Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 41054 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 41054 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 01/10/2025
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
TERZA SEZIONE PENALE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
SENTENZA
sui ricorsi di COGNOME NOME, nato a Siderno il DATA_NASCITA, COGNOME NOME, nato a Siderno il DATA_NASCITA, COGNOME NOME, nato a Bianco il DATA_NASCITA, RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante, NOME COGNOME, COGNOME NOME, nato in Usa il DATA_NASCITA avverso la sentenza in data 31/10/2024 della Corte di appello di Reggio Calabria, visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità dei ricorsi; dato atto che i difensori, nonostante la richiesta di trattazione orale, non sono comparsi
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza in data 31 ottobre 2024 la Corte di appello di Reggio Calabria, per quanto qui d’interesse, in riforma della sentenza in data 3 marzo 2022 del Tribunale di Locri, ha assolto NOME e NOME COGNOME dal reato del capo D) perchØ il fatto non sussiste e ha rideterminato la pena per il reato del capo A), art. 452quaterdecies cod. pen., in esso assorbito il reato del capo E), per NOME in anni due, mesi sei di reclusione e per NOME in anni due di reclusione, con il beneficio della pena sospesa; ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti di NOME COGNOME per il reato del capo C), riqualificato ai sensi dell’art. 256 d.lgs. n. 152 del 2006, perchØ estinto per prescrizione e ha rideterminato la pena per il residuo reato del capo A) in anni uno di reclusione; ha confermato la condanna nei confronti di NOME COGNOME per il reato del capo A) e le statuizioni nei confronti della RAGIONE_SOCIALE per l’illecito amministrativo del capo H), consistente nella violazione degli art. 5
e 25undecies d.lgs. n. 231 del 2001 con riferimento all’art. 256, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 152 del 2006 e 452quattordecies cod. pen.
NOME COGNOME eccepisce, con il primo motivo, la violazione di legge e il vizio di motivazione per insussistenza del reato di cui all’art. 452quaterdecies cod. pen.; con il secondo, deduce la violazione di legge e la mancata applicazione della pena nel minimo edittale, la mancata applicazione dell’art. 131bis cod. pen. e la mancata valutazione della memoria difensiva.
NOME COGNOME deduce, con il primo motivo, la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al reato di cui all’art. 452quaterdecies cod. pen., la violazione di legge, la motivazione apparente e mancante in senso grafico, la mancata confutazione dell’appello, precisando che la sua posizione era omologa alla posizione di COGNOME NOME che era stato assolto perchØ svolgeva attività materiale e aggiungendo che non aveva svolto l’attività di contabile, non essendo capace e provvedendovi il rag. COGNOME; eccepisce, con il secondo, la violazione di legge e il vizio di motivazione per violazione dell’art. 133 cod. pen.
NOME COGNOME lamenta la violazione di norme processuali e il vizio di motivazione in ordine al reato del capo A).
RAGIONE_SOCIALE articola due motivi di ricorso per contestare la confisca dei beni.
NOME COGNOME lamenta, con il primo motivo, la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al bilanciamento della recidiva e RAGIONE_SOCIALE attenuanti e, con il secondo, la mancata applicazione RAGIONE_SOCIALE attenuanti nella massima estensione e l’entità della pena.
AVV_NOTAIO presenta motivi nuovi per la RAGIONE_SOCIALE con cui ribadisce la richiesta di assoluzione e di dissequestro. Presenta altresì una memoria di replica alle conclusioni del Procuratore generale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono manifestamente infondati.
1.1.I COGNOME e COGNOME hanno presentato un primo motivo sulla responsabilità in ordine al reato di cui all’art. 452quaterdecies cod. pen. di cui al capo A), in modo generico e fattuale. I Giudici di merito hanno accertato che la RAGIONE_SOCIALE aveva movimentato abusivamente ingenti quantità di rifiuti nel periodo da maggio 2013 a maggio 2015. In particolare, avevano agito NOME COGNOME, in qualità di referente della società, accettando in maniera indiscriminata i conferimenti da parte di soggetti privi di autorizzazione, gestendoli abusivamente e smaltendoli all’occorrenza illecitamente; NOME COGNOME, in qualità di responsabile della cassa della società; NOME COGNOME come dipendente; NOME COGNOME come trasportatore. L’articolata motivazione sul reato del capo A) va da pag. 29 a pag. 45. Con riferimento alle singole posizioni, la Corte ha ricordato il ruolo preminente dei COGNOME che accettavano i rifiuti da tutti indistintamente, senza controllare le autorizzazioni e senza compilare i formulari e il ruolo di COGNOME, titolare di una ditta di autodemolizione che trasportava e conferiva i rifiuti senza autorizzazioni. La Corte ha dato conto anche RAGIONE_SOCIALE intercettazioni e ha sommariamente descritto alcune RAGIONE_SOCIALE operazioni illecite che hanno caratterizzato l’operatività del sodalizio. I ricorrenti non si sono confrontati con tale motivazione, ma hanno svolto considerazioni generiche, a esempio, NOME COGNOME ha NOME l’assenza del dolo, quando era il principale referente del sodalizio, mentre NOME NOME il trattamento differenziato rispetto a NOME COGNOME che era stato assolto. In quest’ultimo caso, però, le situazioni sono del tutto eterogenee perchØ NOME NOME
stato assolto dal reato associativo siccome era stato provato il suo coinvolgimento nello smaltimento solo di tre cassonetti di metallo per cui mancava il requisito della continuità previsto dall’art. 260 TUE. Quanto a COGNOME, ha dedotto nel suo unico motivo l’illogicità e la contraddittorietà della motivazione, in relazione all’impiego di mezzi e/o risorse proprie, alla pluralità di conferimenti e all’allestimento continuativo di mezzi da parte propria, nonchØ il travisamento della prova, sebbene la vicenda sia stata chiaramente rappresentata in sentenza, avendo egli conferito i rifiuti anche dopo il sequestro della sua azienda. I motivi sono rivalutativi e non sono idonei a scardinare l’accertamento di responsabilità fondato su un cospicuo compendio probatorio, formato dalle intercettazioni e dalle riprese della videosorveglianza.
1.2.I COGNOME hanno formulato un secondo motivo sulla pena. Anche COGNOME si Ł NOME del trattamento sanzionatorio. Si tratta di motivi generici. In particolare, NOME COGNOME ha NOME l’eccessività della pena, il diniego dell’art. 131bis cod. pen. e la mancata analisi della memoria difensiva. La pena Ł stata irrogata nella misura di anni tre di reclusione e vi Ł motivazione sul punto; non consta dai motivi di appello che il ricorrente avesse richiesto l’applicazione dell’art. 131bis cod. pen., nØ ha dedotto tale circostanza nel ricorso per cassazione, per cui il motivo Ł aspecifico; d’altra parte, si desume dal complessivo tenore della sentenza che il fatto Ł grave; risulta menzionata la memoria del 10 ottobre 2024 per cui Ł stata considerata nella valutazione complessiva dei fatti. Va ribadito che la censura del diniego della causa di proscioglimento dell’art. 131bis cod. pen. non può essere dedotta per la prima volta in cassazione se tale disposizione era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza di appello, ostandovi la previsione di cui all’art. 606, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 21465 del 20/03/2019, Semmah, Rv. 275782) nØ sul giudice di merito grava, in difetto di una specifica richiesta, alcun obbligo di pronunciare comunque sulla relativa causa di esclusione della punibilità (Sez.5, n.4835 del 28/10/2021, Ponilo, Rv. 282773). Per giunta, la motivazione può risultare anche implicitamente dall’argomentazione con la quale il giudice d’appello, per valutare la congruità del trattamento sanzionatorio irrogato, abbia considerato, come risulta nel caso in esame, gli indici di gravità oggettiva del reato e il grado di colpevolezza dell’imputato, alla stregua dell’art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 27595 del 11/05/2022, Omogiate, Rv. 283420 – 01).
COGNOME, invece, condannato alla pena di anni uno e mesi cinque di reclusione, considerate le generiche equivalenti alla recidiva, ha NOME la mancata disapplicazione della recidiva o la sua neutralizzazione per effetto della prevalenza RAGIONE_SOCIALE generiche. Dalla sentenza di appello non risulta che abbia formulato uno specifico motivo sul punto nØ in generale sul trattamento sanzionatorio per cui il ricorso, che non confuta tale parte della sentenza, Ł aspecifico. Inoltre, il ricorrente non ha neanche dedotto degli elementi di valutazione a suo favore. Il secondo motivo, relativo all’estensione RAGIONE_SOCIALE circostanze, riguarda pur sempre GLYPHil bilanciamento. La motivazione della sentenza impugnata Ł
ineccepibile. Le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell’equivalenza si sia limitata a ritenerla la piø idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, COGNOME, Rv. 245931; Sez. 2, n. n. 31543 del 08/06/2017, COGNOME, Rv. 270450; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 271243).
1.3.La RAGIONE_SOCIALE, assolta in primo grado dall’illecito amministrativo di cui agli art. 5 e 25undecies d.lgs. n. 231 del 2001, ha subìto la confisca dei beni – specificamente individuati – utilizzati per commettere i reati e venduti alla RAGIONE_SOCIALE con patto di riservato dominio. Era stata ritenuta non estranea al reato, perchØ era la longa manus della RAGIONE_SOCIALE, medesime erano le compagini societarie, aveva formalmente locato alla RAGIONE_SOCIALE i mezzi che erano rimasti nella sua disponibilità. Di qui la confisca obbligatoria. Entrambi i motivi, declinati come motivazione mancante o contraddittoria e come mancanza di prova del vantaggio dell’ente, sono inconsistenti, perchØ le sentenze di merito hanno ben spiegato che l’asservimento dei beni all’impresa non consentiva diversificazioni; tutti i beni che facevano parte dell’azienda erano suscettibili di confisca, salvo prova contraria; nØ rilevava la data dell’acquisto del bene, venendo in rilievo il loro attuale utilizzo, per cui era irrilevante che i beni fossero destinati anche allo svolgimento regolare dell’attività. L’inammissibilità del ricorso della RAGIONE_SOCIALE rende inammissibili, ai sensi dell’art. 585, comma 4, cod. proc. pen., i motivi nuovi presentati peraltro con una memoria per conto sia della RAGIONE_SOCIALE che della RAGIONE_SOCIALE (così nell’intestazione), quando il ricorso per cassazione era stato presentato solo dalla RAGIONE_SOCIALE. Nella memoria di replica alla requisitoria del Procuratore generale non Ł stato aggiunto alcunchØ di rilevante o decisivo.
Sulla base RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi Ł ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza ‘versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità’, si dispone che i ricorrenti versino la somma determinata, in ragione della consistenza della causa di inammissibilità dei ricorsi, in via equitativa, di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Così deciso, l’1 ottobre 2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente
NOME COGNOME