Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 44036 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 44036 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA in Romania; nel procedimento a carico del medesimo; avverso la sentenza del 23/06/2023 della Corte di appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni della parte civile che si e’ opposta all’accoglimento del ricorso, con deposito anche di nota spese; lette le conclusioni del difensore dell’imputato AVV_NOTAIO NOME che con memoria di replica ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza del 23 giugno 2023 la Corte di appello di Milano ha riformato parzialmente la sentenza del tribunale di Milano del 16/12/2021, con cui NOME era stato condannato in ordine ai reati ex artt. 110 c. p. 452 quaterdecies c.p. 256 Dlgs. 152/06 applicando le attenuanti generiche nei confronti di altro imputato nel medesimo processo e confermando nel resto la sentenza.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso NOME mediante il suo difensore, proponendo quattro motivi di impugnazione.
Deduce con il primo il vizio di mancanza motivazione in ordine avendo la Corte solo ripetuto pedissequamente il contenuto della prima sentenza
v
omettendo ogni autonoma motivazione. La Corte non avrebbe neppure integrato la motivazione in ordine alle contravvenzioni di cui ai capi 3) e 7) a fronte della avvenuta evidenziazione, con atto di appello, della mancanza di motivazione al riguardo.
Con il secondo motivo deduce la violazione dell’art. 452 quaterdecies c.p. e vizi di manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione con particolare riferimento alle intercettazioni e ai servizi di OCP. Mancherebbe ogni motivazione diretta a ricondurre l’imputato nell’ambito della fattispecie contestata ex art. 452 quaterdecies c.p. Vi sarebbe un vizio di motivazione circolare atteso che il ricorrente risponderebbe delle ipotesi contravvenzionali in ragione della asserita responsabilità per il delitto sopra citato, salvo poi sostenersi che le condizioni del sito produttivo di Cornaredo siccome difformi da disposizioni di legge comproverebbero la consapevolezza dell’imputato in ordine al sistema illecito. Date eguali premesse si sarebbe invece giunti a conclusioni diverse nei confronti di altro imputato. Si contestano poi i contenuti di intercettazioni in funzione della prova della rappresentazione, in capo all’imputato, dell’apparato organizzativo illecito, trattandosi di tre conversazioni inerenti un unico scarico di un camion in un solo giorno mentre un’unica condotta non potrebbe fondare una condotta abituale. Inoltre la contraddizione conseguente al giudizio di responsabilità direttiva del ricorrente emergerebbe anche a fronte della costante presenza di altro soggetto, il NOME, nello stabilimento di Cornaredo. quale coordinatore delle attività ivi svolte. La funzione gestionale dell’imputato sarebbe altresì incompatibile con il mancato suo contatto con altri coimputati e l’assenza di altre conversazioni ed OCP. La tesi difensiva sarebbe anche corroborata da produzioni documentali dimostrative di una applicazione solo temporanea dell’imputato ad un’attività diversa da quella sua abituale. Non vi sarebbe poi argomentazione sulla sua consapevolezza della abusività della discarica di Verona. E mancherebbe la dimostrazione dell’elemento soggettivo del delitto ascritto non risultando per lo stesso alcun vantaggio economico. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Con il terzo motivo deduce la violazione dell’art. 452 quaterdecies c.p. e il vizio di mancanza di motivazione riguardo all’ordine di ripristino dello stato dell’ambiente, posto che a tale ultimo fine occorrerebbe l’accertamento positivo delle conseguenze dannose o pericolose della condotta criminale.
Con il quarto motivo deduce la carenza di motivazione a supporto delle statuizioni civili in favore della città metropolitana di Milano.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo è inammissibile. Innanzitutto nella misura in c:ui si rimanda ai motivi di appello senza specificarli in ricorso, ricollega altresì puntualmente allo specifico passaggio motivazionale che si inten censurare. Si rammenta, al riguardo, che in tema di ricorso per cassazione, censura di omessa valutazione da parte del giudice dell’appello dei moti articolati con l’atto di gravame onera il ricorrente della necessità di spec il contenuto dell’impugnazione e la decisività del motivo negletto, al fi consentire l’autonoma individuazione delle questioni che si assumono non risolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo ricorso contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e elementi di fatto da sottoporre a verifica (Sez. 3 – , n. 8065 del 21/09 (dep. 25/02/2019 ) Rv. 275853 – 02). E’ altresì generico, siccome si limita una indistinta censura dell’articolazione della motivazione, afferman assertivamente che la corte non avrebbe sviluppato la sua valutazion peraltro in contrasto con il dato oggettivo, per cui emerge in sentenza articolata illustrazione della condotta e dell’atteggiamento psicolo dell’imputato, come risultante dalle intercettazioni. Nè può genericamen lamentarsi, il ricorrente, di una presunta mancanza di autonoma motivazione ove anche si consideri che tale circostanza integra di per sé un vizio so fase cautelare e non dibattimentale, laddove la condivisione de prospettazione di una precedente decisione è legittima e può essere invalid solo per gli specifici vizi di cui all’art. 606 cod. proc. pen.
2. Inammissibile è anche il secondo motivo, posto che non emerge alcun vizio motivazionale, a fronte della coerente valorizzazione conversazioni dimostrative di una piena consapevolezza della assenza di ogn legittima forma di recupero nel sito, a ciò formalmente destinato, ove opera il ricorrente, e altresì della altrettanto illecita gestione de convergevano i rifiuti illecitamente gestiti nel capannone affidato alle di cure dell’imputato. Nessuna anomalia circolare si riscontra nel più congruo ragionamento dei giudici, che hanno valorizzato la consapevole azione criminale dell’imputato nel sito ove, con dimestichezza, operava, com inevitabilmente dotata di riflessi operativi e psicologici illeciti anche sui poi si smistavano i rifiuti del capannone di diretta pertinenza, criminale ricorrente. La censura difensiva appare altresì meramente rivalutativa dei d
disponibili e ripetitiva di argomentazioni già congruamente affrontate dai giudici di primo e secondo grado ed espressamente confutate.
3 Quanto al terzo motivo, inerente l’ordine di ripristino dello stato dell’ambiente siccome privo di un accertamento positivo delle conseguenze dannose o pericolose della condotta criminale, in via preliminare rileva la novità del motivo, che non compare nel riepilogo, di cui alla sentenza di secondo grado impugnata, dei motivi di appello proposti dal ricorrente, né l’articolazione del detto riepilogo risulta confutata in ricorso. Si rammenta, in proposito, che sussiste un onere di specifica contestazione del riepilogo dei motivi di impugnazione, contenuto nella sentenza impugnata, allorquando si ritenga che non sia stata menzionata la medesima questione come già proposta in sede di gravame; in mancanza della predetta contestazione, il motivo deve pertanto ritenersi proposto per la prima volta in cassazione, e quindi tardivo ed inammissibile (cfr. in tal senso, con riferimento alla omessa contestazione del riepilogo dei motivi di gravame, Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017 Rv. 270627 – 01). Deve aggiungersi che l’ordine di ripristino dello stato dell’ambiente ex art. 452-quaterdecies, comma quarto, cod. pen., integra una sanzione amministrativa accessoria che consegue “ex lege” alla sentenza di condanna o a quella emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. per il reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti. Ed in fini della integrazione del reato previsto dall’art. 260 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (attualmente 452 quaterdecies cod. pen.) non sono necessari un danno ambientale né la minaccia grave di esso, atteso che la previsione di ripristino ambientale contenuta nel comma quarto del citato articolo si riferisce alla sola eventualità in cui il pregiudizio o il pericolo si si effettivamente verificati e, pertanto, non è idonea a mutare la natura della fattispecie da reato di pericolo presunto a reato di danno. (Sez. 3, Sentenza n. 19018 del 20/12/2012 Ud. (dep. 02/05/2013) Rv. 255395 – 01 Corte di Cassazione – copia non ufficiale
4.11 quarto motivo, inerente la carenza di motivazione a supporto delle statuizioni civili in favore della città metropolitana di Milano, è fondato, i assenza di ogni precisazione circa i danni da risarcire in favore del predetto Ente per le sue competenze ambientali e tenuto conto del principio, da cui consegue la necessità della mancata precisazione, per cui, in tema di reati ambientali, a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 318, comma 2, lett. a), d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, tutti i soggetti diversi dallo Stato, singol associati, comprese le Regioni e gli altri enti pubblici territoriali, posson esercitare l’azione civile in sede penale, ai sensi dell’art. 2043 cod. civ., per
ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, ulteriori e concreti, conseguenti alla lesione di diritti particolari, diversi dall’interes pubblico alla tutela dell’ambiente, pur se derivanti dalla stessa condotta lesiva. (Sez. 1, n. 44528 del 25/09/2018 (dep. 31/10/2019 ) Rv. 277148 03).
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che la sentenza impugnata debba essere annullata limitatamente agli effetti civili con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette anche la liquidazione delle spese tra le parti per questo grado di legittimità. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette anche la liquidazione delle spese tra le parti per questo grado di legittimità. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.’
Così deciso in Roma, il 10 luglio 2024
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