Trasferimento detenuto: quando la decisione è insindacabile?
Il tema del trasferimento detenuto è una questione delicata che si colloca al confine tra i diritti della persona ristretta e le esigenze organizzative e di sicurezza dell’amministrazione penitenziaria. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i limiti del controllo giurisdizionale su tali decisioni, definendone la natura prettamente amministrativa. Analizziamo insieme la pronuncia per comprendere meglio i principi applicati.
I Fatti del Caso
Un detenuto si era visto negare dall’Amministrazione Penitenziaria la richiesta di essere trasferito in un altro istituto. Avverso tale diniego, aveva presentato un reclamo al Magistrato di Sorveglianza, ai sensi dell’art. 35-bis dell’Ordinamento Penitenziario. Anche il Magistrato di Sorveglianza, però, aveva respinto il reclamo. Di conseguenza, il detenuto, tramite il suo legale, ha deciso di proporre ricorso per cassazione, lamentando una violazione di legge e una motivazione carente e illogica da parte dell’amministrazione.
La questione del trasferimento detenuto davanti alla Cassazione
Il ricorso si fondava sull’idea che il diniego di trasferimento fosse immotivato e lesivo dei diritti del detenuto, invocando diverse norme, tra cui quelle dell’ordinamento penitenziario, della Costituzione e della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU). La difesa sosteneva che la decisione dell’amministrazione non poteva essere un atto arbitrario, ma doveva essere supportata da valide ragioni, soggette al controllo del giudice.
La Corte di Cassazione, tuttavia, ha adottato un approccio differente, concentrandosi sulla natura stessa dell’atto contestato.
Le motivazioni
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, stabilendo un principio fondamentale: la decisione riguardante il diniego di trasferimento di un detenuto ha una natura ‘squisitamente amministrativa’. Questo significa che tale scelta spetta in via esclusiva all’amministrazione penitenziaria.
Secondo gli Ermellini, questo tipo di provvedimento non incide direttamente sui diritti soggettivi del detenuto, ma piuttosto sulle modalità di esercizio di tali diritti. La gestione dei trasferimenti, infatti, è affidata alla discrezionalità dell’Amministrazione, che agisce in funzione di esigenze di ordine e disciplina interna agli istituti penitenziari. Non si tratta quindi di una questione su cui il giudice può intervenire nel merito, a meno che non si verifichino palesi violazioni di diritti fondamentali, ma di una scelta organizzativa.
Le conclusioni
L’ordinanza ribadisce un orientamento consolidato: le decisioni relative alla logistica e all’organizzazione carceraria, come il trasferimento dei detenuti, rientrano nel potere discrezionale dell’amministrazione. Il ricorso giurisdizionale contro tali atti è possibile solo in casi limitati, ma non quando si contesta la scelta in sé. La conseguenza diretta per il ricorrente è stata la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale.
Un detenuto può contestare in Cassazione il diniego di trasferimento in un altro carcere?
No, secondo questa ordinanza, il ricorso per cassazione avverso il diniego di trasferimento è inammissibile. La Corte ritiene che la decisione non incida su un diritto soggettivo del detenuto, ma rientri nella discrezionalità dell’amministrazione penitenziaria.
Qual è la natura della decisione sul trasferimento di un detenuto?
La Corte di Cassazione la definisce come una decisione di natura ‘squisitamente amministrativa’. Questo significa che spetta in via esclusiva all’amministrazione penitenziaria, che la adotta in base a esigenze di ordine e disciplina interna.
Quali sono le conseguenze se un ricorso di questo tipo viene dichiarato inammissibile?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2602 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2602 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 08/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 08/07/2025 del GIUD. SORVEGLIANZA di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con il provvedimento indicato in epigrafe, il Magistrato di sorveglianza di Torino ha disatteso il reclamo ex art. 35-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, proposto dal detenuto NOME COGNOME, avverso il diniego apposto dal D.A.P. in data 06/05/2025, a fronte della domanda di trasferimento in altro istituto penitenziario.
Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione NOME COGNOME, a mezzo dell’AVV_NOTAIO, deducendo violazione di legge, quanto agli artt. 35-bis e 42 Ord. pen., nonché 29 Cost e 6 Cedu, nonché motivazione illogica e carente, per non esser stata considerata la natura del tutto immotivata del trasferimento disposto dall’amministrazione penitenziaria.
Come correttamente osservato dal Magistrato di sorveglianza, la decisione concernente il diniego di trasferimento del detenuto ha natura squisitamente ‘amministrativa e spetta – in via esclusiva – all’amministrazione penitenziaria. Viene in rilievo, infatti, un reclamo di natura generica, in ordine a una tipologia di provvedimento che non incide sui diritti soggettivi del detenuto, bensì solo sulle modalità di esercizio di esso, che restano affidate alla discrezionalità dell’Amministrazione penitenziaria, in funzione delle esigenze di ordine GLYPH e GLYPH disciplina GLYPH interne GLYPH (Sez. 1, n. 37298 del 24/06/2021, COGNOME, Rv. 282010 – 01).
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso non può che essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 08 gennaio 2026.