Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 16997 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 16997 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME, nato a Borgia il DATA_NASCITA, contro l’ordinanza del Tribunale di Catanzaro del 13.10.2023;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME:a; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 13.10.2023 il Tribunale di Catanzaro ha respinto l’istanza di riesame che era stata proposta nell’interesse di NOME COGNOME contro
il provvedimento del GIP che, ravvisando a suo carico gravi indizi di colpevolezza quanto al delitto di trasferimento fraudolento di beni (esclusa, peraltro, la aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen.) e, per altro verso, l’esistenza di concrete esigenze cautelari, aveva adottato la misura dell’obbligo di presentazione alla PG nei termini ivi stabiliti;
ricorre per cassazione il difensore del COGNOME deducendo:
2.1 vizio di motivazione quanto agli artt. 273 cod. proc. pen. e 512-bis cod. pen.: richiama l’ipotesi formulata dalla pubblica accusa come sintetizzata nella provvisoria incolpazione e che, secondo la decisione impugnata, sarebbe confermata da plurimi elementi investigativi tra cui due conversazioni intercettate tra il ricorrente ed il COGNOME in data 11.4.2019 ed in data 18.9.2019; osserva che il Tribunale ha ritenuto il COGNOME partecipe RAGIONE_SOCIALE condotta elusiva della adozione di misure di prevenzione ascritta al COGNOME, omettendo tuttavia di motivare sul dolo specifico che avrebbe dovuto animare la condotta dell’odierno ricorrente;
2.2 vizio di motivazione in ordine all’art. 274 cod. proc. pen.: rileva che i giudici della cautela non hanno motivato circa le ragioni per le quali il ricorrente potrebbe rendersi in futuro autore di condotte simili a quella per la quale risulta indagato;
la Procura Generale ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell’art. 23, comma 8, del DL 137 del 2020 concludendo per il rigetto del ricorso: segnala, in primo luogo, la genericità della doglianza relativa alla carenza della provvista indiziaria rilevando che il Tribunale, in ogni caso, si è soffermato sulle risultanze investigative, dando atto RAGIONE_SOCIALE plurime intercettazioni acquisite e comprovanti la compartecipazione di fatto del COGNOME nella gestione della ditta; quanto all’elemento soggettivo, osserva il Tribunale ha dato conto degli elementi da cui ricavare la consapevolezza, in capo al COGNOME, della caratura criminale del COGNOME il cui timore di essere destinatario di provvedimenti di prevenzione patrimoniale è stato del pari adeguatamente argomentato dai giudici della cautela; rileva, ancora, l’infondatezza RAGIONE_SOCIALE censure articolate in punto di esigenze cautelari, con conseguente incensurabilità dell’apprezzamento motivatamente espresso nell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché articolato con censure manifestamente infondate ovvero non consentite in questa sede.
1. Il primo motivo, infatti, lamenta l’omessa motivazione circa gli elementi oggettivo e soggettivo del delitto in esame su cui, rileva il collegio, il Tribunale h invece argomentato in termini non censurabili in questa sede perché immuni da profili di manifesta illogicità o contraddittorietà.
Sul primo aspetto, rileva che, secondo la ricostruzione offerta dagli elementi acquisiti nel corso RAGIONE_SOCIALE indagini, il ricorrente si sarebbe reso disponibile ad intestarsi fittiziamente una quota pari al 50% della ditta RAGIONE_SOCIALE mantenendone la titolarità formale in luogo di NOME COGNOME, e ciò al fine di onde evitarne l’apprensione in sede di prevenzione.
Il Tribunale ha spiegato che l’ingerenza del COGNOME nella gestione dell’attività di impresa come, anche, la compartecipazione agli utili aziendali erano circostanze ravvisabili sin dal 2018 come, peraltro, dimostrato dal contenuto RAGIONE_SOCIALE conversazioni intercettate che danno conto di dialoghi concernenti l’attività dell’azienda “utilizzando la forma plurale e programmando di suddividere gli utili …” (pag. 2 e, ancora più esplicitamente, pag. 3).
Su tali aspetti, peraltro, il ricorso è del tutto generico omettendo di confrontarsi con gli elementi ben evidenziati dai giudici della cautela ed essendo appena il caso di ribadire, ancora una volta, che il delitto di trasferimento fraudolento di valori può essere commesso anche da chi non sia ancora sottoposto a misure di prevenzione patrimoniali e ancora prima che il relativo procedimento sia iniziato, occorrendo solo, ai fini della configurabilità del dolo specifico di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione patrimoniale, che l’interessato possa fondatannente presumere l’avvio di detto procedimento (cfr., tra le altre, Sez. 5 – , n. 1886 del 07/12/2021 dep. 17/01/2022-, COGNOME, Rv. 282645 – 01; Sez. 6, n. 24379 del 04/02/2015, COGNOME, Rv. 264178 – 01; Sez. 2, n. 29224 del 14/07/2010, COGNOME, Rv. 248189 – 01; Sez. 1, n. 19537 del 02/03/2004, COGNOME, Rv. 227969 — 01).
2. Il ricorso, invero, si sofferma, sia pure in termini sintetici, sull’elemento soggettivo lamentando che il Tribunale abbia ingiustificatarnente optato per l’orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di trasferimento fraudolento di valori, risponde a titolo di concorso anche colui che non è animato dal dolo specifico di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione o di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli artt. 648, 648-bis e 648-ter cod. pen., a condizione che almeno uno dei concorrenti agisca con tale intenzione e che della medesima il primo sia consapevole (cfr., da ultimo,
Sez. 2 – , n. 27123 del 03/05/2023, COGNOME, Rv. 284796 – 01; conf., Sez. 2 – , n. 38044 del 14/07/2021, COGNOME, Rv. 282202 – 01); segnala, infatti, che, secondo altre decisioni, il delitto in esame richiede che tutti i concorrenti nel reato abbiano agito con il dolo specifico di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione patrimoniale, per la cui prova in giudizio non è sufficiente dar conto della fittizia attribuzione della titolarità o disponibilità di denaro, ben altre utilità, sicché è imprescindibile, ai fini della sua punibilità, che l’intestat fittizio sia a conoscenza del fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione con il dolo specifico di aggirarle (cfr., in tal senso, la massima tratta da Sez. 2 – , n. 45080 del 14/10/2021, COGNOME, Rv. 282437 – 01 ma, anche, quella tratta da Sez. 6, n. 34667 del 05/05/2016, COGNOME, Rv. 267705 – 01).
Il rilievo è manifestamente infondato perché, a prescindere dalla sua rilevanza nel caso di specie, il segnalato contrasto è in realtà apparente: in tal senso, infatti, al di là RAGIONE_SOCIALE massime sopra riportate, la lettura RAGIONE_SOCIALE relativ motivazioni consente di apprezzare la sostanziale uniformità di impostazione seguita dalla giurisprudenza di questa Corte.
Ed in effetti, nella sentenza “COGNOME“, resa in una fattispecie relativa ad una operazione di interposizione fittizia nell’acquisto di una società di capitali, la Corte ha censurato il provvedimento cautelare emesso nei confronti del formale intestatario di parte RAGIONE_SOCIALE quote societarie per un breve periodo di tempo, ritenendo tale condizione inidonea a provare, per l’appunto, la consapevolezza della finalità di elusione di misure di prevenzione da parte dei soci occulti ed effettivi finanziatori dell’acquisto; dal canto suo, con la sentenza “COGNOME” la VI Sezione ha ritenuto immune da vizi la sentenza di assoluzione dell’intestatario fittizio dei beni, ritenendo insufficiente la prova – anche in tal caso – della su consapevolezza circa l’appartenenza del titolare effettivo ad un sodalizio criminoso e della conseguente finalità di eludere le disposizioni in materia di prevenzione patrimoniale.
In tutti i casi, perciò, non è affatto necessario che l’intestatario fittizio d bene sia animato dal dolo specifico che fonda la condotta dell’interponente, il solo direttamente interessato ad eludere, in tal modo, la possibile adozione di misure di prevenzione patrimoniale a suo carico.
È sufficiente, infatti, che tale finalità sia nota all’interposto che abbia forni il suo necessario apporto nella sua effettiva consapevolezza, secondo uno schema che, a ben guardare, è stato seguito dalle SS.UU. anche nella sentenza “Chioccini” a proposito della aggravante della “agevolazione mafiosa” in cui, per l’appunto, si è precisato che la circostanza aggravante ha natura soggettiva inerendo ai motivi
a delinquere, e si comunica al concorrente nel reato che, pur non essendo a sua volta animato da tale scopo, sia consapevole della finalità agevolatrice perseguita dal compartecipe (cfr., Sez. U – , n. 8545 del 19/12/2019, dep. 03/03/2020, Chioccini Rv. 278734 – 01).
Manifestamente infondato ma, prima ancora, generico, è il motivo articolato in punto di esigenze cautelari avendo la difesa lamentato l’omessa motivazione circa le ragioni di una prognosi di reiterazione su cui, tuttavia, la Corte, con apprezzamento tipicamente “di merito”, ha invece motivato sostenendo che “… la gravità dei fatti, reiterati per un lasso apprezzabile di tempo ed allarmante il contegno serbato dall’indagato, il quale si è reso disponibile presso il COGNOME a condurre formalmente l’attività commerciale, al fine di celare il coinvolgimento di quest’ultimo”.
In tal modo, il Tribunale, con argomentazione “in fatto”, non censurabile in questa sede (cfr., Sez. 3 – , Sentenza n. 7268 del 24/01/2019, Spinelli, Rv. 275851 – 01) ha ritenuto di poter desumere una prognosi di reiterazione non certo dalla gravità del “titolo” di reato, quanto, piuttosto, dalle modalità con cui l condotta del ricorrente si era sviluppata consentendo all’interposto, per molti anni, di occultare la disponibilità del bene di cui si era resto disponibile a figurare come intestata rio.
L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., della somma – che si stima equa – di euro 3.000 in favore della RAGIONE_SOCIALE, non ravvisandosi ragione alcuna d’esonero.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso in Roma, il 28.3.2024