Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 1706 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 1706 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 25/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a REGGIO CALABRIA il 20/06/1989
avverso l’ordinanza del 20/06/2024 del TRIB. LIBERTA di REGGIO CALABRIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette/sentite le conclusioni del PG NOME COGNOME Il Proc. Gen. si riporta alla requisitoria già depositata e conclude per il rigetto
udito il difensore
L’avvocato COGNOME si riporta ai motivi di ricorso ed insiste nell’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
COGNOME Serena, nella qualità di persona sottoposta ad indagine per il reato di cui all’art. 512-bis cod. pen., provvisoriamente contestatole, in concorso con il coniuge, NOME COGNOME, al capo 10) della rubrica, nonché nella qualità di titolare e legale rappresent dell’impresa individuale ‘RAGIONE_SOCIALE COGNOME RAGIONE_SOCIALE‘, avente ad oggetto la coltivazione di alberi di bergamotto, propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice per il riesame delle misure cautelari reali, che ha confermato provvedimento del Giudice per le indagini preliminare dello stesso Tribunale in data 10 maggio 2024, con il quale la detta impresa è stata sottoposta a sequestro preventivo, disposto ai sensi dell’art. 321, commi 1 e 2, cod. proc. pen..
2. L’impugnativa consta di un solo motivo, che denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 125, comma 3, e 321 cod. proc. pen., degli 512-bis e 416-bis cod. pen. e dell’art. 4 d.lgs. n. 159/2011 e il vizio di motivazione, ai s dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen..
Quanto al profilo della sussistenza del fumus commissi delicti è dedotto che il Tribunale del Riesame avrebbe «travisato il dato intercettivo>> (cfr. pag. 6, quarto capoverso de ricorso), questo confermando, invece, la titolarità dell’impresa ‘RAGIONE_SOCIALE‘ in capo al ricorrente e la volontà del Gullì di non danneggiare in primis la moglie coindagata e i di lei familiari, che l’avevano accolto e inserito nella loro azienda, che conducevano autonomamente da epoca risalente. Nondimeno, il giudice censurato sarebbe incorso in una vistosa violazione di legge, dal momento che gli stessi atti di causa davano atto di come fosse stata la stessa ricorrente ad avere effettuato <nella ditta individuale 'RAGIONE_SOCIALE .RAGIONE_SOCIALE.l'investimento inizi di modo che era insostenibile che COGNOME avesse «fittiziamente attribuito» alla moglie – com richiesto dal dettato di legge – la titolarità dell'impresa, dovendosi, piuttosto, ricost vicenda nel senso che «la gestione società 'RAGIONE_SOCIALE' avveniva concordemente tra i due coniugi» (cfr. pag. 7, penultimo capoverso del ricorso). La «motivazione dell'ordinanza impugnata sarebbe oltretutto illogica» (cfr. pag. 9, primo capoverso del ricorso) nella parte cui non avrebbe «preso in considerazione il rilievo difensivo secondo il quale il Gullì non avev ragione di temere una misura ablativa», non rientrando egli tra i soggetti potenzialment destinatari di misure di prevenzione personali e/o patrimoniali.
Quanto al profilo del periculum in mora è denunciata la carenza di motivazione in ordine all'essere l'impresa, sottoposta a sequestro, profitto del reato di partecipazione ad associazio mafiosa ascritto al Gullì ovvero prodotto delle attività illecite da questi poste in essere, no in ordine al nesso causale tra il reato ipotizzato, ossia il delitto di trasferimento fraudol valori aggravato dall'agevolazione mafiosa, e l'azienda in sequestro. Assente sarebbe, inoltre, l motivazione in ordine alla proporzionalità e alla adeguatezza della misura reale disposta, invec indefettibile in caso di sottoposizione a sequestro di aziende di provenienza lecita.
Con requisitoria in data 4 ottobre 2024, il Procuratore Generale presso questa Corte, in persona del Sostituto, Dottoressa NOME COGNOME ha concluso per il rigetto del ricorso.
Si è proceduto alla trattazione orale del ricorso, avendone la difesa della ricorren avanzato tempestiva richiesta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Il Tribunale del Riesame di Reggio Calabria, con l'ordinanza impugnata, ha confermato il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari presso lo stesso Tribunale con il qua l'impresa individuale "RAGIONE_SOCIALE Fortugno Serena' è stata sottoposta a sequestro preventivo, impeditivo e finalizzato alla confisca, in relazione al delitto di cui all'artt. 110, 512-bi bis.l. cod. pen., di cui all'addebito provvisorio elevato nei confronti di NOME COGNOME e di Se COGNOME al capo 10) della rubrica.
1.1. Quanto al fumus commissi delicti il Tribunale ne ha riconosciuto la sussistenza evidenziando come tutti gli elementi di prova deponessero per la gestione effettiva della dit individuale 'RAGIONE_SOCIALE Fortugno Serena' e della società cooperativa 'RAGIONE_SOCIALE, quali entit imprenditoriali formalmente intestate a Fortugno Serena ed ai familiari di quest'ultima, da part di NOME COGNOME, avendo egli esercitato rispetto ad esse – trattandole come se fossero un'unica realtà imprenditoriale – pregnanti poteri direttivi (espressisi nella scelta: di dirottare le monetarie sull'una o sull'altra; di implementarne la struttura aziendale mediante l'acquisto terreni sui quali edificare impianti di stoccaggio del prodotto; di far confluire nelle rispettiv denaro non tracciato nella provenienza – somme cd. 'in nero' -, o, ancora, nella scelta de soggetti con cui contrattare nonché nella determinazione del prezzo da applicare alle forniture di bergamotti) ed avendo egli inteso finanziare con fondi autonomamente reperiti (un prestito dal fratello per l'acquisto di un terreno dalla Signora NOME COGNOME) il progett espansione aziendale dell'attività imprenditoriale complessivamente intesa.
Tale gestione, quand'anche condivisa per taluni aspetti con la moglie NOME COGNOME, titolare della RAGIONE_SOCIALE, e con la cognata, NOME COGNOME, inserita nell'organo amministrativo della 'NG Citrus', era indicativa della titolarità delle imprese suddette in ca NOME COGNOME che, infatti, in esse faceva confluire 'somme in nero' e fondi da lui personalmen reperiti (quali quelli provenienti da un prestito del fratello, che egli era intenzionato ad uti per l'acquisto del fondo da NOME COGNOME COGNOME, sul quale avrebbe voluto realizzare un impianto di stoccaggio dei bergamotti). Titolarità sostanziale delle imprese che COGNOME intendev tenere celata – per sua stessa ammissione, effettuata nell'ambito del dialogo intercorso con suocero, NOME COGNOME in data 14 aprile 2021 – dietro lo schermo formale della lor intestazione formale alla moglie NOME COGNOME e ai familiari di quest'ultima, onde metterle
riparo, assieme ai beni aziendali ad esse strumentali, dalla sottoposizione a misure d prevenzione, che egli aveva ragione di temere in ragione dei propri precedenti.
1.2. Quanto al periculum in mora il Tribunale ne ha giustificato la sussistenza: in riferimento al sequestro impeditivo, argomentando nel senso che lo spessore criminale di NOME COGNOME ed i suoi collegamenti con il clan di 'ndrangheta 'COGNOME', operante nella zona meridionale di Reggio Calabria, erano tali da far ritenere concretamente esistente il pericol che la libera disponibilità dell'impresa individuale 'COGNOME di Fortugno Serena' aggravasse le conseguenze del reato contestato o agevolasse la commissione di ulteriori delitti; riferimento al sequestro finalizzato alla confisca, evidenziando come costituendo l'impresa individuale, al tempo stesso, oggetto e profitto del delitto di trasferimento fraudolento di va non fosse necessaria una specifica motivazione in ordine al detto profilo, esso coincidendo con la stessa confiscabilità del bene (cfr. pag. 45 dell'ordinanza impugnata).
Di tanto dato atto, i rilievi, cui il motivo di ricorso è affidato, deducono v consentiti nel presente giudizio di legittimità, sono generici e manifestamente infondati.
2.1. Secondo il diritto vivente il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudic (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692). Non rientra, pertanto, nella nozione di violazione di legge «l'illogicità manifesta della motivazione», la quale può denunciarsi giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui all e) dell'art. 606 stesso codice (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Rv. 226710).
Inoltre, e sotto diverso profilo, se è vero che il tribunale del riesame è tenuto a valu la sussistenza o meno del fumus commissi delicti, quale indefettibile requisito del sequestro preventivo, non avendo riguardo alla sola astratta configurabilità del reato, ma tenendo conto, in modo puntuale e coerente, delle concrete risultanze processuali e dell'effettiva situazio emergente dagli elementi forniti dalle parti e, perciò, indicando, sia pure sommariamente, l ragioni che, allo stato degli atti e fatto salvo il regime della progressione processuale, rend sostenibile o meno l'impostazione accusatoria, ciò non significa, tuttavia, che al giudice cautela sia demandato un giudizio anticipato sulla responsabilità. Ai fini dell'integrazione del fumus, sono richiesti, infatti, sufficienti indizi del reato (cd. 'serietà degli indizi') e non g colpevolezza: «Le condizioni generali per l'applicabilità delle misure cautelari persona previste dall'art. 273 cod. proc. pen. – è stato, in proposito, affermato dalla giurispruden questa Corte – non sono estensibili, per le loro peculiarità, alle misure cautelari reali ess precluse per queste ultime, in sede di verifica della legittimità del provvedimento di sequest preventivo, ogni valutazione sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico de
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indagati e sulla gravità degli stessi» (Sez. 5, n. 18078 del 26/01/2010, Rv. 247134; conf. Sez 3, n. 37851 del 04/06/2014, Rv. 260945; Sez. 6, n. 45591 del 24/10/2013, Rv. 257816).
2.2. Nel caso al vaglio, dunque, a fronte dell'approfondita valutazione degli elementi indiziari raccolti e della completa motivazione che ne ha dato conto, con la quale, tra l'altr Tribunale ha evidenziato gli elementi positivi – e congruamente argomentati – atti ad escludere la rilevanza degli elementi allegati dalla difesa, non emerge il profilo dell'omessa o mancant motivazione in ordine al fumus commissi delicti eccepito dalla ricorrente.
Sono state, di contro, debitamente illustrate nell'ordinanza impugnata sia le ragioni pe le quali si è ritenuto che l'impresa individuale 'RAGIONE_SOCIALE di Fortugno Serena' fosse riconducibi alla titolarità effettiva di NOME COGNOME il quale si era comportato rispetto ad essa esercit in maniera significativa e continuativa, i poteri direttivi propri di colui che è proprietario d aziendali ed ha la responsabilità della conduzione dell'attività imprenditoriale, avendo utilizz per fare fronte alle esigenze aziendali denaro proprio (quello, ad esempio, che avrebbe ricevuto dal fratello per l'acquisto del terreno ove istallare l'impianto di stoccaggio dei bergamotti) a di provenienza non tracciata – il cd. 'nero' di cui si parla nei dialoghi intercettati con la c NOME COGNOME e con il commercialista -, sia le ragioni per le quali si è ritenuto che G volesse esercitare la detta attività imprenditoriale celandosi dietro lo schermo della intestazi formale della ditta alla moglie, NOME COGNOME odierna ricorrente.
Né rileva la circostanza che la ditta individuale RAGIONE_SOCIALE di Fortugno RAGIONE_SOCIALE fosse già esistente e che NOME COGNOME solo in un secondo tempo ne fosse divenuto il gestore di fatto, considerato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il delitto di trasferimento fraudolen di valori previsto dall'art. 12-quinquies, d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 – ora previsto dall'art. 512-bis cod. pen. – è configurabile anche nel caso cui, al fine di eludere l'applicazione di misure di prevenzione patrimoniale, vengano acquistat di fatto le quote di una società commerciale o di servizi già operativa, lasciandone immutata l titolarità formale in capo a terzi che così vengono ad acquisire il ruolo di soggetti interposti 2, n. 2080 del 06/12/2018, dep. 2019, Rv. 274963). In effetti, è stato dimostrato, seppure ne limiti delle regole probatorie proprie dell'incidente cautelare, che all'impresa, anco preesistente, sono state trasferite risorse economiche del ricorrente (Sez. 2, n. 28300 de 16/04/2019, Rv. 276216; Sez. 1, n. 42530 del 13/06/2018, Rv. 274024; Sez. 6, n. 26931 del 29/05/2018, Rv. 273419).
Peraltro, secondo il più recente orientamento interpretativo di questa Corte, l'intestata fittizio del bene non deve essere animato necessariamente dal dolo specifico, che caratterizza, invece, la condotta dell'interponente, unico soggetto direttamente interessato a eludere l possibile adozione di misure di prevenzione a suo carico, essendo sufficiente, invece, l consapevolezza del dolo specifico dell'interponente (Sez. 2, n. 16997 del 28/03/2024, Rv. 286355; conf. Sez. 6, n. 19108 del 15/02/2024, Rv. 286662): sicché, nella fattispecie al vagli non rileva neppure l'effettiva finalità imprenditoriale perseguita dalla ricorrente NOME COGNOME
con i beni aziendali della 'RAGIONE_SOCIALE', della quale ella sarebbe, secondo l'ipotesi accusatori intestataria fittizia, non emergendo 'ictu ocuffl (Sez. 2, n. 2808 del 02/10/2008, dep. 2009, Rv. 242650; Sez. 4, n. 23944 del 21/05/2008, Rv. 240521; Sez. 1 n. 21736 del 11/05/2007, Rv. 236474) l'assenza di sua consapevolezza della finalità elusiva delle norme in materia di misure di prevenzione perseguita dal coniuge coindagato.
Generica, perché non sostenuta da alcuna specifica allegazione, è, infine, la deduzione relativa all'inesistenza dei presupposti per la sottoposizione di NOME COGNOME ad una misura d prevenzione patrimoniale; la stessa è, comunque, manifestamente infondata perché questa Corte ha affermato che il delitto di trasferimento fraudolento di valori può essere commesso anche da chi non sia ancora sottoposto a misure di prevenzione patrimoniali e ancora prima che il relativo procedimento sia iniziato, occorrendo solo, ai fini della configurabilità del dolo sp di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione patrimoniale, che l'interessato pos fondatamente presumere l'avvio di detto procedimento (Sez. 5, n. 1886 del 07/12/2021, dep. 2022, Rv. 282645), come è dato desumere, nel caso di specie, dal contenuto del dialogo intercorso tra COGNOME ed il suocero, NOME COGNOME in data 14 aprile 2021.
2.3. Quanto poi alle censure di assenza di motivazione in ordine al periculum in mora, devesi evidenziare che l'ordinanza impugnata ha confermato il vincolo cautelare imposto sull'impresa 'RAGIONE_SOCIALE', non solo in forza della previsione di cui al secondo comma dell'art 321 cod. proc. pen., ossia sul presupposto che il bene oggetto di sequestro costituisca il profi del reato di intestazione fittizia per cui si procede (cd. 'confisca facoltativa'), ma anche ai del comma primo della stessa norma, avendo richiamato indici di pericula di carattere "impeditivo" attinenti tanto alla protrazione delle conseguenze del reato di cui all'art. 51 cod. pen., quanto alla commissione di condotte analoghe.
Al riguardo, giova ricordare che l'art. 512-bis cod. pen. delinea un'ipotesi di re istantaneo con effetti di natura permanente (Sez. 2, n. 25608 del 22/04/2022, Rv. 283629; Sez. 2, n. 38053 del 05/10/2021, Rv. 282129): donde, nel caso al vaglio, la disponibilità "sostanzial del compendio in capo a NOME COGNOME e la persistenza del rapporto con il soggetto interposto, ossia la moglie NOME COGNOME sono circostanze idonee ad asseverare la permanenza della finalità elusiva delle norme in materia di misure di prevenzione reali, realizzata, peral mediante la reiterata intestazione fittizia delle quote della società cooperativa 'RAGIONE_SOCIALE, a riferibile, ai familiari della moglie medesima. L'attualità della condotta contestata va, i collegata all'attualità dei fini illeciti perseguiti, nel senso che l'intestazione fraudolenta permane con i suoi illeciti effetti finché perdura la finalizzazione elusiva sui beni che h formato oggetto della domanda di cautela.
Pertanto, l'aver affermato l'esistenza – in ragione dell'essere Gullì il dominus delle operazioni elusive realizzate non solo tramite l'intestazione fittizia della 'Bergamotto' ma anc delle quote della 'GF CITRUS' – di un ulteriore pericolo di analoghe condotte dissimulatorie, no sconta alcuna apparenza motivazionale, ma si lega, in modo del tutto coerente, con gli elementi
di fatto che il Tribunale ha puntualmente passato in rassegna, rendendo persistente il periculum della strumentalizzazione a fini illeciti dell'impresa. Tanto basta a sorreggere la disposta caute di modo che non è necessario scrutinare il profilo dell'insufficienza motivazionale relativa periculum in mora relativamente al sequestro funzionale alla confisca.
Per tutto quanto esposto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 25/10/2024.