Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 8783 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 8783 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/02/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Reggio RAGIONE_SOCIALE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 3/4/2025 RAGIONE_SOCIALE Corte di appello di Reggio RAGIONE_SOCIALE; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso;
udite le conclusioni dei difensori delle parti civili, AVV_NOTAIO, sostituzione dell’AVV_NOTAIO, e NOME COGNOME, che hanno chiesto il rigetto del ricorso;
udite le conclusioni del difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 3/4/2025, la Corte di appello di Reggio RAGIONE_SOCIALE, in parziale riforma RAGIONE_SOCIALE pronuncia emessa il 4/7/2018 dal locale Tribunale,
dichiarava non doversi procedere nei confronti di NOME COGNOME in ordine al reato ascrittogli, perché estinto per morte del reo, e confermava la condanna di NOME COGNOME con riguardo al delitto di cui agli artt. 110 cod. pen., 260, d. Igs. 3 aprile 2006, n. 152.
Propone ricorso per cassazione quest’ultimo, deducendo i seguenti motivi:
inosservanza dell’art. 360 cod. proc. pen.; nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza per violazione del contraddittorio. La Corte di appello non si sarebbe pronunciata sulla palese violazione del diritto di difesa subita dal ricorrente, riscontrata dal fatto c le attività tecniche disposte dal Pubblico Ministero sarebbero state qualificate come rilievi, dunque accertamenti ripetibili, di cui all’art. 359 cod. proc. pen., anzi come accertamenti non ripetibili, ex art. 360 cod. proc. pen.; proprio in questi termini, infatti, avrebbero operato i due professionisti nominati dall’accusa, i qual avrebbero espresso numerose “valutazioni” sia nell’elaborato che nel corso dell’esame dibattimentale. La violazione dell’art. 360 cod. proc. pen., dunque, avrebbe comportato il mancato avviso delle operazioni alle parti e ai loro difensori, oltre alla impossibilità di nominare un proprio consulente. A ciò si aggiunga, peraltro, che tale attività non sarebbe stata neppure ben verbalizzata, ad esempio non emergendo chi sarebbe stato presente al sopralluogo, nell’interesse RAGIONE_SOCIALE “RAGIONE_SOCIALE“, in mancanza del ricorrente;
inosservanza dell’art. 415-bis cod. proc. pen. La Corte di appello non si sarebbe pronunciata sulla palese violazione RAGIONE_SOCIALE norma, evidenziata dal fatto che molti dei documenti utilizzati dai consulenti del Pubblico Ministero non sarebbero stati depositati presso la Procura RAGIONE_SOCIALE Repubblica, restando presso la polizia giudiziaria, e che, in ogni caso, quelli utilizzati dagli stessi consule costituirebbero soltanto una parte rispetto al totale. Il Pubblico Ministero, dunque, non avrebbe depositato tutti gli atti funzionali all’esercizio dell’azione penale, come peraltro evidenziato dalla difesa in più momenti del dibattimento e come da passi di alcune udienze che il ricorso riporta. Il diritto di difesa, pertanto, risultere irrimediabilmente leso, non potendo trovare alcuna giustificazione la “scelta” operata dal Pubblico Ministero. Sul punto, peraltro, il motivo precisa che: a) il ricorrente avrebbe ricoperto la carica di legale rappresentante RAGIONE_SOCIALE società soltanto dal 26/9/2007 al 10/3/2011, peraltro disponendo la chiusura dell’impianto al ricevimento di nuovi rifiuti fino al 7/8/2008. Solo in questi termini, pertant potrebbe essere chiamato a rispondere; b) lo stesso ricorrente non sarebbe stato presente in occasione del sopralluogo effettuato dai consulenti del Pubblico Ministero in data 24/4/2009, come da passaggi del dibattimento richiamati. Il diverso dato riportato in sentenza, pertanto, non sarebbe corretto; c) la società, in forza delle autorizzazioni rilasciate, avrebbe potuto gestire rifiuti (tra gli a
con codice CER 190805 (fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane), con quantitativo massimo annuo pari a 22.500 tonnellate;
– carenza, manifesta illogicità e/o contraddittorietà RAGIONE_SOCIALE motivazione quanto alla responsabilità dell’imputato in ordine al capo A); erronea applicazione RAGIONE_SOCIALE legge penale. Richiamata giurisprudenza in tema di responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio, si contesta alla Corte di appello di aver prestato acritica acquiescenza alla sentenza di primo grado, già in sé viziata, così ribadendo molteplici errori e violando i principi di legittimità in tema di motivazione per relationem. In particolare, è citata la normativa concernente la produzione di compost di qualità, con specifico riguardo al d.m. 5/2/1998 e all’allegato 1B del d. Igs. 27 gennaio 1992, n. 99; di seguito, il ricorso precisa che tutti gli ingressi in situ di fanghi di depurazione da acque reflue, recanti il codice CER richiamato, sarebbero stati sostenuti da regolare documentazione, da analisi e campionamento, con piena osservanza dei limiti di legge. Ulteriori controlli, inoltre, sarebbero stati eseguiti dalla società, così ancora confermando l’assoluta regolarità dei conferimenti, monitorati e verificati, risultando sempre nei limiti legge, come peraltro accertato anche dall’RAGIONE_SOCIALE. I Giudici di merito, pertanto, avrebbero dovuto addurre una motivazione logica e normativamente solida a fondamento RAGIONE_SOCIALE condanna, pronunciata nonostante la piena aderenza dei fanghi in questione ai parametri richiesti. Oltre al profilo qualitativo, relativo cioè alla natura di rifiuti con codice CER NUMERO_DOCUMENTO, la sentenza risulterebbe poi viziata anche in ordine al dato quantitativo, atteso che la società avrebbe movimentato sempre tonnellate di prodotto nei limiti di legge, anno per anno, come da deposizioni richiamate per stralci (consulente COGNOME e COGNOME); il dato affermato in sentenza, peraltro, sarebbe almeno 5 volte superiore a quello reale. Risulterebbe priva di motivazione, inoltre, l’accusa di aver accettato rifiut da intermediari non autorizzati, anche considerando che la deliberazione dell’Albo gestori ambientali n. 2 del 15/12/2010, relativa all’iscrizione delle imprese per lo svolgimento di attività di intermediazione senza detenzione di rifiuti, avrebbe offerto termine fino al 19/4/2011 per l’iscrizione medesima, che sarebbe quindi spirato quando il ricorrente non rivestiva più la carica di amministratore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Analogamente, la sentenza risulterebbe viziata nella parte in cui negherebbe l’attribuzione del codice CER richiamato solo in forza RAGIONE_SOCIALE provenienza del fango di depurazione, in mancanza di ogni analisi. Sotto altro profilo, ancora, si evidenzia che la Corte di appello, per sostenere le proprie conclusioni, avrebbe citato un precedente giurisprudenziale non conferente, perché relativo alla diversa ipotesi di uso agronomico diretto di fanghi-reflui, attraverso spandimento nel terreno, non di utilizzo di fanghi con codice 190805 al fine di produrre amrnendante compostato misto, come nel caso di specie. Negli stessi termini, la sentenza Corte di Cassazione – copia non ufficiale
risulterebbe viziata con riguardo allo sversamento del materiale lungo la scarpata, per il quale non si apprezzerebbe un serio e critico vaglio dei motivi di appello; la piena aderenza ai valori di legge, peraltro, emergerebbe anche sul punto, come da deposizione del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, riportata in stralci. Ulteriori profil sollevati nel gravame, e numerati ai punti da 1-7 in pag. 54 del ricorso, inoltre, sarebbero rimasti privi di valutazione. Ne emergerebbe un impianto motivazionale carente di chiarezza e precisione, fondato su sillogismi, deduzioni disancorate dalle evidenze istruttorie e travisamento delle prove quanto alla piena aderenza dei fanghi da depurazione ai valori e limiti richiesti;
gli stessi vizi di motivazione sono poi denunciati in ordine alla natura di quanto rinvenuto nella scarpata, che la sentenza avrebbe apoditticamente qualificato come rifiuto e che, per contro, tale non sarebbe, ai sensi dell’art. 184ter, d. Igs. n. 152 del 2006 e RAGIONE_SOCIALE giurisprudenza di legittimità, risultando un fertilizzante aderente ai requisiti di cui al d. Igs. 29 aprile 2010, n. 75. motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza sul punto, peraltro, sarebbe del tutto carente, come emergerebbe dalle dichiarazioni del teste COGNOME, riportate per stralci. Nessuna prova, inoltre, coinvolgerebbe l’accusa di aggravamento del dissesto idrogeologico e di deturpamento dell’ambiente, come evidenziato dalla mancata richiesta di interventi ripristinatori o di bonifica (e dalla commercializzazione dei prodott anche da parte degli amministratori giudiziari nominati);
inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 260 contestato. Gli elementi costitutivi del reato risulterebbero assenti nel caso di specie, alla luce sia dell piena regolarità amministrativa ed operativa RAGIONE_SOCIALE società, che avrebbe agito sempre nel rispetto di tutte le prescrizioni impartite, sia RAGIONE_SOCIALE assenza del richiest dolo specifico. La condotta riscontrata, pertanto, rientrerebbe nella cornice contravvenzionale di cui all’art. 256, d. Igs. n. 152 del 2006, quale ipotesi d discarica non autorizzata, alla luce delle dimensioni dell’area occupata e RAGIONE_SOCIALE quantità dei rifiuti depositati; ciò, peraltro, solo qualora si intendesse comunque qualificare i prodotti come rifiuti, e non come fertilizzanti;
infine, la motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza è contestata quanto alla misura RAGIONE_SOCIALE pena, compreso il bilanciamento delle circostanze, che non sarebbe congrua e apparirebbe sostenuta soltanto da mere formule di stile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso risulta manifestamente infondato.
Con riguardo alla prima censura, che concerne la violazione dell’art. 360 cod. proc. pen. in punto di accertamenti tecnici non ripetibili, con conseguente lesione del diritto di difesa, la stessa risulta del tutto priva di fondamento, com
peraltro adeguatamente già evidenziato sia dal Tribunale che dalla Corte di appello.
4.1. Quest’ultima, richiamando la sentenza di primo grado, ha infatti evidenziato, innanzitutto, che il Pubblico Ministero, nominati due consulenti tecnici, aveva conferito loro l’incarico – di cui all’art. 359 cod. proc. pen. accertare le attività svolte presso la RAGIONE_SOCIALE, i materiali in ingresso e uscita, le loro caratteristiche, la conformità alla normativa e agli atti autorizzat in tema di produzione di ammendanti o fertilizzanti, il tutto previo esame degli atti ed effettuati i necessari accertamenti sul posto. Di seguito, la pronuncia di appello ha sottolineato – con verifica in fatto non censurabile in questa sede di legittimità – che gli accertamenti avevano avuto natura essenzialmente documentale e che quelli di natura tecnica, comunque, non avevano presentato alcun carattere irripetibile, per come questo è definito dalla giurisprudenza di legittimità; particolare, è stato ribadito che l’accertamento tecnico irripetibile, che impone di assolvere agli adempimenti richiesti dall’art. 360 cod. proc. pen., è solo quello che, in forza di una valutazione “ex ante”, e sulla base di una ragionevole prevedibilità, sia causa di alterazione RAGIONE_SOCIALE cosa, del luogo o RAGIONE_SOCIALE persona sottoposta all’esame medesimo (tra le molte, Sez. 1, n. 1059 del 3/10/2024, P., Rv. 287484; Sez. 3, n. 46043 del 20/3/2018, C., Rv. 274519). Ebbene, il ricorso non individua affatto tali caratteri, limitandosi a sostenere – con inammissibili stralci di deposizioni generiche censure – che l’esame dei citati consulenti e del loro elaborato evidenzierebbe non già semplici “osservazioni”, ma vere “valutazioni critiche secondo canoni tecnici e scientifici”.
4.2. Lo stesso motivo di impugnazione, di seguito, risulta privo di ogni fondamento anche nella parte in cui sostiene che la verbalizzazione dell’attività dei consulenti sarebbe avvenuta senza cura, con particolare riguardo alla presenza del ricorrente al sopralluogo del 24/4/2009, che sarebbe stata riportata contrariamente al vero. Anche sul punto, infatti, questa Corte evidenzia il carattere evidentemente fattuale RAGIONE_SOCIALE questione, propria RAGIONE_SOCIALE sola fase di merito e non consentita innanzi al Giudice di legittimità.
Anche il secondo motivo di ricorso, che contesta l’inosservanza dell’art. 415-bis cod. proc. pen, risulta inammissibile, sotto un duplice profilo.
5.1. In primo luogo, l’affermazione secondo cui i consulenti del Pubblico Ministero si sarebbero espressi soltanto sulla base di “atti parziali”, di una mera “porzione di documenti”, è del tutto generica, non specificando quali documenti sarebbero stati esclusi da ogni esame, e, soprattutto, quale rilievo questi avrebbero potuto avere sull’esito del giudizio, qualora valutati. Il ricorso non offre alcuna indicazione al riguardo, sebbene necessaria per valutare l’ammissibilità RAGIONE_SOCIALE censura, ed il richiamo ad alcuni stralci di talune deposizioni – contenuti alle
pagg. 12-14 del ricorso – emerge come palesemente inammissibile, anche per la mancata allegazione dei relativi, completi verbali.
5.2. In secondo luogo, nessuna violazione dell’art. 415-bis cod. proc. pen. può essere ravvisata nel fatto che la documentazione depositata presso il Pubblico Ministero sarebbe solo parziale, mentre altra sarebbe rimasta presso gli uffici di polizia giudiziaria. Per un verso, la censura è ancora priva di specificità, omettendo di indicare quali documenti non sarebbero stati portati nella segreteria RAGIONE_SOCIALE Procura RAGIONE_SOCIALE Repubblica, e quale rilievo probatorio gli stessi avrebbero potuto avere sulla sentenza qui impugnata. Per altro verso, nessun confronto, sebbene richiesto, emerge con la motivazione RAGIONE_SOCIALE stessa pronuncia di appello, che ha evidenziato che tutta la documentazione in sequestro era stata comunque messa a disposizione dei legali, seppur materialmente in parte custodita negli uffici RAGIONE_SOCIALE polizia giudiziaria. Così da escludere, dunque, ogni violazione del diritto di difesa, come genericamente denunciata.
5.3. Il secondo motivo di ricorso, infine, risulta inammissibile anche nella sua ultima parte, con la quale si sottolinea: a) il periodo in cui il ricorrente avreb ricoperto il ruolo di amministratore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Sul punto, l’atto ripor stralci dichiarativi (teste COGNOME) il cui esame non è qui consentito; b) il sopralluog del 24/4/2009, al quale lo stesso COGNOME non avrebbe presenziato, contrariamente a quanto risulterebbe in atti. Anche a tale riguardo, il ricorso richiama stralci di dichiarazioni (COGNOME, COGNOME, COGNOME), evidentemente inammissibili nel giudizio di legittimità. Senza precisare, peraltro, quale decisivo rilievo la circostanza avrebbe sul tessuto RAGIONE_SOCIALE sentenza; c) le autorizzazioni di cui la società disporrebbe, peraltro mai contestate.
6. È inammissibile, di seguito, anche il terzo motivo di ricorso, con il quale lungo 38 pagine – si contesta l’affermazione di responsabilità del COGNOME con riguardo al delitto di cui all’art. 260, d. Igs. n. 152 del 2006, oggi art. 4 quaterdecies cod. pen. La censura muove dalla premessa per cui la sentenza di appello avrebbe aderito acriticamente a quella di primo grado, senza affrontare in modo adeguato le questioni sollevate con il gravame e, così, pervenendo ad una pronuncia di condanna che risulterebbe avulsa dal compendio istruttorio. La stessa censura, tuttavia, si sviluppa esclusivamente: a) in termini di puro merito, propri RAGIONE_SOCIALE sola fase di cognizione, attraverso il ripetuto richiamo (oltre che ai tes normativi) agli esiti dibattimentali ed alle dichiarazioni rese da numerosi soggetti – sempre riportate per pochi stralci e senza allegazione del relativo verbale – in ordine a quantità e qualità dei materiali rinvenuti presso la società; b) in termini evidentemente generici, come l’elencazione di vizi argomentativi concernenti ben 8 profili di merito, che il ricorso si limita ad elencare a pag. 54, senza indicarn l’effettiva portata sull’esito del giudizio; c) in termini assertivi, sulla più
ribadita affermazione secondo cui la società avrebbe operato sempre nel pieno rispetto RAGIONE_SOCIALE normativa vigente con riguardo ai fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane (codice CER 190805).
6.1. Risulta evidente, pertanto, che l’intera, ampia doglianza tende ad ottenere in questa sede una nuova e non consentita valutazione degli stessi, numerosi elementi di merito, così sollecitando la Corte di legittimità ad una differente lettura delle emergenze istruttorie, in contrasto con i limiti del sindacat di cui all’art. 606 cod. proc. pen.
A questa considerazione, poi, si aggiunga che la sentenza di appello – in doppia conforme rispetto alla analitica pronuncia di primo grado – ha confermato il giudizio di responsabilità del COGNOME con una motivazione del tutto solida, ancorata ad oggettivi (ed invero non contestati in sé) argomenti di fatto e priva di qualunque manifesta illogicità o carenza di sorta; come tale, dunque, non censurabile dalla Corte di cassazione.
7.1. In particolare, e richiamato l’ampio compendio probatorio, è stato sottolineato che:
la società svolgeva attività di recupero – mediante compostaggio – di rifiuti di matrice organica, per ottenere un prodotto finale, utile in agricoltura come fertilizzante, chiamato ammendante compostato misto, definito (dall’allora vigente d. Igs. n. 75 del 2010, allegato 2), come “prodotto ottenuto attraverso un processo controllato di trasformazione e stabilizzazione di rifiuti organici che possono essere costituiti dalla frazione organica degli RSU, proveniente da raccolta differenziata, da rifiuti di origine animale compresi i liquami zootecnici, da rifiuti di atti agroindustriali e da lavorazione del legno e del tessile naturale non trattati, da reflui e fanghi, nonché dalle matrici previste per l’ammendante compostato verde”;
b) la produzione di tale compost di qualità impone la rigorosa osservanza delle condizioni richieste sin dalla fase di ingresso, mediante la selezione dei fornitori e, soprattutto, dei rifiuti da questi conferiti, sotto il profilo qualitativo in relaz costituenti chimici;
ne consegue che possono essere utilizzati soltanto fanghi derivanti da impianti di depurazione a servizio di insediamenti abitativi e adibiti all svolgimento di servizi (attività alberghiera, turistica, sportiva, ricreati scolastica, sanitaria), nonché quelli produttivi aventi scarichi assimilabili a quel provenienti da insediamenti abitativi, identificabili con insediamenti industrial costituiti dagli effluenti dei servizi igienici e mensa o derivino da industr agroalimentari. Per contro, i fanghi provenienti dalla depurazione di acque coinvolgenti anche reflui aventi origine industriale o artigianale non sono
assimilabili a quelli abitativi e, quindi, non sono catalogabili con il codice CER CODICE_FISCALE, dunque inidonei alla produzione di compost;
d) gli accertamenti eseguiti presso la RAGIONE_SOCIALE avevano evidenziato che i fanghi trattati, in gran parte identificati con il codice appena citato, rientrando nei limiti quantitativi previsti dalla autorizzazione di cui la società e in possesso, mostravano una provenienza – nella misura del 70% – da impianti di depurazione a servizio di agglomerati urbani ed insediamenti industriali con oltre 10.000 abitanti (tra i quali Salerno, Lamezia Terme e Siderno), così da non essere utilizzabili per la produzione di compost di qualità. A tale riguardo, entrambe le sentenze hanno evidenziato – con argomento privo di illogicità manifesta – che risultava evidente in capo al ricorrente la consapevolezza di tale dato, non potendo lo stesso accontentarsi di una documentazione formalmente corretta: è stata sottolineata, in particolare, la scelta RAGIONE_SOCIALE società di accettare fanghi provenient dai centri urbani di maggiori dimensioni, peraltro risultati – in evidente logica d massimizzazione dei profitti – come fascia significativa dei fornitori. Ancora, è stato richiamato il d.m. 5 febbraio 1998 (Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22), il cui art. 8, comma 5, stabilisce che “Il titolare dell’impianto di recupero è tenuto a verificare la conformità del rifi conferito alle prescrizioni ed alle condizioni di esercizio stabilite dal present regolamento per la specifica attività svolta”. Ebbene, con accertamento in fatto qui non ripetibile, la Corte di appello ha evidenziato che la sicura provenienza dei fanghi da centri con più di 10.000 abitanti rendeva immediatamente rilevabile l’insufficienza delle analisi esibite dal produttore, e dunque necessario – per la società amministrata dal ricorrente – eseguire accertamenti più mirati; d’altronde, come evidenziato in entrambe le sentenze, lo stesso COGNOME aveva affermato che, in occasione dei conferimenti, la società procedeva anche ad un controllo visivo del materiale, segno evidente RAGIONE_SOCIALE conosciuta insufficienza RAGIONE_SOCIALE documentazione prodotta; Corte di Cassazione – copia non ufficiale e) gli stessi accertamenti, inoltre, avevano consentito di riscontrare che molti quantitativi di fanghi erano stoccati all’aperto, coperti soltanto da teli inadeguati lasciati esposti agli agenti atmosferici, sebbene non potessero essere posti in riserva e dovessero esser trattati senza indugio; la società, inoltre, non era autorizzata ad alcuno stoccaggio, come peraltro esplicitamente chiarito dallo stesso ricorrente in una comunicazione del 14/11/2017. In alcune aree, peraltro, i fanghi risultavano abbandonati da periodi prolungati, come dimostrato dalla crescita di muschio e vegetazione spontanea, e gli elementi di raccolta e drenaggio delle acque (tombini, canaletti e simili) risultavano compromessi o divelti, al punto che parte del materiale era colata nella scarpata opposta;
quanto al prodotto trovato in quest’ultimo sito, pur non qualificabile come rifiuto pericoloso, lo stesso era risultato comunque costituito da un ammasso maleodorante, sviluppato per circa 10.000 mq., scivolato per le piogge, visibilmente contaminato da elementi esterni ed incompatibile con le caratteristiche del compost autorizzato (che, infatti, dovrebbe presentarsi come terriccio profumato ed omogeneo), tanto da ospitare la germinazione spontanea di piante di pomodoro, ritenuta – ancora con accertamento in fatto privo di illogicità manifesta – segno RAGIONE_SOCIALE mancata stabilizzazione termofila. Tutto ciò, peraltro, costituiva evidente fonte di pericolo per il corso d’acqua presente a pochi metri, dato che il materiale sversato era risultato infine presente sull’alveo del torrente Saetta. In occasione di tale verifica, e delle successive analisi, era stata anche riscontrata la presenza di materiali plastici, vetro e metallo inferiore o uguale a 2 mm., oltre ad inerti litoidi in misura superiore a quella di cui all’allegato II citato d. Igs. n. 74 del 2010. Ancora, la stessa area interessata da rifiuti aveva evidenziato concentrazioni di metalli più elevate, sebbene in misura non superiore ai limiti di legge; ciò nonostante, il solo fatto che la zona colpita da questo copioso sversamento presentasse valori alterati rispetto alle aree incontaminate (come diffusamente riportato nella sentenza di primo grado) dimostrava la presenza comunque di materiale diverso dal compost autorizzato, per il quale – come già rilevato – si sarebbero dovuti riscontrare valori (oltre che odori) in linea con terreno incontaminato;
tutte queste considerazioni non risultavano superate dalle deduzioni difensive, compreso l’esame del consulente tecnico, per come adeguatamente riportato alla pag. 41 RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata;
sotto il profilo amministrativo, la documentazione esibita dall’azienda ai consulenti era risultata frammentaria e disordinata, e l’analisi comparativa tra MUD e registri di carico e scarico, quanto agli anni 2009/2011, aveva evidenziato uno scostannento rilevante tra i quantitativi di rifiuti ricevuti e quelli effettivame trattati, “a conferma dello stazionamento irregolare dei fanghi”.
7.2. Il terzo motivo di ricorso, che coinvolge in punto di fatto tutti i pro appena richiamati, risulta dunque manifestamente infondato.
Alle stesse conclusioni, ed ancora in tema di responsabilità, la Corte poi giunge anche sul quarto motivo di impugnazione, che censura la sentenza per la qualifica di rifiuto assegnata al materiale rinvenuto nella scarpata. La questione, infatti, è nuovamente posta in esclusivi termini di merito, inammissibili nel giudizio di legittimità, lamentando – dopo aver riportato la normativa e la giurisprudenza interessata – che: di “non rifiuto” si tratterebbe; non sarebbero stati compiuti accertamenti tecnici; i valori di cui all’allegato I, d. Igs. n. 75 del 2010, sarebbe stati rispettati; il rinvenimento di piante di pomodoro non sarebbe sufficiente a
qualificare il prodotto come rifiuto, come peraltro affermato dal teste COGNOME (del quale ancora il ricorso riporta solo stralci di dichiarazioni).
8.1. La Corte di appello, peraltro, si è pronunciata anche su questo motivo di gravame, dapprima richiamando la giurisprudenza di legittimità alla luce RAGIONE_SOCIALE definizione di rifiuto, di cui all’art. 183, comma 1, lett. a), d. Igs. n. 152 del 2 poi, in punto di fatto, evidenziando – nei termini già richiamati – che il material rinvenuto nella scarpata presentava componenti di vario genere (plastica, vetro, metallo e inerti litoidi, anche in misura superiore ai limiti di legge) e che sull’ar erano cresciute spontaneamente alcune piante di pomodoro. Da ciò, con argomento privo di illogicità manifesta, dunque non viziato, l’evidenza di una gestione dei fanghi non corretta e, per quanto rileva sul quarto motivo di ricorso, l’assenza di una qualunque utilità del prodotto per la RAGIONE_SOCIALE, che di certo non lo avrebbe potuto cedere o impiegare come compost di qualità. Un rifiuto, pertanto, a norma di legge.
8.2. A tale riguardo, peraltro, non appare decisiva l’ulteriore considerazione del ricorso (pag. 69) secondo cui tale quantitativo di materiale non avrebbe prodotto alcun aggravamento del dissesto idrogeologico, né deturpamento dell’ambiente, come si vorrebbe confermato dalla mancata imposizione di un intervento ripristinatorio. Ribadito anche sul punto il carattere fattuale dell censura, dunque non ammessa in questa sede, basti al riguardo richiamare le considerazioni che la Corte di appello ha già espresso, con argomento del tutto congruo e privo di vizi, evidenziando il dato quantitativo e qualitativo dei rifi presenti nella scarpata, con effetti evidenti circa i profili ambientali.
8.2.1. In senso contrario, inoltre, non risulta pertinente l’affermazione difensiva secondo la quale gli amministratori giudiziari nominati avrebbero continuato a commercializzare l’ammendante già prodotto dalla società, in quanto tale attività non aveva di certo riguardato i rifiuti rinvenuti nell’area RAGIONE_SOCIALE scarpa
Il ricorso, di seguito, risulta manifestamente infondato anche sulla quinta censura, che contesta la qualificazione RAGIONE_SOCIALE condotta ai sensi dell’art. 260, d. Igs. n. 152 del 2006, oggi art. 452-quaterdecies cod. pen., invece di quella ex art. 256, stesso decreto, quale ipotesi di discarica non autorizzata.
9.1. In primo luogo, il Collegio evidenzia che anche questo motivo di impugnazione è fondato soltanto su elementi di fatto, non consentiti nel giudizio di legittimità, legati alla dedotta, piena regolarità dell’attività esercitata dalla RAGIONE_SOCIALE, all’assenza del richiesto dolo specifico, alle dimensioni dell’are occupata ed alla quantità di rifiuti depositati; tutto ciò, peraltro, richiaman ancora stralci di deposizioni o, in generale, esiti istruttori non rivalutabili d Corte di cassazione.
9.2. La censura, pertanto, sottopone ancora a questo Collegio argomenti propri del solo giudizio di merito, sollecitandone una valutazione inammissibile ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen.
9.3. Ancora il motivo in esame, peraltro, non si confronta con la complessiva ed ampia ricostruzione operata in entrambe le sentenze, attraverso la quale – ed alla luce di un più che diffuso compendio dibattimentale – sono emersi tutti gli elementi costitutivi del delitto di attività organizzata per il traffico illecito di in termini oggettivi e psicologici, già sopra richiamati. Questa condotta, in particolare, deve concretizzarsi in una pluralità di operazioni con allestimento di mezzi ed attività continuative organizzate, ovvero attività di intermediazione e commercio (tra le molte, Sez. 3, n. 44449 del 15/10/2013, COGNOME, Rv. 258326; Sez. 3, n. 40827 del 6/10/2005, COGNOME, Rv. 232348; Sez. 3, n. 37113 del 14/6/2023, COGNOME, non massimata), e deve essere “abusiva”, ossia effettuata o senza le autorizzazioni necessarie (ovvero con autorizzazioni illegittime o scadute) o violando le prescrizioni e/o i limiti delle autorizzazione stesse (ad esempio, la condotta avente per oggetto una tipologia di rifiuti non rientranti nel titol abilitativo, ed anche tutte quelle attività che, per le modalità concrete con cui sono esplicate, risultano totalmente difformi da quanto autorizzato, sì da non essere più giuridicamente riconducibili al titolo abilitativo rilasciato dalla competente Autorità amministrativa) (Sez. 3, n. 40828 del 6/10/2005, COGNOME, Rv. 232350. Tra le molte non massimate, Sez. 3, n. 41569 del 23/10/2025, COGNOME/COGNOME; Sez. 3, n. 37113 del 14/6/2023, COGNOME). Il delitto in esame, dunque, sanziona comportamenti non occasionali di soggetti che, al fine di conseguire un ingiusto profitto, fanno RAGIONE_SOCIALE illecita gestione dei rifiuti la loro redditizia, anche se non esclusiva attiv per cui per perfezionare il reato è necessaria una, seppure rudimentale, organizzazione professionale (mezzi e capitali) che sia in grado di gestire ingenti quantitativi di rifiuti in modo continuativo, ossia con pluralità di operazion condotte in continuità temporale, operazioni che vanno valutate in modo globale: alla pluralità delle azioni, che è elemento costitutivo del fatto, corrisponde una unica violazione di legge, e perciò il reato è abituale dal momento che per il suo perfezionamento è necessaria le realizzazione di più comportamenti RAGIONE_SOCIALE stessa specie (Sez. 3, n. 29619 dell’8/7/2010, COGNOME, Rv. 248145). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
9.4. Ebbene, tutte queste attività sono state compiutamente riscontrate nella sentenza di appello, anche con richiamo alla pronuncia di primo grado, con argomento adeguato e solido, che il ricorso – si ribadisce, ancorato ad inammissibili asserzioni in fatto – non è in grado di contrastare.
La stessa impugnazione, infine, risulta manifestamente infondata anche sul settimo motivo (da qualificare, in realtà, come sesto, in quanto immediatamente successivo al quinto), in punto di trattamento sanzionatorio.
10.1. La censura, che lamenta l’eccessiva misura RAGIONE_SOCIALE pena, emerge infatti come priva di specificità e sostenuta soltanto da argomenti di carattere generale circa i poteri del giudice ai sensi dell’art. 133 cod. pen., anche in tema di bilanciamento delle circostanze. Neppure un passaggio, dunque, è rivolto alla motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata, che risulta ancora priva di vizi. In particolare, quanto alle circostanze attenuanti generiche, la Corte di appello ha sottolineato l’assenza di elementi positivamente valutabili, risultando in sé insufficiente la sola incensuratezza e del tutto generico il riferimento al rispett delle prescrizioni impartite dall’autorità giudiziaria. Analogamente, quanto all’entità RAGIONE_SOCIALE pena, la sentenza ha sottolineato che il gravame non conteneva alcuna specifica censura alla motivazione redatta dal Tribunale (con riguardo alla gravità RAGIONE_SOCIALE condotta, anche per lo sversamento lungo la scarpata), dovendosi dunque ritenere inammissibile.
11. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce RAGIONE_SOCIALE sentenza 13 giugno 2000, n. 186, RAGIONE_SOCIALE Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione RAGIONE_SOCIALE causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento RAGIONE_SOCIALE somma, in favore RAGIONE_SOCIALE Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. Il ricorrente, inoltre, è condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME, che liquida in complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge, per ciascuna di esse.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e RAGIONE_SOCIALE somma di euro tremila in favore RAGIONE_SOCIALE Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l’imputato, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, che liquida in complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge, per ciascuna di esse.
Così deciso in Roma, 111 febbraio 2026 Il GLYPH igliere estensore Il Presidente