Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 35840 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 35840 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nella qualità di Liquidatore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE;
avverso la ordinanza n. 68/2024 Reg.Es. del Tribunale di Arezzo del 26 ottobre 2024;
letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal AVV_NOTAIO COGNOME;
letta la requisitoria scritta del PM, in persona del AVV_NOTAIO generale AVV_NOTAIO NOME COGNOME, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 26 ottobre 2024 il Tribunale di Arezzo, agendo in qualità di giudice RAGIONE_SOCIALE esecuzione penale, ha rigettato la opposizione presentata da NOME COGNOME NOME, in qualità di Liquidatore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, avverso il provvedimento n. 152/2024 del 4 giugno 2024 con il quale questi aveva chiesto la revoca RAGIONE_SOCIALE confisca disposta dal Tribunale di Arezzo con la sentenza n. 1659 del 2019, emessa in data 25 novembre 2019 divenuta irrevocabile il 19 marzo 2023, nonché il dissequestro del conto corrente aperto presso la Banca di credito cooperativo Terre etrusche di Val di Chiana e Maremma a nome RAGIONE_SOCIALE predetta RAGIONE_SOCIALE; in particolare il Tribunale ha rideterminato l’oggetto RAGIONE_SOCIALE confisca disposta con la citata sentenza n. 1659 del 2019, limitandolo ad euri 305.141,77; quella relativa all’anno di imposta 2015, ordinata nell’ordinanza emessa il 15 gennaio 2024 nel procedimento identificato dal n. r. g. es. 1/2024 in euri 474.798,58; quella relativa all’anno di imposta 2016, ordinata nella medesima ordinanza di cui sopra in euri 389.668, 81 e quella relativa all’anno di imposta 2017 anch’essa ordinata con la già citata ordinanza in euri 191.971,74, rigettando nel resto il ricorso.
Avverso la citata ordinanza ha interposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore fiduciario, il COGNOME, nella già spiegata qualità, affidando le proprie doglianze a 2 motivi di ricorso.
Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente si è doluto, censurando la ordinanza impugnata con riferimento alla violazione di legge, in particolare l’art. 12-bis del dlgs n. 74 del 2000, per avere il giudice RAGIONE_SOCIALE esecuzione omesso di considerare l’avvenuta transazione fiscale convenuta con l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in occasione del concordato fallimentare che ha interessato la RAGIONE_SOCIALE ricorrente.
Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente si è doluto, lamentando sia il vizio di motivazione che quello di violazione di legge in ordine alla esistenza del necessario nesso di derivazione fra le somme oggetto di ablazione e l’illecito contestato, si tratta RAGIONE_SOCIALE violazione RAGIONE_SOCIALE normativa penale in materia di versamento dell’Iva risultante dalla dichiarazione presentata attribuita al legale rappresentante pro tempore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE agricola in questione, in occasione RAGIONE_SOCIALE emanazione RAGIONE_SOCIALE sentenza con la quale è stata disposta la confisca.
Il ricorso è risultato fondato e, pertanto, la ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Arezzo.
Stante la complessità RAGIONE_SOCIALE vicenda storica che costituisce lo sfondo del contenzioso giuridico, è il caso di dettagliarne gli aspetti salienti per come emergenti dagli atti di causa.
Con due diverse sentenze emesse rispettivamente dal Tribunale di Arezzo l’una, recante il n. 1659 del 2019, in data 25 novembre 2019 e l’altra, recante il n. 1728 del 2023, in data 6 giugno 2023, divenute definitive, la prima, in data 19 marzo 2023 e, la seconda, in data 25 novembre 2023, si dichiarava la penale responsabilità di tale COGNOME NOME, legale rappresentante RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in ordine alla plurima violazione dell’art. 10-ter del dlgs n. 74 del 2000 per avere quello, nella ricordata qualità, omesso il versamento dell’Iva risultante dalle dichiarazioni annuali presentate in relazione agli anni di imposta 2014 (anno cui si riferisce la sentenza n. 1659 del 2019), 2015, 2016 e 2017 (anni cui si riferisce la sentenza n. 1728 del 2023); a corredo RAGIONE_SOCIALE prima sentenza, nella quale era stata originariamente contestata, quanto all’anno 2014, l’evasione di imposta sul valore aggiunto in misura pari ad euri 894.537,00, era stata disposta la confisca del profitto conseguito per effetto RAGIONE_SOCIALE commissione del reato quantificato in euri 630.832,24, avendo il Tribunale di Arezzo scomputato dalla somma originariamente da confiscare, pari all’indicato complessivo profitto oggetto di imputazione, l’importo, pari ad euri 263.704,76, che già nel corso del giudizio di merito è risultata essere stata pagata in favore RAGIONE_SOCIALE amministrazione finanziaria.
Nulla aveva, invece, disposto il Tribunale di Arezzo in tema di confisca a corredo RAGIONE_SOCIALE sentenza di condanna n. 1728 del 2023 emessa in data 6 giugno 2023; tuttavia, stante la natura obbligatoria RAGIONE_SOCIALE confisca da disporre ai sensi dell’art. 12-bis del dlgs n. 74 del 2000, sollecitato dal competente Pm, con provvedimento n. reg.es . 1 del 2024, emesso in data 15 gennaio 2024, era intervenuto il predetto Tribunale, disponendo la confisca dei profitti conseguiti per effetto RAGIONE_SOCIALE violazione dell’art. 10-ter del dlgs n. 74 del 2000 relativamente agli anni di imposta 2015, 2016 e 2017.
Va, ancora, ricordato che, nell’ambito RAGIONE_SOCIALE procedura concorsuale che aveva coinvolto la RAGIONE_SOCIALE, era stata aperta una procedura di concordato fallimentare, omologata il 22 marzo 2023, che, con successivo provvedimento del 27 settembre 2023, era stato dichiarato integralmente eseguito, tanto che, in data 15 dicembre 2023, la Direzione
regionale toscana RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE comunicava a quella provinciale di Arezzo l’avvenuto pagamento RAGIONE_SOCIALE cartelle esattoriali relative all’Iva insinuata al fallimento.
Fatta questa premessa giova anche chiarire che – sebbene nella ordinanza oggetto RAGIONE_SOCIALE opposizione, da cui è, poi, scaturito il provvedimento interessato dall’attuale ricorso per cassazione il Tribunale di Arezzo abbia fatto riferimento anche alle confische riguardanti i profitti relativi ai reati oggetto RAGIONE_SOCIALE sentenza n. 1728 del 2023, disposti con la ordinanza n. 1 del 2024 emessa sempre dal Tribunale di Arezzo, in funzione di giudice dell’esecuzione, in data 15 gennaio 2024 – tuttavia l’attuale procedimento ha esclusivamente ad oggetto, conformemente alla istanza a suo tempo presentata dal NOME COGNOME nella già in precedenza indicata qualità, la confisca disposta con la sentenza n. 1659 del 2019.
Passando, a questo punto, all’esame diretto dei motivi di impugnazione formulati dal ricorrente, si osserva che il primo motivo è fondato, con conseguente assorbimento del secondo motivo.
Come più volte questa Corte ha segnalato, secondo la previsione di cui all’art. 12-bis, comma 2, del dlgs n. 74 del 2000, il sequestro dei beni finalizzato alla confisca obbligatoria prevista dal comma 1 RAGIONE_SOCIALE medesima disposizione legislativa non è disposto, salvo il caso di documentata situazione di pericolo, se il debito tributario è in corso di estinzione tramite rateizzazione, anche a seguito di procedure conciliative o di accertamento con adesione, sempre che, in detti casi, il contribuente risulti in regola con i pagamenti; secondo la interpretazione che di tale disposizione è stata fornita da questa Corte l’eventuale intervento di un accordo tra contribuente e amministrazione finanziaria per la definizione agevolata RAGIONE_SOCIALE controversia tributaria mediante pagamento rateale del debito tributario non osta al sequestro preventivo finalizzato alla confisca RAGIONE_SOCIALE somme costituenti profitto del reato, posto che la funzione del vincolò cautelare è quellà di garantire che l’adottata misura ablativa;inefficace con riguardo alla parte coperta dall’impegno, esplichi i propri effetti qualora, per effetto dell’inadempimento da parte del contribuente agli obblighi a suo carico derivanti dall’avvenuto accordo transattivo, il versamento promesso non si verifichi (Corte di cassazione, Sezione III penale, 17 luglio 2024, n. 28709, rv 286749), esso osta, tuttavia, alla confisca in assenza di un definitivo inadempimento degli obblighi contratti in sede di trasnsaZione.
E’ di tutta evidenza che, coerentemente con il principio dianzi esposto, laddove l’accordo transattivo fra contribuente ed Amministrazione finanziaria abbia avuto piena attuazione e la obbligazione da esso scaturente abbia trovato integrale adempimento da parte del contribuente, non solo debbono essere rimossi gli effetti del sequestro ove essi fossero ancora in esecuzione, ma neppure può più essere disposta la confisca RAGIONE_SOCIALE somma originariamente dovuta; d’altra parte in tale senso si è anche espressa questa Corte laddove g’ ha puntualizzato che, intervenuto , integrale adempimento del debito tributario, conseguente alla procedura conciliativa con l’Amministrazione finanziaria, deve escludersi il mantenimento del sequestro preventivo funzionale alla confisca del profitto del reato, venendo meno il nesso di necessaria strumentalità fra l’ablazione RAGIONE_SOCIALE somme corrispondenti alle imposte evase e l’esigenza del loro recupero; tale regola, è stato chiarito, opera anche laddove, per effetto RAGIONE_SOCIALE transazione fiscale, la determinazione RAGIONE_SOCIALE imposta dovuta operata in sede amministrativa (evidentemente in esecuzione dell’accordo transattivo) diverga RAGIONE_SOCIALE determinazione RAGIONE_SOCIALE imposta evasa operata in sede penale (principi questi espressi da: Corte di cassazione, Sezione III penale, 8 agosto 2024, n. 32282, rv 286711).
Nel caso ora in esame è la stessa ordinanza impugnata a chiarire che la RAGIONE_SOCIALE ricorrente ha integralmente onorato gli impegni da essa assunti in sede di concordato fallimentare di tal che ad oggi non parrebbe residuare, in ragione RAGIONE_SOCIALE causali che avevano determinato l’insorgere del procedimento penale definito con la sentenza n. 1659 del 2019, alcun debito tributario a carico RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, sicché appare distonico con il principio, più volte richiamato dallo stesso Tribunale aretino, secondo il quale “se non vi è pretesa tributaria, nemmeno vi può essere confisca ” (per una recente declinazione di tale principio si veda ancora: Corte di cassazione, sezione III penale, 8 agosto 2024, n. 32282, nella cui motivazione si legge che “posto che la ragione RAGIONE_SOCIALE confisca, in materia penale tributaria, risiede nel recupero del debito tributario, come accertato dall’RAGIONE_SOCIALE, una volta integralmente adempiuto quest’ultimo viene meno la funzione del vincolo reale disposto a carico del contribuente”), il disporre la confisca di una somma di danaro che, non essendo più dovuta, verrebbe attribuita alle finanze erariali in assenza di una giusta causa.
Ad una tale conclusione, vale la pena di ricordare, si è ritenuto di dovere pervenire anche nella ipotesi, in ampia parte assimilabile alla presente, in cui la transazione fiscale era intervenuta, ai sensi dell’art. 183-ter RAGIONE_SOCIALE legge n. 267 del 1942 (cioè la, oramai abrogata, legge fallimentare, tuttavia ancora
vigente al momento in cui sono stati definiti i rapporti fra la RAGIONE_SOCIALE e la Amministrazione finanziaria) in occasione di un concordato preventivo; la Corte, infatti, ebbe a chiarire che in tale evenienza l’avvenuto adempimento RAGIONE_SOCIALE obbligazione nascente dalla intervenuta transazione fiscale incide, riducendone il quantum, sul debito tributario sicché il suo perfezionamento. anche se successivo all’irrevocabilità RAGIONE_SOCIALE sentenza dichiarativa RAGIONE_SOCIALE responsabilità dell’imputato comporta che il giudice dell’esecuzione non possa mantenere la confisca del profitto del reato nella misura stabilita in sentenza, pena la violazione del principio di proporzionalità (Corte di cassazione, Sezione III penale, 5 dicembre 2024, n. 44519, rv 287272).
La circostanza che nella fattispecie l’accordo fra il contribuente e la Amministrazione finanziaria sia intervenuto non in occasione di un concordato preventivo ma in relazione ad un concordato fallimentare, non pare modificare sensibilmente i termini RAGIONE_SOCIALE questione.
Invero, il Tribunale di Arezzo ha ritenuto – in termini che di qui a poco saranno segnalati per come non convincenti sul piano RAGIONE_SOCIALE esegesi normativa – che l’elemento che avrebbe escluso la valenza ostativa al mantenimento RAGIONE_SOCIALE confisca anche in caso di integrale adempimento RAGIONE_SOCIALE obbligazione gravante sul contribuente, sia pure nei limiti derivanti dalla intervenuta transazione fiscale, sarebbe legato alla circostanza che, nel caso ora sub judice, la transazione è intervenuta in occasione dello svolgimento di una procedura concorsuale, in quanto in essa “il rapporto fra debitore ed RAGIONE_SOCIALE si inserisce in un ben più articolato quadro di rapporti tra la fallita e tutti i suoie – éj – tibT9 nel quale una non secondaria importanza è attribuita anche alle esigenze di continuità aziendale ed in cui la ridefinizione degli importi dovuti non è affidata alla sola negoziazione tra l’RAGIONE_SOCIALE ed il debitore, ma è presidiata da un giudice e volta, appunto, non già a rídefinire l’entità del credito erariale, ma ad assicurarne la pronta, ancorché parziale, riscossione”.
Si tratta di motivazione sotto più profili manifestamente inadeguata; tale è, infatti, nella parte in cui in essa si ritiene fattore tale da incider negativamente sulla applicabilità del principio generale, il fatto che i termini RAGIONE_SOCIALE eventuale transazione siano condizionati da esigenze di continuità aziendale, posto che siffatte esigenze, ove presenti, sono indubbiamente ancor più pressanti nella ipotesi del concordato preventivo (la cui finalità era proprio quella di evitare la definitiva espulsione dal mercato di un’impresa in
condizioni di grave ma non irreversibile difficoltà economica), in relazione alla quale, come dianzi evidenziato, l’eventuale transazione fiscale intervenuta parametra “al ribasso” l’entità del tributo dovuto e, se esso è integralmente versato, inibisce la confisca.
Essa si palesa anche manifestamente irragionevole laddove introduce, quale fattore ostativo ai fini RAGIONE_SOCIALE definizione in assenza di ulteriori conseguenze negative sul patrimonio del contribuenteì la circostanza che la transazione con l’Amministrazione finanziaria sia intervenuta nel corso di una procedura svolta sotto la sorveglianza RAGIONE_SOCIALE Autorità giudiziaria, inspiegabilmente considerata non quale elemento posto a garanzia RAGIONE_SOCIALE regolarità RAGIONE_SOCIALE procedura e RAGIONE_SOCIALE sua predisposizione alla migliore collocazione dell’assetto dei diversi interessi, anche di rilevanza pubblicistica, in giuoco, ma come elemento la cui presenza limita gli effetti degli accordi in tal modo intervenuti e ratificati.
Infine la regola postulata dal Tribunale appare illogicamente declinata laddove segnala quale finalità peculiare RAGIONE_SOCIALE transazione fiscale in sede concorsuale quella di assicurare la pronta, ancorché, parziale riscossione dell’obbligazione tributaria, trascurando di considerare che questa è la finalità che, in termini generali (e la materia tributaria in ciò non si discosta da essi), costituisce lo spirito di ogni accordo transattivo, volto appunto – attraverso il meccanismo RAGIONE_SOCIALE reciproche “rinunzie” – a rendere meno gravosa la posizione del debitore e più sollecita, ancorché non corrispondente alle originarie pretese, la soddisfazione dell’interesse del creditore.
La ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio, essendo risultato assorbito il secondo motivo di censura formulato dalla parte ricorrente, al Tribunale di Arezzo, in funzione di giudice RAGIONE_SOCIALE esecuzione, che, in diversa composizione personale, esaminerà nuovamente, alla luce dei principi illustrati con la presente sentenza, la fondatezza o meno RAGIONE_SOCIALE opposizione presentata dalla attuale ricorrente, in persona del suo legale rappresentante, avverso la ordinanza n. 152 del 2024 emessa in data 4 giugno 2024 su ricorso presentato da NOME COGNOME nella più volte ricordata qualità al giudice RAGIONE_SOCIALE esecuzione in ordine alla confisca disposta con la sentenza del Tribunale di Arezzo n. 1659 del 2019, emessa in data 25 novembre 2019 e divenuta irrevocabile il successivo 19 marzo 2023.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Arezzo.
Così deciso in Roma, il 21 maggio 2025
Il AVV_NOTAIO estensore
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