Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 37216 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 37216 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/07/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a VALDAGNO il DATA_NASCITA NOME nato a AFRICO il DATA_NASCITA NOME nato a AFRICO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/06/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore COGNOME, che ha concluso chiedendo per il rigetto dei ricorsi;
Udito l’AVV_NOTAIO COGNOME NOME del foro di VENE IA in difesa di NOME, che si riporta ai motivi di ricorso.
Udito l’AVV_NOTAIO COGNOME del foro di MILANO in difesa di NOME, che si riporta ai motivi di ricorso.
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 27 giugno 2023, la Corte di appello confermato la sentenza di primo grado del Giudice per l’udienza Tribunale di Venezia che – in esito al giudizio abbreviato – aveva dic Venezia ha reliminare del iarato: COGNOME NOME NOME COGNOME NOME colpevoli dei reati di cui ai capi A (importai one di 2 kg di cocaina al Sudamerica) e B (tentativo di NOME di 480 kg di cocaina dal Perù); il solo COGNOME NOMENOME anche del reato di cui al capo F (ces ioni di cocaina in favore di COGNOME NOMENOME; COGNOME NOME colpevole del reato di cui al capo B, nei cui confronti però, previo riconoscimento della continuazione c n un reato già separatamente giudicato, rideterminava anche la pena.
L’indagine prendeva le mosse dal rinvenimento nel porto di ROeka, ad opera della polizia croata, di un container proveniente dal Perù e c laminatrice industriale. Il mittente della spedizione risultava esserl riferibile a NOME NOME; il destinatario, invece, una impresa della ntenente una una impresa erbi .
Il container avrebbe dovuto fare poi ingresso nello Stato itali no.
All’interno del container venivano tuttavia rinvenuti 478 purissima. kg di cocaina
Si procedeva quindi NOME consegna controllata di 2 kg di stupef cente, mentre la restante parte veniva seNOMErata: all’arrivo del carico in Italia veniva quind tratto in arresto il NOMECOGNOME che ne attendeva l’arrivo insieme a COGNOME NOME
Inoltre, il COGNOME fu vittima di un successivo pestaggio, subi posto ai domiciliari, da parte di soggetti con inflessione dialettale lo accusavano di aver fatto sparire 1 ,i -e .. 7à il prezioso carico. o dopo essere cal brese, che
Dall’attività di intercettazione avviata dopo il rinveniment emergeva il coinvolgimento nell’operazione di NOME NOME NOME NOME di NOME‘ultimo NOME le ripetute cessioni di cui al d lla cocaina r ncesco, oltre apo F.
Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione NOME NOME, a mezzo del proprio difensore ; lamentando in sintesi, ai sensi dell’art. 173, omma 1, disp. att. cod. proc. pen., quanto segue.
2.1. Con il primo motivo si deduce violazione della legge penale, con riguardo al riconoscimento dell’aggravante del carattere transnazion le del reato, mancando la prova del coinvolgimento di un distinto gruppo organ oltreoceano; il solo riferimento, contenuto nelle intercettazioni, a indicati dai COGNOME come “loro”, non esclude che si sia trattato semplicemente, di acquirenti italiani informati dell’arrivo del prezi zzato operante altri soggetti, puramente e so carico.
2.2. Con il secondo motivo si lamenta vizio della motivazione trattamento sanzionatorio comminato al ricorrente: se da un sentenza afferma di voler differenziare la gravità dei fatti tra il Ca con riguardo al ato, infatti, la olio ed i COGNOME
(p. 38), dall’altro finisce per applicare al NOME una pena superiore a quella invece determinata per NOME.
Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione NOME NOME, a mezzo del proprio difensore, lamentando in sintesi, ai sensi dell’arL 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., quanto segue.
3.1. Con il primo motivo si deduce violazione della legge penale sostanziale e processuale, oltre a vizio di motivazione (in parte illogica, in parte omessa) con riguardo al ritenuto concorso nei reati di cui ai capi A e B.
Evidenziando una serie di imprecisioni NOME ricostruzione di fatti, tali da integrare un travisamento della prova (p. 8), si contesta l’es’stenza di una qualsivoglia relazione del NOME con il NOME, o di qualsivoglia postamento in Croazia del COGNOME nel periodo in cui vi giunse il carico importato d l Perù.
A carico del ricorrente residuerebbe, quindi, una sola con ersazione del gennaio 2018, intercettata a quasi un anno dai fatti, da cui emerge emplicemente l’interesse (non per le investigazioni ma) per la vicenda giudizi ria che aveva riguardato l’amico COGNOME, i cui dettagli, pur accennati nei dialolighi, erano stat ampiamente diffusi dNOME stampa locale, e quindi la loro conoscenza non può essere stimata come un elemento indiziante.
Né sembra possibile sostenere, come fa la Corte d’appello, che NOME avrebbe organizzato l’NOME insieme a NOME, che nel periodo di interesse era detenuto in carcere, e successivamente, fi o al 26 maggio 2017, agli arresti domiciliari.
L’unico contatto tra i due veniva censito nel marzo 2017 cioè quando il carico era già a destinazione) allorquando NOME i recava NOME comunità in cui si trovava ristretto NOME.
In forza di tali indicatori la interpretazione offerta dNOME Corte d’appello d dialogo intercettato il 16 gennaio 2018 deve ritenersi sostanzi !mente errata, poiché non contenente riferimenti certi NOME NOME per cui è processo (ad es., i 500 pacchi indicati non corrispondono a quelli realmente rin ‘enuti).
3.2. Con il secondo motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 606 /I tt. b), c) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio della motivazione con riguardo NOME aggravante del carattere transnazionale del reato.
Già esclusa in fase cautelare, l’aggravante è stata riconosd uta in forza di elementi del tutto inconferenti in fatto, e comunque in aperto contrasto con i principi espressi dNOME Corte di cassazione (anche NOME sua più autorevole composizione), non essendo possibile individuare la presenza di un gruppo organizzato operante all’estero diverso ed ulteriore da quello eventualmente
rappresentato dagli imputati, e che abbia loro fornito un c ntributo NOME commissione dell’illecito.
3.3. Con il terzo motivo il ricorrente si duole dell’erronea apDlicazione della legge penale in ordine NOME aggravante della ingente quantità, contestata al capo A: posto che una simile valutazione deve essere condotta con esclu ivo riferimento a NOMEa imputazione (e non anche a quella di cui al capo B), il ricor ente evidenzia come il solo dato ponderale riveli untssai modesto superame to della soglia ,2ALkA indicat ‘Torte di cassazione, a Sezioni Unite, per cui in asse za di ulterior indicatori l’aggravante doveva essere esclusa.
3.4. Con il quarto motivo si deduce violazione della legge perliale sostanziale e processuale, oltre a vizio di motivazione, con riguardo al reato di cui al capo F, la cui prova è stata desunta dNOME sola analisi di una conversazione, l cui contenuto non solo non è riscontrato ma non consente nemmeno di esser collocato con certezza nel tempo e nello spazio.
3.5. Con il quinto motivo, infine, si lamenta il trattament sanzionatorio comminato al ricorrente, sia perché eccessivamente rigoros , sia perché immotivatamente più grave di quello determinato nei confronti el coimputato NOME COGNOME COGNOME a fronte di una identica condotta.
Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione NOME, a mezzo del proprio difensore, lamentando in sintesi, ai sensi dell’art. 173, omma 1, disp. att. cod. proc. pen., quanto segue.
4.1. Con il primo motivo si deduce la inutilizzabilità delle intercettazion autorizzate con decreto del 24 dicembre 2017, nonostante l’assenz di gravi indizi tr.A GLYPH t , .F.,./.4è1ey di reato, e considerato che nell’anno precedente non GLYPH · elementi significativi per lo sviluppo delle indagini, specialmente nei confront del ricorrente
4.2. Con il secondo ed il terzo motivo si lamenta manca za, illogicità e contraddittorietà della motivazione, con riguardo all’applicazione dell’articolo 192 cod. proc. pen..
Secondo il ricorrente sono stati valorizzati elementi contrad ittori e privi di riscontro, in aperto contrasto con la regola di cui al predetto artico o 192.
Ciò è certamente vero in relazione NOME detenzione patita dal ricorrente allorquando si organizzava l’NOME dello stupefacente.
NOME COGNOME, infatti, compariva sulla scena investigativa a di tanza di mesi dall’arresto dei correi, ed il suo concorso nei reati è stat i tratto da interpretazione di pochissime conversazioni, il cui contenuto per giunta è stato travisato, come dimostra l’interpretazione del dialogo in cui i due NOME starebbero discutendo dell’avvenuto seNOMEro dello stupefacente.
Nemmeno è possibile ritenere, in forza dei dialoghi intercett erano i destinatari dello stupefacente una volta giunto in Italia. ti, che costoro
Anzi, il coinvolgimento del ricorrente nel traffico sarebbe in la scarsa fiducia di cui godeva il NOME (come emerso dNOME co 14 luglio 2017). mpatibile con versazione del
4.3. Con il quarto motivo si lamenta l’erroneo riconoscimento del carattere transnazionale del reato, con argomenti analoghi a qu dagli altri ricorrenti. ell’aggravante In già proposti
4.4. Con il quinto motivo si deduce vizio della motivazione c al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, sia in applicazione di una pena superiore rispetto al minimo edittale. n riguardo sia relazione NOME
Richiesta e disposta la trattazione orale, all’odierna udienz rassegnato le conclusioni indicate in epigrafe. le parti hanno
Il Sostituto Procuratore generale ha concluso per il rigetto d i ricorsi.
sono riportati
Il difensore di NOME COGNOME ed il difensore di COGNOME NOME ai rispettivi motivi di ricorso, chiedendone l’accoglimento. i
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono inammissibili.
Il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME è inammissibile, perché propone motivi non consenti, meramente reiterativi e qui di aspecifici, e comunque manifestamente infondati.
(che si assume condanna per 2.1. Deve ritenersi inammissibile il primo motivo, con ci si lamenta il travisamento della prova (p. 2 ricorso) ed il vizio della motivazione illogica per un verso, e mancata per altro: p. 15), con riguardo all i reati di cui ai capi A e B.
Va intanto ribadito che difetta della specificità richiesta comma 1, e 591 cod. proc. pen. il motivo che deduca promiscu motivazione indicati dall’art. 606, comma 1, lett. e), stesso codice 4, n. 8294 del 01/02/2024, COGNOME, Rv. 285870 – 01; conf., del 24/05/2019, COGNOME, Rv. 277518 -02; Sez. 2, n. 19712 del 06/ Rv. 263541 – 01). agli artt. 581, mente i vizi di da ultimo, Sez. ez. 2, n. 38676 2/2015, COGNOME,
Il ricorrente che intenda denunciare contestualmente, c medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi d 1 Ai P tt deducibili in sede di legittimità ha qJI4L l’onere -sanzionat n riguardo al !la motivazione pena di a-
specificità, del ricorso – di indicare su quale profilo la motivazione manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali manifestamente asseritamente llogica.
Ancora, avendo il ricorrente dedotto violazione di legge e vizio motivazionale, anche NOME stregua anche dei parametri fissati dell’art. 192 cod. proc. pen. (p. 1 ricorso), si impone il richiamo ad alcuni principi che delimitano l’am rito del giudizi di legittimità.
In presenza di una doppia conforme, secondo la consolidata giurisprudenza di NOMEa Corte, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella per formare un unico complessivo corpo argornentativo e.le moti provvedimenti si integrano a formare un corpo unico, con il conse per il ricorrente di confrontarsi in maniera puntuale con i cont sentenze (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218 – 01; S del 16/07/2013, COGNOME, Rv. 257595 – 01; Sez. 1, n. 8868 Sangiorgi, Rv. 216906 – 01; Sez. 2, n. 11220 del 5/12/1997, 209145 – 01). otivazione, la i primo grado, azioni dei due uente obbligo nuti delle due z. 3, n. 44418 el 26/6/2000, COGNOME, Rv.
Tale confronto è mancato, essendosi il ricorrente limitato, riproporre le doglianze già mosse con l’atto di appello, 9 dell’ alcuni errori NOME ricostruzione degli accadimenti (peraltro, come s non decisivi), e ciò per alimentare una diversa lettura delle conver fondamento dell’affermazione di NOME. da un lato a ad ipotizzare dirà, su profili azioni poste a
Il ricorso, dunque, oltre a proporre una non consentita elementi di prova, è non solo reiterativo, ma anche privo di sp non si confronta con quanto affermato dai giudici di merito con cor logici e giuridici. rilettura degli cificità poiché etti argomenti
In tal modo il ricorso non adempie NOME tipica funzione argomentata, e pertanto deve considerarsi non specifico e soltant di una critica apparente.
I giudici di merito hanno infatti argomentato innanzitutto diverse conversazioni – non solo di quella del 16 gennaio 2018 riferimento ai “500 pacchi”, su cui si appunta l’attenzione del ric contenuto è stato letto NOME luce del più ampio contesto rappresentando inoltre come la detenzione del COGNOME NOME non fos piano temporale, NOME realizzazione dell’azione delittuosa. dall’analisi di contenente il rrente – il cui dimostrativo, e tativa, sul
Dall’attività tecnica e di osservazione emergeva int frequentazione, da parte dei NOME, del bar “INDIRIZZO‘incrocio”, dove, s anno dNOME NOME, si captava una conversazione (16.1.20 notevole attitudine dimostrativa in cui i due commentavano la pe (significativamente indicato come “il nostro”) attribuendone la r soggetti terzi (“loro”), deputati stabilmente a compiere NOMEo tipo nto l’abituale ppur dopo un 8) ritenuta di dita del carico sponsabilità a i importazioni
(“se li sono presi loro NOME NOME NOME possibile che NOMEi fanno 10 vi ggi all’anno e l’unico che gli è sparito è NOMEo?”).
Sempre NOME stessa conversazione NOME COGNOME affermava di ver avuto un ruolo NOME parte iniziale dell’operazione, veicolando messaggi in f vore di NOME (“quando è venuto lui in cerca di te, che ti mandava le arnbasciate con me, prima di iniziare tutte cose, ti ha mandate 2 3 ambasciate con me… ti ricordi o no?”). NOME, invece si diceva in difficoltà, in quanto l’ perazione era stata finanziata con somme che aveva ottenuto in prestito (“sape do pure NOME situazione in cui mi trovo che io gliel’ho detto chiaro chiaro che mi anno prestato i soldi”).
Il pieno coinvolgimento dei due NOME NOME NOME NOME NOME conferma, secondo i giudici di merito, in ulteriori dialoghi, indicativi: 1) della reoccupazio di NOME NOME per le indagini in corso, con la scelta di procur rsi un telefono Blackberry – che definiva come un “telefono particolare”, con evide te riferimento NOME difficoltà di sottoporlo ad intercettazione (prog. 293); 2) della reoccupazione di NOME NOME per possibili delazioni (prog. 323, “l’important è che non se la canta qualcuno”); 3) del timore di COGNOME NOME peri l’esistenza di intercettazioni nel bar (prog. 331 – “in NOMEo cazzo di bar c’è qualcosa ho il terrore… vabbè che mi metto in NOMEo tavolo apposta che c’è l’ha la televisione), e quindi di essere tratto in arresto (prog. 278 e 375); 4) della riten pestaggio posto in essere in danno del COGNOME (prog. 375, “è stato madornale”); 5) dell’ammissione di COGNOME NOME di aver posse tracciabilità del container proveniente dal Perù (prog. 670); 6) dell meno, a fronte dell’avanzare delle investigazioni, di rendersi irrel 375 e 376). ta inutilità del un altro errore uto il codice di opportunità o eribili (progg.
D’altra parte, nei giorni del 6 e 7 febbraio 2017 i telefoni di COGNOME e COGNOME NOME risultarono significativamente spenti, poiché proprio in q ei giorni si era in attesa dell’arrivo del prezioso carico; inoltre, la presenza del NOME NOME nel momento in cui il NOME forniva indicazioni per il trasporto della laminatrice stata dedotta dai dati di traffico telefonico, e dNOME localizzazione nei pressi del bat “All’Incroc
I giudici hanno altresì valorizzato il fatto che nei giorni 29 e 3 NOME NOME fu controllato NOME frontiera tra Italia e Croazia u COGNOME, ovvero a colui che attese il prezioso carico insieme al NOME NOME COGNOME fu coinvolto nel pestaggio posto in essere in danno di q hanno fatto ripetuto riferimento i COGNOME. gennaio 2016 itamente al De , e che sempre est’ultimo, cui
Non a caso NOME, nell’interrogarsi sull’accad proprio l’assenza del fido COGNOME all’arrivo del container (“mi d c’era NOMENOME Pensavo fosse la”). to, lamentava spiace che non
“)9
Correttamente, quindi, i giudici di merito, dall’analisi co giunta di ta evidenze, hanno tratto decisive indicazioni circa il diretto coinvolgi ento dei COGNOME NOME operazione illecita, escludendo che i dialoghi rivelassero solt nto l’interesse per le vicende processuali dell’amico COGNOME, come immotivatamente sostenuto nel ricorso per cassazione.
D’altra parte, le sentenze, concordemente, mettono in rialto i ripetuti riferimenti dei COGNOME NOME necessità di individuare i responsabili ella sparizion della quasi totalità del prezioso carico, in cui intravedevano una sor ita fraudolenta consumata in loro danno (“se li sono presi loro.., tu pensi che quello ci ha trattat bene a noi?”); ciò in considerazione del fatto che l’estrazione dell laminatrice, in un tempo ragionevolmente breve, presuppon cocaina dNOME va specifiche conoscenze delle forme di occultamento (“lo sapeva lui il meccan smo! Vedi che non sono cose che ti disbrighi … se non sai com’è la cosa!”).
Il motivo, pertanto, NOME misura in cui ipotizza il malgover o dell’art. 19 cod. proc. pen., sconta anche la genericità delle allegazioni difensiv che rifuggono dal confronto serrato e critico con la ratio decidendi, avuto rigu rdo a tutte le conversazioni indicate dai giudici di merito (pp. 14 – 26 sentenza i primo grado; pp. 40 – 52 sentenza della Corte d’appello).
Quanto ai dialoghi intercettati, si tratta prevalentemente di cl nversazioni di carattere autoaccusatorio le quali, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non necessitano di riscontro ai sensi dell’art. 192, com a 3, cod. proc. pen., fatto salvo l’obbligo del giudice di valutare il significato dell conversazi intercettate secondo criteri di linearità logica (da ultimo, Sez. 3 n. 10683 de 07/11/2023, Rv. 286150 – 04).
Anche la sollecitazione verso una lettura alternativa delk conversazioni intercettate (o meglio, solo di alcune di esse) in assenza di una spe ifica deduzione del travisamento del loro contenuto rende di per sé inamnnissibi e il ricorso sul punto.
Quanto al ritenuto travisamento (ad es., p. 8 ricorso), si ricorda che il vizio di “contraddittorietà processuale” vede circoscritta la cognizione del giudice di legittimità NOME verifica dell’esatta trasposizione nel ragionamento del giudice del dato probatorio nei termini di una “fotografia”, neutra e a- alutativa, de “significante”, ma non del “significato”, atteso il persistente divieto di rilettura re-interpretazione nel merito dell’elemento di prova (Sez. 1, n. 25117 del 14/07/2006, COGNOME, Rv. 234167; Sez. 5, n. 36764 d l 24/05/2006, COGNOME, Rv. 234605).
L’elemento travisato deve però assumere portata decisiva, e ciò risulta in aperto contrasto con quanto detto finora in ordine NOME reale ampie za del percorso motivazionale.
Per NOME‘ultimo profilo il Collegio intende dare continuità all’indirizz interpretativo secondo cui il vizio di travisamento della prova, desu ibile dal test del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specific mente indicati dal ricorrente, è ravvisabile solo se l’errore accertato sia idoneo a disarticolar l’intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motiv zione per la essenziale forza dimostrativa dell’elemento frainteso o ignorato, f rmi restando il limite del “devolutum” in caso di cosiddetta “doppia conforme” e l’in angibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (Sez. 5, n. 48050 d I 02/07/2019, S., Rv. 277758 – 01; conf., Sez. 1, n. 24667 del 15/06/2007, usumeci, Rv. 237207 – 01).
1</o.ti Ancora, il ricorrente – si confronta neppure con il pacificd orientamento secondo cuUnterpretazione del linguaggio adoperato dai sogge ti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, è NOMEione di fatto rimessa alli pprezzamento del giudice del merito e si sottrae al giudizio di legittimità se la val tazione risu logica in rapporto alle massime di esperienza utilizzate (Sez. 1f n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 – 01; in senso conforme, Sez. , n. 50701 del 04/10/2016, COGNOME, Rv. 268389 – 01).
Infine, come affermato da NOMEa Corte NOME sua più autorevole composizione, non è consentito il motivo che deduca la violazio e dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice (cfr., p. 1 ricorso per cassazione), per censurare l'om valutazione degli elementi di prova acquisiti od acquisibili, in all'ammissibilità delle doglianze connesse NOME motivazione, fissati dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non possono ricorrendo al motivo di cui NOME lettera c) della medesima disposizi in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali di nullità; d'altro canto, la riconduzione dei vizi di motivazione NOME NOME lettera c) stravolgerebbe l'assetto normativo delle modalità d predetti vizi, che limita la deduzione ai vizi risultanti "dal testo del impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indica gravame" , laddove, ove fossero deducibili quali vizi proc della lettera c), in relazione ad essi NOMEa Corte di legittimità sarè un onere non selettivo di accesso agli atti (Sez. U, n. 29541 d Filardo, par. 16.1). ssa od erronea quanto limiti specificamente s ere superati ne, NOME parte tabilite a pena ategoria di cui deduzione dei rovvedimento i nei motivi di ssuali ai sensi be gravata da l 16/07/2020,
Del resto, il vizio di motivazione, il cui scrutinio è validament sede di legittimità, implica la carenza di motivazione o la sua ma (ovvero di macroscopica evidenza), entrambe assolutamente non caso in esame, per quanto detto finora. demandato in ifesta illogicità ipotizzabili nel
2.2. Il secondo motivo, con cui si contesta l'aggravante di cu all'art. 61-bis cod. pen., è manifestamente infondato.
A fronte di analoga doglianza mossa con l'atto di appello, i g udici di merito hanno evidenziato gli indicatori fattuali da cui inferire l'esistenzà di un gruppo organizzato coinvolto NOME consumazione del reato (pp. 53 e ss. sentenza impugnata), così facendo corretta applicazione del consolidato o ientamento di legittimità secondo il quale è necessario che NOME consumazi ne del reato transnazionale contribuisca consapevolmente un gruppo criminal organizzato, che sussiste in presenza della stabilità dei rapporti fra li adepti, un'organizzazione seppur minimale, della non occasionalità o estem oraneità della stessa e della finalizzazione NOME realizzazione anche di un sOlo reato e al conseguimento di un vantaggio finanziario o comunque materiale ( del 14/12/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 285702 – 02). ez. 4, n. 3398
Un gruppo strutturato, operante in più Stati, in grado di ef decine di importazioni all'anno, come emerso dalle intercettazi anche dNOME sentenza impugnata (p. 54). ttuare anche ni richiamate
Ad ogni modo, e come esattamente rilevato dal Sostitut Procuratore generale, la NOMEione relativa NOME alterità del gruppo transnazionale è stata affrontata da NOMEa Corte dibilegittimità, NOME sua più autorevole domposizione, NOME ipotesi, non ricorrente NOME specie, in cui l'aggravante è d riguardo al delitto associativo (Sez. U, n. 18374 del 31/01/201 255035 – 01, pure richiamata dai ricorrenti). ontes ata con COGNOME, Rv.
Del resto, sempre NOME sentenza COGNOME si è inoltre precisato criminale organizzato è certamente un "quid pluris" rispetto al me persone, ma si diversifica anche dall'associazione per delinquer un'articolata organizzazione strutturale, seppure in forma minima o tendenzialmente stabile e permanente, una precisa ripartizione pianificazione di una serie indeterminata di reati. che il gruppo o concorso di che richiede elementare, di ruoli e la
2.3. Anche il motivo, con cui si contesta l'aggravante della in (con riguardo al reato di cui al capo A), è manifestamente infond meramente reiterativo. ente quantità to, oltre che
La sentenza impugnata, infatti, nel replicare all'analoga doglia nell'atto di appello, ha sottolineato non solo l'importanza del dato za contenuta onderale, ma anche l'elevata percentuale del principio attivo, le dosi concretamente ricavabili, e le ulteriori circostanze del caso concreto rilevanti al fine di stimare per la salute pubblica, e quindi di apprezzare una spiccata offensività tutelato dNOME norma incriminatrice (pp. 54 e ss.). a pericolosità d ll'interesse
Nella parte relativa NOME pretesa duplicazione il motivo – oltre che manifestamente infondato, avendo i giudici fatto riferimento NOME sola NOME
)
di cui al capo A – è proposto per la prima volta in sede di legittimi , per come si evince dNOME incontestata sintesi dei motivi di appello: secondo n consolidato orientamento, con cui il ricorrente non si confronta, deve ritenersi i ammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca una violazione di legge erificatasi nel giudizio di primo grado, se non si procede NOME specifica contestazio e del riepilogo dei motivi di appello, contenuto NOME sentenza impugnata, che nn menzioni la medesima violazione come doglianza già proposta in sede di appelli, in quanto, in mancanza della predetta contestazione, il motivo deve ritenersi oposto per la prima volta in cassazione (Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, COGNOME, Rv. 270627; Sez. 2, n. 9028 del 05/11/2013 – dep. 2014, COGNOME, Rv. 259066).
2.4. Stessa sorte tocca al motivo con cui si contesta l'a fermazione di NOME relativamente al reato di cui al capo F, ricostrui o sulla scorta dell'analisi di dialoghi particolarmente espliciti, dal tenore autoacc satorio, che d certo non abbisognano di riscontri, e che consentono comunque una adeguata contestualizzazione delle condotte nel tempo e nello spazio, oltre c e dei prezzi e delle quantità cedute.
Depone poi a carico del ricorrente anche la circostanza che oroprio il COGNOME lo ricontattò nell'agosto 2018 sempre per le stesse ragioni, ottenen o una risposta significativa da parte del NOME NOME (p. 57 sentenza appellat ).
2.5. Il quinto motivo, con il quale il ricorrente lamenta la viol zione dell'ar 133 cod. pen., non è consentito in sede di legittimità, in quanto mir ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non é stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 47512 del 03/11/2022, COGNOME, non massimata; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/201 , COGNOME, Rv. 271243; conf., Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, COGNOME o, Rv. 259142 – 01).
D'altra parte, la graduazione della pena, anche in relazione gli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuan i, rientra NOME discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per issare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. p n..
Ciò posto il Collegio, nel ribadire il principio di diritto secondo cui l'obbligo una motivazione rafforzata in tema di trattamento sanzionatorim sussiste solo allorché la pena si discosti significativamente dal minimo edittale (S del 22/02/2019, COGNOME, Rv. 276288 – 01), osserva come i gi A eni tA , t anche in NOMEo caso con analoghe argomentazioni, GLYPH richiam sugli indicatori di cui all’art. 133 cod. pen., fornendo ampia giust ragioni per le quali si è applicata a NOME una pena supe quella determinata per COGNOME Leo. z. 3, n. 29968 dici di merito, to l’attenzione ficazione delle iore rispetto a
I giudici di merito hanno quindi individuato una serie di indici di disvalore di tipo oggettivo e di valenza sóggettiva (pp. 57- 59 sentenza appell ;ta), mentre il ricorrente si limita ad evidenziare la risalenza dei precedenti penali a suo carico.
Anche il ricorso proposto nell’interesse di NOME è ma missibile.
3.1. Con il primo motivo il ricorrente ipotizza la nullità el decreto d convalida delle intercettazioni del 24.12.2017, per difetto dei gravi indizi di reato (p. 3 ricorso), non essendo emerso fino a quel momento il coinvolgi ento di NOME, e sebbene nel periodo precedente non vi o spunti nvestig tivi di rilievo. Ucto t4 ti
Osserva il collegio che, qualora in sede di legittimità v nga eccepita l’inutilizzabilità dei relativi risultati, è onere della parte, a pena di i ammissib del motivo per genericità, indicare specificamente l’atto che si riti ne affetto da vizio denunciato e la rilevanza degli elementi probatori de umibili dalle conversazioni, posto che l’omissione di tali indicazioni incide sula va utazione della mu/tis, Sez. 5, . 25082 del concretezza dell’interesse ad impugnare (ex 27/02/2019 Baiano, Rv. 277608 – 02).
preteso vizio ad n decreto di convalida (di cui pure indica una data) poi invece ad un decreto di proroga delle operazioni, indicando genericamente come viziate le conversazion registrate ai r.i.t. n. 1856, 1857 e 1859/2017. Nella specie il motivo prima rapporta il
Il motivo, che il Sostituto Procuratore generale segnala es ere stato già disatteso in fase cautelare (cfr., requisitoria scritta), è comunque m nifestamente infondato, poiché confonde gli indizi di reità (necessari pe disporre le intercettazioni) con gli indizi di colpevolezza. Né può seriamente dubitarsi, per effetto del rinvenimento dell’ingente carico (con l’arresto in flagranz della sussistenza di gravi indizi di reità, e della necessità di proced investigazioni per individuare i concorrenti nel reato. del COGNOME), re oltre nelle
Appare quindi priva di rilievo la circostanza – peraltro s affermata – relativa al fatto che, fino a quel momento, non fossero e a carico di NOME NOME. mplicemente ersi elementi
Né il ricorrente si confronta, in alcun modo, con la considera cui inizialmente le intercettazioni si rivelavano inconcludenti in qua non funzionarono in maniera adeguata, mentre la situazione cambiò per effetto della diversa collocazione delle microspie (p. 14 sent grado). ione secondo to i microfoni radicalmente nza di primo
3.2. Anche il secondo ed il terzo motivo, che possono ess congiuntamente, sono essenzialmente in fatto, reiterativi di analo già affrontate dai giudici di merito, e comunque manifestamente inf re esaminati he doglianze ndati.
Vanno intanto richiamati i già visti orientamenti di legittimit s in ordine NOME deduzione promiscua e perplessa dei vizi della motivazione indica i dall’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. (pp. 3 e ss. ricorso).
Se da un lato appare poi eccentrico il riferimento all’art. 606, omma 1, lett. b), cod. proc. pen., NOME misura in cui si intende eccepire n vizio della motivazione, dall’altro, come già visto in precedenza, non è cons tito il motivo che deduca la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen., se in relazion agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice (cfr., p. 6 ricorso per cassa ione).
Ancora, il ricorrente propone una non consentita rivisitazione del significato probatorio delle intercettazioni – che la Corte ha esaminato co motivazione esente da illogicità manifesta (pp. 64 e ss.) – giungendo financh a sostenere l’inattendibilità “NOME trascrizione dei brogliacci”.
Intercettazioni alle quali, come visto a proposito del ric NOME, occorre riconoscere anche natura autoaccusatoria, e ricorrente non si confronta NOME loro complessiva attitudine probat rso di NOME NOME le quali il ria.
Nel resto, il motivo di ricorso reitera doglianze già motivatam dNOME Corte d’appello (pp. 60 e ss.), che ha esamina puntualmente il dal ricorrente, della creazione di una sorta di “concorso postumo”, il giudizio di NOME su numerose conversazioni (sulle qi. poc’anzi riferimento), non soltanto su quella intercettata il 16 (contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente: p. 15). nte disattese tema, agitato d ha fondato ali si è fatto ennaio 2018
ha spiegato a di massimo – anche con di custodia cautelare domiciliare non costituiva alcun serio, né tantom no effettivo, impedimento”. Quanto allo stato di detenzione del NOME, la Corte d’appell analiticamente le ragioni per le quali, una volta sostituita la misu rigore, NOME fu monitorato in una serie di movimenti e contati NOME NOME – tali da far fondatamente ritenere che “il regirr
3.3. Il quarto motivo, con cui si contesta l’aggravante di cui all’art. 61-bis cod. pen., è manifestamente infondato, per le medesime ragi scrutinando l’analoga censura mossa nell’interesse di RAGIONE_SOCIALE n mi già viste co.
3.4. Il quinto motivo è inammissibile.
Come già evidenziato per il ricorso proposto nell’interes NOME, anche in NOMEo caso il motivo, NOME parte in cui lament dell’art. 133 cod. pen., non è consentito in sede di legittimità, in q una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determin stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico. di NOME la violazione anto mira ad zione non è
D’altra parte, i giudici di merito, per motivare lo scostament dal minimo edittale, hanno richiamato l’attenzione sugli indicatori di cui all’art. 133 cod. pen., ovvero l’intensità del dolo (in ragione della insensibilità verso i rovvedimenti
restrittivi in atto), la qualità e quantità del narcotico, le modalità con cui il prezioso carico è stato occultato per giungere in Italia dal professionali” Perù.
La Corte d’appello ha espressamente preso in considerazione le attività lavorative e di volontariato, su cui pure si appunta l’ ricorrente. (p. 72) anche ttenzione del
Identica sorte spetta al motivo riguardante il diniego dè generiche: la valutazione, infatti, è giustificata da motivazio manifesta illogicità (pp. 72 e 73 sentenza impugnata), che fa leva s fatto e sulla assenza di elementi positivi di valutazione. le attenuanti e esente da !la gravità del
Si tratta di una motivazione che, pertanto, è insindacabile in ca 6, n. 42688 del 24/9/2008, COGNOME, Rv. 242419 -01), anche consider affermato da NOMEa Corte secondo cui non è necessario che il giu nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generic considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti sazione (Sez. to il principio ice di merito, e, prenda in dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli rite decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti · li altri da tal valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, COGNOME, Rv. .179549 – 02; conformi, Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, COGNOME, Rv. 271269 -11; Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, COGNOME, Rv. 249163 – 01; Sez. 6, n. 34364 dHl 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244 – 01).
La ratio della disposizione di cui all’art. 62-bis cod. pen., che attribuisce al giudice la facoltà di cogliere, sulla base di numerosi e diversificati dO sintomatici, gli elementi che possono condurre ad attenuare la pena, non imp giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni sing lì difensiva, essendo, invece, sufficiente l’indicazione degli ‘ preponderante rilevanza ritenuti ostativi NOME concessione delle atte ne, infatti, al la deduzione elementi di uanti.
Ne consegue che anche un solo elemento attinente NOME p colpevole o all’entità del reato ed alle modalità di esecuzione può I fondare il diniego. rsonalità del gittimamente
Il ricorso proposto nell’interesse di NOME è inammiss bile.
4.1. Il primo motivo, con cui si lamenta l’erronea i applicazione
dell’aggravante della transnazionalità, è inammissibile.
Per come emerge dNOME sentenza impugnata (p. 35), sul punt lì non oggetto di specifica contestazione, il ricorrente, con l’atto di appello, chiese q nericamente l’esclusione delle aggravanti contestate.
A fronte della motivazione con cui la Corte d’appello ha dichia ato il motivo inammissibile, il ricorrente in maniera del tutto aspecifica, propone i NOMEa sede la NOMEione della ricorrenza degli elementi costitutivi dell’aggravant
Secondo un consolidato orientamento di legittimità, i motivi g viziati da inammissibilità originaria, quand’anche il giudice dell’imp abbia pronunciato in concreto tale sanzione (ex multis, Sez. 5, 29/09/2022, Testa, Rv. 283808 – 01). nerici restano gnazione non n. NUMERO_DOCUMENTO del
Motivo che, in ogni caso, è manifestamente infondato, co scrutinando gli altri ricorsi. e vi è visto
4.2. Il secondo motivo, riguardante il trattamento san aspecifico, oltre che manifestamente infondato. zionatorio, è
Anche a voler prescindere dNOME denuncia promiscua e non circ vizi di carenza e illogicità della motivazione, il ricorrente evoca raffronto tra le pene complessivamente determinate ai correi per i capi A e B, senza considerare che il ragionamento svolto dNOME Cort stato relativo – e non poteva essere diversamente – NOME sola co dell’aumento per la condotta di cui al capo B, che in effetti è più cont determinato per il COGNOME COGNOME (p. 44 sentenza di primo grado). stanziata dei un improprio reati di cui ai NOME è misurazione nuto di quello
Aumento la cui quantificazione risulta, peraltro, ampiament forza degli indicatori di gravità oggettiva del fatto riportati anche impugnata (p. 38), e non espressamente confutati con il ricorso, rivela, anche sotto NOMEo profilo, aspecifico. motivata in ella sentenza he dunque si
Stante l’inammissibilità dei ricorsi, e non ravvisandosi ass nza di colpa NOME determinazione della causa di inammissibilità (Corte c st. sent. n. 186/2000), NOME condanna dei ricorrenti al pagamento delle spes processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che s stima equo quantificare in euro tremila ciascuno.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favor della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 3 luglio 2024
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