Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 402 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 402 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/11/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
XXXXXXXXXXXXXX nata in XXXXXXX il XXXXXXXXXX
avverso l’ordinanza del 14/02/2025 della Corte di Appello di Venezia, Sezione RAGIONE_SOCIALE per i Minorenni visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di Appello di Reggio di Venezia, Sezione RAGIONE_SOCIALE per i Minorenni, con ordinanza del 14 febbraio 2025, ha rigettato l’istanza di revoca del provvedimento con il quale il Procuratore generale della Corte di appello di Venezia ha disposto ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 161 del 2010 il trasferimento in XXXXXXX di XXXXXXXXXXXXXX, detenuta e in regime di espiazione della pena di anni quattordici e mesi quattro di reclusione a seguito della condannata pronunciata dalla Corte di appello di Venezia, Sezione RAGIONE_SOCIALE Minorenni, con la sentenza n. 26/2020, divenuta irrevocabile il 17 novembre 2021, in relazione ai reati di concorso in omicidio e soppressione di cadavere.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la condannata che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi.
2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 5 e 6 d.lgs. 161 del 2010 con riferimento all’art. 1 del medesimo decreto legislativo e agli artt. 13, 24 e 111 cost. e 52 della Carta fondamentale dei diritti UE. Nel primo motivo la difesa rileva che la decisione della Corte territoriale sarebbe illegittima in quanto emessa in assenza del necessario consenso della condannata e che ciò non potrebbe essere superato ritenendo che questo non sia necessario in quanto la stessa sarebbe ‘fuggita’ o sarebbe altrimenti andata in Romania immediatamente dopo il fatto. Diversamente da quanto ritenuto dalla Corte di appello, infatti, la stessa si sarebbe allontanata dall’Italia solo in quanto era stata così costretta dall’allora fidanzato e concorrente nel reato XXXXXXXXXXXX.
2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 5 e 6 d.lgs. 161 del 2010 con riferimento alla finalità di reinserimento sociale del condannato, sottesa e ispiratrice della disciplina prevista per il trasferimento dello stesso all’estero. Nel secondo motivo la difesa rileva che il giudice dell’esecuzione, facendo riferimento alla sola carenza di
‘radicamento’ della condannata nel territorio nazionale, avrebbe male interpretato e applicato la normativa che, invece, ha quale principale scopo quello di favorire il reinserimento sociale del condannato che nel caso di specie, considerato che il percorso trattamentale Ł già avviato in carcere, potrebbe essere interrotto con il trasferimento in
XXXXXXX.
3. In data 6 ottobre 2025 sono pervenute le conclusioni con le quali il AVV_NOTAIO chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso Ł infondato.
In due distinti motivi la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 5 e 6 d.lgs. 161 del 2010 con riferimento all’art. 1 del medesimo decreto legislativo e agli artt. 13, 24 e 111 cost. e 52 della Carta fondamentale dei diritti UE quanto all’assenza di consenso al trasferimento e della finalità di reinserimento sociale della condannata.
Le doglianze sono infondate.
2.1. Il d.lgs. 161 del 2010, che ha dato attuazione alla decisione-quadro 2008/909/GAI dell’Unione europea, regola e disciplina il trasferimento all’estero e dall’estero dei condannati per l’esecuzione delle pene.
In entrambe le ipotesi il presupposto Ł comunque costituito dal riconoscimento della sentenza di condanna nel paese dove la pena dovrà essere eseguita.
Ai fini della questione posta dal ricorso nel caso in esame non assume rilievo la disciplina relativa all’esecuzione in Italia (trasferimento dall’estero) della pena per cui sul punto Ł sufficiente evidenziare esclusivamente che in questa ipotesi il procedimento prevede l’intervento della Corte d’appello.
Per il trasferimento del condannato all’estero che riguarda il caso di specie la normativa di riferimento Ł contenuta negli articoli da 4 a 8 del citato decreto.
L’art. 4 stabilisce che non si applicano le disposizioni di cui al capo II del titolo IV del libro XI del codice di procedura penale e, qualora siano soddisfatte le condizioni stabilite dall’articolo 5, attribuisce la competenza a provvedere al pubblico ministero presso il giudice indicato all’articolo 665 cod. proc. pen., per le pene detentive, ovvero al pubblico ministero individuato ai sensi dell’articolo 658 cod. proc. pen., per le misure di sicurezza personali detentive.
Il successivo art. 5 prevede che la trasmissione all’estero Ł disposta all’atto dell’emissione dell’ordine di esecuzione, oppure successivamente, purchØ la residua pena o misura di sicurezza da scontare non sia inferiore a sei mesi.
A tali fini la stessa norma statuisce che l’autorità giudiziaria dispone la trasmissione solo se non vi siano cause di sospensione dell’esecuzione e se ricorrano congiuntamente alcune condizioni espressamente indicate: a) lo scopo Ł favorire il reinserimento sociale della persona condannata; b)il reato Ł punito con una pena non inferiore a tre anni; c) la persona condannata si trova nello Stato oppure nello Stato di esecuzione; d) non vi sono altri procedimenti penali o pene in corso, salvo diverso parere dell’autorità giudiziaria competente.
In presenza di tali condizioni, d’altro canto, la trasmissione può avvenire verso lo Stato membro di cittadinanza in cui il condannato vive, verso quello in cui sarà espulso o che abbia acconsentito alla trasmissione.
Ai sensi del medesimo articolo Ł sempre richiesto il consenso della persona condannata per la trasmissione verso lo Stato membro dell’Unione europea che ha
acconsentito alla trasmissione, salvo che si tratti dello Stato dove la persona condannata Ł fuggita o Ł altrimenti ritornata a motivo del procedimento penale o a seguito della sentenza di condanna.
Il successivo articolo 6 regola il procedimento evidenziando che l’autorità giudiziaria competente procede alla trasmissione all’estero d’ufficio oppure su richiesta del condannato o dello Stato di esecuzione, sentendo la persona interessata se presente in Italia.
Prevede inoltre che prima del trasferimento deve essere consultata l’autorità dello Stato di esecuzione per verificare che la pena favorisca il reinserimento sociale, trasmettere il parere del condannato, acquisire il consenso dello Stato di esecuzione nei casi previsti e conoscere le norme in materia di liberazione anticipata o condizionale applicabili nello Stato di esecuzione.
Il provvedimento di trasmissione, infine, deve indicare lo Stato di esecuzione e viene comunicato all’interessato. La trasmissione materiale avviene tramite il Ministero della giustizia o, se previsto, direttamente all’autorità straniera. Sono previsti meccanismi per sospendere o revocare il provvedimento, nonchØ per la comunicazione degli esiti negativi del riconoscimento della sentenza.
L’art. 7, ancora, prevede i tempi e le modalità con le quali deve avvenire il trasferimento, ciò anche in caso di transito in altri stati membri, e l’intervento della Corte di appello del distretto dell’autorità giudiziaria competente ai sensi dell’articolo 4 nel caso in cui, dopo il trasferimento, lo Stato di esecuzione chieda che la persona trasferita sia perseguita, condannata o altrimenti privata della libertà personale per un reato commesso anteriormente al suo trasferimento diverso da quello per cui la stessa Ł stata trasferita.
L’art. 8, infine, prevede che l’autorità giudiziaria, in attesa del riconoscimento della sentenza di condanna, può chiedere l’arresto provvisorio della persona condannata (o l’adozione nei suoi confronti di ogni altro provvedimento idoneo ad assicurare la permanenza nel territorio di quello Stato) che si trova nello Stato di esecuzione.
2.2. La pur schematica lettura della disciplina prevista per il trasferimento all’estero delle persone condannate consente di ritenere superate le perplessità che la Corte territoriale ha indicato incidentalmente in ordine all’ammissibilità dell’istanza di revoca del provvedimento emesso dal pubblico ministero competente.
La specificità delle condizioni e dei presupposti sui quali si fonda il potere di disporre il trasferimento all’estero delle persone condannate, infatti, non escludono l’applicazione a tale procedimento delle disposizioni previste per l’esecuzione e, conseguentemente, il sistema di controlli previsto per i provvedimenti assunti in tale sede.
Ciò sia considerato che l’organo competente a provvedere Ł quello indicato dall’art. 655 cod. proc. pen. per l’esecuzione e che la materia cui si riferisce l’intera disciplina si inserisce appunto nella fase dell’esecuzione della pena.
Sotto altro profilo, peraltro, il provvedimento che dispone la trasmissione del condannato all’estero, emesso ‘sulla libertà personale’, sarebbe sempre e comunque direttamente ricorribile in cassazione per violazione di legge ai sensi dell’art. 111 cost.
2.3. Nel caso di specie la Corte territoriale si Ł pronunciata nel merito in ordine alle censure della difesa e ha dato atto del corretto svolgimento della procedura e dell’esistenza dei presupposti e delle condizioni richiesta dalla norma.
2.3.1. Il riferimento all’allontanamento dall’Italia il giorno dopo la commissione degli omicidi, all’intervista resa in Romania pochi giorni dopo i fatti e al fatto la ricorrente Ł rimasta in patria per tutta la celebrazione del processo, rende corretto e coerente conto delle ragioni per cui il giudice dell’esecuzione, pure in assenza di un espresso consenso, ha ritenuto
realizzata l’ipotesi di cui all’art. 5, comma 4, d.lgs. 161 del 2010.
2.3.2. Il riferimento alla circostanza che la ricorrente durante la permanenza in
XXXXXXX si Ł sposata e ha avuto due figlie rende conto della logicità della conclusione circa il radicamento della stessa nel proprio stato di origine e, proprio per la presenza della famiglia, delle maggiori e migliori possibilità di reinserimento sociale in tale paese. Ciò senza che, in assenza di qualsivoglia altro elemento di collegamento in Italia, dove la ricorrente era arrivata solo pochi mesi prima della commissione del reato, possano assumere alcun rilievo la corretta condotta tenuta in carcere e il lavoro svolto nell’istituto penitenziario di detenzione.
3. Il rigetto del ricorso comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così Ł deciso, 18/11/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.