Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 18053 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 18053 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME, nato a Scandiano il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 21/06/223 del Tribunale di Bologna
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 21/06/223, il Tribunale di Bologna rigettava la richiesta di riesame proposta nell’interesse di NOME NOME, avverso l’ordinanza emessa in data 16/03/2023 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna, con la quale era stata applicata al predetto la misura cautelare in carcere in relazione ai reati di cui agli artt. 73 e 74 GLYPH n. 309/1990.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione NOME, a mezzo del difensore di fiducia, articolando due motivi di seguito enunciati.
Con il primo motivo deduce violazione degli artt. 273 e 274 cod.proc.pen. e 74 d.P.R. n. 309/1990, nonché vizio di motivazione.
Argomenta che la difesa aveva addotto l’insussistenza della condotta di partecipazione, emergendo dalle risultanze istruttorie che il COGNOME aveva contatti con il solo NOME COGNOME e che si riservava ogni volta se aderire o meno agli affari illeciti proposti; in particolare, nell’atto di riesame si era evidenziat conversazione del 14.9.2020, nella quale emergeva che non vi erano vincoli reciprochi perché ciascuno poteva decidere di accettare o meno il singolo affare; da tanto emergeva, pertanto, che non sussisteva la stabilità del vincolo associativo, bensì un accordo economico non vincolante in assenza di un vincolo associativo; su tale aspetto il Tribunale era rimasto silente; inoltre, la motivazione era illogica perché gli elementi valorizzai per ritenere la gravità indiziaria in ordin al reato associativi non erano dirimenti né risolutivi.
Con il secondo motivo deduce violazione degli artt. 273 e 274 cod.proc.pen. e 74 d.P.R. n. 309/1990, nonché vizio di motivazione.
Lamenta che il Tribunale aveva omesso di motivare in ordine alla deduzione difensiva che aveva evidenziato che le fotografie contenute nella chat del luogo ove doveva essere caricata la sostanza stupefacente non corrispondevano affatto allo stato dei luoghi dell’abitazione del COGNOME; veniva, quindi, messa in dubbio l’esistenza di un luogo idoneo al deposito di sostanza stupefacente riferibile al NOME sia in relazione al capo 52) che a tutti i capi di imputazione che implicano la condotta di detenzione.
Chiede, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1 motivi di ricorso sono inammissibili.
2. Va ricordato che la giurisprudenza di questa Corte si è da tempo consolidata nell’affermare che in tema di misure cautelari personali, per gravi indizi di colpevolezza ai sensi dell’art. 273 cod.proc.pen., devono intendersi tutti quegli elementi a carico, di natura logica o rappresentativa che – contenendo in nuce tutti o soltanto alcuni degli elementi strutturali della corrispondente prova – non valgono, di per sè, a provare oltre ogni dubbio la responsabilità dell’indagato e tuttavia consentono, per la loro consistenza, di prevedere che, attraverso la futura acquisizione di ulteriori elementi, saranno idonei a dimostrare tale responsabilità, fondando nel frattempo una qualificata probabilità di colpevolezza (Sez. U, n. 11 del 21/04/1995, COGNOME ed altro, Rv. 202002; Sez. 2, n. 28865 del 14/06/2013, Rv.256657; Sez.2, n.12851 del 07/12/2017, dep.20/03/2018, Rv.272687).
La valutazione allo stato degli atti in ordine alla “colpevolezza” dell’indagato, per essere idonea ad integrare il presupposto per l’adozione di un provvedimento de 0er-tate, deve, quindi, condurre non all’unica ricostruzione dei fatti che induca, al di là di ogni ragionevole dubbio, ad uno scrutinio di responsabilità dell’incolpato, ma è necessario e sufficiente che permetta un apprezzamento in termini prognostici che, come tale, è ontologicamente compatibile con possibili ricostruzioni alternative, anche se fondate sugli stessi elementi.
La valutazione della “prova” in sede cautelare rispetto a quella nel giudizio di cognizione si contraddistingue non in base alla differente intrinseca capacità dimostrativa del materiale acquisito, ma proprio per l’aspetto di provvisorietà del compendio indiziario che, in una prospettiva di evoluzione dinamica, potrà essere arricchito (Sez.1, n 13980 del 13/02/2015, Rv. 262300 – 01).
Ed è stato precisato che, ai fini dell’applicazione delle misure cautelari, anche dopo le modifiche introdotte dalla legge n. 63 del 2001, è ancora sufficiente il requisito della sola gravità degli indizi, posto che l’art. 273, comma primo bis, cod.proc.pen. (introdotto dalla legge citata) richiama espressamente il terzo e il quarto comma dell’art. 192, ma non il secondo comma che prescrive la valutazione della precisione e della concordanza, accanto alla gravità, degli indizi: ne consegue che essi, in sede di giudizio de libertate, non vanno valutati secondo gli stessi criteri richiesti per il giudizio di merito dall’art. 192, comma secondo, cod. proc. pen.- che, oltre alla gravità, richiede la precisione e la concordanza degli indizicome si desume dall’art. 273, comma primo bis, cod. proc. pen., che richiama i commi terzo e quarto dell’art. 192 cod. proc. pen., ma non il cornma secondo dello stesso articolo che richiede una particolare qualificazione degli indizi (Sez.4, n.37878 del 06/07/2007, Rv.237475; Sez.5, n.36079 del 05/06/2012,Rv.253511; Sez.6, n.7793 del 05/02/2013, Rv.255053; Sez.4, n.18589 del 14/02/2013, Rv.255928; Sez.2, n.26764 del 15/03/2013, Rv.256731; Sez.4, n.22345 del
15/05/2014, Rv.261963; Sez.4, n.53369 del 09/11/2016, Rv.268683; Sez.4, n.6660 del 24/01/2017, Rv.269179; Sez.2, n.22968 del 08/03/2017, Rv.270172).
Va, poi, evidenziato che il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti relativi all’applicazione di misure cautelari personali è ammissibile soltanto se denunci la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando proponga censure che riguardano la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 5, n. 46124 del 8/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997; Sez.6, n. 11194 del 8/03/2012, Lupo, Rv. 252178; Sez.6, n.49153 del 12/11/2015, Rv.265244).
La funzione di legittimità è, quindi, limitata alla verifica della adeguatezza del ragionamento e della valutazione adottata nel provvedimento sottoposto al suo esame, che deve manifestare con chiarezza ed esaustività quale argomentazione critica lo abbia sorretto nel pervenire alla ricostruzione dei fatti, tenendo conto d tutti gli elementi, sia contro che a favore del soggetto sottoposto al suo esame (Sez.6, n 40609 del 01/10/2008, Rv.241214; Sez.6, n. 18190 del 04/04/2012, Rv.253006; Sez.6,n. 27928 del 14/06/2013, Rv.256262).
Tanto premesso, nella specie il Tribunale riteneva sussistente la gravità indiziaria in ordine al contestato reato associativo, evidenziando, che le risultanze probatorie comprovavano plurimi elementi fattuali dimostrativi dell’esistenza di una associazione finalizzata al narcotraffico operante in Emilia Romagna, Lazio e Calabria (dall’anno 2019 e con condotta tuttora permanente) e del consapevole ruolo partecipativo di COGNOME NOME.
In particolare, venivano valorizzati i seguenti elementi di fatto, comprovanti l’operativo e consapevole contributo del ricorrente all’esistenza e al rafforzamento dell’associazione: il COGNOME forniva un importante contributo all’attività associativa mettendo a disposizione del sodalizio criminoso il proprio capannone in località Sesso (fraz. del comune di Reggio Emilia) per lo stoccaggio e la custodia dello stupefacente (due forniture di marijuana giunte dalla Calabria), così evidenziando il ruolo fiduciario attribuitogli; egli si prestava, inoltre, anche a coadiuvare i sod nelle operazioni di carico e scarico dello stupefacente e di deposito dello stesso nell’immobile messo a disposizione, nonché a custodire anche rilevanti somme di denaro da consegnare ai corrieri; egli agiva in concorso con altri sodali in operazioni illecite relative principalmente al traffico di ingenti quantitativi sostanza stupefacente del tipo cocaina(pp da 23 a 29 dell’ordinanza impugnata).
Il Tribunale evidenziava, quindi, che era emersa una stabile disponibilità del COGNOME a svolgere plurimi ruoli continuativi e funzionali al mantenimento della complessa struttura associativa.
Tali elementi, complessivamente valutati, comprovano lo stabile inserimento del ricorrente nel sodalizio criminoso e la sua adesione al program delinquenziale dell’associazione (pp. 22,23,24,25 dell’ordinanza impugnata).
La valutazione, sorretta da articolata, congrua e non manifestamente illogi motivazione, è insindacabile in fatto ed è corretta in diritto.
Va ricordato che per la configurabilità della condotta di partecipazione un’associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti non è richiesto di investitura formale, ma è necessario che il contributo dell’agente r funzionale per l’esistenza stessa dell’associazione in un dato momento stor (Sez.3,n.22124 del 29/04/2015, Rv. 263662 – 01; Sez.4,n.51716 del 16/10/2013, Rv. 257905 – 01); è, quindi, indispensabile la volontaria e consapev realizzazione di concrete attività funzionali, apprezzabili come effettivo e oper contributo all’esistenza e al rafforzamento dell’associazione (Sez.6, n.34563 17/07/2019, Rv. 276692 -01).
A fronte di un siffatto adeguato e corretto percorso argomentativo, le censu proposte si appalesano meramente contestative ed orientate a sollecitare in fa una rivalutazione delle risultanze probatorie, preclusa in sede di legittimità.
Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pe non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella a pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma Iter, disp.att.cod.proc.pen.
Così deciso il 21/02/2024