Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 40896 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 40896 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a RAGIONE_SOCIALE il DATA_NASCITA;
avverso la ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria del 18/06/2025;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria rassegnata ai sensi dell’art. 611, comma 1, cod. proc. pen., dal Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO COGNOME, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento in epigrafe il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice del riesame, confermava l’ordinanza in data 18 marzo 2025 con il quale il Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale aveva applicato, nei confronti di NOME COGNOME, la misura cautelare della custodia in carcere in quanto gravemente indiziato della partecipazione ad una associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (capo Cl della imputazione provvisoria), nonché di due violazioni dell’art. 73 d.P.R. n. 309/90 (capi C15 e C20 della imputazione provvisoria).
morale e materiale con NOME COGNOME ed NOME COGNOME, quindi con il concorso di almeno tre persone, commerciato e trasportato un carico di 400 grammi circa di sostanza stupefacente di tipo cocaina da loro ceduto ad un cliente non identificato residente in Sicilia (fatti commessi tra Platì e la Sicilia tra il 15 e il 17 dicemb 2021).
1.2. In sintesi, il Tribunale riteneva infondate tutte le doglianze, sollevate dall’indagato con la sua richiesta di riesame ex art. 309 cod. proc. pen., riguardanti la sua partecipazione alla associazione e la sussistenza delle esigenze di natura cautelare facendo proprie le valutazioni contenute nell’ordinanza genetica.
Avverso detta ordinanza NOME COGNOME, per mezzo dell’AVV_NOTAIO, ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, di seguito riprodotti nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo p suo annullamento.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 125, 273 e 274 del codice di rito, 74 d.P.R. n. 309/90 ed il vizio di motivazione mancante, contraddittoria e manifestamente illogica; al riguardo osserva che il Tribunale del riesame ha confermato il provvedimento genetico nonostante l’assenza di gravi indizi di colpevolezza a suo carico rispetto al reato associativo e, in particolare, la mancanza di riscontri in ordine alla sua stabile compenetrazione nel tessuto organizzativo dell’associazione e al suo contributo al programma del sodalizio. La motivazione del provvedimento impugnato, pertanto, sarebbe del tutto apparente avendo confermato gli indizi di colpevolezza rispetto all’associazione ex art. 74 d.P.R. n.309/90 principalmente dai due episodi di detenzione di sostanze stupefacenti (di cui ai capi C15 e C20 della rubrica provvisoria) del tutto insufficienti a dimostrare detta partecipazione, stante anche la irrilevanza degli altri elementi di carattere indiziario valorizzati dall’ordinanza impugnata (come la ricerca di altri compratori di sostanza stupefacente da parte dell’indagato e l’avvenuta ricezione del corrispettivo dal capo della organizzazione per la effettuazione di una consegna di droga).
2.2. Con il secondo motivo l’indagato deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 125, 273, 274, 275 e
292 del codice di rito, 74 d.P.R. n. 309/90 ed il vizio di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla sussistenza delle esigenze cautelari ed alla scelta della misura considerata idonea. Con il ricorso ci si duole, in particolare, della mancata considerazione, da parte dei giudici del riesame, del tempo trascorso (oltre quattro anni) tra i fatti in contestazione e l’adozione della misura, che avrebbero dovuto indurre ad applicarne una meno afflittiva (anche con l’eventuale utilizzo del braccialetto elettronico), tenuto anche conto della regolare condotta serbata nel frattempo dal COGNOME, il quale svolge una regolare attività lavorativa.
Il AVV_NOTAIO ha depositato requisitoria scritta con la quale ha concluso per la inammissibilità della impugnazione.
Il procedimento si è svolto in modalità cartolare non essendo stata avanzata, nei termini di legge, richiesta di trattazione in presenza ai sensi dell’art. 127 del codice di rito.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.
L’indagato, come sopra esposto, contesta la sussistenza del requisito della gravità indiziaria con riferimento al solo delitto associativo di cui al capo C1), assumendo che il suo operato rispetto alle detenzioni e trasporti sub C15) e C20) non dimostra il suo inserimento nella struttura organizzata.
2.1. È opportuno ricordare che, in tema di misure cautelari personali, allorché sia censurato, con il ricorso per cassazione, il provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, n. 11 del 22/03/2(M, Audino, Rv. 215828).
2.2. Inoltre, al fine dell’adozione della misura cautelare, è sufficiente l’emersione di qualunque elemento probatorio idoneo a fondare “un giudizio di qualificata probabilità” sulla responsabilità dell’indagato» in ordine ai reati addebitati. In altri termini, in sede cautelare gli indizi non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall’art. 192, comm 2, cod. proc. pen.
Ciò posto si rileva che il Tribunale di Reggio Calabria non è incorso nella lamentata violazione dell’art. 273 cod. proc. pen. atteso che, con motivazione adeguata e non manifestamente illogica, ha dato conto delle ragioni per le quali ha confermato la valutazione di sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico dell’odierno ricorrente per la fattispecie associativa oggetto della imputazione provvisoria sub C1).
3.1. Al riguardo giova rammentare i principi affermati da questa Corte, secondo i quali “In tema di stupefacenti, l’esistenza di una associazione finalizzata al traffico di stupefacenti può essere desunta anche dal contenuto delle conversazioni intercettate qualora il loro tenore sia sintomatico dell’organizzazione di una attività illecita” (Sez. 3, n. 11655 del 11/02/2015, COGNOME e altri, Rv. 262981), della stabilità dei rapporti e delraffectio sodetatis”, mentre la partecipazione del singolo al sodalizio criminoso, non richiedente un’investitura formale, può essere ricavata dalla commissione di singoli episodi criminosi, che, per le loro connotazioni, siano in grado di attestare un ruolo specifico, funzionale all’operato ed al raggiungimento degli scopi dell’associazione, assolto con la coscienza e volontà dell’autore di fare parte dell’organizzazione (Sez. 6, n. 50965 del 02/12/2014, COGNOME, Rv. 261379; Sez. 5, n. 51400 del 26/11/2013, Abbondanza e aitri, Rv. 257991; Sez. 2, n. 6261 del 23/01/2013, Scruci, Rv. 254498).
3.2. Inoltre, “L’associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti sussiste non solo nel caso di condotte parallele poste in essere da persone accomunate dall’identico interesse di realizzazione del profitto mediante il commercio di droga, ma anche nell’ipotesi di un vincolo durevole che accomuna il fornitore di droga agli acquirenti, che in via continuativa la ricevono per immetterla nel mercato del consumo, non essendo di ostacolo alla costituzione del vincolo associativo e alla realizzazione del fine comune né la diversità di scopo
personale, né la diversità dell’utile, ovvero il contrasto tra gli interessi economici che i singoli partecipi si propongono di ottenere dallo svolgimento dell’intera attività criminale” (Sez. 6, n. 3509 del 10/01/2012, COGNOME e altri, Rv. 251574).
3.3. Ciò posto, non è dato scorgere alcun profilo di contraddittorietà, illogicità o apparenza della motivazione, intesa quale contrasto logico interno alle argomentazioni che giustificano il rigetto della richiesta di riesame pronunciato dal Tribunale del riesame.
3.4. Il compendio indiziario a carico dell’odierno ricorrente (e degli altri indiziati) costituisce il frutto dell’attività investigativa svolta dal RAGIONE_SOCIALE (poi sfociata nella informativa di reato del 25 febbraio 2022) sul territorio di Ciminà, piccolo comune dell’area ionica della provincia di Reggio Calabria, collegato – con riferimento alle dinamiche criminali – a Platì. Detta indagine, iniziata nel gennaio 2021, riguardava inizialmente l’individuazione dei soggetti ai quali fossero riconducibili i diversi arsenali di armi da sparo, munizioni e materiale esplodente rivenuto e sequestrato sul territorio di Cinà nel 2020 e nel 2021; tale attività investigativa, pur non fornendo risultati utiliti rispetto al individuazione dei responsabili delle violazioni della disciplina in materia di armi, aveva però consentito di individuare un articolato e stabile sodalizio criminale diretto da NOME COGNOME e dedito al traffico di sostanze stupefacenti di diversa natura (cocaina, hashish e marijuana) che, a partire dalla RAGIONE_SOCIALEde, si diramava sull’intero territorio nazionale. In particolare, attraverso l’attività intercettazione telematica attiva effettuata mediante captatore informatico (c.d. ‘trojan’) sul telefono cellulare in uso al COGNOME, era stato possibile intercettare flussi comunicativi di vario tipo ed ulteriori rispetto alle telefonate tradizional (messaggi di vario tipo scambiati sulla piattaforma Whatsapp) e dati contenuti e salvati sul telefono in questione (come la rubrica dei contatti ed il registro chiamate), nonché effettuare intercettazioni ambientali di conversazioni e comunicazioni tra presenti. Sulla base di tali indagini sono stati acquisiti elementi di natura indiziaria a carico di NOME COGNOME quale responsabile delle due ipotesi di detenzione di cocaina e rispetto al suo inserimento, all’interno del sodalizio criminoso, con la funzione di corriere. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
3.5. Orbene, in ordine agli indizi relativi alla sussistenza dell’associazione sub C1), il Tribunale – con ragionamento adeguato e scevro da vizi di illogicità – ha dato rilievo alla partecipazione ad essa di più di tre individui, alla stabil ripartizione dei ruoli tra il soggetto apicale (NOME COGNOME) ed i fidati collaboratori che si occupavano della preparazione e dell’occultamento dello stupefacente prima del trasporto (NOME COGNOME e NOME COGNOME), del trasporto come corriere (l’odierno ricorrente), della fornitura (NOME COGNOME) e dello stabile acquisto dello stupefacente (NOME COGNOME), alla condivisione dei proventi e delle perdite dell’attività del sodalizio, alla commissione di una serie non determinata in anticipo di delitti in materia di stupefacenti e della utilizzazione di una base logistica rappresentata dall’autonoleggio ‘NOME RAGIONE_SOCIALE‘ del COGNOME, che fungeva da luogo di incontro dei sodali e da copertura del traffico di stupefacenti, fornendo una apparente giustificazione dei continui spostamenti di persone e di autovetture (tanto che dalle intercettazioni era emerso che gli associati, per riferirsi al dato ponderale dello stupefacente, indicavano i chilometri percorsi da un’automobile usata per evitare di essere scoperti in caso di intercettazione).
3.6. Con riferimento alla specifica posizione di NOME COGNOME quale componente del sodalizio in oggetto, il Tribunale ha valorizzato, con motivazione congrua e non manifestamente illogica, come elementi indiziari quanto emerso rispetto al suo concorso nei due episodi di detenzione sopra indicati (non oggetto del presente ricorso) e del fatto che – come risultante dalle intercettazioni – egli si proponeva di procacciare nuovi affari e nuovi compratori dello stupefacente per l’associazione, rafforzandone in tal modo l’aspetto finanziario; in particolare, egli aveva riferito a COGNOME e a COGNOME di avere trovato, in occasione di un viaggio a Pescara, un buon cliente (‘uno grande, grande assai’) e, a conferma che si trattava di un potenziale affare per l’intero sodalizio, gli interlocutori lo avevano messo in guardia sulla necessità di accertare che si trattasse di un interlocutore affidabile.
3.7. Ebbene, a fronte di tale compendio indiziario, il ricorrente – il quale non contesta di GLYPH avere preso parte alle conversazioni captate e neppure l’interpretazione offerta dai giudici cautelari circa il loro significato GLYPH ha sostanzialmente riproposto col ricorso gli stessi identici argomenti che il Tribunale aveva già disatteso, laddove aveva escluso che i suoi comportamenti non fossero
espressione di un fine illecito comune, individuato nella gestione del narcotraff nel contesto locale grazie ad un sistema di sinergie che aveva condotto l’odier ricorrente egli altri indagati ad operare in modo congiunto, coordinato continuativo.
3.8 Oltre a ciò, le doglianze proposte si risolvono nella pretesa dive considerazione, in chiave non indiziante, delle stesse risultanze probato considerate dai provvedimenti cautelari, operazione preclusa a questa Corte perché appannaggio esclusivo del giudice di merito.
È privo di fondamento anche il motivo che assume l’insussistenza di esigenze cautelari per il tempo trascorso dalle condotte contestate. Il Tribun ha già rilevato come tale profilo sia irrilevante a fronte della protrazio analoghe condotte illecite per un apprezzabile lasso temporale, circostanz indicativa della radicata dedizione al narcotraffico e del mantenimento dei vinco personali e criminali che lo avevano reso possibile, confermata del resto anch dal precedente risultante a carico del ricorrente per una violazione della le stupefacenti commessa nel 2022 in Trapani. Infine, è stata chiaramente espressa e giustificata la convinzione che soltanto la custodia in carcere è funzionale impedire la reiterazione di altri gravi reati, simili a quelli contestati nel p procedimento, il che assolve in modo compiuto, logico e privo di vizi gli oner giustificativi gravanti sui giudici cautelari.
Per le considerazioni svolte il ricorso è infondato in tutte le sue deduzion va quindi respinto, il che comporta la condanna del proponente al pagamento delle spese processuali a norma dell’art. 616 del codice di rito. La cancell curerà gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso in Roma, il 27 novembre 2025.