Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 34156 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 34156 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato in Tunisia il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 30/01/2024 del Tribunale di Sorveglianza di Roma udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO per l’inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni dell’AVV_NOTAIO per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Sorveglianza di Roma, con decreto del 30/1/2024 ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto da NOME COGNOME avverso il provvedimento con il quale il Magistrato di Sorveglianza di Viterbo ha respinto il reclamo proposto ex art. 35 bis ord. pen. in ordine al trasferimento disposto ed effettuato dall’Amministrazione penitenziaria dalla Casa di Reclusione di Pescara a quella di Viterbo.
Averso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il condannato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi.
2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione gli agli artt. 14, 29 e 42 ord. pen. Nell’unico articolato motivo la difesa rileva che la conclusione cui è pervenuto il Tribunale, fondata sul presupposto che il trasferimento da una casa di reclusione a un’altra non configuri una lesione di un diritto soggettivo e
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che, piuttosto, questa sia espressione dei poteri discrezionali riconosciuti all’amministrazione per ragioni organizzative, sarebbe errata. Nel caso di specie, infatti, il trasferimento sarebbe stato disposto in assenza che sul punto venisse resa una specifica e puntuale motivazione, ciò anche considerato che questo è intervenuto dopo che il detenuto si è lamentato per il ritardo della redazione della relazione di sintesi e per presunte ragioni di sicurezza interna, conseguenti a un’aggressione subita dallo stesso avvenuta diversi mesi prima.
In data 29 aprile 2023 è pervenuta in cancelleria la requisitoria del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO che conclude per l’inammissibilità del ricorso.
In data 23 maggio 2024 sono pervenute in cancelleria le conclusioni della difesa con le quali l’AVV_NOTAIO si riporta ai motivi esposti e insiste per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
In un unico articolato motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione gli agli artt. 14, 29 e 42 ord. pen.
Il ricorso è inammissibile, perché proposto avverso un provvedimento del Magistrato di sorveglianza adottato a seguito di reclamo generico, riguardante determinazioni dell’Amministrazione penitenziaria che non incidono su diritti soggettivi del detenuto, ma solo sulle loro modalità di esercizio, affidate alla discrezionalità dell’Amministrazione penitenziaria, in funzione delle esigenze organizzative e di ordine e disciplina interne (in termini, Sez. 7, n. 373 del 29/05/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 261549-01; Sez. 7, n. 7805 del 16/07/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 260117-01; Sez. 1, n. 767 del 15/11/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 258398-01).
2.1. Come da ultimo evidenziato in Sez. 1, n. 37298 del 24/06/2021, Mantigia, Rv. 282010 – 01, pronuncia che il Collegio condivide e alla quale è opportuno fare diretto riferimento, infatti, la materia dei trasferimenti dei detenuti è regolata dall’art. 43 Ord. pen., il quale, nel testo risultante dall modifiche apportate dal d.lgs. n. 123 del 2018, stabilisce, al secondo comma, che essi sono comunque disposti nel rispetto del principio di territorialità della pena, che del resto governa anche l’assegnazione iniziale (v. ora, espressamente, il comma di esordio dell’art. 14 Ord. pen., premesso dal medesimo d.lgs. n. 123, citato). Tale principio presuppone la destinazione dei
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ristretti ad un istituto penitenziario quanto più vicino possibile alla stabile dimor della loro famiglia o, se individuabile, al loro centro di riferimento sociale, sal specifici motivi contrari.
Il trasferimento può essere determinato da gravi e comprovati motivi di sicurezza, o anche da esigenze dell’istituto o da motivi di giustizia (art. 43, primo comma, Ord. pen.).
Esso può inoltre essere dal detenuto richiesto per ragioni familiari ovvero di studio, formazione, lavoro, salute, e l’Amministrazione deve motivatamente determinarsi in proposito entro sessanta giorni (art. 42, terzo comma, Ord. pen.).
Vale comunque l’ulteriore regola, secondo cui la destinazione dei detenuti al singolo istituto, così come il loro raggruppamento nelle sezioni ad esso interne, deve tener conto dell’esigenza di procedere a trattamenti rieducativi comuni e di evitare influenze nocive reciproche (art. 14, terzo comma, Ord. pen.).
2.2. L’assetto così delineato non pone all’Amministrazione criteri rigidi di comportamento. La disciplina in materia è infatti diretta a regolare l’azione dell’Amministrazione stessa in ambiti che coinvolgono la sua organizzazione e implicano il discrezionale apprezzamento di profili di natura trattannentale, nonché di ordine e sicurezza interni.
2.3. Nel caso di specie l’apprezzamento discrezionale risulta essere stato effettuato e, come evidenziato nel provvedimento impugnato, il trasferimento non rende impossibile i contatti con i familiari né compromette il percorso trattamentale, ciò considerato che il percorso non era concluso presso l’Istituto di Pescara e, comunque, che il fascicolo personale segue il detenuto e gli atti in questo contenuto saranno portati a conoscenza e utilizzati nel nuovo gruppo di osservazione, così come saranno garantiti la presa in carico del RAGIONE_SOCIALE, l’ammissione al lavoro interno e tutti le altre attività.
2.4. Per le ragioni esposte, in conclusione, si deve ribadire che non è configurabile alcuna lesione dei diritti del detenuto, in rapporto all’individuazione dell’istituto carcerario, ove egli sia comunque sottoposto al trattamento penitenziario corrispondente a quello previsto in relazione alla pena da espiare (v. anche Sez. 1, n. 46412 del 08/10/2013, Salierno, Rv. 257475-01), e per il solo fatto che tale trattamento non risponda appieno alle sue aspirazioni o che l’istituto scelto non sia, sotto questo profilo, di suo gradimento.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che
ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagament delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa de ammende.
Così deciso il 31/5/2024