Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 44342 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 44342 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME nata il 10/08/1976 a Napoli; COGNOME NOME nato il 31/03/1973 a Napoli; COGNOME NOME nato il 11/12/1961 a Cagliari; nel procedimento a carico dei medesimi; avverso la sentenza del 06/07/2023 della Corte di Appello di Cagliari; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME udita la requisitoria del Sost. Procuratore Generale dr. NOME COGNOME che chiesto il rigetto del ricorso nell’interesse di COGNOME Andrea e la dichiarazi inammissibilità dei ricorsi proposti da COGNOME e COGNOME; udite le conclusioni del difensore della parte civile, avv.to COGNOME Emanuele che ha depositato conclusioni scritte e nota spese; udite le conclusioni dei difensori dell’imputato, avv.to COGNOME COGNOME COGNOME COGNOME Sebastiano, COGNOME NOME che hanno insistito per l’accoglimento dei ricorsi
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza sopra indicata, la Corte di appello di Cagliari confermava l sentenza del tribunale di Cagliari con cui NOME COGNOME COGNOME NOME COGNOME NOME erano stati condannati in ordine al delitto ex artt. 110 c.p. Dlgs. 152/06 rectius, attualmente, 452 quaterdecies c.p.
Avverso la predetta sentenza COGNOME COGNOME COGNOME NOME e COGNOME NOME mediante il rispettivo difensore propongono ricorsi per cassazione
deducendo COGNOME NOME e COGNOME NOME due comuni motivi di impugnazione e COGNOME NOME tre motivi.
COGNOME NOME e COGNOME NOME rappresentano con il primo vizi ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. con riferimento al requisito dell’ing quantitativo di rifiuti di cui all’art. 260 Dlgs. 152 /06 attualmente 452 quaterdecies c.p. in quanto non risulterebbe dagli atti processuali disponibili alcun elem idoneo a individuare e quantificare i rifiuti contestati, non essendosi verific consistenza né la proporzione tra oggetti nuovi, oggetti sanificati dalla Cari quelli trasportati dagli imputati. Inoltre il rischio di inquinamento e per la quale parametro da considerare ai fini in questione sarebbe stato insussistente quanto gli indumenti sarebbero giunti a destinazione presso la sede di una socie di Casoria abilitata a trattarli.
Con il secondo motivo deducono vizi di violazione di legge e di contraddittorietà della motivazione in relazione all’art. 260 del Dlgs. 152/06 pe mancata applicazione in favore di NOME COGNOME del vincolo della continuazion tra il reato di cui al capo a) ex art. 260 citato e il reato “ex art. 260 comm relazione agli artt. 256 e 259 del Dlgs. 152/06” di cui ad altra sentenza di cond del 19.2.2020 della Corte di appello di Cagliari divenuta irrevocabile il 5 ma 2021. Il vincolo della continuazione avrebbe dovuto essere riconosciuto trattando di fatti sovrapponibili per luoghi, omogeneità del bene giuridico tutelato e moda di condotta. Si contesta il rilievo formulato dalla Corte di appello per esclude continuazione e relativo alla mancata produzione, da parte della interessata, d sentenza invocata per la concessione del regime in parola, atteso che la Corte appello, trattandosi di sentenza emessa dalla stessa, avrebbe potuto reperir medesima facilmente, nel periodo intercorrente tra la discussione della difesa 26 giugno e la data del 6 luglio in cui i giudici si sono ritirati in camera di con
COGNOME NOME con il primo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 1 della legge n. 166 del 2016 per avere la Corte di appello non rilevato la mancan di offensività di cui all’art. 49 comma 2 c.p. Si riporta uno stralcio dell’ appello con cui il ricorrente evidenzia di avere rappresentato una diversa let dei fatti di causa con particolare riferimento al ruolo svolto dal ricorrente all’ della Caritas, mentre la corte avrebbe omesso ogni valutazione dei motivi d appello, nulla altresì dicendo sui risultati probatori dibattimentali e sul ru ricorrente.
Con il secondo motivo rappresenta vizi di motivazione Si sostiene alla luce anche della lettura dell’art. 14 della L. 166/2016 che dall’indagine sarebbe eme
che gli abiti rinvenuti erano capi di abbigliamento conferiti direttamente a come la Caritas Diocesana e capaci di procedere ad una nuova utilizzazione così da non potersi definire rifiuti. Posto altresì che vi era un conferimento di sarebbe da escludere la applicazione della disciplina sui rifiuti essendosi al provato che l’imputato solo seguiva ordini della Caritas.
Con il terzo motivo deduce la intervenuta prescrizione del reato al momento della pubblicazione della sentenza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
al tema, diverso, della speciale tenuità del fatto, non sollevato in questa sede. Deve peraltro rammentarsi che già sotto la vigenza dell’originaria forma di attività organizzata di rifiuti qui in esame questa Corte aveva osservato che, ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 53 bis D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, (attivit organizzata per il traffico illecito di rifiuti), non è necessario un danno ambientale né la minaccia grave di danno ambientale, atteso che la previsione di ripristino ambientale contenuta nel comma quarto del citato articolo non muta la natura del reato, da reato di pericolo presunto a reato di danno (Sez. 3, Sentenza n. 4503 del 16/12/2005 Cc. (dep. 03/02/2006 ) Rv. 233294 – 01). In linea con tale prospettiva si è poi affermato, con riguardo alla analoga e subentrante previsione ex art. 260 Dlgs. 152/06, che ai fini della integrazione della fattispecie prevista dall’art. 260 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, non sono necessari un danno ambientale né la minaccia grave di esso, atteso che la previsione di ripristino ambientale contenuta nel comma quarto del citato articolo si riferisce alla sola eventualità in cui il pregiudizio o il pericolo si siano effettivamente verificati pertanto, non è idonea a mutare la natura della fattispecie da reato di pericolo presunto a reato di danno (Sez. 3, n. 19018 del 20/12/2012 Ud. (dep. 02/05/2013 ) Rv. 255395 – 01). La natura di reato di pericolo si impone anche per la nuova e corrispondente fattispecie ex art. 452 quaterdecies c.p., strutturalmente riconducibile alle precedenti, per cui non può che ribadirsi l’irrilevanza, ai fini della tipicità penale della fattispecie in esame, della verifica della sussistenza di un danno. Dall’altra parte, inoltre, va aggiunto che le sollevate questioni in ordine alla mancata verificata della consistenza o proporzione tra oggetti nuovi, oggetti sanificati dalla Caritas e quelli trasportati dagli imputati, oltre a non essere in alcun modo supportate da allegazioni ( secondo il noto principio di autosufficienza del ricorso per cassazione), attengono al merito, e si traducono, quindi, in una mera rivalutazione degli elementi raccolti, come tale inammissibile, atteso che l’epilogo decisorio non può essere invalidato da prospettazioni alternative che si risolvano in una “mirata rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell’autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa, nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, COGNOME, Rv. 265482; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, COGNOME, Rv. 235507). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Quanto al secondo motivo, proposto per la mancata applicazione, in favore di NOME COGNOME del vincolo della continuazione tra il reato di cui al capo a) ex art. 260 citato e altro reato di cui ad altra sentenza di condanna del 19.2.2020
GLYPH
z
della Corte di appello di Cagliari, divenuta irrevocabile il 5 marzo 2021, è an esso inammissibile, a fronte di una richiesta avanzata senza alcuna produzion della sentenza e in sede di conclusioni, ovvero al termine della fase dibattimen e quindi ordinariamente acquisitiva. Così che non è dato rinvenire alcun disposizione che sia stata violata con conseguente nullità correlata.
Il primo motivo proposto da COGNOME Andrea è relativo alla violazio dell’art. 14 della legge n. 166 del 2016, per avere la Corte di appello non ril la mancanza di offensività di cui all’art. 49 comma 2 c.p. e si riporta uno str dell’atto di appello con cui il ricorrente evidenzia di avere rappresentato diversa lettura dei fatti di causa, con particolare riferimento al ruolo svol ricorrente all’interno della Caritas, mentre la corte avrebbe omesso o valutazione dei motivi di appello, nulla altresì dicendo sui risultati prob dibattimentali e sul ruolo del ricorrente.
Si tratta di un motivo redatto secondo modalità estranee alla tipica redazio di un ricorso per cassazione, riducendosi, in sostanza, nella mera riproduzione parte dell’atto di appello, accompagnata dalla mera asserzione, in alcun mod specificamente illustrata, di omissioni motivazionali e di una intervenuta violazi di legge. In proposito, è sufficiente osservare che nella giurisprudenza di qu Corte si è avuto modo ripetutamente di chiarire che il requisito, ineludibile, specificità dei motivi, implica non soltanto l’onere di dedurre le censure ch parte intenda muovere in relazione ad uno o più punti determinati della decision ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi che sono al base delle censure medesime, al fine di consentire al giudice dell’impugnazione individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (cfr. tra le alt 3, n. 5020 del 17/12/2009, COGNOME, Rv. 245907, Sez. 4, n. 24054 de 01/04/2004, Distante, Rv. 228586; Sez. 2, n. 8803 del 08/07/1999, COGNOME, Rv. 214249). Né è sufficiente rimandare semplicemente ai motivi di appello, attes che in tema di ricorso per cassazione, la censura di omessa valutazione, da par del giudice dell’appello, dei motivi articolati con l’atto di gravame, il ricorrente della necessità di specificare il contenuto dell’impugnazione decisività del motivo negletto, al fine di consentire l’autonoma individuazione de questioni che si assumono non risolte e sulle quali si sollecita il sindac legittimità, dovendo l’atto di ricorso contenere la precisa prospettazione d ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a ve (Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018 (dep. 25/02/2019) Rv. 275853 – 02).
NOME Inammissibile è anche il secondo motivo, con cui si rappresentano vizi di motivazione sul rilievo per cui, alla luce anche della lettura dell’art. L. 166/2016 sarebbe emerso che gli abiti rinvenuti erano capi di abbigliament
conferiti direttamente a Enti come la Caritas Diocesana e capaci di procedere a una nuova utilizzazione, così da non potersi definire rifiuti. E posto altresì era un conferimento diretto, sarebbe da escludere la applicazione della discipli sui rifiuti, essendosi altresì provato che l’imputato solo seguiva ordini della Ca E’ evidente, da una parte, il carattere rivalutativo del motivo, inammissibi questa sede, dall’altra, la assenza di ogni allegazione a sostegno di qu sostenuto, dall’altra ancora, il mancato confronto, ancorchè critico, con la sent impugnata, in cui si dà conto, sul piano fattuale, di circostanze del tutto di rispetto a quelle sostenute in ricorso, quanto innanzitutto alla mancata conse diretta tra coloro che dismettevano i materiali tessili e l’ente donatar medesimi (Caritas), con la costante presenza, piuttosto, nella diretta gest complessiva, degli imputati condannati, del tutto estranei alla originaria titol degli indumenti oggetto di dismissione. Con conseguente coerente applicazione della disciplina dettata in materia di rifiuti, come illustrata in sentenza, anche alla insussistenza dei requisiti ex art. 14 L. n. 166 del 2016 – a partire assenza di ogni selezione, con complessiva gestione, piuttosto, degli stessi, co rifiuti inviati in continente presso ditte specializzate per il relativo tra finale -, utili per escludere il carattere di rifiuti degli indumenti in esame confutata in questo quadro prospettico.
Anche l’ultimo motivo è inammissibile, sia per la genericità conseguent alla mancata illustrazione delle ragioni della dedotta prescrizione, si considerazione del fatto per cui, a fronte di una sentenza impugnata pubblicata 6 luglio 2023, il delitto contestato deve ritersi commesso, alla luce contestazione inerente ad una condotta decorrente dal “2015 a tutt’oggi” e assenza di ogni confutazione sul punto, fino alla prima sentenza di primo grad del 30.6.2022.
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertan che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili con conseguente onere per ricorrenti, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le sp procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in da 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ric sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versino la somma, determinata in equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Questa Corte inoltre condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese di rappresentanza e d sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi 3700,00 oltre accessori di legge.
GLYPH
e
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa del ammende. Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese d rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile liquida in complessivi euro 3700, oltre accessori di legge.
Così deciso, il 13.11.2024.