Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 548 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 548 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/12/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROSCIANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/02/2022 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME AVV_NOTAIO
Il Proc. Gen. conclude per l’inammissibilità.
udito il difensore
L’avvocato AVV_NOTAIO COGNOME chiede l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza del 23 febbraio 2022 la Corte di appello di Milano, in parziale riforma di quella del 11 giugno 2021 del Tribunale di Milano, ha ridotto la pena inflitta a NOME COGNOME a due anni di reclusione per i reati ex artt. 452quaterdecies, comma 1, cod. pen. e 256, commi 1, 2 e 3, d.lgs. 152 del 2006, perché, in concorso con NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, in qualità di socio di maggioranza della società RAGIONE_SOCIALE, con più operazioni, mediante l’allestimento di mezzi necessari e lo svolgimento di attività continuative e organizzate secondo modalità illegali, gestiva clandestinamente ingenti quantitativi di rifiuti speciali pericolosi e non, in total difformità dalle prescrizioni contemplate nell’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dalla Città Metropolitana di Milano con Decreto n. 6274 del 24 luglio 2015 (in Milano ed altri luoghi sino al 22 gennaio 2019).
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato.
2.1. Con il primo motivo si deduce il vizio della motivazione in relazione alla penale responsabilità dell’imputato.
2.1.1. Le sentenze di merito avrebbero erroneamente ritenuto che la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE, di cui il ricorrente fu il legale rappresentante 22 febbraio 2018 al 10 dicembre 2018, avrebbero gestito in comune la discarica e che vi sia stata una «confusione» tra le due società. Invece, la RAGIONE_SOCIALE sarebbe stata costituita il 22 febbraio 2018 per acquisire dalla RAGIONE_SOCIALE l’affitto di ramo d’azienda nel settore dei rifiuti: il relativo contratto fu stipul 24 aprile 2018 e fu poi modificato il 23 maggio 2018.
Il primo contratto avrebbe previsto l’immissione del possesso dell’azienda dal 1 maggio 2018 e l’esonero di responsabilità dell’affittuario per fatti antecedenti al contratto; il secondo contratto avrebbe stabilito che la RAGIONE_SOCIALE, in liquidazione, avrebbe svolto l’attività relativa ai rifiuti fino al rilascio delle vo delle autorizzazioni in favore di RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE, nel maggio del 2018, avrebbe interrotto la voltura delle autorizzazioni per l’inadempimento al contratto da parte di RAGIONE_SOCIALE ed avrebbe eseguito solo l’attività di intermediazione a cui era abilitata.
La volontà delle parti non sarebbe stata quella di dar vita ad illecite commistioni ma di cedere/acquisire il ramo di azienda.
Nelle more della voltura, le maestranze della cedente furono trasferite alla cessionaria RAGIONE_SOCIALE ma, poiché non fu più possibile procedere secondo quanto previsto nel business plan, tale società distaccò la propria forza lavoro
presso la cedente; non vi sarebbe stata una confusione tra le due società ma una condotta a cui il ricorrente fu costretto per il bene della società. La condotta del ricorrente avrebbe potuto integrare al più l’illecito amministrativo del distacco illecito.
2.1.2. La Corte territoriale, aderendo acriticamente alle conclusioni rese dal giudice di primo grado, avrebbe omesso di esaminare la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato.
Inoltre, la motivazione sull’elemento soggettivo si fonderebbe su una parziale partecipazione alla gestione dei rifiuti: tale succinta motivazione al più potrebbe valere per la contravvenzione ma sarebbe del tutto insufficiente con riferimento al delitto ex art. 452-quaterdecies cod. pen. che richiede la sussistenza del dolo specifico di conseguire un ingiusto profitto. L’imputato al più avrebbe agito con colpa e quindi non sarebbe punibile.
L’assenza dell’elemento soggettivo nella condotta de qua non potrebbe essere colmata nemmeno dall’aver agito in concorso ex art. 110 cod. pen., poiché il dolo specifico deve sussistere in capo a ciascun concorrente.
2.2. Con il secondo motivo si deduce la manifesta illogicità della motivazione.
La sentenza impugnata, al fine di dimostrare la penale responsabilità dell’imputato, si sarebbe inspiegabilmente concentrata su tre aspetti che il ricorrente non avrebbe valutato prima di accettare l’incarico di legale rappresentante: la presumibile esistenza di costi per trattare i rifiuti prima di poterli inviare all’estero; di come la RAGIONE_SOCIALE avrebbe potuto garantire che le autorizzazioni sarebbero state volturate; da dove avrebbe tratto le energie COGNOME COGNOME, ritenuto il vero deus ex machina della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, per poter operare.
Tali elementi sarebbero irrilevanti ai fini della responsabilità perché attinenti alla idoneità delle scelte imprenditoriali e sarebbero stati già contrastati con l’appello; l’inesperienza dell’imputato nel settore non può essere un parametro di valutazione della responsabilità penale.
La fattura di C 90.000 circa, legittimamente indirizzata alla RAGIONE_SOCIALE per il rimborso per le spese sostenute per il personale di RAGIONE_SOCIALE, non dimostrerebbe la confusione tra le due società.
La responsabilità per il delitto o la contravvenzione non concernerebbe le scelte professionali, ed in ciò sussisterebbe il vizio della motivazione.
Non sussisterebbe neanche la responsabilità per la contravvenzione, in quanto nessuno degli elementi oggettivi e soggettivi richiesti dalla norma (cfr. pag. 10) avrebbe potuto validamente essere contestato a NOME COGNOME.
La motivazione non sarebbe condivisibile, perché non si fonderebbe sulla valutazione dell’imputato dal punto di vista soggettivo, ma si limiterebbe ad una
generica censura nei confronti di quest’ultimo, derivante non da specifiche azioni od omissioni compiute, ma dalla circostanza di essere legato ad altri soggetti di interesse; la condanna scaturirebbe non da un’analisi del comportamento del ricorrente ma dall’applicazione di un’illegittima proprietà transitiva.
Le motivazioni relative al ricorrente non sarebbero logiche e coerenti da poter essere considerate idonee a superare il ragionevole dubbio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo è manifestamente infondato.
1.1. Il ricorrente contesta la valutazione della Corte di appello laddove ha ritenuto che risulti provata la confusione tra la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE
Si contesta, però, tale conclusione non prospettando il travisamento della prova, ma proponendo esclusivamente una lettura alternativa delle fonti di prova, per altro specificamente valutate dalla Corte di appello (cfr. pag. 5-7 del ricorso).
Sul punto, il ricorso è stato proposto per motivi non consentiti dall’art. 606 cod. proc. pen. perché prospetta questioni di merito ed in fatto e critica l’adeguatezza della valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito proponendo alla Corte una lettura alternativa; la rilettura delle fonti di prova è estranea al sindacato di legittimità; né risulta correttamente prospettato il travisamento della prova.
Per altro, la motivazione della sentenza deve leggersi integralmente, anche nella parte in cui la Corte di appello ha riassunto gli elementi di prova a carico del ricorrente (cfr. pagine 11-15; 17-18).
1.2. È, invece, fondato il primo motivo nella parte in cui deduce la mancanza di motivazione sulla sussistenza dell’elemento soggettivo dei reati, in particolare sul dolo specifico del reato ex art. 452-quaterdecies cod. pen.
Nella sentenza di primo grado la posizione del ricorrente è trattata nelle pagine 70-73. Dopo la parte sulla qualificazione giuridica dei fatti (par. 9) il Tribunale ha motivato da pag. 78 sull’elemento soggettivo, prima in diritto e poi con riferimento alla sola posizione degli imputati COGNOME. Manca una specifica motivazione relativa alla posizione del ricorrente.
Con l’atto di appello (punto D, pag. 16), si contestò esplicitamente la sussistenza dell’elemento soggettivo e l’assenza di motivazione sul punto.
Nelle pagine 27-29 della sentenza impugnata non si rinviene la motivazione sulla sussistenza dell’elemento soggettivo dei reati, nonostante lo specifico motivo di appello e l’assenza di una motivazione sul punto da parte della sentenza di primo grado.
L’accoglimento del primo motivo, sull’elemento soggettivo dei reati restando assorbiti i successivi, determina l’annullamento con rinvio della sente impugnata ad altra sezione della Corte di appello di Milano per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Milano. Così deciso il 01/12/2022.