Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9015 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9015 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a CINQUEFRONDI il 01/08/1983
avverso la sentenza del 25/06/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all’art. 512 bis cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento nella parte in cui ha correttamente ritenuto sussistente l’elemento soggettivo del delitto contestato considerate le ragioni meramente fittizie dell’acquisto dell’immobile da parte della società RAGIONE_SOCIALE in quanto, sostanzialmente, la disponibilità del bene rimaneva sempre in capo all’imputato che ne disponeva in qualità di dominus dell’immobile (si vedano, in particolare, pag. 10-11 della sentenza impugnata);
che esula, infatti, dai p’oteri della Corte di cassazione quello di una ‘rilettura’ degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, COGNOME, Rv. 207944);
considerato, inoltre, che il delitto previsto dall’art. 512-bis cod. pen. richiede che tutti i concorrenti nel reato abbiano agito con il dolo specifico di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione patrimoniale, per la cui prova in giudizio non è sufficiente dar conto della fittizia attribuzione della titolarità disponibilità di denaro, beni o altre utilità, sicché è imprescindibile, ai fini della su punibilità, che l’intestatario fittizio sia a conoscenza del fine di eludere l disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione con il dolo specifico di aggirarle (Sez. 2, n. del 14/10/2021 Cc. (dep. 06/12/2021 ) Rv. 282437 – 01) elementi ricavabili, nel caso di specie, dalla reciproca conoscenza tra l’intestatario fittizio e il ricorrente in riferimento alle precedenti condanne quest’ultimo che avrebbero ben potuto condurre all’applicazione di misure di sicurezza patrimoniali (si veda pag. 10 della impugnata sentenza);
ritenuto che il secondo e terzo motivo di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base del riconoscimento dell’aggravante di cui all’art. 416 bis cod. pen. nelle forme dell’agevolazione e del metodo mafioso, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito nella parte in cui evidenzia lo stato di soggezione ed intimidazione esercitato nei
confronti della p.o. dal ricorrente sfruttando, principalmente, la nomea della sua famiglia (si vedano in particolare pag. 12-13 della sentenza impugnata);
considerato, inoltre, che l’associazione di tipo mafioso si connota per l’utilizzazione da parte degli associati della carica intimidatrice nascente dal vincolo associativo che si manifesta internamente attraverso l’adozione di uno stretto regime di controllo degli associati, ma che si proietta anche all’esterno attraverso un’opera di controllo del territorio e di prevaricazione nei confronti di chi vi abita tale da determinare uno stato di soggezione e di omertà non solo nei confronti degli onesti cittadini, nei riguardi dei quali si dirige l’attività delittuosa, ma an nei confronti di coloro che abbiano intenti illeciti, costringendoli ad aderire al sodalizio criminale (Sez. 2, n. del 31/03/2017, Rv. 269747 – 01);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.
Roma, 18/02/2025
GLYPH
es.nte
NOME COGNOME
riali