Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 8015 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 8015 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/02/2026
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
TERZA SEZIONE PENALE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
NOME COGNOME
SENTENZA
sui ricorsi di COGNOME NOME, nato a Canicattì il DATA_NASCITA, COGNOME NOME, nato a Mussomeli il DATA_NASCITA, avverso la sentenza in data 09/04/2025 della Corte di appello di Caltanissetta, visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale,
NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso per il primo e il rigetto per il secondo;
letta per gli imputati la memoria dell’AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza in data 9 aprile 2025 la Corte di appello di Caltanissetta, in parziale riforma della sentenza in data 17 luglio 2024 del Tribunale di Caltanissetta, ha applicato a NOME COGNOME la pena concordata dalle parti e ha confermato la pena irrogata a NOME COGNOME, entrambi imputati per la violazione, anche in concorso con altri, degli art. 110, 633, primo comma, 639bis cod. pen. (capo A), dell’art. 256, comma 3, d.lgs. n. 152 del 2006 (capo B), dell’art. 452quaterdecies cod. pen. (capo C), esclusa la circostanza aggravante di cui all’art. 633, secondo comma, cod. pen. e neutralizzata la circostanza aggravante di cui all’art. 452novies , prima parte, cod. pen. con le circostanze attenuanti generiche.
NOME COGNOME eccepisce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all’accertamento di responsabilità del reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (primo motivo), all’omessa riqualificazione del fatto di cui all’art. 256, comma 3, d.lgs. n. 152 del 2006 ai sensi dell’art. 255 d.lgs. n. 152 del 2006 (secondo motivo), al diniego della
circostanza attenuante di minima importanza (terzo motivo) e al difetto di dichiarazione della prescrizione (quarto motivo).
NOME COGNOME contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all’accertamento del reato di cui all’art. 452quaterdecies cod. pen. (primo motivo), al difetto dell’elemento psicologico (secondo motivo), alla mancata riqualificazione del fatto di cui all’art. 256, comma 3, d.lgs. n. 152 del 2006 ai sensi dell’art. 255 d.lgs. n. 152 del 2006 (terzo motivo), al diniego della circostanza attenuante di minima importanza (quarto motivo), al trattamento sanzionatorio (quinto motivo), al difetto di dichiarazione della prescrizione del reato (sesto motivo).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso di NOME COGNOME Ł inammissibile perchØ ha concordato la pena in appello, ai sensi dell’art. 599bis cod. proc. pen., dichiarando all’udienza del 9 aprile 2025 di rinunciare a tutti i motivi di appello a eccezione di quello sulla pena che ha proposto nella misura di anni uno e mesi quattro di reclusione, stimata congrua dal Procuratore generale e recepita dalla Corte di appello.
In via generale va ricordato che, a seguito del concordato in appello, Ł inammissibile il ricorso per cassazione con cui siano riproposte doglianze relative ai motivi rinunciati, ivi compresi quelli aventi a oggetto questioni di legittimità costituzionale, salvo il caso di irrogazione di una pena illegale, posto che l’accordo RAGIONE_SOCIALE parti limita la cognizione del giudice di legittimità ai motivi non oggetto di rinuncia (tra le piø recenti, Sez. 3, n. 41411 del 15/12/2025, Tanasi, Rv. 289033-02 e Sez. 2, n. 50062 del 16/11/2023, COGNOME, Rv. 285619 – 01). Le uniche doglianze proponibili in sede di legittimità sono quelle relative alla volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta, al contenuto difforme della pronuncia del giudice, all’applicazione di una pena illegale, all’omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia di tale sentenza (si veda per quest’ultima, Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, COGNOME, Rv. 284481). Nessuna di tale ipotesi ricorre nel caso in esame.
Il ricorso di NOME COGNOME Ł manifestamente infondato.
I primi tre motivi sono fattuali e rivalutativi.
Pur considerando che l’imputato ha reso RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni confessorie, sebbene abbia ridimensionato la portata RAGIONE_SOCIALE accuse a suo carico, affermando che i trasporti erano stati occasionali, avevano avuto a oggetto solo materiale ferroso, si erano resi necessari per le difficili condizioni economiche in cui versava, il ricavo era stato esiguo, la Corte territoriale ha ben evidenziato che la prospettazione difensiva era inidonea a confutare le schiaccianti prove a suo carico, consistenti nelle immagini della videosorveglianza e nel verbale di sequestro da cui si desumevano, in date ravvicinate, plurimi conferimenti di rifiuti ferrosi e di elettrodomestici (4, 8 e 22 gennaio 2021, 9 e 15 febbraio 2021, 27 marzo 2021), di rifiuti domestici ingombranti (11 marzo e 22 marzo 2021), di termosifoni (12 aprile 2021) in un’area che egli stesso aveva contribuito a trasformare in discarica.
Di qui la ricorrenza del dolo e l’esclusione della scriminante dello stato di necessità. Il ricorrente ha dimostrato, infatti, di aver tenuto ripetute condotte criminose di intensità crescente, per giunta in un’area estesa di 3.000 metri quadrati.
Correttamente, poi, la Corte territoriale ha ritenuto l’impossibilità di qualificare i fatti ai sensi dell’art. 255 d.lgs. n. 152 del 2006, in quanto la mera occasionalità della condotta
consiste nel semplice collocamento unico ed estemporaneo di un’esigua quantità di rifiuti in un determinato luogo, in assenza di attività prodromiche o successive (si veda, in particolare, sulla distinzione tra l’ipotesi di cui all’art. 255 e quella di cui all’art. 256 d.lgs. 152 del 2006, Sez. 3, n. 41352 del 10/06/2014, Parpaiola, Rv. 260648-01). Nel caso in esame, Ł emerso, invece, che vi sono stati plurimi conferimenti e prelevamenti di rifiuti, in assenza di qualsivoglia autorizzazione, in un’area di significativa estensione, tutti indici sintomatici dell’abbandono incontrollato (Sez. 3, n. 36819 del 04/07/2017, Ricevuti, Rv. 270995 – 01).
3. L’eccezione di prescrizione formulata da NOME COGNOME con il quarto motivo e da NOME COGNOME con il sesto motivo Ł inammissibile e comunque manifestamente infondata. Per NOME COGNOME Ł coperta dal concordato in appello. E in ogni caso si rileva che i reati per cui Ł intervenuta la condanna sono a condotta permanente cessata l’8 giugno 2021, per cui l’improcedibilità si matura il 6 ottobre 2026.
Sulla base RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi Ł ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza ‘versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità’, si dispone che i ricorrenti versino la somma determinata, in ragione della consistenza della causa di inammissibilità dei ricorsi, in via equitativa, di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Così deciso, il 12 febbraio 2026
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente
NOME COGNOME