Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28864 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28864 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a SIRACUSA il 24/05/1984
avverso l’ordinanza del 12/03/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che, con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza di Ancona ha rigettato il reclamo, proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Macerata, del 12 dicembre 2024, di rigetto del reclamo avverso il provvedimento della Casa circondariale di Ascoli Piceno che ha trasferito il detenuto in regime di alta sicurezza, in un Istituto (Ascoli Piceno) ritenuto lontano dalla dimora stabile della propria famiglia (Sicilia).
Considerato che i tre motivi proposti (inosservanza dell’art. 14 Ord. pen. per contrasto con gli artt. 27 Cost, 3 e 8 CEDU – primo motivo; inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 14 Ord. pen. perché interpretato in contrasto con gli artt. 27 Cost, 3 e 8 CEDU, sotto il profilo dell’assegnazione definitiva del condannato all’ergastolo e dell’esigenza di mantenere relazioni affettive; illogicità della motivazione – terzo motivo) sono riproduttivi di profili di censura già devoluti con il reclamo cui il Tribunale ha risposto con motivazione ineccepibile e, comunque, manifestamente infondati quanto all’asserito difetto di motivazione che non emerge dalla lettura del provvedimento impugnato (v. p. 2 e ss.).
Rilevato che la motivazione fa ampio rinvio al contenuto del provvedimento dell’Amministrazione penitenziaria, in particolare segnalando che il detenuto in regime di alta sicurezza, si trova nell’Istituto penitenziario di Ascoli Piceno già dal 2023 e che non è stato ristretto in Sicilia, come detenuto ordinario, da almeno sette anni, oltre a segnalare numerose esigenze specifiche, contrarie alla sua allocazione in istituto prossimo alla stabile dimora del suo nucleo familiare, in conformità al disposto del citato art. 14 Ord. pen.
Considerato, inoltre, che i primi due motivi di ricorso non si confrontano con la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale deve essere considerato inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso un’ordinanza emessa dal magistrato di sorveglianza a seguito di un reclamo generico in ordine a provvedimenti che non incidono sui diritti soggettivi del detenuto, ma solo sulle modalità di esercizio di esso, che restano affidate alla discrezionalità dell’Amministrazione penitenziaria in funzione delle esigenze di ordine e disciplina interne (Sez. 1, n. 37298 del 24/06/2021, COGNOME, Rv. 282010 – 01, fattispecie relativa a un caso in cui il magistrato di sorveglianza rigettava qualificandolo generico e non relativo ad un diritto soggettivo asseritamente violato – il reclamo del detenuto che si doleva del mancato trasferimento, adeguatamente motivato dall’Amministrazione, presso case di reclusione all’aperto per ivi svolgere lavori agricoli).
dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la
Ritenuto, condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della
Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo tenuto conto dei motivi devoluti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso il 3 luglio 2025
GLYPH