Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 922 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 922 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/11/2023
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: COGNOME CesareCOGNOME nato a Lecco il 16/04/1974, avverso l’ordinanza del 09/08/2023 del Tribunale di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Milano, in sede cautelare, ha rigettato l’appello proposto dal ricorrente avverso l’ordinanza del 4 luglio 2023 con la quale, a sua volta, il Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale aveva respinto l’istanza di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere applicata all’imputato (nei cui confronti si procede con giudizio immediato) in relazione al reato di trasferimento fraudolento di valori di cui al capo A.
Secondo il Tribunale, il ricorrente, in concorso con COGNOME COGNOME, aveva fittiziamente intestato a soggetti prestanome (quali COGNOME NOME e, successivamente, COGNOME NOME e COGNOME Vittorio Maria) tutte le quote della RAGIONE_SOCIALE proprietaria di un complesso immobiliare sito nel Comune di Calco. E ciò, per un verso, al fine di eludere le misure di prevenzione che avrebbero potuto essere disposte in capo al COGNOME e, per altro verso, al fine di agevolare la commissione del reato di riciclaggio del complesso immobiliare sito in Calco, che si è ritenuto essere provento del delitto di bancarotta fraudolenta di alcune società (la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE).
Il ricorrente risulta, altresì, imputato per il reato di bancarotta fraudolenta, qua amministratore di fatto della RAGIONE_SOCIALE, dichiarata fallita il 13 settembre 202 (capo B).
La custodia cautelare non è correlata a tale capo di imputazione, essendo stata disposta solo in relazione al reato di trasferimento fraudolento di valori di cui a capo A.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME deducendo, con unico ed articolato motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.
Sostiene il ricorrente che sarebbe stato indispensabile accertare la consistenza indiziaria inerente al reato di bancarotta fraudolenta di cui al capo B, stante la connessione di tale addebito con quello di trasferimento fraudolento di valori di cui al capo A, dal momento che – come si legge a fg. 3 del ricorso e si sviluppa nelle pagine successive attraverso la negazione del ruolo di amministratore di fatto della RAGIONE_SOCIALE – “solo attribuendo al ricorrente l’impiego di denaro proprio, infat sussiste l’ipotesi di reato di cui all’art. 512-bis cod.pen.”, posto che non basterebbe a provare tale ultimo reato la circostanza che la RAGIONE_SOCIALE fosse amministrata di fatto dal ricorrente, circostanza che egli non smentisce tanto quanto il suo interessamento per l’acquisizione del complesso immobiliare sito in Calco anche prima che questa avvenisse attraverso la società RAGIONE_SOCIALE (fg. 10 del ricorso).
Non vi sarebbe alcun indizio circa la commissione di una condotta distrattiva riconducibile all’imputato siccome volta a trasferire capitali dalla società falli Essedici alla Okman, argomento sul quale il ricorso si sofferma ai fgg. 4 e segg.
Il ricorrente nega la propria consapevolezza delle finalità elusive del correo COGNOME che sostiene non essere state evidenziate dal provvedimento impugnato e che non erano prevedibili non essendo stata mai applicata alcuna misura di prevenzione a carico di costui.
Le dichiarazioni rese da COGNOME non avrebbero portata indiziante.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato.
1.Deve ribadirsi quanto già indicato nella sintesi in fatto: la misura cautelare non è stata applicata in relazione al reato di bancarotta fraudolenta di cui al capo B ma solo in relazione al reato di trasferimento fraudolento di valori di cui al capo A.
Del pari, deve essere sottolineato che il ricorrente non deduce motivi di ricorso inerenti alla sussistenza delle esigenze cautelari.
2.Tanto premesso, è destituito di ogni fondamento l’assunto, posto alla base del costrutto difensivo, secondo cui la valenza indiziaria del reato di bancarotta fraudolenta sarebbe decisiva per la prova del reato di trasferimento fraudolento di valori.
Così non è, dal momento che con tale ultimo reato si contesta al ricorrente di avere fittiziamente attribuito ad altri le quote della società Okman sia per eludere le misure di prevenzione nei confronti di COGNOME che per finalità di riciclaggio.
Il coimputato COGNOME come il Tribunale ha precisato a fg. 14 del provvedimento impugnato, ha ammesso le sue responsabilità, chiamando in correità il ricorrente nella operazione che aveva portato entrambi ad acquisire la Okman al fine di effettuare una operazione immobiliare consistente nella acquisizione del complesso immobiliare sito in Calco.
Il ricorrente, come anche si precisa in ricorso, ha ammesso di essere stato amministratore di fatto della Okman, gestita nel tempo, quali amministratori formali, dai prestanome già indicati e scelti dai coimputati.
Dunque, in punto di fatto, vi è stata una attribuzione fittizia di beni a terzi.
Che tale condotta concorsuale avesse avuto finalità elusive delle misure di prevenzione, è una conclusione che il Tribunale ha tratto analizzando la posizione soggettiva sia di COGNOME che del ricorrente (fg. 12), quali soggetti imprenditoriali che avevano avuto vicissitudini giudiziarie sfociate in condanne penali e coinvolgimenti attuali in indagini in corso, nonché legati ad ambienti e personaggi della criminalità organizzata di natura ‘ndranghetistica.
Inoltre, ed a confutazione della tesi dell’assenza di dolo in capo al ricorrente, i Tribunale aveva messo in luce anche le cointeressenze economiche ed imprenditoriali che avevano legato nel tempo i due imputati (fg. 16 e 17 dell’ordinanza impugnata).
Tali elementi, idonei a sostenere la gravità indiziaria in relazione al segmento del reato inerente, dal punto di vista soggettivo, ad enucleare il fine di eludere le misure di prevenzione, non sono stati minimamente scalfiti dal ricorso e risultano estranei ad ogni questione relativa al reato di bancarotta fraudolenta contestato al capo B, il quale, come si ribadisce, non sorregge la misura cautelare in corso.
Dovendosi ricordare, peraltro, a confutazione di quanto sostenuto in un passaggio del ricorso, che, il delitto di trasferimento fraudolento di valori può essere commesso anche da chi non sia ancora sottoposto a misure di prevenzione patrimoniali e ancora prima che il relativo procedimento sia iniziato, occorrendo solo, ai fini della configurabilità del dolo specifico di eludere disposizioni di legge in materia di prevenzione patrimoniale, che l’interessato possa fondatamente presumere l’avvio di detto procedimento (da ultimo, Sez. 5, n. 1886 del 07/12/2021, dep. 2022, COGNOME, Rv. 282645; Sez. 5, n. 13083 del 28/02/2014, COGNOME, Rv. 262764).
Del pari, il ricorso non sfiora la circostanza di fatto, indicata nella imputazione sulla quale si è anche sinteticamente soffermato il Tribunale, che il complesso immobiliare di Calco fosse riveniente dai reati di bancarotta fraudolenta relativi ad altre società diverse da quella indicata al capo B, con il che avallandosi, senza alcuna smentita difensiva, anche la sussistenza dell’altro segmento del reato, quello volto a configurare condotte agevolatrici di operazioni di riciclaggio.
Tanto assorbe ogni altra considerazione difensiva.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter d isp. att. cod. proc. pen..
Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 28.11.2023.