Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5262 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5262 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/10/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a MARSALA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/12/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
i
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso,
OSSERVA
Ritenuto che i ricorsi presentati nell’interesse di COGNOME e di COGNOME, incentrati solo sul trattamento sanzionatorio, si risolvono nella generica e assertiva richiesta di una riduzione della pena, che non si confronta con la convergente analisi dei Giudici di merito e sul rilievo della Corte in ordine all’insussistenza d valide ragioni per addivenire ad un computo della pena più favorevole, anche alla luce dei precedenti dai quali è gravato NOME e della pervicacia palesata da COGNOME, che aveva preso le redini dell’illecito traffico dopo l’arresto del suocero;
Ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell’interesse di COGNOME, incentrato sul ruolo attivo attribuito al ricorrente e sulla valutazione delle prove relative a ciascun capo di imputazione per cui è intervenuta condanna, è volto in realtà a contestare assertivamente, peraltro in una prospettiva inerente al merito, precluso in questa sede, le conclusioni cui, in relazione alla vicenda nel suo complesso e ai singoli capi di imputazione, sono pervenuti i Giudici di merito sulla base di una ragionata analisi dei rapporti tra i soggetti e delle conversazioni telefoniche intercettate, elementi di cui il ricorrente ha genericamente negato la concludenza, peraltro senza tener conto di elementi di riscontro in ord all’oggetto delle conversazioni, pur di contenuto criptico (si consideri il sequestro di droga a NOME dopo che si era recato dal ricorrente), e senza considerare il quadro complessivo della vicenda, nella quale era emerso l’utilizzo dell’utenza intestata alla moglie anche da parte del ricorrente, fermo restando che in nessun caso è stato indicato nel motivo di ricorso chi altrimenti avrebbe usato il telefono di sua moglie né è stata prospettata una diversa plausibile spiegazione dei colloqui e degli incontri desumibili dagli stessi, in un quadro connotato proprio dal rilevato traffico di stupefacenti;
Ritenuto dunque che i ricorsi sono inammissibili, conseguendone la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende,
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24 ottobre 2025
Il Consigliere stensore
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Il P esidente