Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 17666 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 17666 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Palmi il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 28/09/2023 del Tribunale di Reggio Calabria visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; sentita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso; sentito il difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha
insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale del Riesame di Reggio Calabria ha rigettato, con ordinanza del 28 settembre 2023, l’appello proposto da NOME COGNOME, avverso l’ordinanza del 20 luglio 2023 con la quale il giudice per le indagini preliminari aveva respinto la richiesta di revoca dell’ordinanza genetica di applicazione degli arresti
domiciliari, poi sostituiti con l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziar NOME COGNOME è raggiunto da misura cautelare per i reati di cui agli artt. 512bis e 648-bis cod. pen., commessi in San Luca e Mentone (Francia) il 1 luglio 2021, data di costituzione della società “RAGIONE_SOCIALE” di cui aveva occultato, per finalità elusiva dell’applicazione di misure di prevenzione e di agevolazione della commissione dei reati di cui agli artt. 648, 648-bis e 648-ter cod. pen., la titolarit in capo a NOME NOME, già coinvolto in un’associazione dedita al narcotraffico, consentendo, così, al NOME di dissimulare la percezione dei guadagni derivanti dallo svolgimento dell’attività di ristorazione, gestita dalla società, e di impiegar e trasferire i guadagni dell’illecita attività associativa, con l’aggravante di all’art. 61-bis cod. pen..
Dall’ordinanza impugnata si rileva che il Tribunale, con ordinanza del 19 maggio 2023, aveva respinto la richiesta di riesame di NOME COGNOME, ordinanza alla quale, con il provvedimento oggi impugnato, il Tribunale si è riportato. Risulta, invece, dal ricorso, che tale ordinanza era stata impugnata dinanzi a questa Corte di legittimità / che con sentenza del 19 ottobre 2023 (depositata il 13 novembre 2023), aveva annullato con rinvio l’ordinanza su indicata del 19 maggio 2023.
Il difensore di NOME COGNOME, con i motivi di impugnazione, di seguito sintetizzati ai sensi dell’art. 173 disp. att. sod. proc. pen. nei limiti strettame indispensabili ai fini della motivazione, chiede l’annullamento dell’ordinanza e denuncia:
2.1. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza di entrambi i reati, anche per carenza di dolo. Sostiene che sono apodittiche le affermazioni dell’ordinanza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che il ricorrente avesse acquistato, per conto di NOME COGNOME (titolare occulto), le quote della società “RAGIONE_SOCIALE“, al quale il successivo 12 aprile 2022 l’indagato e il suo socio, NOME COGNOME, avevano ceduto, verso il corrispettivo di un euro, 1’80% delle quote sociali.
Evidenzia, invece, che l’acquisto della società da parte del ricorrente e del socio era stato effettivo, con l’investimento della somma di 250.000, euro, corrisposta dal ricorrente e dal socio che si erano fatti carico anche del pagamento del canone di locazione del ristorante “La Voglia”, costituente il reale patrimonio della società. Effettiva sarebbe stata anche la successiva operazione a favore del COGNOME poiché questi, in corrispettivo dell’80°/0 delle quote acquistate, si era accollato anche il pagamento di un debito, per i lavori di ristrutturazione, di oltre 180.000 euro, sicché non era rilevante che il prezzo di acquisto fosse indicato in un euro. Erroneamente, dunque, ad avviso del ricorrente, il Tribunale ha
trascurato, ai fini della ricostruzione dei fatti e della loro qualificazione giuridi gli elementi difensivi allegati, costituiti dalle dichiarazioni rese dal venditore del quote, NOME COGNOME, perché atto privo di data certa e la concatenazione degli atti (il subentro del COGNOME nella società e l’accollo del debito), viceversa valorizzando, come emblematica della simulazione dell’operazione, la gestione dei lavori di riammodernamento seguita dal COGNOME che era dipendente della società;
2.2. erronea valutazione delle conversazioni del 25 maggio 2021 e 26 maggio 2021, dalle quali emerge che il ricorrente investiva denari propri e non era un prestanome del COGNOME e che le somme indicate fanno riferimento ad altre trattative per affari ai quali il ricorrente non era interessato;
2.3. violazione di legge e vizio di motivazione sul punto della ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari in quanto dedotte, a fronte della incensuratezza dell’indagato, dalla sola tipologia e commissione dell’illecito.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
E’ agevole rilevare dalla descritta cadenza dell’impugnazione che al momento della decisione dell’appello cautelare non era ancora intervenuta la decisione di questa Corte che, invece, il difensore ha richiamato nei motivi di impugnazione. L’ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata affinché siano compiutamente esaminate le censure difensive, condivise dalla sentenza di annullamento, e alle quali non è stata data sostanziale risposta perché il Tribunale si è riportato alla precedente decisione resa in sede di riesame.
Si ritiene opportuno richiamare integralmente la sentenza n. 45707 di questa Corte resa il 19 ottobre 2023:
«Il Tribunale ha ritenuto accertato che, in mancanza di prove dell’effettivo esborso delle somme necessarie per l’operazione di acquisto della società, il ricorrente e il socio avessero acquistato le quote della società “RAGIONE_SOCIALE” con il contributo del COGNOME, risultato il reale gestore del ristorante avendone curato, per come si evince dalle conversazioni intercettate già a partire dal mese di settembre 2021, i lavori di ristrutturazione e l’acquisto di merci.
Il Tribunale ha, inoltre, ritenuto che il ricorrente non avesse fornito prova degli esborsi in proprio, finalizzati all’acquisto, prova che non poteva essere costituita dalla dichiarazione unilaterale, in lingua francese, del precedente proprietario (NOME COGNOME), dichiarazione priva di data certa, dalla quale, peraltro, risultava che parte del prezzo di acquisto sarebbe stata corrisposta in quote mensili, il cui pagamento non era stato documentato.
Ai fini del coinvolgimento di NOME COGNOME nell’operazione l’ordinanza impugnata ha richiamato anzitutto le conversazioni intercettate, che attestavano l’interessamento del COGNOME per operazioni di acquisto in Mentone, dove si era recato con NOME COGNOME, ospite dello COGNOME, fin dal maggio 2021. Sono state, altresì, valorizzate le conversazioni dello COGNOME e COGNOME dalle quali traspariva l’interessamento di altri soggetti, non espressamente menzionati, all’acquisto della società.
Completava il quadro indiziario il coinvolgimento del COGNOME nella gestione del ristorante, fin dal mese di settembre 2021, in una all’atteggiamento remissivo del ricorrente e del socio COGNOME alle proposte del COGNOME, che emergeva come il vero dominus della società e delle operazioni di ristrutturazione e gestione del ristorante.
Irrilevante, ai fini del perfezionamento dei reati, è stata ritenuta l’operazione di acquisto a un euro della società da parte del NOME, apparentemente antieconomica per il ricorrente, operazione che, tuttavia, confermava la interposizione fittizia realizzata dallo COGNOME e metteva al riparo NOME da future ablazioni, visto l’importo dell’acquisto ma, comunque, irrilevante poiché i debiti, di cui all’accollo, non erano imputabili ai soci bensì alla società.
3.Ritiene la Corte che le argomentazioni del Tribunale non si confrontano compiutamente con le deduzioni difensive offrendo una motivazione parziale che si concentra sull’analisi di circostanze marginali (i contatti del COGNOME con l COGNOME, in vista della sua partenza; l’ospitalità del COGNOME a Mentone a cura dell’odierno ricorrente; la ingerenza del COGNOME nella direzione dei lavori a partire dal mese di settembre 2021; la valenza delle intercettazioni che coinvolgono il ricorrente nelle trattative per l’acquisto della società nel mese di maggio 2021), rispetto alla ricostruzione della condotta illecita rilevante ai fini della sussunzio nelle fattispecie incriminatrici di cui agli artt. 512-bis e 648-bis cod. pen. e necessario confronto con la concatenazione delle operazioni descritte nella stessa ordinanza impugnata, poiché all’acquisto simulato con intestazione allo COGNOME faceva seguito, nel volgere di pochi mesi, l’acquisto delle quote societarie da parte del COGNOME: operazione che poneva nel nulla l’occultamento e smentiva la finalità elusiva.
Come noto, il delitto di trasferimento fraudolento di valori integra un’ipotesi di reato a forma libera, istantaneo con effetti permanenti, che si consuma nel momento in cui viene realizzata consapevolmente la difformità tra titolarità formale e apparente e titolarità di fatto dei beni, con il dolo specifico di eludere disposizioni di legge in materia di prevenzione o di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli artt. 648, 648-bis e 648-ter cod. pen.. Il dolo specifi che deve necessariamente connotare la condotta di almeno uno dei concorrenti
nel reato, rileva quale elemento indefettibile di selezione delle condotte illecite di intestazione cd. fittizia (Sez. 2, n. 27123 del 03/05/2023, Carnovale, Rv. 284796).
Nel caso in esame, risulta meramente evocativa della descrizione della fattispecie incriminatrice la contestazione della finalità di elusione delle norme in materia di prevenzione, finalità elusiva, viceversa, ravvisata, alla stregua della motivazione dell’ordinanza impugnata, nell’intento di consentire al COGNOME il reimpiego o riciclaggio dei proventi realizzati con il traffico di droga che, secondo la tesi difensiva, non esaminata dall’ordinanza impugnata, era, però, contraddetto dalla successiva operazione di acquisto delle quote sociali da parte del NOME stesso: operazione, questa, riduttivamente valutata come irrilevante dal Tribunale ai fini della sussistenza del reato di cui all’art. 512-bis cod. pen. e del contestual delitto di riciclaggio.
4.Né il Tribunale, ai fini della ricostruzione della effettività delle operazioni acquisto, supportata dalla produzione documentale difensiva, e con riferimento ad una condotta perfezionatasi interamente a Mentone, ha esaminato la rilevanza della documentazione prodotta alla luce sia delle disposizioni che, in Francia, regolano le operazioni di vendita di quote societarie sia del vantaggio economico dell’operazione di accollo dei debiti, realizzata con l’acquisto da parte del NOME nel 2022 poiché, si assume, ne avrebbe beneficiato la società RAGIONE_SOCIALE e non i soci.
Si tratta, infatti, di un rilievo astratto, che non si confronta con la dinamic delle operazioni economiche che la stessa ordinanza ha ricostruito, concentrando l’analisi su uno solo dei segmenti in cui si era articolata l’intera vicenda.
L’operazione del 1 marzo 2022 (cioè l’acquisto delle quote della società RAGIONE_SOCIALE e l’accollo del debito) non incide solo sul dolo del reato di cui all’art. 512-bis ci ma deve essere valutata anche con riferimento alla condotta materiale di reimpiego o riciclaggio poiché, rispetto alla sussistenza di tale reato, incide anche la valutazione di economicità o meno dell’operazione (asseritamente simulata) alla quale l’indagato si sarebbe prestato a vantaggio del RAGIONE_SOCIALE “.
8 . Sulla base di quanto premesso, la ordinanza impugnata va annullata, con l’assorbimento delle censure sulle esigenze cautelari, affinché sia condotto un nuovo giudizio e siano colmate le lacune della motivazione evidenziate alla luce dei principi fissati nella sentenza n.45707 del 19 ottobre 2023 di questa Suprema Corte.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Reggio Calabria, competente ai sensi dell’art. 309, co. 7, c.p.p. Roma, il 12 marzo 2024