 648ter .1 cod. pen., che possono pacificamente concorrere.
3.3. Nel caso concreto , per quel che attiene all’elemento soggettivo , secondo quanto emerge dall’attività di indagine (e, in particolare, dalle operazioni captative e dalle verifiche documentali), per entrambi i suddetti reati di trasferimento fraudolento (a quello contestato sub o) non consegue , secondo l’ipotesi investigativa, una successiva attività di riciclaggio o di reimpiego), il dolo generico è integrato, allo stato, dalla condivisa consapevolezza in capo a tutti i concorrenti
di agevolare gli obiettivi, direttamente riferibili al solo COGNOME, di scongiurare il rischio di un provvedimento ablatorio e di reimmettere, comunque, nel mercato legale la liquidità procurata dal delitto associativo e così ripulita, con occultamento dell’origine criminale . Nella comune volontà di trasformazione dei valori patrimoniali per impedirne l ‘identificazione consiste esattamente l’elemento soggettivo ascritto agli indagati.
In tema di riciclaggio, d’altronde, si configurerebbe il dolo eventuale anche nel caso in cui i concorrenti abbiano la concreta possibilità di rappresentarsi, accettandone il rischio, la provenienza delittuosa del denaro ricevuto ed investito (Sez. 2, n. 36893 del 28/05/2018, COGNOME, Rv. 274457-01; nello stesso senso, Sez. 5, n. 21925 del 17/04/2018, COGNOME, Rv. 273185-01; Sez. 2, n. 8330 del 26/11/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 259010).
Per quel che riguarda le fittizie intestazioni ‘a monte’, per completezza, basti poi ricordare che questa Corte, in tema di elemento soggettivo del delitto di cui all’art. 512 -bis cod. pen., ha costantemente ribadito che risponde a titolo di concorso anche colui che non è animato dal dolo specifico di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione o di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli artt. 648, 648bis e 648ter cod. pen., a condizione che almeno uno dei concorrenti -non necessariamente l’esecutore materiale agisca con tale intenzione e che della medesima l’altro sia consapevole (cfr., Sez. 2, n. 12732 del 26/02/2025, COGNOME, non mass., che ben illustra il carattere meramente apparente del contrasto rispetto ad orientamenti prima facie divergenti; Sez. 2, n. 16997 del 28/03/2024, COGNOME, Rv. 286355-01; Sez. 6, n. 19108 del 15/02/2024, COGNOME, Rv. 286662-01; Sez. 2, n. 27123 del 03/05/2023, COGNOME, Rv. 284796-01; Sez. 2, n. 38044 del 14/07/2021, COGNOME, Rv. 282202-01).
L’ordinanza impugnata desume ragionevolmente da un ampio compendio indiziario il ruolo di COGNOME (intermediario, amministratore occulto, agevolatore) e la sua conseguente, fisiologica consapevolezza della possibilità di misure reali in forza della normativa di contrasto alla criminalità di tipo mafioso, tali da imporre una complessa attività di money laundering .
3.4. I profili di censura esposti nel primo motivo non sono, in conclusione, meritevoli di accoglimento.
Parimenti infondate devono ritenersi le doglianze articolate nel secondo motivo di impugnazione.
Seppure, infatti, è stata erroneamente richiamata a fondamento delle necessità cautelari e dell’adozione della misura endomuraria la presunzione dettata dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (laddove nessun addebito di agevolazione al sodalizio camorristico risulta, ad oggi, formalmente elevato e le
imputazioni provvisorie non sono riferite ai delitti di cui all ‘ art. 51, commi 3bis e 3quater , cod. proc. pen.), la sussistenza di un rilevante periculum libertatis è, comunque, sufficientemente chiarita, evidenziando, oltre alla mancanza di emergenze positivamente spendibili a favore dell’indagato, la gravità delle condotte contestate, perpetrate per un considerevole arco temporale, in concorso con un detenuto in regime di alta sicurezza, fungendo da intermediario nelle diverse operazioni e suggerendo anzi egli stesso collaudate strategie criminali, «a riprova di una personalità particolarmente trasgressiva e spregiudicata, del resto desumibile dai plurimi e allarmanti precedenti penali, anche specifici».
La detenzione carceraria appare, dunque, l’unica misura in grado di scongiurare, mediante l’effettiva interruzione degli articolati legami delinquenziali, il pericolo di reiterazione.
5. Il ricorso deve pertanto essere rigettato e il ricorrente condannato, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.
Non conseguendo dall’adozione del presente provvedimento la rimessione in libertà del ricorrente, deve provvedersi ai sensi dell’art. 94, comma 1 -ter , disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 -ter , disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 5 giugno 2025.