Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 7635 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 7635 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/02/2026
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 31/07/2025 del TRIBUNALE di MESSINA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 31 luglio 2025, il Tribunale di Messina, in funzione di giudice del riesame, ha rigettato le istanze presentate nell’interesse di COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME, confermando l’ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Messina del 14 luglio 2025, con cui era stata applicata nei loro confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione ai associazione per delinquere finalizzata al trafgj ‘ co illecito di rifiuti e del reato di cui all’art. 452-quaterdecies c.p. contestati, rispettivamente ai capi 1) e 2) della preliminare rubrica.
Avverso tale ordinanza, gli indagati, a mezzo dei difensori, hanno proposto ricorso per cassazione.
Il ricorso dell’AVV_NOTAIO, difensore di COGNOME NOME e di COGNOME NOME, è affidato a tre motivi.
2.1. Con il primo motivo, si deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p., per inosservanza o erronea applicazione della legge penale e per contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza del delitto di associazione per delinquere. La difesa sostiene che il Tribunale del riesame avrebbe erroneamente interpretato le risultanze investigative, confondendo la fattispecie associativa con il mero concorso di persone nel reato. Si argomenta che i rapporti tra i ricorrenti e il coindagato COGNOME COGNOME di natura esclusivamente commerciale in relazione a singole ipotesi criminose, tant’è che nelle intercettazioni gli unici argomenti di conversazione COGNOME “la natura e tipologia del prodotto” e “il prezzo” e che mancava la prova di un pactum sceleris e dell’ affectio societatis. Si evidenzia, inoltre, una presunta contraddittorietà co altre decisioni dello stesso Tribunale che, nei confronti di coindagati NOME e NOME COGNOME e NOME COGNOME, chiamati a rispondere di un numero di reati superiore, avrebbe escluso la sussistenza del vincolo associativo valutando in termini differenti il medesimo compendio indiziario, e, in relazione al riesame di una misura reale, avrebbe ritenuto che l’apporto di COGNOME avesse inciso solo marginalmente sul volume d’affari delle società dei COGNOME.
2.2. Con il secondo motivo, si lamenta la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p., in relazione alla configurazione del reato di cui all’art. 45 quaterdecies c.p. Secondo la prospettazione difensiva, i fatti avrebbero dovuto essere riqualificati nella più lieve ipotesi contravvenzionale di gestione illecita rifiuti di cui all’art. 256 del d. Igs. 152/2006. Si sostiene che i ricorrenti avrebbero “allestito mezzi e attività continuative organizzate” al fine specifico di commettere il reato, essendo le loro aziende già operanti nel settore e dot autorizzazioni. La loro condotta si sarebbe limitata a ricevere materiale da un soggetto (COGNOME) che aveva perso le autorizzazioni, proseguendo un rapporto commerciale preesistente. A sostegno, vengono richiamate pronunce di legittimità che distinguono il ruolo del mero destinatario del rifiuto da quello del partecipe all’organizzazione che gestisce il traffico.
2.3. Con il terzo motivo, si censura la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p., con riferimento alla valutazione delle esigenze cautelari. La difesa denuncia la contraddittorietà e l’illogicità della motivazione, sostenendo che il Tribunale non avrebbe adeguatamente considerato i seguenti elementi a favore dei COGNOME: lo stesso Tribunale del riesame aveva ritenuto che NOME COGNOME non fosse legittimato a chiedere la “revisione del sequestro cautelare”, così
smentendo l’ordinanza impugnata nella parte in cui gli attribuiva il ruolo di amministratore di fatto delle società facenti capo alla famiglia; la cessazione delle cariche sociali di NOME COGNOME e il ruolo di mero dipendente di NOME COGNOME; la nomina di un commissario giudiziale per le società RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE; le differenti valutazioni espresse dal Tribunale del Riesame nei confronti delle posizioni “dei COGNOME“; l’eterogeneità e il carattere risalente nel tempo dei precedenti degli indagati. Si contesta, inoltre, la rilevanza assegnata all’informativa interdittiva antimafia, sostenendo che era relativa a “fatti per cui intervenuta sentenza di assoluzione per fatti analoghi”. La sentenza è allegata al ricorso.
Il ricorso dell’AVV_NOTAIO, difensore di NOME COGNOME, è affidato a tre motivi, che sostanzialmente ricalcano quelli delllavvAVV_NOTAIO.
3.1 Con il primo motivo, si contesta la violazione di legge e il vizio d motivazione con riferimento al reato associativo.
Seguendo il medesimo percorso argomentativo adottato dall’AVV_NOTAIO si deduce che: i rapporti con COGNOME avevano riguardato singole operazioni commerciali; in relazione a NOME e NOME COGNOME e a COGNOME NOME era stata esclusa la sussistenza del vincolo associativo; non era configurabile né una struttura organizzata stabile, né uno scopo comune fra COGNOME e i COGNOME; le sessantotto tonnellate di rifiuti conferiti da COGNOME rappresentavano una frazione “marginale e irrisoria rispetto al volume di affari delle società dei COGNOME“.
3.2 Con il secondo motivo, si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al reato di cui all’art. 452-quaterdecies c.p. proponendo argomenti che ricalcano esattamente quelli dell’AVV_NOTAIO, tanto da citare le medesime sentenze.
3.3 Anche il terzo motivo, che denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alle esigenze cautelari, risulta sovrapponibile a quello dell’AVV_NOTAIO, soffermandosi non soltanto sulla posizione di NOME, ma anche su quelle di NOME e NOME COGNOME.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi, che possono essere esaminati congiuntamente, risultando le censure difensive sovrapponibili, sono inammissibili per le ragioni di seguito esposte.
Il Tribunale del riesame ha fornito una motivazione ampia, coerente e priva di vizi logici manifesti per giustificare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza L’ordinanza impugnata ha analiticamente esaminato le risultanze delle intercettazioni telefoniche e ambientali, le attività di osservazione e i riscontr
documentali, desumendone non un mero rapporto commerciale, ma un’intesa stabile e una collaborazione continuativa tra i ricorrenti, da una parte, e COGNOME e i suoi stretti collaboratori, ossia la moglie, NOME, e il suocero, NOME COGNOME finalizzata non soltanto al sistematico traffico illecito di rifiuti contestato al cap ma all’attuazione di un più vasto programma delinquenziale in tema di reati ambientali.
I giudici di merito hanno ricostruito un sistema organizzato e abusivo che faceva capo a COGNOME il quale riceveva rilevanti quantità di metalli, sovente provento di furto, da fornitori che operavano abusivamente nel territorio messinese e le trasportava, benché privo di autorizzazione, a Catania per conferirli alla RAGIONE_SOCIALE, che sino al novembre 2022 non era neppure autorizzata come centro di conferimento, che li riceveva ben sapendo che COGNOME non poteva svolgere quel tipo di attività e nonostante non fossero stati compilati i FIR, versando al predetto, prevalentemente tramite la RAGIONE_SOCIALE, un corrispettivo. I ricorrenti in tale sistema, quindi, svolgevano un ruolo centrale in quanto proprio in quanto disponibili ad acquistare rifiuti non tracciati da soggetti privi delle necessarie autorizzazion permettevano all’intera filiera di operare garantendo un profitto ai soggetti coinvolti.
1.1 Le difese contestano, in relazione alla fattispecie di cui all’art. 45 quaterdecies c.p., l’integrazione del reato deducendo che la gestione dei rifiuti conferiti da COGNOME era avvenuta utilizzando le strutture aziendali preesistenti nonché, sia pure in maniera più sfumata, la sussistenza dell’elemento dell’ingente quantità, sostenendo che quanto ceduto da COGNOME era una parte esigua del fatturato totale dei COGNOME.
1.2 Tale ultima censura, però, non si confronta con la risposta data in proposito dal Tribunale del riesame che, a pag. 15, richiamando decisioni di questa Corte, ha sottolineato che, nel periodo monitorato, il quantitativo di rifiuti conferi ammontava a 68 tonnellate di rottami e che la sua connotazione in termini ingente quantitativo, giustificato dal dato oggettivo della mole dei rifiuti, non trova ostacolo nella relazione con il quantitativo di rifiuti gestito dall’impianto.
Ancora, in relazione all’elemento organizzativo, le difese richiamano principi tratti da sentenze inesistenti, risultando i dati identificativi delle pronu richiamate a pag. 12 del ricorso a firma dell’AVV_NOTAIO e a pag. 8 del ricorso dell’AVV_NOTAIO relative a decisioni di differenti Sezioni di questa Corte del tut inconferenti rispetto alle questioni sollevate, e non tiene conto del consolidato orientamento di legittimità che ritiene il requisito dell’ “allestimento di mezzi attività continuativamente organizzate” integrato da una struttura organizzativa, di tipo imprenditoriale, idonea ed adeguata a realizzare l’obiettivo criminoso preso di mira, ancorché non “destinata in via esclusiva alla commissione di attività illecite” ( Sez. 3, n. 40827 del 06/10/2005, COGNOME, sul punto non massimata;
Sez. 3, n. 47918 del 12/11/2003, NOME, Rv. 226896 – 01; più di recente Sez. 3, n. 6513 del 19/1/2021, Fattizzo).
2. Il Tribunale ha, poi, collocato il reato di cui all’art. 452-quaterdecies c.p. un contesto più ampio rappresentandolo come reato fine di un’associazione a delinquere composta da due gruppi familiari portatori di interessi convergenti, in quanto animati dalla volontà di conseguire illeciti profitti tramite attività di gestio dei rifiuti attuate in violazione delle norme che le regolavano, legai da una solida collaborazione che garantiva “una mutua assistenza” e consentiva di sfruttare ogni occasione di profitto si presentasse senza necessità di dover ogni volta preventivamente definire compiti e guadagni.
A parere dei giudici di merito, pertanto, nella struttura composta dai due nuclei familiari COGNOME ravvisabili gli elementi caratterizzanti l’associazione a delinquere, rappresentati: a) da un vincolo associativo tendenzialmente permanente, o comunque stabile, destinato a durare anche oltre la realizzazione dei delitti concretamente programmati; b) dalla tendenziale indeterminatezza del programma criminoso; c) dall’esistenza di una struttura organizzativa, sia pur minima, ma idonea e soprattutto adeguata a realizzare gli obiettivi criminosi presi di mira (Sez. 5, n. 4624 del 30/9/2025,dep. 2026, Sansotta; Sez. 2, n. 16339 del 17/01/2013, COGNOME, Rv. 255359 – 01; Sez. 1, n. 10107 del 14/07/1998, COGNOME, Rv. 211403 – 01).
2.1 Elementi sintomatici dell’esistenza dell’associazione sono stati dai giudici di merito individuati:
nelle risorse finanziarie, nei mezzi e nelle informazioni date dai ricorrenti a COGNOME al fine di consentirgli di svolgere e incrementare l’attività illecita così potersi assicurare maggiori margini di profitto, essendo costantemente interessati ad acquistare i rifiuti ferrosi dal sodale reperiti, tant’è che ripetutamen sollecitavano la consegna di nuovi carichi;
nella disponibilità dei ricorrenti ad acquistare qualunque tipo di rifiuto metallic conferito da COGNOME, anche quando ne risultava palese l’origine illecita;
nell’ausilio prestato da COGNOME ai ricorrenti per la risoluzione dei problemi logistici o di manutenzione;
negli ingenti quantitativi di rifiuti che le società di COGNOME avevano conferit alla RAGIONE_SOCIALE prima del sequestro dell’impianto della società e nell’interesse dei ricorrenti al rapido dissequestro della struttura così da poter nuovamente disporre di un sito che consentisse loro di operare senza il rispetto delle discipline vigenti.
2.2 Tali comportamenti e disponibilità, proprio perché non specificatamente agevolativi della commissione di questo o quel reato fine, sono stati ritenuti dal Tribunale dimostrativi dell’esistenza di un programma criminoso di natura
4 -, indeterminata, tendenzialmente stabile in quanto trascendeva la singola operazione illecita, volto a favorire e permettere la perpetrazione di un numero indeterminato di reati in materia di gestione dei rifiuti avvalendosi dei mezzi e dell’organizzazione imprenditoriale dei due gruppi familiari. Tale chiave di lettura spiega, secondo i giudici di merito, lo sforzo profuso dai ricorrenti per assicurare l’operatività del gruppo facente capo a COGNOME e la restituzione dell’impianto della RAGIONE_SOCIALE e, al contempo, i suggerimenti e l’ausilio prestato da COGNOME per procurare nuove occasioni di profitto ai COGNOME e per mantenere efficienti i loro mezzi meccanici.
2.3 II Tribunale ha, inoltre, esaminato le vicende apparentemente distoniche rispetto all’ipotesi accusatoria accertate ritenendole irrilevanti ai fini de configurazione del reato associativo, risultando l’esistenza di scopi personali diversi e contrapposti tra i singoli associati compatibile con un vincolo associativo volto all’attuazione di un progetto generale, da realizzare mediante le attività delittuose, finalizzato a perseguire utili da ripartire tra i diversi operatori econom coinvolti ( in tale senso Sez. 3, n. 23335 del 28/01/2021, COGNOME, Rv. 281589 01).
2.4 II Tribunale, inoltre, uniformandosi al consolidato orientamento di legittimità in tema di concorso fra le ipotesi delittuose di cui all’art. 416 e 4 quaterdecies c.p., ha sottolineato la non sovrapponibilità dell’apparato organizzativo che permetteva l’operatività dell’associazione e la coordinazione fra i soggetti coinvolti e le strutture aziendali utilizzate per la commissione dell condotte previste dall’art. 452-quaterdecies c.p. ( ex multis Sez. 3, n. 40553 del 18/7/2024, COGNOME; Sez. 3, n. 34182 del 24/9/2025, COGNOME).
2.5 A tale apparato argomentativo le difese oppongono censure smentite dalle fonti di prova valorizzate dai giudici di merito o volte a ottenere una rivalutazione degli elementi probatori che esulano dal controllo riservato al giudice di legittimità sui provvedimenti del Tribunale del riesame.
2.6 Le telefonate intercettate, e segnatamente quelle richiamate alle pagg. da 9 a 14 dell’ordinanza, dimostrano la non veridicità dell’affermazione difensiva secondo cui le conversazioni riguardavano “il singolo caso”, ossia singole operazioni di gestione dei rifiuti, mentre gli sforzi profusi dai ricorrenti per favor e sollecitare i conferimenti da parte di COGNOME e per poter utilizzare nuovamente le strutture della RAGIONE_SOCIALE senza ottemperare agli obblighi di legge al fine di incrementare i loro profitti consentono di disattendere la testi difensiva, che imputa i rapporti fra i COGNOME e COGNOME alla volontà dei primi di aiutare i secondo in un momento di difficoltà, disvelando un più vasto programma delinquenziale volto alla perpetrazione di un numero indeterminato di reati in tema di rifiuti.
2.7 Quanto poi all’argomento incentrato sul confronto con altre decisioni del Tribunale del Riesame, va osservato che la censura, oltre a non confrontarsi con le intercettazioni, con la stabilità e la portata del rapporto di collaborazione fra i NOME e COGNOME, nel chiedere di esaminare la coerenza esterna del provvedimento rispetto a quelli adottati nei confronti di altri indagati, mira ottenere da questa Corte una nuova e più favorevole lettura del compendio indiziario che, sovrapponendosi a quella dei giudici di merito, riconduca le vicende per cui si sta procedendo all’ipotesi del concorso degli indagati nei reati fine.
2.7.1 Va, però osservato che, secondo l’orientamento consolidato di questa Suprema Corte, che il Collegio condivide, in tema di misure cautelari personali, il giudizio di legittimità relativo alla verifica della sussistenza o meno dei gravi ind di colpevolezza, oltre che delle esigenze cautelari, deve riscontrare, nei limiti dell devoluzione, la violazione di specifiche norme di legge o la mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato. L’ordinamento non consente, infatti, al giudice di legittimità di intervenire nell ricostruzione dei fatti, né di sostituire l’apprezzamento del giudice di merito circa l’attendibilità delle fonti e la rilevanza dei dati probatori, dovendosi il sindacato questa Corte dirigersi a controllare se il giudice di merito abbia dato adeguato conto delle ragioni che l’hanno convinto della sussistenza o meno della gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato e a verificare la congruenza della motivazione riguardante lo scrutinio degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che devono governare l’apprezzamento delle risultanze analizzate (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, COGNOME, Rv. 215828; nonché Sez. 1, n. 36920 del 27/4/2023; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, COGNOME, Rv. 276976-01; Sez. 2, n, 31553 del 17/05/2017, COGNOME, Rv. 270628; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, COGNOME, Rv. 255460). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
2.7.2 Sostenere, come si legge nel ricorso, che il Tribunale avrebbe dovuto uniformarsi alle conclusioni cui era pervenuto in ordine ai rapporti di COGNOME con i COGNOME, in relazione ai quali aveva ritenuto che la struttura organizzativa dell’associazione coincidesse con quella che aveva permesso la consumazione del reato ambientale, non soltanto non si confronta con quanto esposto nell’ordinanza impugnata in ordine alle peculiarità del rapporto di collaborazione fra il nucleo familiare di COGNOME e i ricorrenti ma investe il significato attribuito ai investigativi dal Tribunale del riesame al fine di dimostrare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.
2.7.3 L’argomentazione difensiva, inoltre, non considera che “la realizzazione di una sola tipologia di delitti, quale scopo dell’associazione, non si pone in contrasto con il carattere indeterminato del programma criminoso, giacché esso attiene al numero, alle modalità, ai tempi e agli obiettivi dei delitti progettati, possono perciò anche integrare violazioni di un’unica disposizione di legge, senza
che ciò incida sulla configurabilità del delitto associativo” (Sez. 3, n. 33084 del 15/07/2021, Mingolla, Rv. 282476 – 01).
Non supera il vaglio di ammissibilità neppure il terzo motivo dei ricorsi, relativo alle esigenze cautelari.
In primo luogo, il motivo non confronta compiutamente con la motivazione contestata, che non si è limitata a richiamare la cd. doppia presunzione di cui all’art. 275 c.p.p., ma ha sottolineato la gravità dei fatti, la “pervicace e sistemati violazione delle disposizioni in materia ambientale” e la “straordinaria attualità delle esigenze cautelari”. In particolare, il Tribunale ha valorizzato un sequestro operato a maggio 2025 presso l’impianto della RAGIONE_SOCIALE per reati ambientali analoghi, a dimostrazione di come “il mancato rispetto delle normative di settore” costituisca per i ricorrenti “una vera e propria prassi consolidata” del tutto indipendente dai rapporti con COGNOME.
I ricorsi, però, ignorano la “consolidata prassi”, connotata dal mancato rispetto delle normative di settore e delle prescrizioni cui i ricorrenti avevano “uniformato la propria attività”, cui lungamente si sofferma l’ordinanza.
3.1 Gli argomenti difensivi, inoltre, o non risultano essere stati proposti dinanzi al Tribunale del Riesame oppure sono privi del carattere della decisività.
3.2 Non risultano sollevate dinanzi al Tribunale del riesame le questioni afferenti alla cessazione di NOME COGNOME dalle cariche, il ritenuto difetto di legittimazione di NOME COGNOME a impugnare il provvedimento di sequestro preventivo, la posizione di lavoratore subordinata di NOME COGNOME e la nomina di un commissario per la gestione ordinaria delle società facenti capo ai ricorrenti, non facendo a esse cenno l’ordinanza impugnata e non avendo i ricorrenti contestato la sintesi dei motivi di doglianza proposti esposta nel medesimo provvedimento.
Va, quindi, ricordato che, per il principio generale operante in materia di impugnazioni, sussiste un onere di specifica contestazione del riepilogo dei motivi di impugnazione esposto nel provvedimento impugnato, se ritenuto incompleto o comunque non corretto (Sez. 2, n. 9028 del 5/11/ 2013, dep. 2014, Rv.259066; Sez. 3, n. 31650 del 3/4/2017, COGNOME, Rv. 270627; Sez. 4, n. 17449 del 02/04/2025, COGNOME, Rv. 288117 – 01 ).
Non essendo stata sollevata alcuna contestazione nel riepilogo delle censure proposte dinanzi al Tribunale del Riesame, deve rilevarsi che l’incidenza sulle esigenze cautelari delle predette deduzioni difensive non sono valutabili in questa sede in forza del consolidato principio giurisprudenziale secondo cui “in tema di impugnazioni avverso i provvedimenti de libertate, pur nella peculiarità del contesto decisorio del giudizio di riesame resa manifesta dall’art. 309, comma 9, cod. proc. pen., il. ricorrente ha l’onere di specificare le doglianze attinenti al meri
(sul fatto, sulle fonti di prova e sulla relativa valutazione) onde provocare il giudic del riesame a fornire risposte adeguate e complete, sulle quali la Corte di cassazione può essere chiamata a esprimersi; pertanto, in mancanza di tale devoluzione, è inammissibile il ricorso che sottoponga alla Corte di legittimità censure su tali punti, che non possono trovare risposte per carenza di cognizione in fatto addebitabile alla mancata osservanza del predetto onere, in relazione ai limiti del giudizio di Cassazione, ex art. 606 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 20003 del 10/01/2020, COGNOME, Rv. 279505 – 03; Sez. 6, n. 16395 del 10/01/2018, COGNOME, Rv. 272982)” (Sez. 4, n. 17449 del 02/04/2025, COGNOME, Rv. 288117 01).
3.3 Privi del requisito della decisività sono gli argomenti prospettanti l’irrilevanza dell’interdittiva antimafia in quanto “per fatti analoghi” era intervenu sentenza di assoluzione o il carattere eterogeno e risalente dei precedenti di NOME NOME NOME COGNOME.
3.4 Anche a voler ignorare che non è stato neppure dedotto che la sentenza di assoluzione sia irrevocabile, in ogni caso il ricorso non si sofferma a spiegare perché l’assoluzione per “fatti analoghi” svuoterebbe di valore significativo dell’interdittiva antimafia del 16/8/2023.
3.4.1 Va allora ricordato che il ricorso per Cassazione con cui si lamenta la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione per l’omessa valutazione di circostanze acquisite agli atti non può limitarsi, pena l’inammissibilità, ad addurre l’esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, ma deve, invece: a) identificare l’atto processuale cui fa riferimento; b) individuare l’elemento fattual o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza; c) dare la prova della verità dell’elemento fattuale o del dato probaorio invocato, nonché della effettiva esistenza dell’atto processuale su cui tale prova si fonda; d) indicare le ragioni per cui l’atto inficia compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l’intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale “incompatibilità” all’interno dell’impianto argomentativo del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 – 01; Sez. 3, n. 2039 del 02/02/2018, dep. 17/01/2019, COGNOME, Rv. 274816 – 07; Sez. 6, n. 45036 del 02/12/2010 – dep. 22/12/2010, Damiano, Rv. 249035).
Nel caso di specie la deduzione difensiva non spiega la decisività della sentenza in relazione all’impianto argomentativo contestato, così condannando la censura fondata sulla pronuncia all’oblio.
3.5 I vissuti delinquenziali di NOME e NOME COGNOME, ancora, risultano esplicitamente presi in considerazione dal Tribunale e le censure difensive sul
punto risultano o del tutto generiche, non specificando l’epoca di commissione dei reati, che nel caso di NOME non possono essere così risalenti come si prospetta, avendo il Tribunale dato atto che l’indagato era stato di recente ammesso ai servizi sociali, e, comunque, l’incidenza che il dato temporale assumerebbe sul ragionamento probatorio relativo a NOME, in relazione al quale il Tribunale ha sottolineato che la lunga striscia di reati commessi disvelava come le strategie imprenditoriali adottate COGNOME state da “sempre” improntate alle violazione delle regole del settore.
Alla luce delle considerazioni che precedono, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili.
Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che i ricorrenti sopportino le spese processuali e versino la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, esercitando la facoltà introdotta dall’art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall’art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell’inammissibilità stessa come sopra indicate.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/2/2026