Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 48833 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 48833 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 12/10/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
NOME NOME, nato il DATA_NASCITA a Napoli
COGNOME NOME, nato il DATA_NASCITA a Napoli
COGNOME NOME, nato il DATA_NASCITA a Acerra
COGNOME NOME, nato il DATA_NASCITA a Napoli
NOME, nato il DATA_NASCITA a Napoli
COGNOME NOME, nato il DATA_NASCITA a Napoli
COGNOME NOME, nato il DATA_NASCITA a Napoli
NOME, nato il DATA_NASCITA a Napoli
NOME, nato il DATA_NASCITA a Napoli
COGNOME NOME, nato il DATA_NASCITA a Napoli
COGNOME NOME, nato il DATA_NASCITA a Napoli
COGNOME NOME, nato il DATA_NASCITA a Napoli
COGNOME NOME, nato il DATA_NASCITA a Salerno
avverso la sentenza del 11/11/2022 della Corte d’appello di Napoli.
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere NOME AVV_NOTAIO COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso di COGNOME e il rigetto degli altri ricorsi; uditi i difensori degli imputati: AVV_NOTAIO per COGNOME, nonché in sostituzione dell’AVV_NOTAIO per COGNOME, dell’AVV_NOTAIO COGNOME per COGNOME e COGNOME e dell’ AVV_NOTAIO. NOME COGNOME per NOME e NOME; AVV_NOTAIO. NOME COGNOME per COGNOME; AVV_NOTAIO COGNOME, anche in sostituzione dell’AVV_NOTAIO. NOME COGNOME, per NOME COGNOME; AVV_NOTAIO.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME per NOME COGNOME; AVV_NOTAIO NOME COGNOME in sostituzione dell’ AVV_NOTAIO NOME COGNOME per COGNOME; AVV_NOTAIO COGNOME per COGNOME; i quali, riportandosi ai motivi proposti, hanno insistito per l’accoglimento dei rispettivi ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. Il AVV_NOTAIO per l’udienza preliminare del Tribunale di Napoli, con sentenza pronunciata il 3 febbraio 2021 all’esito di giudizio abbreviato, riteneva gli odierni ricorrenti responsabili dei delitti loro rispettivamente ascritti di partecipazione un’associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e/o dei reati fine di detenzione e cessione delle stesse (artt. 74 e 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), condannandoli alle pene di legge.
2. La Corte d’appello di Napoli, con sentenza dell’ 11 novembre 2022, in parziale riforma di quella di primo grado, rideterminava la pena inflitta: – a NOME COGNOME, ritenuta la continuazione fra i fatti di cui al presente procedimento con quelli di cui alla sentenza App. Napoli n. 4789/2020, in anni 18 e mesi 8 di reclusione; – a COGNOME, concesse le attenuanti generiche prevalenti, in anni 9 di reclusione; – a COGNOME, su concorde richiesta delle parti, in anni 3 mesi 6 di reclusione ed euro 16.000 di multa; – a COGNOME, ritenuta la continuazione fra i fatti di cui al presente procedimento con quelli di cui alla sentenza App. Napoli n. 4789/2020, in anni 9 e mesi 8 di reclusione; – a COGNOME, ritenuta la continuazione fra i fatti di cui al presente procedimento con quelli di cui alla sentenza App. Napoli n. 4789/2020, in anni 7 e mesi 4 di reclusione; – a COGNOME, concesse le attenuanti generiche equivalenti e ritenuta la continuazione fra i fatti di cui a presente procedimento e quelli di cui alla sentenza App. Salerno n. 1221/2019, in anni 9 e mesi 2 di reclusione. La Corte dava atto che gli imputati COGNOME, COGNOME,
COGNOME e COGNOME avevano rinunciato ai motivi di merito sulla responsabilità e, nel resto, confermava sostanzialmente l’impugnata sentenza.
La Corte ribadiva il giudizio espresso dal giudice di primo grado con riguardo sia alla ricostruzione probatoria dei plurimi fatti contestati, sia alle specific condotte, rispettivamente ascritte, di partecipazione all’associazione criminale e/o di traffico della droga, richiamando analiticamente per ciascuno degli imputati i risultati delle indagini e dei servizi di pedinamento e osservazione del Comando GICO della GdF, le registrazioni in tempo reale delle cessioni all’ingrosso a mezzo di microspie posizionate all’interno delle due autovetture utilizzate per il trasporto della droga, gli esiti delle perquisizioni, i sequestri e gli arresti effettuati maggio e il 24 luglio 2018 che avevano disarticolato il gruppo, le propalazioni accusatorie dei collaboratori di giustizia COGNOME, COGNOME e soprattutto COGNOME; nonché l’inequivoco tenore delle numerose conversazioni telefoniche e ambientali, intercettate e analiticamente richiamate in motivazione con riferimento alla posizione di ogni imputato, la cui lettura, nonostante le comunicazioni fossero criptate ed estremamente sintetiche, ne disvelava chiaramente il reale contenuto avente ad oggetto numerosissime operazioni di acquisto, rifornimento e cessione all’ingrosso di cocaina eseguite in appena quattro mesi.
La complessa e riscontrata attività investigativa attestava l’esistenza di un gruppo organizzato e notevolmente articolato, con sede a Casoria, dedito all’attività sistematica e reiterata di importazione (con acquisti a debito e in conto vendita di ingenti partite), traffico e cessione all’ingrosso di considerevol quantitativi di cocaina acquistati da fornitori in Olanda e Spagna, al cui vertice erano NOME e NOME COGNOME – capi, promotori, organizzatori e coordinatori del gruppo, rispettivamente padre e figlio -, sovraordinati agli altri sodali e coadiuvati da una serie di collaboratori, dei quali taluni addetti al compito di corriere (COGNOME, COGNOME, NOME, i quali utilizzavano due autovetture dotate di apposito doppiofondo), altri come abituali, stabili e affidabili acquirenti di ingenti partite cocaina all’ingrosso che i COGNOME acquistavano all’estero a debito e in conto vendita (in particolare COGNOME per ben quattro operazioni di significativa rilevanza in circa due mesi), altri alla logistica (COGNOME, COGNOME e COGNOME, magazziniere del deposito di stoccaggio della sostanza, e COGNOME, quale contabile), tutti considerati inseriti nelle dinamiche criminali del sodalizio in ragione dell stabilità e COGNOME specifico rilievo del loro fattivo contributo, della comunanza d interessi, della assegnazione di specifici ruoli e della condivisione dei rischi e degli ingenti profitti.
Dati fattuali, questi, che precludevano la configurabilità della fattispecie di lieve entità di cui al comma 5 dell’art. 73, d.P.R. 309/1990, con riferimento alle imputazioni relative ai numerosissimi reati fine, attesa la rilevanza quantitativa
delle partite di cocaina oggetto di volta in volta di acquisto o cessione, con incassi notevoli per il gruppo.
Va rimarcato che la Corte di appello ha disatteso l’eccezione preliminare avanzata dai difensori degli imputati COGNOME, COGNOME NOME e NOME, COGNOME, COGNOME – di nullità ex artt. 429, 458 e 521 cod. proc. pen. della sentenza appellata, in conseguenza dell’illegittimità dell’ordinanza del 4 dicembre 2020 con la quale il AVV_NOTAIO per l’udienza preliminare aveva disposto la correzione del decreto che disponeva il giudizio immediato (poi convertito in abbreviato), con riferimento al tempo del commesso reato associativo, non ravvisando la pretesa violazione del divieto di modifica dell’imputazione. Il P.M. con la richiesta di giudizio immediato del 9 aprile 2020 aveva esattamente formulato l’imputazione associativa contestandola, con riferimento agli acquisiti elementi di prova, come realizzata nell’arco temporale “da novembre 2017 fino ad agosto 2018”: dato, questo, che era chiaro, certo e ben noto agli imputati fin dall’inizio del procedimento, siccome coerente peraltro con la richiesta dell’organo di accusa e con quanto già indicato e oggetto di contraddittorio in sede di giudizio di riesame; il AVV_NOTAIO per le indagini preliminari, nel decreto di giudizio immediato del 20 maggio 2020, aveva viceversa riportato l’erronea indicazione “da novembre 2018 fino ad agosto 2019”; il AVV_NOTAIO per l’udienza preliminare, nella fase introduttiva del giudizio abbreviato, ha provveduto a ripristinare l’originaria definizione temporale dell’imputazione, correggendo la divergenza meramente casuale determinata dalla svista del AVV_NOTAIO per le indagini preliminari, senza che tale operazione correttiva dell’errore materiale recasse alcun pregiudizio alle garanzie difensive degli imputati.
La Corte ha inoltre dichiarato la manifesta infondatezza dell’eccezione sollevata dall’AVV_NOTAIO, difensore di NOME COGNOME – di incostituzionalità o di illegalità comunitaria del comma 2 dell’art. 74, d.P.R. 309/90, nella parte in cui prevede per i dirigenti dell’associazione criminale dedita al traffico di non lieve entità di droghe pesanti la pena minima di 20 anni di reclusione, ritenuta troppo alta e sproporzionata rispetto a quella di 10 anni prevista per i partecipi, sul rilievo della obiettiva diversità e incommensurabilità delle relative condotte criminose, a supporto dell’adeguatezza del rispettivo minimo edittale della sanzione a fini di repressione del fenomeno del traffico di stupefacenti, sì che non era consentito al giudice nazionale alcun intervento di tipo manipolatorio.
Hanno proposto distinti ricorsi per cassazione i difensori degli imputati.
3.1. Il difensore di COGNOME ha ribadito la già richiamata eccezione preliminare di nullità ex artt. 429, 458 e 521 cod. proc. pen. della sentenza di
primo grado, quanto alla definizione del tempo del commesso reato associativo. Ha altresì denunziato la violazione di legge e il vizio di motivazione, anche per travisamento della prova, con riguardo all’affermazione di responsabilità per la ritenuta appartenenza all’associazione, nella pretesa veste di stabile intermediario negli acquisti e successiva cessione della sostanza stupefacente (capo 1), pure in assenza di elementi probatori certi, non desumibili dal tenore delle conversazioni intercettate solo col COGNOME e rimaste prive di obiettivi riscontri circa il caratter esclusivo o prevalente del rapporto sinallagmatico con il gruppo criminale. Il ricorrente ha inoltre contestato la motivazione apparente o contraddittoria della sentenza di appello circa la ricostruzione probatoria degli episodi di acquisto della droga di cui ai capi 2-6-7-16 in punto di qualità, quantità e destinazione a terzi, rilevanza e qualificazione delle condotte, nonché circa il diniego delle attenuanti generiche e la confisca del motoveicolo in sequestro.
3.2. L’AVV_NOTAIO, difensore di NOME, ha denunziato la nullità della sentenza impugnata per la genericità o indeterminatezza dei capi d’imputazione quanto alla tipologia della sostanza stupefacente, al luogo e alla data degli episodi di spaccio contestati sub 2-6-7-13, nonché in merito a quest’ultimi la violazione del principio di correlazione fra accusa e sentenza. Ha altresì censurato la motivazione della sentenza di appello circa la determinazione dei singoli aumenti per la continuazione e la violazione del divieto di reformatio in peius quanto all’applicazione della pena accessoria dell’interdizione legale non irrogata in prime cure.
LAVV_NOTAIO, a sua volta difensore di NOME, oltre a dolersi della manifesta illogicità della motivazione relativa alla affermazione di responsabilità per i contestati reati-fine di spaccio di droga, pure in difetto di adeguati riscontr dei dati captativi erroneamente interpretati, ha riproposto la questione della configurabilità della fattispecie di lieve entità di cui al comma 5 dell’art. 73, d.P.R 309/90 e ha censurato l’illogico diniego delle attenuanti generiche nonostante l’incensuratezza dell’imputato.
3.3. L’AVV_NOTAIO, difensore di NOME e COGNOME, ha denunziato, quanto al COGNOME, la violazione di legge e il vizio di motivazione, anche per travisamento della prova, con riguardo all’affermazione di responsabilità per la ritenuta appartenenza all’associazione, nella pretesa veste di stabile collaboratore di NOME COGNOME nelle attività di trasporto, occultamento e prelievo della droga, pure in assenza di elementi probatori certi, non desumibili dal tenore delle conversazioni intercettate e rimaste prive di obiettivi riscontri, nonché con riferimento agli eccessivi aumenti di pena per la continuazione e al diniego delle attenuanti
generiche. Analogo rilievo viene svolto per quanto riguarda gli aumenti di pena fissati per la continuazione in ordine ai reati fine di cui ai capi 3 e 6 contestati a NOME e l’applicazione allo stesso della recidiva.
AVV_NOTAIO, a sua volta difensore di COGNOME insieme con NOME (di cui si dirà appresso), ha ribadito la già richiamata eccezione preliminare di nullità ex artt. 429, 458 e 521 cod. proc. pen. della sentenza di primo grado, quanto alla definizione del tempo del commesso reato associativo.
3.4. Il difensore di NOME COGNOME ha denunziato la violazione di legge e il vizio di motivazione della sentenza appellata per essersi limitata a recepire acriticamente il discorso argomentativo di quella di primo grado, benché oggetto di specifiche censure difensive, e ha ribadito la già richiamata eccezione preliminare di nullità ex artt. 429, 458 e 521 cod. proc. pen. di quest’ultima, quanto alla definizione del tempo del commesso reato associativo. Ha inoltre contestato sia l’affermazione di responsabilità per la ritenuta appartenenza a un’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, addirittura nel ruolo di capo, fondata sul travisamento della prova che dimostrerebbe solo l’esecuzione di singole operazioni di cessione di stupefacenti, sia il diniego delle attenuanti generiche e l’immotivato scostannento della pena base dal minimo edittale.
3.5. L’AVV_NOTAIO, già difensore di NOME COGNOME (poi revocato con dichiarazione del 3 maggio 2023), ha ribadito la già richiamata eccezione preliminare di nullità ex artt. 429, 458 e 521 cod. proc. pen. della sentenza di primo grado, quanto alla definizione del tempo del commesso reato associativo. Ha denunziato la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo all’affermazione di responsabilità sia per la partecipazione all’associazione dedita al narcotraffico facente capo al padre, NOME COGNOME, addirittura nel ruolo di vertice organizzativo, sia in ordine ai delitti di spaccio di stupefacenti di cui ai capi 2-6-9 10-14-15, per la dedotta equivocità dei dati intercettativi e degli ulteriori elementi indiziari a carico dell’imputato. Si duole altresì del distacco della pena base da quella minima edittale e degli eccessivi aumenti di pena per la continuazione e del diniego delle attenuanti generiche nonostante l’incensuratezza e la giovane età, nonché della disposta confisca di quote pari a euro 9.900 della “RAGIONE_SOCIALE” di NOME COGNOME, della totalità delle quote della “RAGIONE_SOCIALE” e del ristorante “Tufo”.
AVV_NOTAIO a sua volta ha denunziato la violazione di legge e il vizio di motivazione apparente con riguardo all’affermazione di responsabilità per la qualificazione del ruolo dirigenziale dell’imputato nell’associazione dedita al narcotraffico facente capo al padre, NOME COGNOME, come organizzatore e
coordinatore dei compiti e delle operazioni affidati agli altri sodali del gruppo criminale, anche in virtù della genericità e della mancanza di riscontri estrinseci alle dichiarazioni accusatorie del collaboratore di giustizia NOME COGNOME. Ha altresì censurato, per gli stessi profili, sia la concreta determinazione della pena che il diniego delle attenuanti generiche. Ha infine eccepito l’incostituzionalità o la violazione del diritto dell’Unione Europea con riferimento al comma 2 dell’art. 74 d.P.R. 309/90, nella parte in cui prevede per i dirigenti dell’associazione criminale dedita al traffico di non lieve entità di droghe pesanti la pena minima di 20 anni di reclusione, ritenuta irragionevolmente alta e sproporzionata, essendo pari al doppio di quella di 10 anni prevista per i partecipi: cornice edittale, questa, per la quale si chiede comunque la disapplicazione da parte del giudice nazionale o il rinvio pregiudiziale alla CGUE.
AVV_NOTAIO, nominato difensore di fiducia di NOME COGNOME previa revoca dell’AVV_NOTAIO, con undici “motivi nuovi” depositati l’11 settembre 2023, oltre a criticare la sentenza impugnata per essersi limitata a recepire acriticamente la motivazione di quella di primo grado, così eludendo le ragioni del gravame, e a richiamare l’eccezione di nullità ex artt. 429, 458 e 521 cod. proc. pen. quanto alla definizione del tempo del commesso reato associativo, ha ripercorso il merito delle singole doglianze svolte dall’AVV_NOTAIO, analizzando nel dettaglio gli elementi di prova per ciascuno dei capi e dei punti oggetto di specifica censura, anche con riguardo al trattamento sanzionatorio.
3.6. Il difensore di NOME (insieme con COGNOME, del quale si è già riferito) ha ribadito la già richiamata eccezione preliminare di nullità ex artt. 429, 458 e 521 cod. proc. pen. della sentenza di primo grado, quanto alla definizione del tempo del commesso reato associativo. Ha quindi denunziato la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo all’affermazione di responsabilità per la partecipazione all’associazione dedita al narcotraffico pure in assenza di un consapevole ed efficace contributo al perseguimento dei fini illeciti del gruppo criminale, nonché l’eccessività del trattamento sanzionatorio e la mancata concessione delle attenuanti generiche nella massima estensione.
3.7. Il difensore di COGNOME ha censurato la sentenza impugnata per i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione con riguardo sia all’affermazione di responsabilità per il delitto contestatogli di spaccio di una partita di cocaina, rispetto al quale egli si sarebbe limitato a consentire l’incontro fra i due soggetti interessati alla cessione, sia alla negata configurabilità della fattispecie di liev entità di cui al comma 5 dell’art. 73, d.P.R. 309/90, sia al mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 114 cod. pen. e delle attenuanti generiche.
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3.8. Il difensore di COGNOME ha denunziato la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo all’applicazione delle attenuanti generiche in misura inferiore a un terzo della pena e alla determinazione degli aumenti di pena per la continuazione giudicati eccessivi.
3.9. Il difensore di COGNOME ha ribadito la già richiamata eccezione preliminare di nullità ex artt. 429, 458 e 521 cod. proc. pen. della sentenza di primo grado, quanto alla definizione del tempo del commesso reato associativo. Ha altresì denunziato la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo all’affermazione di responsabilità sia per la partecipazione all’associazione dedita al narcotraffico, sia in ordine ai delitti di spaccio di stupefacenti di cui ai capi 6 10, per la dedotta equivocità dei dati intercettativi e degli ulteriori elementi indiziari a carico dell’imputato.
3.10. Il difensore di COGNOME si duole della mancata motivazione in merito alla richiesta di concessione delle attenuanti generiche.
3.11. Il difensore di COGNOME ha ribadito la già richiamata eccezione preliminare di nullità ex artt. 429, 458 e 521 cod. proc. pen. della sentenza di primo grado, quanto alla definizione del tempo del commesso reato associativo. Ha altresì denunziato il vizio di motivazione con riguardo all’affermazione di responsabilità per la partecipazione all’associazione dedita al narcotraffico, attesa la equivocità dei dati intercettativi e degli ulteriori elementi indiziari a carico dell’imputato, i quali si sarebbe potuto configurare solo il delitto di favoreggiamento di cui all’art. 379 cod. pen. Si duole della mancata concessione delle attenuanti generiche.
3.12. Il difensore di COGNOME ha eccepito la violazione del divieto di reformatio in peius quanto alla determinazione della pena comminata in continuazione per i capi 4-5-9-14, rispetto alla pena base per il delitto associativo: a fronte della pena in continuazione di anni 3 di reclusione inflitta dal primo giudice la Corte d’appello avrebbe irrogato la pena di anni 3 e mesi 4 di reclusione, oltre quella di mesi 5 di cui alla sentenza della Corte di Appello di Salerno del 17 luglio 2019 come rimodulata anch’essa in continuazione. Si duole inoltre della mancata esclusione della recidiva, giudicata equivalente alle concesse attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi degli imputati devono essere rigettati, ad esclusione di quelli di NOME COGNOME e di NOME COGNOME, per le ragioni e nei limiti di cui appresso si dirà.
Deve innanzitutto ritenersi infondata l’eccezione preliminare in rito avanzata dai difensori degli imputati NOME, NOME e NOME COGNOME, COGNOME, NOME, COGNOME, COGNOME, già motivatamente disattesa dalla Corte di appello – di nullità ex artt. 429, 458 e 521 cod. proc. pen. della sentenza di primo grado, in conseguenza dell’asserita illegittimità dell’ordinanza del 4 dicembre 2020, con la quale il AVV_NOTAIO per l’udienza preliminare aveva disposto la correzione del decreto che disponeva il giudizio immediato (convertito in abbreviato), con riferimento al tempo del commesso reato associativo di cui al capo 1, non ravvisandosi alcuna violazione del divieto di modifica dell’imputazione.
Il P.M., con la richiesta di giudizio immediato del 9 aprile 2020, aveva esattamente formulato l’imputazione associativa contestandola, con riferimento agli acquisiti elementi di prova, come realizzata nell’arco temporale “da novembre 2017 fino ad agosto 2018”: dato, questo, che era peraltro chiaro, incontroverso e ben conosciuto dagli imputati fin dall’inizio del procedimento, oltre che coerente con la richiesta dell’organo di accusa e con quanto già indicato nella fase cautelare, quale oggetto di contraddittorio finanche nel giudizio di riesame.
Il AVV_NOTAIO per le indagini preliminari, nel decreto di giudizio immediato del 20 maggio 2020, aveva viceversa riportato l’erronea indicazione “da novembre 2018 fino ad agosto 2019”.
Il AVV_NOTAIO per l’udienza preliminare, nel corso del giudizio abbreviato, ha provveduto a ripristinare l’originaria estensione temporale dell’imputazione “da novembre 2017 fino ad agosto 2018”, senza modificarne in alcun modo il contenuto, rimasto immutato lungo l’intera sequenza processuale, trattandosi di un potere che solo il P.M., quale organo titolare dell’accusa, non certo il AVV_NOTAIO, avrebbe potuto, se del caso, esercitare.
Orbene, può dirsi pacificamente acquisito nella giurisprudenza di legittimità il principio di diritto per il quale non è affatto abnorme, anzi è legittimo e doveroso, il provvedimento del giudice del dibattimento di correzione di un errore materiale riscontrato nel decreto che dispone il rinvio a giudizio con riguardo alla data del commesso reato, ai sensi dell’art. 130 cod. proc. pen., costituendo una modifica non rilevante ex art. 516 cod. proc. pen., perciò non produttiva di alcuna nullità (Sez. 3, n. 29405 del 04/04/2019, Cordaro, Rv. 276547, a proposito di precisazione nel corso del processo della data di commissione di reati concernenti
sostanze stupefacenti; Sez. 5, n. 48879 del 17/09/2018, L., Rv. 274159-01 e -02, secondo cui l’art. 441-bis cod. proc. pen., prevedendo che in sede di giudizio abbreviato l’imputato, a fronte di nuove contestazioni ex art. 423, comma 1, possa chiedere che il processo prosegua con il rito ordinario, non si applica se le nuove contestazioni non derivino da nuove emergenze, ma riguardano fatti o circostanze già in atti, e quindi noti all’imputato quando ebbe ad avanzare la richiesta di rito abbreviato, come per la correzione di mero errore materiale in ordine alla data del commesso reato; Sez. 3, n. 22146 del 31/01/2017, C., Rv. 270506, per la quale nell’ambito del giudizio abbreviato incondizionato la precisazione della data del commesso reato non costituisce modifica dell’imputazione, vietata dall’art. 441 cod. proc. pen., bensì mera correzione di errore materiale, quando non tocca il nucleo sostanziale dell’addebito, così da non incidere sulla possibilità di individuazione del fatto da parte dell’imputato e sul conseguente esercizio del diritto di difesa; Sez. 5, n. 4175 del 07/10/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 262844; Sez. 5, n. 48727 del 13/10/2014, COGNOME, Rv. 261229, in tema di precisazione della data di commissione di un reato associativo; Sez. 6, n. 35547 del 10/04/2003, COGNOME, Rv. 226884).
Ex adverso, risulta all’evidenza estraneo alla questione in esame il principio di diritto affermato da Sez. U, n. 5788 del 18/04/2019, dep. 2020, Halan, Rv. 277706, pure richiamata dai difensori, per cui nel corso del giudizio abbreviato condizionato ad integrazione probatoria a norma dell’art. 438, comma 5, cod. proc. pen. o nel quale l’integrazione probatoria sia stata disposta a norma dell’art. 441, comma 5, è possibile la modifica dell’imputazione solo per i fatti emergenti dai predetti esiti istruttori ed entro i limiti previsti dall’art. 423. Invero, nel ca esame, come si è accennato, l’imputazione originaria di cui alla richiesta di giudizio immediato è rimasta integra e non è mai stata oggetto di alcuna modifica; le condotte contestate ab origine sono precise e dettagliate, anche per il puntuale riferimento, nelle fonti di prova segnalate dal P.M., alle date dei dialoghi captati e delle videoriprese effettuate; né risultano contestate condotte successive alla data finale correttamente indicata dallo stesso P.M.
La meccanica operazione correttiva dell’errore materiale da parte del AVV_NOTAIO per l’udienza preliminare, con la quale si è provveduto a correggere la divergenza meramente casuale determinata dall’evidente svista del AVV_NOTAIO per le indagini preliminari, non ha, pertanto, arrecato alcun pregiudizio alle garanzie difensive degli imputati. Essa, avendo ad oggetto un dato fattuale incontrovertibilmente chiaro, certo e ben noto agli imputati fin dall’inizio del procedimento, oltre che coerente con la richiesta dell’organo di accusa e con quanto già oggetto di contraddittorio nella fase cautelare e nel giudizio di riesame, non ha comportato infatti alcun cambiamento dei tratti essenziali della contestazione, tale da incidere
sulla possibilità di individuazione del fatto e sul conseguente esercizio del diritto di difesa: pregiudizio, questo, peraltro neppure specificamente allegato nella sua concreta esistenza dai ricorrenti.
Con riguardo ai motivi di ricorso formulati da COGNOME, in ordine alla qualifica di partecipe dell’associazione criminale (capo 1), nel ruolo di stabile acquirente di ingenti partite di cocaina destinate ad essere immesse sul mercato, e alla definizione delle condotte dei reati fine di cui ai capi 2-6-7-16 in punto di qualità, quantità e destinazione a terzi, ne vanno rilevate sia la aspecificità siccome meramente riproduttivi degli argomenti già proposti e disattesi dalla Corte di appello – che la infondatezza per le seguenti ragioni.
In linea di fatto, la Corte territoriale ha valorizzato gli elementi di prov costituiti dalle relazioni informative di polizia giudiziaria, corredate dagli esiti servizi di osservazione e pedinamento, dai verbali delle operazioni di arresto e sequestro di significativi quantitativi di stupefacenti (come quella del 24 luglio 2018 che, con il sequestro di 10 kg. di cocaina, destinati ad NOME secondo la
descritta procedura standard di smistamento, e con l’arresto di NOME COGNOME, COGNOME, COGNOME e COGNOME pose fine all’operatività del sodalizio), dal tenore chiaro e inequivoco delle numerose conversazioni intercettate, nonché dalle coerenti e riscontrate propalazioni auto ed eteroaccusatorie dei collaboratori di giustizia COGNOME e COGNOME, già al vertice di altre strutture organizzative dedite al narcotraffico di cocaina. Dal complessivo coacervo probatorio emerge l’essenzialità della posizione che COGNOME rivestiva per la gestione e la coesione dell’attività del gruppo criminale diretto da COGNOME, al quale garantiva con la sua condotta, dettata da un’obiettiva alleanza di affari, lo spaccio sul mercato e l’approvvigionamento di consistenti quantitativi di cocaina al prezzo pattuito, sulla base di una stabile e consolidata relazione di contiguità e continuità operativa.
Sicché le doglianze riguardanti la valutazione di attendibilità e coerenza dei dati probatori circa l’intraneità all’associazione finalizzata al narcotraffico affermata alla luce di una serie di condotte illecite evocative di un contributo causalmente apprezzabile, aventi diretta incidenza sulla operatività del sodalizio criminoso, e della concreta commissione di ben quattro episodi di acquisto di ingenti quantitativi di cocaina in soli due mesi (capi 2-16), siccome sostanzialmente dirette a una rilettura degli elementi di prova e a una diversa e alternativa ricostruzione della vicenda criminosa, di cui entrambi i giudici di merito hanno dato adeguatamente e logicamente conto, esulano dallo scrutinio di legittimità.
In linea di diritto, dall’accertata relazione stabile e duratura tra l’acquirente e il capo dell’associazione dedita al narcotraffico, caratterizzata da regolari cadenze dell’approvvigionamento di consistenti partite di droga da destinare allo spaccio sul territorio, entrambi i giudici di merito hanno correttamente tratto la lineare e logica inferenza che la volontà dei contraenti avesse superato la soglia del rapporto sinallagmatico contrattuale e si fosse realizzato un legame organico che riconduceva la partecipazione dell’acquirente al progetto criminoso associativo, anche se non in via esclusiva rispetto ad altri sodalizi.
Assunto, questo, che appare coerente con i principi ripetutamente affermati nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui “integra la condotta di partecipazione a un’associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti il costante e continuo approvvigionamento di sostanze di cui il sodalizio fa traffico, tale da determinare uno stabile affidamento del gruppo sulla disponibilità all’acquisto, mediante la costituzione di un vincolo reciproco durevole – ancorché non esclusivo – che supera la soglia del rapporto sinallagmatico contrattuale delle singole operazioni e si trasforma nell’adesione dell’acquirente al programma criminoso”, considerati altresì “il contenuto economico delle transazioni e la rilevanza obiettiva del ruolo assunto nel sodalizio criminale per il
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rapporto sistematico con elementi di spicco COGNOME stesso”, rivelandosi in tal modo la presenza della affectio societatis tra i soggetti (Sez. 6, n. 43427 del 11/10/2022, COGNOME e altri ricorrenti, fra i quali – si noti – lo stesso COGNOME; Sez. 5, n 33139 del 28/09/2020, COGNOME, Rv. 280450; Sez. 6, n. 51500 del 11/10/2018, COGNOME, Rv. 275719; Sez. 1, n. 30233 del 15/01/2016, COGNOME, Rv. 267991; Sez. 6, n. 566 del 29/10/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 265764; Sez. 5, n. 32081 del 24/06/2014, Cera, Rv. 261747; Sez. 3, n. 21755 del 12/03/2014, NOME, Rv. 259881).
Circa la doglianza riguardante il diniego delle attenuanti generiche, risulta insindacabile il rilievo attribuito dai giudici di merito alla obiettiva gravità de condotte incriminate, desumibile dall’intensità dei traffici criminosi e dal conseguente, rilevante contributo offerto all’incremento della diffusione della droga pesante nel contesto territoriale di riferimento.
Lo stesso è a dirsi quanto alla confisca del motoveicolo in sequestro, in ordine al quale l’imputato non ha fornito nel giudizio di merito alcuna prova circa la lecita provenienza della provvista finanziaria necessaria per il relativo acquisto.
Risultano parimenti infondate e di tipo meramente fattuale le censure – già avanzate e motivatamente disattese dalla Corte d’appello – mosse alla sentenza impugnata nei motivi dei ricorsi proposti dai due difensori di COGNOME.
In ordine alla valutazione di responsabilità e alla qualificazione delle condotte criminose contestate ai capi 2-6-7-13, rileva il Collegio che essa risulta sorretta da adeguati riscontri probatori offerti dalle intercettazioni e dalle attivi investigative, attinenti alla positiva verifica che, per ciascuno degli episodi, era stato fedelmente seguito il consueto modus operandi per la movimentazione delle partite di cocaina, unica sostanza stupefacente commerciata dai COGNOME (l’acquirente commissionava l’acquisto a uno dei COGNOME, nella specie a NOME; questi incaricava il corriere, nella specie COGNOME, di prelevare la sostanza dal deposito e di caricarla nel doppiofondo dell’autovettura destinata alla consegna; il corriere, nella specie COGNOME, si recava con la sostanza nel luogo o presso l’abitazione indicati dal cliente e dava conferma a COGNOME dell’avvenuta consegna), con la precisazione offerta in motivazione che per il reato di cui al capo 13) COGNOME ha assunto il ruolo di fornitore di stupefacente acquistato da COGNOME. A fronte di siffatte, significative risultanze probatorie l’imputato non ha in realtà offerto valide spiegazioni alternative.
I giudici di merito, dopo avere preso in esame e disatteso ogni argomento richiamato dalle difese per destrutturare l’impianto accusatorio, hanno quindi tratto il concorde convincimento della responsabilità del ricorrente. E poiché entrambi i giudici di merito hanno argomentato con considerazioni scevre da
illogicità manifesta e corrette in linea di diritto, risulta evidente che il ricorre nella sostanza sollecita una non consentita rilettura delle emergenze probatorie, pure a fronte di motivazioni puntualmente argomentate in fatto, e come tali insindacabili da parte della Corte di legittimità.
È parimenti infondato il motivo di ricorso circa la configurabilità della fattispecie lieve di cui al comma 5 dell’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, con riferimento alle imputazioni relative ai citati delitti-fine, dati i rilevanti quanti di cocaina oggetto di volta in volta di cessione. Ancora una volta i giudici di merito, con una ricostruzione esaustiva e lineare, hanno concordemente valorizzato la sistematicità e la reiterazione COGNOME spaccio della droga (tre acquisti e una cessione) nella stessa area territoriale, la disponibilità continua di notevoli quantitativi di sostanze stupefacenti, l’inserimento consapevole in un contesto criminale dedito senza sosta al loro traffico. Circostanze di fatto, queste, che rendevano non configurabile il fatto di lieve entità, in sintonia con l’ormai consolidato insegnamento di questa Suprema Corte, secondo cui è legittimo il mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità, di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. cit., qualora l’attività di movimentazione – acquirente e fornitore nel caso in esame – sia sintomatica della capacità dell’autore del reato di diffondere in modo sistematico le sostanze stupefacenti.
Circa le doglianze riguardanti il diniego delle attenuanti generiche e la determinazione degli aumenti di pena per la continuazione (mesi 10 di reclusione ed euro 5.000 di multa per ogni reato satellite), risulta insindacabile il rilievo congruo e adeguatamente argomentato – attribuito dai giudici di merito alla obiettiva gravità e pluralità delle condotte incriminate, desumibili dall’intensità de traffici criminosi e dal conseguente, rilevante, contributo offerto all’incremento della diffusione della droga nell’area territoriale di riferimento.
Con riguardo, infine, all’applicazione della pena accessoria dell’interdizione legale non irrogata in prime cure, va rimarcato che il divieto della reformatio in peius non ha alcun valore quando il giudice d’appello aggiunga, anche d’ufficio, alla pena principale inflitta in primo grado le pene accessorie che conseguono ope legis alla condanna, come la interdizione legale, poiché tali pene sono predeterminate in ogni elemento dalla legge e costituiscono un necessario ed automatico effetto penale di determinate condanne, secondo la stessa previsione legislativa, a differenza di quelle sanzioni accessorie che pretendono in qualche parte la valutazione discrezionale del giudice (Sez. 1, n. 3828 del 21/01/1972, COGNOME, Rv. 121165; cui adde Sez. 2, n. 13221 del 20/11/1998, COGNOME, Rv. 211967 e Sez. 1, n. 42284 del 24/10/2007, COGNOME, Rv. 237963).
Risultano aspecifici e inammissibili i motivi di ricorso dedotti dall’COGNOME, con cui egli si duole degli aumenti di pena fissati per la continuazione in ordine ai reati fine di cui ai capi 3 e 6 e dell’applicazione della recidiva. Trattasi, invero, contestazioni già avanzate nel giudizio di appello e motivatamente disattese da quella Corte con ampie e congrue argomentazioni, attinenti agli specifici e recenti precedenti per cessione di stupefacenti gravanti sull’imputato e alla pericolosità sociale concretamente dimostrata dalla portata rilevante degli acquisti di droga: apprezzamenti di merito, questi, non sindacabili in sede di legittimità.
7. Il difensore di COGNOME ha eccepito preliminarmente la nullità ex artt. 429, 458 e 521 cod. proc. pen. della sentenza di primo grado, quanto alla definizione del tempo del commesso reato associativo. Per la manifesta infondatezza dell’eccezione si rinvia a quanto sopra esposto sub § 2.
Sul motivo di ricorso riguardante l’affermazione di responsabilità per la ritenuta appartenenza al gruppo criminale (capo 1), nel ruolo di stabile collaboratore di NOME COGNOME come “corriere” per le attività di trasporto, occultamento, prelievo e consegna a domicilio di ingenti partite di cocaina, è sufficiente osservare che l’apprezzamento di entrambi i giudici di merito circa il carattere inesauribile e indispensabile del contributo materialmente offerto all’organizzazione in quasi tutte le transazioni monitorate si fonda su un articolato coacervo probatorio, costituito da conversazioni telefoniche e ambientali intercettate, videoriprese e operazioni investigative di osservazione, perquisizione e controllo. Trattasi, a ben vedere, di un giudizio fattuale che, siccome adeguatamente e logicamente giustificato, non è sindacabile dal giudice di legittimità.
Lo stesso è a dirsi per le aspecifiche doglianze del ricorrente attinenti agli aumenti di pena per i numerosissimi reati fine ritenuti in continuazione e al diniego delle attenuanti generiche, già avanzate nel giudizio di appello e motivatamente disattese da quei giudici.
8. Il ricorrente COGNOME, ritenuto responsabile del delitto di cui all’art. 73, commi 1 e 6, d.P.R. 309/90 (capo 8), per avere fatto da intermediario fra NOME COGNOME e NOME COGNOME per la compravendita di una partita di 1 kg. di cocaina, ha criticato la sentenza sull’assunto che egli, rispetto a tale episodio, si sarebbe limitato a consentire l’incontro fra i due soggetti interessati, rimanendo estraneo alla transazione.
L’assunto del ricorrente risulta smentito, in linea di fatto, dai riscontr probatori secondo i quali sarebbe stato lui a contattare per primo e ripetutamente COGNOME COGNOME a sollecitare la consegna della droga a COGNOMECOGNOME COGNOME assisteva
personalmente, ricevendo poi le lamentele di COGNOME per il mancato pagamento del prezzo di 18.000 euro da parte dell’acquirente. Non un contributo neutrale e neppure marginale, dunque, quello offerto da COGNOME nell’operazione di cessione di droga, sicché era coerentemente esclusa l’applicazione sia delle attenuanti generiche che dell’attenuante dell’art. 114 cod. pen. e della lieve entità del fatto ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90.
Ancora una volta entrambi i giudici del merito, con una ricostruzione esaustiva e lineare, hanno concordemente valorizzato la gravità dell’operazione di traffico della droga e la disponibilità di un notevole quantitativo di cocaina da immettere sul mercato nell’area territoriale di riferimento. Circostanze di fatto, queste, che rendevano non configurabili il fatto di lieve entità né concedibili le richiest attenuanti sulla base di rilievi adeguati e logicamente argomentati dei giudici di merito, insindacabili perciò in sede di scrutinio di legittimità della sentenza impugnata.
Il ricorrente NOME COGNOME, alla stregua di un articolato compendio probatorio costituito da intercettazioni telefoniche e ambientali, operazioni investigative di osservazione, perquisizione e controllo nonché videoriprese, propalazioni accusatorie di vari collaboratori di giustizia, fra i quali soprattutt COGNOME, è stato ritenuto colpevole del delitto di cui all’art. 74, comma 1, d.P.R. cit (capo 1) in qualità di promotore, capo e organizzatore di un’associazione finalizzata all’importazione e al traffico di ingenti quantitativi di cocaina, e dei re fine ex art. 73, commi 1 e 6, d.P.R. cit. di cui ai capi da 2 a 15, e condannato alla pena di anni 18 e mesi 8 di reclusione, esclusa la recidiva e ritenuta la continuazione interna ed esterna, con la diminuente del rito.
Dato atto innanzitutto della genericità della censura con la quale il ricorrente sostiene ingiustificatamente che la sentenza appellata si sia limitata a recepire acriticamente il discorso argomentativo di quella di primo grado, benché oggetto di specifiche critiche difensive (che sono state, invero, tutte analiticamente prese in esame e motivatamente disattese), circa la manifesta infondatezza della eccezione preliminare di nullità ex artt. 429, 458 e 521 cod. proc. pen. della sentenza di primo grado, sulla definizione del tempo del commesso reato associativo, si rinvia a quanto sopra esposto sub § 2.
La contestazione della responsabilità in ordine al vaglio di appartenenza ad un’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, nel ruolo di indiscusso capo della stessa, oltre ad essere sostanzialmente articolata sul terreno di una diversa e alternativa ricostruzione probatoria dei fatti, deve ritenersi infondata.
I giudici del merito hanno infatti analiticamente descritto e valorizzato con particolare rigore dimostrativo, oltre le dichiarazioni etero-accusatorie di vari
collaboratori di giustizia, fra i quali in particolare COGNOME, gli incontrovertibili probatori attestanti la vorticosa intensità dei traffici di droga realizzati nel brev arco temporale di quattro mesi, l’esistenza di un preciso organigramma del gruppo con l’attribuzione di specifici ruoli a ciascuno dei sodali (oltre il capo e coordinatore, il contabile, i corrieri, il magazziniere e gli addetti alla logistica) disponibilità di beni strumentali per la struttura organizzativa (due autovetture dotate di un vano occulto, sei locali addetti allo stoccaggio, al deposito e al confezionamento della droga, telefoni mod. blackberry per lo scambio di comunicazioni criptate fra i sodali), il consolidato e reiterato modus operandi nelle varie fasi di acquisto e spaccio all’ingrosso della droga, la sicura riferibilità a stabi canali di rifornimento e di cessione e, infine, l’ascrivibilità all’imputato (neppur contestata) di numerosissimi reati fine, certamente realizzati non di volta in volta in esecuzione di singole operazioni di cessione di stupefacenti.
Orbene, la Corte territoriale, nell’operazione valutativa del complessivo materiale probatorio, ha argomentato in modo adeguato, lineare e immune da vizi logici, dovendosi altresì ribadire che la lettura dei dialoghi captati l’interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce una questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito, che, se – come nel caso in esame – risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715). Il ricorso ripropone censure già mosse con i motivi d’appello e disattese da quel giudice, limitandosi a prospettare sostanzialmente una inammissibile rilettura da parte della Cassazione degli elementi posti a fondamento delle conformi decisioni di merito.
Quanto ai motivi relativi al trattamento sanzionatorio (per il diniego delle attenuanti generiche e per lo scostamento della pena base dal minimo edittale), entrambi i giudici del merito hanno valorizzato la gravità delle numerose operazioni di traffico di notevoli quantitativi di cocaina da immettere sul mercato nell’area territoriale di riferimento: dato fattuale, questo, oggetto di valutazion congrue e logicamente argomentate, insindacabili in quanto tali nel giudizio di legittimità.
10. Il ricorrente NOME COGNOME, alla stregua di un articolato compendio probatorio costituito da intercettazioni telefoniche e ambientali, operazioni investigative di osservazione, perquisizione e controllo e videoriprese, propalazioni accusatorie del collaboratore di giustizia COGNOME, è stato ritenuto colpevole del delitto di cui all’art. 74, comma 1, d.P.R. 309/90 (capo 1) in qualità di dirigente di un’associazione finalizzata all’importazione e al traffico di ingenti quantitativi d cocaina facente capo a suo padre, NOME COGNOME, che egli affiancava nel coordinare
le operazioni strumentali agli acquisti e alle cessioni, nonché dei reati fine ex ar . 73, commi 1 e 6, d.P.R. cit. di cui ai capi 2-5-6-7-9-10-14-15, e condannato alla pena di anni 18 di reclusione, ritenuta la continuazione, con la diminuente del rito.
Dato atto della genericità della censura con la quale il ricorrente sostiene ingiustificatamente che la sentenza appellata si sia limitata a recepire acriticamente il discorso argomentativo di quella di primo grado, benché oggetto di specifiche critiche difensive (che risultano, viceversa, tutte analiticamente considerate e motivatamente disattese), circa la manifesta infondatezza della eccezione preliminare di nullità ex artt. 429, 458 e 521 cod. proc. pen. della sentenza di primo grado, con riguardo alla definizione del tempo del commesso reato associativo, si rinvia a quanto sopra esposto sub § 2.
Con riguardo alla contestazione della responsabilità sia per l’attiva partecipazione all’associazione dedita al narcotraffico facente capo a NOME COGNOME, sia in ordine alla commissione dei plurimi delitti fine di cui ai capi 2-5-6-7-9-1014-15, entrambi i giudici del merito hanno analizzato con puntuale acribia gli esiti delle relative operazioni investigative e captative, insieme con le attendibili dichiarazioni accusatorie del collaboratore di giustizia COGNOME. E sono pervenuti alla conclusione, logicamente giustificata con congruo apparato argomentativo, che NOME COGNOME fosse pienamente inserito nelle dinamiche del sodalizio criminale aventi ad oggetto il traffico di rilevanti partite di cocaina su larga scala adoperandosi efficacemente anche nella fase dell’approvvigionamento e dell’acquisto della droga da fornitori all’estero.
La Corte d’appello ha dunque argomentato in modo adeguato, lineare e immune da vizi logici, mentre va ribadito che la lettura dei dialoghi captati e l’interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce una questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715, cit.).
Il ricorso ripropone motivi diversi da quelli consentiti dalla legge, ossia censure di merito già mosse con i motivi d’appello e disattese da quel giudice in ordine al peso probatorio attribuito ai plurimi elementi di prova acquisiti, prospettando sostanzialmente una inammissibile rilettura da parte della Cassazione dei dati fattuali posti a fondamento delle conformi decisioni dei giudici di primo e di secondo grado.
Di contro, non appare congruamente e logicamente argomentato il discorso giustificativo dell’attribuzione al predetto ricorrente della veste di “promotore e organizzatore” dell’associazione finalizzata al narcotraffico, là dove gli è stata ascritta la funzione di coordinare, a fianco e per conto del padre NOME, indiscusso capo del gruppo criminale, le operazioni di acquisto, importazione, occultamento
e cessione all’ingrosso di rilevanti partite di cocaina, perciò in posizione comunque direttiva e sovraordinata rispetto agli altri sodali.
La Corte territoriale, nella premessa del ragionamento probatorio, ha richiamato i principi di diritto affermati in materia dall’ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, per la quale, in tema di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, il ruolo di organizzatore, spettante a colui che coordina il contributo degli associati, a differenza di quello di promotore e di capo, assume una connotazione esecutiva e non richiede che chi lo rivesta si trovi sullo stesso piano dei capi e dei promotori, essendo compatibile, ove l’organizzazione del sodalizio abbia una struttura verticale, con un’attività svolta in posizione di subalternità rispetto al vertice associativo (Sez. 4, n. 28167 del 16/06/2021, COGNOME, Rv. 281736-02); ha inoltre richiamato il principio secondo cui la qualifica di organizzatore in un’associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti spetta a chi in posizione di preminenza assume poteri di gestione e coordinamento del lavoro degli altri sodali, quand’anche non pienamente autonomi, in uno specifico e rilevante settore operativo del gruppo, ad esempio in relazione ai rifornimenti e alla cessione di sostanza stupefacente (Sez. 2, n. 20098 del 03/06/2020, Buono, Rv. 279476-02; Sez. 4, n. 52137 del 17/10/2017, Talbi, Rv. 271256; Sez. 4, n. 45018 del 23/10/2008, COGNOME, Rv. 242032).
Non sembra, tuttavia, che entrambi i Giudici di merito abbiano fatto buon governo dei richiamati principi nella loro applicazione alla fattispecie concreta.
Invero, in disparte l’isolato e generico riferimento del collaboratore COGNOME alle indistinte figure dei COGNOME, NOME e NOME, quali trafficanti di cocaina, senza che venisse mosso alcun addebito individualizzante e concludente circa lo specifico contributo offerto dal secondo alle dinamiche criminali del sodalizio (il collaboratore accenna solo all’attività di ristorazione a lui riconducibile per i ristorante RAGIONE_SOCIALE), risulta meramente assertiva e apodittica l’affermazione per cui NOME COGNOME sarebbe collocato “in posizione di quadro intermedio, sottordinato al vertice rappresentato dal padre NOME e al contempo sovraordinato alla manovalanza costituita dagli altri sodali assumendo così il ruolo di organizzatore”, avvertendosi che “in tutti gli episodi di cui sopra in alcun modo può sostenersi che NOME COGNOME, anche laddove è rimasto ai margini dell’azione possa considerarsi un mero connivente, avendo sempre fornito un apporto fattivo benché talora meramente laterale”.
Il ruolo dirigenziale di NOME COGNOME anziché di mero partecipe dell’associazione criminale appare invero desunto dai giudici del merito da alcune circostanze che (a parte i significativi episodi di acquisto di partite di cocaina da un nuovo fornitore, concordati direttamente dall’imputato e poi riferiti al padre: capi 9 e 10) non sembrano di per sé peculiarmente concludenti in termini di
gravità, precisione e concordanza degli indizi, quali: – il legame fiduciario col padre che lo informava costantemente in ordine alle operazioni concluse; – la esclusione del figlio da attività meramente esecutive; – il viaggio in Olanda per contrattare l’acquisto di un carico; – il persistente utilizzo anche all’estero del blackberry.
Per contro, vengono sottovalutate le circostanze sia della totale cessazione delle attività illecite del gruppo dopo l’arresto del capo, NOME COGNOME, pure astrattamente dimostrativa della inidoneità di NOME COGNOME a fungere effettivamente da affidabile organizzatore e stabile coordinatore del traffico di droga, sia dell’obiettiva estraneità dell’imputato a un notevole numero di episodi consumati in un breve arco temporale e oggetto di imputazioni come reati fine dell’associazione, che si sostiene da lui organizzata e coordinata, sia infine del precipuo e pressoché sovrapponibile ruolo rivestito da NOME COGNOME quale essenziale, stabile e “non surrogabile” collaboratore di NOME COGNOME nei rapporti con fornitori e acquirenti, il quale è stato però considerato come mero partecipe del sodalizio criminale.
Orbene, le riscontrate carenze giustificative dell’apparto argomentativo impongono l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, in punto di qualificazione di NOME COGNOME come “organizzatore” in relazione al delitto associativo di cui al capo 1), rigettandosene il ricorso nel resto.
Restano di conseguenza assorbite le censure mosse alla sentenza impugnata con i motivi di ricorso relativi al trattamento sanzionatorio, quanto al diniego delle attenuanti generiche e alla determinazione della pena base in misura superiore a quella edittale o agli aumenti di pena fissati per la continuazione, anche con riguardo alla questione di legittimità costituzionale o di contrasto con il diritt dell’Unione dell’art. 74, comma 2, d.P.R. 309/90, nella parte in cui prevede per i capi, dirigenti e organizzatori di un’associazione criminale dedita al traffico di droghe pesanti di non lieve entità la pena edittale minima di 20 anni di reclusione, che sarebbe – ad avviso della difesa – troppo alta e sproporzionata, essendo pari al doppio di quella di 10 anni prevista per i partecipi.
Risulta infine infondata la doglianza riguardante la confisca, con particolare riguardo alle quote pari a euro 9.900 della “RAGIONE_SOCIALE” di NOME COGNOME (società che amministra i due esercizi recanti l’insegna “Tufò”) e della totalità delle quote della “RAGIONE_SOCIALE“. La ricostruzione dei redditi familiari e del patrimonio del nucleo familiare COGNOME analiticamente operata dal giudice di primo grado e recepita dalla Corte d’appello alla stregua della puntuale, dettagliata e attendibile informativa della Guardia di Finanza (rispetto alla quale la prospettazione critica della consulenza contabile di parte è stata ritenuta, con congrua e logica motivazione, subvalente), ne ha evidenziato – in termini fattuali insindacabili dal giudice di legittimità – la obiettiva sproporzione rispetto agl
investimenti eseguiti e il difetto di prova della provvista necessaria e congrua per far fronte, anche secondo un criterio di ragionevolezza temporale, all’acquisizione lecita delle predette attività commerciali.
Le argomentazioni dei giudici del merito si inseriscono, del resto, nel solco dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nel caso di confisca ex art. 12-sexies, d.l. 8 giugno 1992 n. 306 (ora art. 240-bis cod. pen.), dall’accertata sproporzione tra guadagni e patrimonio, che spetta alla pubblica accusa provare, scatta una presunzione iuris tantum d’illecita accumulazione patrimoniale, che può essere superata dall’interessato, specialmente nel caso di confusione tra risorse di provenienza lecita e illecita, sulla base di specifiche e verificate allegazioni fattuali, dalle quali si possa desumere la legittima provenienza del bene confiscato attingendo al patrimonio legittimamente accumulato, perché è il proposto che, in considerazione del principio della cd. “vicinanza della prova”, può acquisire o quantomeno fornire, tramite l’allegazione, tutti gli elementi per provare il fondamento della tesi difensiva (Sez. 2, n. 6734 del 30/01/2020, Bruzzese, Rv. 278373; Sez. 2, n. 3883 del 19/11/2019, dep. 2020, Pomilio, Rv. 278679-03; Sez. 2, n. 43387 del 08/10/2019, Novizio, Rv. 277997-04).
Dai provvedimenti di merito si evince infatti che gli investimenti effettuati da NOME COGNOME non erano giustificabili neppure ipotizzando che la provvista fosse stata fornita dai familiari, atteso che negli anni immediatamente precedenti alla costituzione della s.a.s. (2010) soltanto la madre dell’imputato, NOME COGNOME, aveva dichiarato la percezione di redditi derivanti dalla partecipazione in società per euro 70.058, cui corrispondeva un’imposta di euro 20.975, mai versata. A fronte dell’inesistenza di ulteriori entrate negli anni 2008 e 2009 e detratte le spese per il mantenimento del nucleo familiare e di quelle relative all’acquisto di un motoveicolo, l’importo non era tale da giustificare gli investimenti effettuati.
Parimenti, deve rilevarsi che i Giudici del merito hanno correttamente ritenuto non computabili le entrate derivanti dalle pensioni di invalidità di cui beneficiavano altri congiunti, dovendosi fondatamente ritenere che tali somme fossero destinate al sostentamento e alle cure degli stessi, peraltro affetti da gravi patologie.
Nella medesima prospettiva, inoltre, veniva rimarcato il fatto che il complesso dei beni mobili organizzati per l’attività di ristorazione, comprensivo di sofisticate attrezzature, oggetto del contratto di affitto di ramo d’azienda concluso nel 2014, doveva avere necessariamente un valore molto elevato in relazione alla ubicazione e alla tipologia dei beni, del tutto incompatibile con il reddito di impresa conseguito negli anni antecedenti come risultante dalle dichiarazioni dei redditi, tanto più che nessun altro componente del nucleo familiare aveva in quegli anni dichiarato redditi. Anche a voler considerare la proporzione dell’investimento in questione
come effettuato in forma diretta dalla persona giuridica, la valutazione non muta, atteso che gli utili della medesima (pari a circa 32.500 euro nel 2013 e 8.369 euro nel 2014) si palesavano, secondo la motivata ricostruzione dei Giudici di merito, evidentemente inadeguati a sostenere l’operazione economica.
Sotto diverso, ma correlato, profilo i giudici del merito avevano altresì osservato che i redditi dichiarati dall’imputato negli anni successivi non paiono compatibili con l’acquisto di un immobile sito in Casoria (pur se formalmente intestato alla sorella NOME) nonché con l’ulteriore iniziativa imprenditoriale intrapresa nel 2018 (sempre nel campo della ristorazione), ove per il solo canone annuo di locazione era previsto un esborso di 18.000 euro.
Logicamente argomentata, infine, è la deduzione contenuta nei provvedimenti di merito secondo cui, oltre ai già citati redditi da pensioni di invalidità di d congiunti, non possano essere incluse, ai fini del giudizio di sproporzione, le somme riscosse nel 2001 da NOME COGNOME e dai suoi fratelli a seguito del decesso dell’altro fratello NOME (del resto impiegati, a detta della stessa Difesa, per l’avv della “RAGIONE_SOCIALE“), né la somma riscossa da NOME COGNOME a seguito del decesso COGNOME zio NOME nel 2017, sia per la modestia del valore, sia perché non sono emersi motivi per ritenere tale importo utilizzato per sostenere l’attività commerciale del fratello NOME.
11. Il difensore di NOME, che è stato condannato per il delitto di partecipazione associativa e per i reati fine di cui ai capi 5-6-9, ha ribadito l’eccezione preliminare di nullità ex artt. 429, 458 e 521 cod. proc. pen. della sentenza di primo grado, quanto alla definizione del tempo del commesso reato associativo, e ha criticato l’affermazione di responsabilità per la partecipazione all’associazione dedita al narcotraffico pure in assenza di un consapevole ed efficace contributo al perseguimento dei fini illeciti del gruppo criminale, nonché l’eccessività del trattamento sanzionatorio e la mancata concessione delle attenuanti generiche nella loro massima estensione.
In relazione alla manifesta infondatezza della eccezione preliminare di nullità ex artt. 429, 458 e 521 cod. proc. pen. della sentenza di primo grado, per quel che attiene alla definizione del tempo del commesso reato associativo, si rinvia a quanto sopra esposto sub § 2.
Con riguardo alla contestata responsabilità per la partecipazione all’associazione dedita al narcotraffico, in qualità di stretto collaboratore del capo, NOME COGNOME, e di “corriere” del denaro e degli ingenti quantitativi di cocaina, i giudici del merito hanno vagliato gli esiti delle operazioni investigative e captative e sono pervenuti alla conclusione, logicamente giustificata con congruo apparato argomentativo, che NOME, nella veste di addetto alla logistica e alla
movimentazione del denaro e/o di ingenti partite di cocaina, ha fornito alla struttura organizzativa del gruppo criminale e alle dinamiche del relativo traffico di droga un fattivo, stabile, consapevole e “cardinale” apporto.
Il ricorso ripropone critiche di tipo fattuale già mosse con i motivi d’appello e disattese da quel giudice con adeguato e logico apparato argomentativo, prospettando sostanzialmente una inammissibile rilettura in questa sede degli elementi probatori posti a fondamento delle conformi decisioni di merito. D’altra parte, va ribadito che la lettura dei dialoghi captati e l’interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce una questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito, che (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715, cit.).
Anche i motivi attinenti al trattamento sanzionatorio risultano generici e inammissibili, a fronte della esplicita valorizzazione da parte della Corte di appello della gravità dei fatti commessi (NOME è stato arrestato mentre trasportava il carico di ben 33 kg. di cocaina), della obiettiva rilevanza del ruolo svolto in relazione a ciascuna transazione avente ad oggetto notevoli quantitativi di droga da immettere sul mercato nell’area territoriale di riferimento, del percorso di recupero non accompagnato da una reale ammissione degli addebiti indicativa di effettiva resipiscenza: circostanze, queste, valutate dal giudice di merito, anche in punto di diniego delle attenuanti generiche nella loro massima estensione, sulla base di un congruo e logico apparato argomentativo, insindacabile perciò in sede di legittimità.
12. Il difensore di COGNOME, giudicato colpevole quale segretario e contabile del gruppo criminale, il quale aveva rinunziato ai motivi di gravame sulla responsabilità ammettendo gli addebiti, ha censurato la statuizione della Corte d’appello quanto all’applicazione delle attenuanti generiche, pur dichiarate prevalenti sull’aggravante contestata ma in misura inferiore a un terzo della pena, e alla determinazione dei singoli aumenti di pena per la continuazione, definiti eccessivi.
Ritiene il Collegio che i motivi di ricorso attinenti al trattamento sanzionatorio si palesano aspecifici e inammissibili, atteso che la Corte di appello ha esplicitamente valorizzato la gravità dei fatti commessi e la rilevanza del ruolo svolto in relazione a ciascuna transazione avente ad oggetto notevoli quantitativi di cocaina da immettere sul mercato nell’area territoriale di riferimento: dati e circostanze fattuali, questi, apprezzati dal giudice di merito sulla base di un congruo e logico apparato argomentativo, insindacabile perciò in sede di legittimità. Anche per COGNOME, come per NOME, la Corte territoriale ha bene
argomentato, segnalando le ragioni della presa di distanza pure tardiva e giustificando l’applicazione delle generiche non nella loro massima estensione.
13. Il difensore di COGNOME, che è stato condannato sia per il delitto di partecipazione associativa – nella qualità di addetto alla logistica del gruppo, magazziniere con compiti di stoccaggio e confezionamento della droga e contabile – che per i reati fine di cui ai capi 6 e 10, ha proposto ricorso per cassazione, ribadendo l’eccezione di nullità ex artt. 429, 458 e 521 cod. proc. pen. della sentenza di primo grado, quanto alla definizione del tempo del commesso reato associativo, nonché contestando l’affermazione di responsabilità, per l’asserita equivocità dei dati offerti dalle intercettazioni e degli ulteriori elementi indiziar suo carico.
Con riguardo alla manifesta infondatezza della eccezione preliminare di nullità ex artt. 429, 458 e 521 cod. proc. pen. della sentenza di primo grado i quel che attiene alla definizione del tempo del commesso reato associativo, si rinvia a quanto sopra esposto sub § 2.
Con riguardo alla contestata responsabilità per la partecipazione all’associazione dedita al narcotraffico, nella qualità – al pari di COGNOME – di stret collaboratore del capo, NOME COGNOME, i giudici del merito hanno vagliato gli esiti delle operazioni investigative e captative e sono pervenuti alla conclusione, logicamente giustificata con congruo apparato argomentativo, che COGNOME (arrestato peraltro il 24 luglio 2018 insieme con NOME COGNOME, COGNOME e COGNOME in occasione del sequestro di una ingente partita di cocaina, mentre era intento a confezionare panetti ricavati dallo stupefacente – è il fatto di cui al capo 16) -, nella veste di addetto alla logistica e al confezionamento delle dosi di ingenti partite di cocaina, ha fornito alla struttura organizzativa del gruppo criminale e alle dinamiche del relativo traffico di droga un fattivo, stabile, consapevole e fondamentale apporto.
La Corte d’appello ha dunque argomentato in modo adeguato, lineare e immune da vizi logici, mentre il ricorso ripropone censure fattuali già mosse con i motivi d’appello e disattese da quel giudice, prospettando sostanzialmente una inammissibile rilettura, da parte di questa Suprema Corte, degli elementi probatori posti a fondamento delle conformi decisioni di merito. D’altra parte, va ribadito che la lettura dei dialoghi captati e l’interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce una questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito, che (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715, cit.).
14. Il difensore di COGNOME, il quale aveva rinunciato agli altri motivi di appello, si duole con un unico motivo della dosimetria della pena per la mancanza di motivazione in ordine alla richiesta, formulata con l’atto di gravame, di concessione delle attenuanti generiche.
La doglianza, pure nella sua estrema laconicità, è fondata, attesa la carenza assoluta di motivazione della sentenza impugnata (p. 114-115) in merito allo specifico punto, pure dedotto dalla difesa con un articolato motivo di gravame e non oggetto di rinuncia da parte dell’appellante.
15. Il ricorrente COGNOME, il quale è stato dichiarato colpevole del delitto di cui all’art. 74, comma 2, d.P.R. 309/90 (capo 1) e condannato alla pena di anni 6 e mesi 8 di reclusione, ha proposto ricorso per cassazione ribadendo l’eccezione preliminare di nullità ex artt. 429, 458 e 521 cod. proc. pen. della sentenza di primo grado, quanto alla definizione del tempo del commesso reato associativo, nonché lamentando il vizio di motivazione riguardo all’affermata responsabilità per la partecipazione all’associazione dedita al narcotraffico, attesa la equivocità dei dati risultanti dalle intercettazioni e degli ulteriori elementi indiziari, per i qua sarebbe potuto configurare solo il delitto di favoreggiamento di cui all’art. 379 cod. pen., dolendosi infine del diniego delle attenuanti generiche.
Relativamente alla manifesta infondatezza della eccezione preliminare di nullità ex artt. 429, 458 e 521 cod. proc. pen. della sentenza di primo grado e alla definizione del tempo del commesso reato associativo, si rinvia a quanto sopra esposto sub § 2.
In ordine alla contestata responsabilità per la partecipazione all’associazione dedita al narcotraffico, in qualità di collaboratore del capo, NOME COGNOME, i Giudici del merito hanno vagliato gli esiti delle operazioni investigative e captative e sono pervenuti alla conclusione, logicamente giustificata con congruo apparato argomentativo, che COGNOME, quale locatario di immobili destinati allo stoccaggio e al confezionamento di ingenti partite di cocaina e titolare dell’autovettura utilizzata per il trasporto e le consegne della droga, ha fornito alla struttura organizzativa e alla strategia del gruppo criminale un diretto, fattivo, rilevante e consapevole contributo, tale da rendere non configurabile la meno grave fattispecie del reato di favoreggiamento.
La Corte d’appello ha dunque argomentato in modo adeguato, lineare e immune da vizi logici, mentre il ricorso ripropone censure già mosse con i motivi d’appello e disattese da quel giudice, prospettando sostanzialmente una inammissibile rilettura da parte di questa Suprema Corte degli elementi posti a fondamento delle conformi decisioni di merito.
Con riguardo al censurato diniego delle attenuanti generiche, i giudici del merito hanno valorizzato la gravità e l’intensità del traffico di notevoli quantitativ di cocaina da immettere sul mercato nell’area territoriale di riferimento: dato fattuale, questo, munito di congruo e logico apparato argomentativo, e come tale insindacabile in sede di legittimità.
16. Il difensore di COGNOME, che è stato condannato sia per il delitto associativo di cui al capo 1 che per i reati fine di cui ai capi 4-5-9-14 e che ha rinunciato ai motivi di appello sulla responsabilità, ha eccepito la violazione del divieto di reformatio in peius nella fissazione della pena comminata in continuazione per i reati fine, rispetto alla pena base per il delitto associativo: a fronte della pena in continuazione di anni 3 di reclusione irrogata dal primo AVV_NOTAIO, la Corte d’appello avrebbe a sua volta irrogato la pena di anni 3 e mesi 4 di reclusione, oltre quella di mesi 5 di cui alla sentenza della Corte di appello di Salerno del 17 luglio 2019 come rimodulata anch’essa per la continuazione esterna.
La doglianza è manifestamente infondata.
L’imputato era stato condannato in prime cure alla pena di anni 12 di reclusione, ritenuta la recidiva e la continuazione interna, con la diminuente del rito. La Corte d’appello, concesse le attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante del delitto associativo e alla recidiva, ritenuta altresì la continuazione fra i fatti di cui al presente procedimento con quelli già giudicati dalla Corte di appello di Salerno con sentenza n. 1121/2019, fissava la pena base per il più grave delitto associativo in anni 10 di reclusione, aumentata di 10 mesi per ciascuno dei reati fine in continuazione (aumento ritenuto congruo in relazione alla gravità e serialità delle condotte criminose ed alla rilevanza del ruolo svolto in relazione a ciascuna transazione) e di 5 mesi per il reato collegato in continuazione esterna, così pervenendo ad anni 13 e mesi 9, ridotti infine ad anni 9 e mesi 2 di reclusione per la scelta del rito.
Di talché, la pena detentiva applicata all’esito del giudizio di appello risulta complessivamente ben più favorevole rispetto a quella di anni 12 di reclusione irrogata dal primo giudice, oltre quella irrogata dalla Corte di appello di Salerno con la sentenza n. 1121/2019, come fortemente rimodulata con la sentenza impugnata, nonché in linea con il principio di diritto affermato dalle Sezioni unite (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269), per il quale, in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l’aumento di pena in modo distinto e proporzionato per ciascuno dei reati satellite.
L’ulteriore doglianza attinente alla mancata esclusione della recidiva, ritenuta da entrambi i giudici di merito e considerata dalla Corte d’appello equivalente alle attenuanti generiche, si palesa affatto aspecifica essendo sprovvista di qualsiasi argomento a sostegno del rilievo mosso dal ricorrente.
17. Alla luce delle suesposte considerazioni deve concludersi:
per l’annullamento con rinvio nei confronti di NOME COGNOME, relativamente alla qualifica di organizzatore in relazione al delitto associativo di cui al capo 1 (il ricorso va rigettato nel resto), e di NOME COGNOME, limitatamente al trattamento sanzionatorio, con specifico riguardo alle attenuanti generiche, con rinvio per nuovo giudizio sui relativi punti ad altra sezione della Corte di appello di Napoli;
b) per il rigetto dei ricorsi degli altri imputati, con la conseguente condanna degli stessi al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME limitatamente alla qualifica di organizzatore in relazione al reato di cui al capo 1), con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. Rigetta nel resto il ricorso di COGNOME NOME. Rigetta i ricorsi di COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, e li condanna al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 12/10/2023