Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 39460 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 39460 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME, nato ad Adria il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/01/2025 della Corte d’appello di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito il difensore della parte civile Comune di Adria, AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità o il rigetto del ricorso, e la rifusione delle spese di rappresentanza e difesa nel presente giudizio, come da atti depositati; udito, per il ricorrente, l’AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento de l ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza emessa in data 16 gennaio 2025, la Corte d’appello di Venezia ha confermato la sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Venezia del 30 maggio 2019, che aveva dichiarato NOME colpevole del reato di cui all’art. 260, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006, ora art. 452quatercedecies cod. pen. e lo aveva condannato alla pena di un anno di reclusione.
Secondo quanto ricostruito dai Giudici di merito, l’attuale ricorrente, NOME COGNOME sarebbe concorso nelle attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti negli anni dal 2013 al 2017. Precisamente, l’attività sarebbe stata preordinata dalla ‘RAGIONE_SOCIALE‘ e dalla ‘RAGIONE_SOCIALE‘, imprese aventi ad oggetto la gestione di rifiuti del tipo fanghi civili ed agroindustriali ed il loro recupero in agricoltura dopo condizionamento, e sarebbe illegale perché detti rifiuti non sarebbero stati sottoposti alle regolari e corrette procedure di recupero previste dalle autorizzazioni rilasciate dalla Provincia di Rovigo a ‘RAGIONE_SOCIALE‘ e ad ‘RAGIONE_SOCIALE‘. L’attuale ricorrente, quale titolare dell’omonima ditta individuale, avrebbe effettuato trasporti dei precisati rifiuti per ingentissime quantità nella consapevolezza della irregolarità del loro trattamento; i trasporti a lui addebitabili, inoltre, sarebbero illegali anche perché la sua ditta non era iscritta nell’RAGIONE_SOCIALE ambientali.
Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello indicata in epigrafe NOME COGNOME, con atto sottoscritto dall’AVV_NOTAIO, articolando tre motivi.
2.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 25, secondo comma, Cost., 521 cod. proc. pen. e 157 e 158 cod. pen., a norma dell’art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., avuto riguardo alla ritenuta qualificazione del fatto come delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, invece che come contravvenzione a norma dell’art. 167 cod. strada o dell’art. 256 d.lgs. n. 152 del 2006.
Si deduce che l’affermazione della responsabilità dell’attuale ricorrente per il delitto di cui all’art. 452quaterdecies cod. pen. è stata emessa in assenza di qualsivoglia elemento idoneo a dimostrare la sua stabile adesione ad un sodalizio criminoso, in quanto dagli atti processuali emerge l’ascrivibilità allo stesso di mere attività di trasporto non autorizzate ed effettuate con modalità irregolari. Si osserva, in particolare, che: a) l’effettuazione di trasporti senza formulario identificativo dei rifiuti, c.d. FIR, o con FIR irregolari, perché contenenti l’indicazione di quantitativi
inferiori a quelli effettivamente trasportati, non costituisce certo indizio idoneo ad evidenziare il dolo specifico necessario per l’integrazione della fattispecie delittuosa; b) le intercettazioni evidenziano la volontà dei trasportatori, ivi compreso l’attuale ricorrente, di non collaborare più con i capi del traffico illecito, al primo emergere delle irregolarità. Si osserva che altri trasportatori sono stati indagati per la sola contravvenzione di cui all’art. 256 d.lgs. n. 152 del 2006, e che non è dato comprendere perché la condotta dell’attuale ricorrente sia qualificata in termini molto più gravi, quale delitto. Si segnala che la riqualificazione del fatto a norma dell’art. 256 d.lgs. n. 152 del 2006 avrebbe comportato la dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione nei confronti dell’attuale ricorrente e la caducazione della confisca dei mezzi utilizzati per il trasporto.
2.2. Con il secondo motivo, si denuncia vizio di motivazione, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., avuto riguardo alla ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo necessario per l’integrazione del delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti.
Si deduce che la ritenuta sussistenza del dolo si fonda su un travisamento della prova immediatamente rilevabile dalla lettura della motivazione della sentenza impugnata, laddove dà conto del contenuto delle conversazioni intercettate. Si rappresenta, in particolare, che: a) un singolo episodio di trasporto con difformità tra peso reale e peso indicato sul FIR non può essere idoneo a dimostrare l’adesione consapevole ad un sistema fraudolento; b) la conversazione intercettata del 30 luglio 2016, lungi dall’evidenziare l’adesione ad un progetto di traffico illecito di rifiuti, per come emerge dalla trascrizione riportata nella sentenza di primo grado (pag. 11), ha ad oggetto la gestione di sanzioni amministrative per l’illecito amministrativo di cui all’art. 167 cod. strada, relativo al superamento della massa limite nei trasporti su strada; c) la conversazione intercettata del 31 agosto 2016, per come emerge dalla trascrizione riportata nella sentenza di primo grado (pag. 12), fornisce conferma della disagio dell’attuale ricorrente per essere stato confuso con i capi dell’organizzazione.
2.3. Con il terzo motivo, si denuncia vizio di motivazione, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., avuto riguardo ancora alla ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo necessario per l’integrazione del delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti.
Si deduce che la sentenza impugnata è contraddittoria e manifestamente illogica quando afferma la sussistenza del dolo, perché non ha tenuto conto come dagli atti emergano: a) la consapevolezza dei trasportatori di aver viaggiato con documentazione irregolare in ordine ai quantitativi caricati, ma non anche di aver
trasportato rifiuti non autorizzati; b) la volontà di tutti i trasportatori, ivi compreso l’attuale ricorrente, di non essere coinvolti nei traffici illeciti di ‘RAGIONE_SOCIALE‘, una volta divenute note le modalità illecite dell’agire di tale impresa. Si rappresenta che, sulla base di questi elementi, la volontà degli autotrasportatori non era quella di concorrere in un’attività organizzata di traffico illecito di rifiuti, ma solo di effettuare trasporti irregolari, sanzionati dall’art. 167 cod. strada.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito precisate.
Manifestamente infondate, se non diverse da quelle consentite in sede di legittimità, sono le censure esposte nel primo motivo, laddove contestano l’affermazione di responsabilità dell’attuale ricorrente per il concorso nel delitto di attività organizzata per il traffico di rifiuti sotto il profilo oggettivo.
2.1. Ai fini dell’esame delle censure appena sintetizzate, è utile premettere che, in linea con le ormai consolidate indicazioni della giurisprudenza, il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti può essere realizzato anche mediante un contributo concorsuale, in un contesto dove una parte delle operazioni avvenga in modo corretto e non vi siano gli estremi per la configurabilità di un reato di associazione per delinquere.
Invero, numerose decisioni hanno precisato che il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti si differenzia da quello di associazione per delinquere perché può essere commesso da un singolo soggetto agente o da due o più individui in concorso tra loro ovvero in forma associata, non finalizzata al compimento anche di altri delitti, mentre l’altro si connota per l’esistenza di un’organizzazione, anche minima, di uomini e mezzi, funzionale alla realizzazione di una serie indeterminata di delitti, sì da turbare l’ordine pubblico (vds., tra le altre, Sez. 3, n. 18806 del 20/02/2025, Piattella, Rv. 287997 – 01, e Sez. 3, n. 19665 del 27/04/2022. Romanello, Rv. 283172 – 01).
Altre pronunce hanno puntualizzato che, per condotte effettuate ‘abusivamente’, si intendono quelle tenute in violazione della normativa di rango primario o secondario, o svolte in spregio della normativa tecnica di settore (cfr., per tutte, Sez. 3, n. 29230 del 10/07/2025, COGNOME, Rv. 288490 – 01, ma anche Sez. 1, n. 40330 del 11/10/2006, COGNOME, Rv. 236294 – 01). E che, ai fini della configurabilità del reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, non è necessario che la struttura
operi in modo esclusivamente illecito, ben potendo l’attività criminosa essere inserita in un contesto comprendente anche operazioni commerciali riguardanti i rifiuti svolte con modalità lecite (Sez. 3, n. 47870 del 19/10/2011, COGNOME, Rv. 251965 – 01).
Ancora, più sentenze di legittimità affermano che è configurabile il concorso eventuale nel reato di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti, in quanto lo stesso ha natura non necessariamente plurisoggettiva, richiedendosi, per la sua integrazione, la predisposizione di una struttura volta a realizzare il commercio illegale dei rifiuti, che può essere approntata anche da una sola persona (così Sez. 3, n. 41583 del 10/09/2021, Rizzuto, Rv. 282458 – 01, ma anche Sez. 3, n. 35108 del 15/05/2024, Benincaso, Rv. 286899 – 03).
2.2. La sentenza impugnata ha affermato la responsabilità dell’attuale ricorrente, per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 260, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006 (ora art. 452quatercedecies cod. pen.), perché ha ritenuto che lo stesso sia concorso nelle attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti negli anni dal 2013 al 2017 preordinate dalla ‘RAGIONE_SOCIALE‘ e dalla ‘RAGIONE_SOCIALE‘, imprese aventi ad oggetto la gestione di rifiuti ed il loro recupero come fertilizzanti per l’agricoltura dopo condizionamento.
Precisamente, secondo i Giudici di merito, le società ‘RAGIONE_SOCIALE‘ e ‘RAGIONE_SOCIALE‘, negli anni dal 2013 al 2017, hanno reimmesso in circolazione, come fertilizzanti e fango stabilizzato per l’agricoltura, ingenti quantitativi di fanghi civili ed agroindustriali ed altri rifiuti speciali senza sottoporli alle procedure di recupero previste dalle autorizzazioni alla gestione di rifiuti rilasciate dalla Provincia competente. Sempre secondo di Giudici di merito, l’attuale ricorrente è concorso nelle condotte illecite della ‘RAGIONE_SOCIALE‘ e della ‘RAGIONE_SOCIALE‘ effettuando con la propria ditta individuale numerosissimi trasporti, e per ingenti quantità, di fanghi civili ed agroindustriali e di altri rifiuti speciali non sottoposti alle procedure di recupero, nella consapevolezza della irregolarità del loro trattamento, e pur non essendo la sua impresa iscritta nell’RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE ambientali.
In particolare, la Corte d’appello rappresenta che: a) i camion della ditta dell’attuale ricorrente, nell’anno 2015, almeno in cinque occasioni, hanno viaggiato senza copertura di alcun formulario identificativo dei rifiuti, c.d. F.I.R., e negli altri casi avevano impiegato il medesimo F.I.R. per compiere più viaggi, lasciando in bianco l’ora di inizio del trasporto o l’ora di consegna; b) per ciascun trasporto, il peso indicato nei F.I.R. risultava nettamente inferiore alle reali capacità di carico dei mezzi utilizzati; c) tra il 2013 ed il 2014, la ditta dell’attuale ricorrente ha effettuato 298 trasporti su 1188 F.I.R. compilati dalla ‘RAGIONE_SOCIALE‘, e, in 201 casi, i F.I.R. sono stati compilati,
ma poi non registrati ed occultati; d) il 29 luglio 2016, il trattore della ditta dell’attuale ricorrente è stato controllato mentre trasportava fanghi per un peso di 17.400 kg, sebbene il F.I.R. indicasse il minore quantitativo di 12.600 kg.; e) l’attuale ricorrente, in conversazioni intercettate, già al momento del controllo, si è mostrato perfettamente consapevole della difformità tra il peso del carico effettivamente trasportato e il peso indicato nei F.I.R., e, subito dopo il controllo, nella stessa giornata del 29 luglio 2016, ha suggerito agli altri trasportatori di spiegare agli inquirenti le divergenze tra peso effettivo e peso indicato nei F.I.R. come conseguenza di un errore determinato da un ‘piedino abbassato del camion’, anche offrendosi di darne una dimostrazione pratica; f) un campanello specifico di allarme in ordine alla irregolarità dei trasporti era determinato dalla menzione, nei documenti di viaggio, della dicitura ‘rifiuto’, tipologia di materiale del tutto estranea a quella solitamente trasportata nel settore agricolo, nel cui ambito solitamente operava la ditta dell’attuale ricorrente; g) il medesimo imputato, anche in sede di interrogatorio, non ha mai fornito spiegazioni plausibili dell’accaduto, ma si è limitato a negare le accuse, anche con riguardo a quanto documentalmente provato.
2.3. Le conclusioni della sentenza impugnata sono immuni da vizi, laddove affermano, con riferimento all’attuale ricorrente, la sussistenza di una condotta integrante il reato di cui all’art. 452quatercedecies cod. pen.
Sulla base degli elementi ritenuti accertati, infatti, non può ritenersi manifestamente illogica la conclusione secondo cui l’attuale ricorrente, con più operazioni e attraverso l’allestimento di mezzi ed attività organizzate, ha ricevuto, trasportato e gestito abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti, al fine di trarne profitto, o, comunque, è concorso nelle condotte illecite dei responsabili delle società della ‘RAGIONE_SOCIALE‘ e della ‘RAGIONE_SOCIALE‘.
La Corte d’appello, infatti, ha evidenziato in modo circostanziato e congruo sia la pluralità di trasporti di ingenti quantitativi di rifiuti compiuti dall’attuale ricorrente mediante la sua ditta individuale nel corso di diversi anni, sia l’abusività di tali trasporti, perché compiuti senza F.I.R., o con F.I.R. di mera ‘copertura’, o, ancora, con F.I.R. per quantitativi nettamente inferiori a quelli effettivi, sia la natura illecita dei rifiuti trasportati, siccome destinati al riutilizzo senza essere stati sottoposti alle procedure di recupero previste dalle autorizzazioni rilasciate dalla Provincia competente. Dalla motivazione della sentenza impugnata, inoltre, è agevole ritenere verificato che detta attività sia stata compiuta con allestimento di mezzi e debba essere ritenuta continuativa ed organizzata: in particolare, la descrizione dalla ripetuta, costante disponibilità dell’attuale ricorrente, protratta per anni, ad effettuare
trasporti senza F.I.R. o con F.I.R. irregolari fa rilevare la sussistenza di un’attività continuativa ed organizzata; il riferimento all’utilizzo sistematico dei camion e dei trattori della sua ditta è elemento univocamente indicativo dell’allestimento di mezzi.
Manifestamente infondate, se non diverse da quelle consentite in sede di legittimità, ed in parte anche prive di specificità sono le censure formulate ancora nel primo motivo, nonché nel secondo e nel terzo motivo, le quali criticano l’affermazione di responsabilità dell’attuale ricorrente per il delitto di cui agli artt. 110 e 452quatercedecies cod. pen. con riguardo al profilo del dolo, deducendo che non sono indicati elementi idonei a dimostrare la stabile adesione del medesimo ad un sodalizio criminoso, o comunque ad un’attività continuativa organizzata di gestione abusiva di ingenti quantitativi di rifiuti.
La sentenza impugnata, come si è osservato in precedenza, in particolare nel § 2.2, evidenzia in modo puntuale e dettagliato plurime circostanze specificamente indicative della consapevolezza dell’attuale ricorrente di compiere, attraverso l’allestimento di mezzi e con attività continuative organizzate, plurime operazioni di trasporto e gestione abusiva di ingenti quantitativi di rifiuti. Segnala, anzitutto, che l’attuale ricorrente era consapevole di trasportare ‘rifiuti’, siccome questa era l’indicazione presente nei F.I.R., sebbene questa tipologia di materiale fosse del tutto estranea a quella solitamente trasportata nel settore agricolo, nel cui ambito solitamente operava la sua ditta. Rappresenta, poi, che il medesimo, per anni ed in modo sistematico, mediante la sua ditta individuale, ha effettuato trasporti illegali di ingenti quantitativi di rifiuti, operando o senza copertura di alcun formulario identificativo dei rifiuti, o utilizzando il medesimo F.I.R. per compiere più viaggi, lasciando in bianco l’ora di inizio del trasporto o l’ora di consegna, o comunque indicando nei F.I.R. un peso nettamente inferiore a quanto trasportato. Rimarca, ancora, che, secondo quanto emerge dalle conversazioni intercettate il 29 luglio 2016, l’imputato era perfettamente consapevole della difformità tra il peso del carico effettivamente trasportato e il peso indicato nei F.I.R., e, anzi, ha suggerito agli altri trasportatori di spiegare agli inquirenti le divergenze tra peso effettivo e peso indicato nei F.I.R. come conseguenza di un errore determinato da un ‘piedino abbassato del camion’, offrendosi inoltre di darne una dimostrazione pratica.
Le censure formulate nel ricorso, d’altro canto, non consentono di rilevare vizi logici nelle argomentazioni della sentenza impugnata, ma, piuttosto, prospettano una diversa interpretazione delle risultanze istruttorie. In particolare, il denunciato travisamento della prova, con riguardo ai risultati delle intercettazioni telefoniche,
asseritamente rilevabile dalla sentenza impugnata, si traduce in una diversa ed opinabile rilettura delle stesse. Inoltre, del tutto prive di specificità sono le censure concernenti la disparità di trattamento con altri trasportatori ai quali è stata contesta esclusivamente la contravvenzione di cui all’art. 256 d.lgs. n. 152 del 2006: non è infatti in alcun modo precisato perché gli elementi a carico di costoro sarebbero omogenei e di pari valenza dimostrativa rispetto a quelli acquisiti a carico dell’attuale ricorrente, e sintetizzati nel precedente § 2.2.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente: 1) al pagamento delle spese processuali; 2) al versamento a favore della cassa delle ammende, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; 3) alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Comune di Adria che si liquidano in complessivi euro 3.686,00 oltre accessori di legge.
Deve invece essere esclusa la condanna alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili Provincia di Rovigo e Regione Veneto, in quanto le stesse non hanno partecipato all’udienza e si sono limitate ad inviare mere conclusioni scritte, prive di concreto supporto argomentativo, senza inoltre allegare alcuna nota spese (cfr., in proposito, specificamente, Sez. U, n. 27727 del 14/12/2023, dep. 2024, Gambacurta, Rv. 286581 – 03, nonché Sez. 6, n. 24340 del 29/05/2025, COGNOME, Rv. 288298 – 01).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Comune di Adria che liquida in complessivi euro 3.686,00 oltre accessori di legge.
Così deciso il 23/10/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME