Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 26493 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 26493 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/06/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: NOME nato a NAPOLI il 17/07/1972 COGNOME NOME nato a NAPOLI il 19/01/1969 NOME nato a CAIVANO il 25/12/1961 NOME nato a CAIVANO il 08/12/1971 NOME nato a CAIVANO il 05/11/1966
avverso la sentenza del 24/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere NOME COGNOME udito il Procuratore generale, in persona del sostituto NOME COGNOME il quale ha concluso per l’inammissibilità di tutti i ricorsi; udito, altresì, l’Avv. NOME COGNOME del foro di Santa Maria Capua Vetere per COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOMECOGNOME il quale si è riportato ai motivi di ricorso e ne ha chiesto l’accoglimento.
Ritenuto in fatto
1. La Corte d’appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza con la qual Tribunale di quella città, dopo aver ritenuto COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME responsabili del reato di cui all’art. 74, d.P.R. n. 309/1990 [assolvendo i quattro da quello sub 1) della rubrica riguardante un’associazione di tipo mafios escluse le aggravanti di cui ai commi 3 e 4 dello stesso art. 74 e il ruolo ap contestato a COGNOME NOME aveva condannato il primo alla pena di anni ventisei di reclusione, la seconda e la terza a quella di anni ventiquattro di reclusione e gli tre alla pena di anni dodici di reclusione, con interdizione in perpetuo dai pub uffici e interdizione legale per la durata della pena, ha dichiarato non dov procedere nei confronti di NOME NOME per morte del reo e ha ridotto la pena per gli altri imputati, rideterminandola in anni venti di reclusione per NOME e NOME in anni dieci di reclusione per COGNOME NOME COGNOME NOME e in anni sei e mesi otto di reclusione per COGNOME NOME, previo riconoscimento delle generiche, confermando nel resto.
2. Il giudice del gravame, dato atto che le censure articolate con gli appe inerivano a circostanze e questioni esaminate e risolte dal primo giudice, ha fa proprie le considerazioni svolte nella sentenza appellata che ha integralment richiamato, rinviando per relationem alle ragioni in fatto ivi esposte (sostanzialmente emergenti dalle intercettazioni ivi riportate), dando conto delle molteplici, eterog e convergenti fonti di prova, dalle quali era stata tratta la conferma dell’esiste un sodalizio criminoso, impegnato nel traffico di sostanze stupefacenti, della composizione soggettiva, dei ruoli di ciascuno, delle dinamiche interne al grupp delle relazioni tra gli associati, della reciprocità dei rapporti di debito/credit stabilità e continuità dell’attività criminosa, valutando altresì le dichiarazioni di PG come confermative degli esiti dell’attività di osservazione e controllo che av disvelato l’esistenza di una vera e propria piazza di spaccio in Caivano, gestita d famiglia COGNOME, essendo stato accertato un via vai di soggetti che vi si rifornivan e di persone che lavoravano per il vertice, in alcuni casi essendo stata acquis anche la identificazione del soggetto con il quale gli acquirenti avevano trat (come nel caso di NOME).
Ha, poi, escluso la riqualificazione del reato associativo ai sensi dell’ar comma 6, d.P.R. n. 309/1990, dando atto della circostanza che la cessione di volta i volta di piccole quantità di stupefacente non era idonea, nella specie, a configurar fatto più lieve, considerati specifici elementi, quali il carattere f dell’approvvigionamento e dell’attività di spaccio, come ricavato dalla viva voce diretti protagonisti; la pluralità delle sostanze commerciate (cobret, cocaina, eroi marijuana); la predisposizione di mezzi per eludere i controlli; lo svolgime
dell’attività in un ambito controllabile, quale l’abitazione familiare del VUOLA quantitativo e la diversità delle sostanze, delle quali il gruppo si riforn stregua di tali parametri, quel giudice ha escluso la configurabilità di un’associa che nel programma (da valutarsi al momento genetico) avesse il compimento unicamente di fatti rilevanti ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/ l’osservazione dell’attività criminosa avendo, di contro, posto in evidenza una rete organizzativa, grazie alla quale gli imputati, nella consapevolezza del recipr contributo, si approvvigionavano di sostanze stupefacenti che distribuivano vendevano al dettaglio, in uno con l’entità del giro d’affari riconducibile al so tale da consentire di provvedere anche all’assistenza legale dei sodali arrestati.
Quanto, poi, ai singoli ruoli, ha confermato quello apicale delle sor NOME e NOME COGNOME la prima convivente con il germano NOME, degli affari del quale era attiva partecipe, informandolo delle notizie apprese all’es (egli trovandosi ristretto), utili per la gestione degli illeciti traffici, par summit tenuti con collaboratori come COGNOME o COGNOME NOME, la stessa essendosi pure laméritata della destinazigne-clei (i – cavi al sostentamento dei carati, risultando impegnata nella rivendita al dettaglio nelle prime ore della gior attività nella quale si avvicendava con la sorella NOME
Quanto a quest’ultima, la Corte territoriale ha ritenuto che il tenore dei dia ne confermasse il ruolo di soggetto deputato alla gestione del “personale” d sodalizio, preposta al funzionamento del gruppo e con il ruolo di vedetta su presenza delle forze dell’ordine, pienamente coinvolta nella gestione dei problemi d quali discute con il germano NOME, ma anche con le sorelle NOME e NOME.
Di COGNOME NOME poi, la Corte ha confermato la intraneità al sodalizio, sia pur come semplice partecipe: costei aveva preso parte alle conversazioni, si era recat presso l’abitazione del fratello, era intervenuta anche nelle discussioni aven oggetto l’attività criminosa, quale moglie di COGNOME NOME, altro parteci deceduto, si era occupata in prima persona dei problemi causati dal COGNOME quanto all’esazione dei crediti e al pagamento della droga ceduta, essendo risulta perfettamente a conoscenza delle dinamiche del sodalizio.
Con riferimento all’imputato COGNOME, la Corte territoriale ha preso atto del sue stesse ammissioni quanto alla frequentazione dell’abitazione del COGNOME, egli essendo stato riconosciuto anche dal teste di NOME COGNOME come interlocutore dei COGNOME e del COGNOME, impegnato in conversazioni nelle quali si discuteva di scorte di droga, della sua qualità, di problemi procurati dal COGNOME e dalla inaffidabilità, essendosi dichiarato pronto a risolvere le cose utilizzando un’arma spaventare “i ragazzi”, avendo redarguito il citato COGNOME, intimandogli la restituz dei soldi della droga affidatagli per la vendita, essendosi personalmente occupa della vendita, ricevendo i consigli del COGNOME sul comportamento da tenere e svolgendo anche il ruolo di controllo del citato COGNOME.
Infine, quanto a quest’ultimo, la Corte ne ha ritenuto l’intraneità, problemi che costui aveva con il sodalizio, ricavandola dal conten conversazioni, dal quale era emerso il suo ruolo di pusher del gruppo, con il compito di controllare anche gli altri spacciatori e accertarsi del versamento del r casse societarie, la sua inaffidabilità non valendo a ritenerlo estraneo, comportamento censurato dai sodali fosse stato dettato da tornaconto persona
Quanto al trattamento sanzionatorio, infine, la Corte d’appello ha r dover rivedere il giudizio sulla meritevolezza delle generiche solo quanto avendo la difesa dimostrato che costui aveva intrapreso un’attività lavora non avendo più posto in essere condotte criminose dal 2009, quanto a imputati, viceversa, ritenendo corretto il giudizio negativo, evidenziando il curriculum criminale e il modus vivendi, per NOME successivo alla data di commissione dei fatti, per NOME riconducibile a ben quattro con per l’art. 73 d.P.R. n. 309/1990 già prima dei fatti per cui è processo, per NOME, evidenziando una successiva condanna definitiva per furto, inf . GLYPH . -ESPOSIT0, -valorizzAndo-in negativa-i-precedenti penali anche
3. La difesa delle imputate COGNOME NOME, NOME e NOME ha propos ricorsi, con unico atto, formulando cinque motivi, con i quali ha dedott violazione di legge e motivazionale.
Con il primo, in particolare, ha censurato la valutazione condotta in o esistenza di un sodalizio, assumendo che i giudici del doppio grado di me avrebbero letto obiettivamente gli elementi di prova nella loro portata, avendo avuto a oggetto attività illecite y ma non il perfezionamento di un accordo tra germani COGNOME, quanto alle conferme dei testi di PG, costoro essendosi limi riportare il contenuto delle conversazioni.
Con il secondo, ha contestato la mancata riqualificazione del reato ass nell’ipotesi di cui all’art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309/1990, rilevando ch dell’indagine, non si era proceduto ad alcun fermo di acquirenti di dr perquisizioni, essendosi trattato, in ogni caso, di un gruppo di piccole d con scarsa capacità operativa.
Con un terzo motivo, poi, ha contestato la valutazione delle singole p procedendo all’analisi degli elementi valorizzati rispetto alle imputate confutazione della loro portata dimostrativa del ruolo ritenuto dai giudici d
Con un quarto motivo, ha censurato la valutazione inerente alla riconos delle generiche che è stata ritenuta non corretta.
Infine, con l’ultimo motivo, ha contestato la mancata riqualificazi condotte in ipotesi di cui all’art. 73, d.P.R. n. 309/1990, anche ai sensi alla luce della esiguità delle condotte, del ristretto arco temporale i sarebbero dipanate e dell’indeterminatezza delle cessioni e dei quantitativi
Lo stesso difensore ha proposto ricorso per l’imputato COGNOME NOMECOGNOME formulando tre motivi, con i quali ha dedotto violazione di legge e vizio motivazione.
Con il primo, in particolare, ha censurato la valutazione inerente all’esiste del sodalizio, con argomenti in parte sovrapponibili a quelli spesi nel ricorso prop per le coimputate COGNOME, evidenziando, quanto al COGNOME, il contenuto delle conversazioni valorizzate dal primo giudice, delle quali ha offerto una diversa let affermando che ne deriverebbe una partecipazione occasionale e marginale nel corso dell’unica ambientale, nella quale egli è direttamente coinvolto, dalle conversazioni emergendone la veste di acquirente e venditore di droga in proprio’, conflitto rispetto al sodalizio.
Il secondo motivo è del tutto sovrapponibile al corrispondente motivo formulat nell’interesse delle coimputate VUOLATO e a esso si rinvia per comodità espositiva.
Anche il terzo motivo ha un tenore analogo al quinto formulato nell’interess delle coimputate VUOLATO, avendo il difensore parimenti evidenziato che la condotta potrebbe essere sussUnta in una ipotesi continuata,di cui all’art..73,-comm@…5·;, 4d.P.R.· n.’ 309/1990 per l’esiguità delle condotte, il ristretto arco temporale in cui esse collocate e per la indeterminatezza del numero delle cessioni e del quantitativo droga trattato, in difetto di indizi di adesione dell’imputato al programma crimino
La difesa di COGNOME NOME ha formulato tre motivi, deducendo violazione di legge e vizio della motivazione.
Con il primo, in particolare, ha censurato la decisione rispetto alla valutaz · del compendio intercettativo, ritenendo assertive e inesatte le conclusioni tratte giudici del merito che avrebbero ricondotto alle ammissioni dell’imputato la s frequentazione della casa del VUOLATO, laddove lo stesso si recava in quel plesso per far visita alla propria madre, la sua identificazione essendo stata affidata alla id del nome di battesimo, non avendo gli inquirenti condotto le necessarie verifich Sotto altro profilo, rilevando la brevità del periodo di osservazione, ha contesta sussistenza del reato associativo, l’imputato essendo stato captato all’inte dell’abitazione incriminata solo nella giornata del 29/10/2000, in difetto di ele indicativi di un suo contributo alla gestione della piazza di spaccio, intercettazioni non ricavandosi il ruolo attribuitogli.
Con il secondo, si è contestata la mancata riqualificazione del reato associati nell’ipotesi di cui agli artt. 73, commi 1, 4 e 5 o, in subordine, 74, comma 6, d n. 309/1990, rilevando che il ragionevole dubbio prospettato riguardo alla esisten stessa del sodalizio avrebbe permesso di configurare al più un concorso nella detenzione di droga non meglio definita, stante l’assoluta episodicità e mini offensività delle fattispecie, addirittura configuranti l’ipotesi di cui all’art. 5 / stesso d.P.R., la vaghezza descrittiva della condotta ricavandosi, secondo
deducente, anche dall’indicazione del predetto, ora come spacciatore, ora come soggetto avente un ruolo organizzativo.
Infine, con l’ultimo motivo, si è contestato il diniego delle gener censurandosi l’eccessiva e immotivata enfasi posta sulla mancanza di resipiscenza e sui precedenti penali, risalenti a ben 24 anni prima rispetto alla decisione, a dell’assenza di condotte successive ai fatti.
Il difensore di COGNOME NOME e COGNOME NOME ha depositato precisazioni scritte a sostegno delle conclusioni orali con riferimento al terzo mo nell’interesse delle due assistite.
Considerato in diritto
1. I ricorsi sono tutti inammissibili.
‘2. L’eSàme GLYPH invero- reitèrative di quelle rassegnate al – giudice del gravame, rende necessaria una premessa di ordine generale quanto alla natura del sindacato di legittimità, in ipotesi di c.d. doppia sentenza conforme, nella quale cioè la st giustificativa della sentenza di appello, come correttamente premesso dalla Corte territori nella sentenza impugnata, è andata a saldarsi con quella di primo grado, così finendo pe formare un unico complessivo corpo argomentativo. Situazione che si presenta certamente allorquando i giudici del gravame hanno esaminato le censure proposte dagli appellanti con criteri omogenei a quelli del primo giudice e operato frequenti riferimenti ai passaggi l giuridici della prima sentenza, concordando nell’analisi e nella valutazione degli element prova posti a fondamento della decisione (Sez. 3 n. 44418 del 16/07/2013, COGNOME, Rv, 257595 – 01). Ciò vale a maggior ragione allorché i motivi di gravame, come nella specie, no abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esamina e ampiamente chiarite nella decisione impugnata (Sez. 3 n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, COGNOME Rv. 252615 – 01).
2.1. Il tenore delle censure, inoltre, impone di ricordare che sono completament estranei al vaglio di legittimità gli aspetti del giudizio che si sostanzino nella valut nell’apprezzamento del significato degli elementi probatori che attengono interamente a merito e non possono essere valutati dalla Corte di cassazione se non nei limiti in cui ri viziato il percorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa, con la conseg inammissibilità di censure che siano sostanzialmente intese a sollecitare una rivalutazione risultato probatorio. Al giudice di legittimità, infatti, sono precluse la rilettura degl di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e divers parametri di ricostruzione e valutazione di essi, indicati dal ricorrente come maggiormen plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal gi merito (Sez. 6 n. 47204 del 07/10/2015, COGNOME, Rv. 265482 – 01; n. 5465 del 04/11/2020,
dep. 2021, F., Rv. 280601 – 01), non potendo sovrapporre la propria valutazione dell risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 6 n. 25255 14/02/2012, COGNOME, Rv. 253099 – 01).
2.2. Ancora, poiché gran parte delle doglianze difensive attaccano proprio la lettura compendio probatorio, esprimendo un marcato dissenso rispetto a quella seguita dai giudici del doppio grado di merito, e poiché detto compendio è prevalentemente rappresentato da intercettazioni, va pure ribadito che l’interpretazione di esse costituisce questione di rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazio massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 2247 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 – 01). Tali interpretazione e valutazione costituiscono pe l’appunto quaestio facti, rimessa all’esclusiva competenza del giudice di merito, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità, se non nei limiti del manifesta illogicità e irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 2, 50701 del 04/10/2016, COGNOME, Rv. 268389 – 01).
2.3. Peraltro, il tenore di alcuni motivi sembra evocare un “silenzio” motivazional ordine a specifiche osservazioni difensive e, anche sul punto, deve rilevarsi, in termini per coerenti con quanto già sopra affermato, che – in sede di legittimità – non è censurabile sentenza per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando risulti che la stessa sia stata disattesa dalla motivazione della sentenza complessivamen considerata (Sez. 1 n. 27825 del 22/05/2013, COGNOME, Rv. 256340 – 01; Sez. 5 n. 6746 del 13/12/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 275500 – 01).
Alla luce di tali premesse, deve affermarsi la manifesta infondatezza del pri motivo, formulato nell’interesse di tutti gli imputati, del terzo e del quinto formulati nell’interesse di COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, del terzo motivo, formulato nell’interesse di COGNOME NOME e del secondo motivo, limitatamente alla insussistenza di un reato associativo, formulato nell’intere dell’ESPOSITO, avendo le difese contestato la valutazione del compendio probatorio a supporto della ritenuta esistenza del sodalizio e del ruolo in esso svolto d imputati – esaminato in maniera conforme dai giudici del doppio grado di merito senza evidenziare aporie, manifeste illogicità e tantomeno contraddittorie nell’incedere argomentativo. Detta valutazione è stata articolata su una piattafor probatoria, costituita in prevalenza dagli esiti delle intercettazioni, ma anche diretta osservazione effettuata dalla PG e, rispetto ad essa, le difese hanno omess un effettivo confronto con i singoli passaggi motivazionali, da rinvenirsi anc soprattutto, stante il richiamo a essa operato in premessa dalla Corte territor nella sentenza del Tribunale (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, R 268822 – 01).
Vero è, infatti, che la valutazione degli indizi costituiti dalle dichiarazioni cap corso di operazioni di intercettazione senza che sia operato il sequestro della sosta stupefacente deve essere compiuta, ai sensi dell’art. 192, comma 2, cod. proc. pen., co particolare attenzione e rigore e, ove siano prospettate più ipotesi ricostruttive del fa scelta che conduce alla condanna dell’imputato deve essere fondata in ogni caso su un dato probatorio “al di là di ogni ragionevole dubbio”, caratterizzato da un alto grado di cred razionale, con esclusione soltanto delle eventualità più remote (Sez. 6, n. 27434 d 14/02/2017, Albano, Rv. 270299 – 01, in fattispecie nella quale la Corte ha censurato sentenza impugnata perché non aveva adeguatamente motivato sul fatto che, in una conversazione intercettata, l’imputato accusava il suo interlocutore di averlo “truff circostanza che consentiva alla difesa di prospettare che la droga ricevuta non aveva in rea efficacia drogante); ma è anche vero che, nella specie, dette ricostruzioni alternative non s neppure allegate e che, proprio con riferimento alla associazione finalizzata al traffi sostanze stupefacenti, la prova dello svolgimento di un’attività sistematica e continuati cessione di sostanze droganti per un apprezzabile periodo di tempo può essere raggiunta -anche -nel caso in cui risultino dimostrate -o riscontrate da sequestri soltanto alcune d cessioni, monitorate attraverso servizi di intercettazione di conversazioni, quando le ste siano collegate probatoriamente alle altre condotte contestate, senza che sia necessari riscontrare tutti i singoli episodi, specie quando tali fatti coinvolgano le medesime person presentino omogenei e risultino avvinti tra loro da continuità cronologica (Sez. 5, n. 14863 21/12/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 281138 – 01).
Ciò è, per l’appunto, quanto hanno fatto i giudici del merito nella specie, dando sì del contenuto dei dialoghi, ma anche degli esiti dell’osservazione condotta dalla PG e, qualche caso, delle dichiarazioni di acquirenti presso la piazza di spaccio avente come fulc l’abitazione dei COGNOME in Caivano.
Sono, poi, manifestamente infondati anche i motivi con i quali si è prospettata sussistenza di una associazione di cui all’art. 74, comma 6., d.P.R. n. 309/1990 (second motivo, formulato dalla difesa di COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME; secondo motivo, limitatamente alla mancata riqualificazione in ipotesi d associazione minore, formulato nell’interesse di COGNOME NOME).
Precisato che il reato di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefa costituita al fine di commettere fatti di lieve entità di cui all’art. 74, comma 6, d.P.R. n. 1990 costituisce fattispecie autonoma di reato e non mera ipotesi attenuata del reato di all’art. 74, co. 1, d.P.R. cit. (Sez. U, n. 34475 del 23/06/2011, Valastro, Rv. 250352 – 0 è già più volte chiarito che, ai fini della sua configurabilità, non è sufficiente consid natura dei singoli episodi di cessione accertati in concreto, ma occorre valutare il mome genetico dell’associazione, nel senso che essa deve essere stata costituita per commettere cessioni di stupefacente di lieve entità, ma anche le potenzialità dell’organizzazione, riferimento ai quantitativi di sostanze che il gruppo è in grado di procurarsi (Sez. 3, n. del 06/02/2018, COGNOME, Rv. 274696 – 01), essendo necessario, ai fini della
configurabilità, che i sodali abbiano programmato esclusivamente la commissione di fatti lieve entità, predisponendo modalità strutturali e operative incompatibili con fatti di mag gravità e che, in concreto, l’attività associativa si sia manifestata con condotte tutte ri nella previsione dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 (Sez. 6, n. 49921 25/01/2018, C., Rv. 274287 – 02, in cui, in motivazione, la Corte ha escluso la sussistenza tale delitto, valorizzando la concreta capacità operativa, l’articolata organizzazion capacità di approvvigionamento continuo e sistematico di sostanza stupefacente; n. 1642 del 09/10/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 278098 – 01).
Nella specie, i giudici territoriali hanno escluso i caratteri dell’associazione m valutando complessivamente la concreta capacità operativa del sodalizio, i cui esponenti erano capaci di organizzare lo spaccio in maniera incessante nel periodo di osservazione, avendo agito anche grazie al costante rifornimento di sostanze di vario genere.
Peraltro, la Corte del merito, con motivazione non viziata, ha escluso la sussumibil delle singole condotte programmate in ipotesi di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/199 il che elimina in radice Ta configurabilità del sodalizio di cui all’art. .74, comma 6-, d – .-309/1990, ciò affermandó, peraltrò; – in maniera del tutto coerente con Te co – ordinate irdirftto rinvenibili nella giurisprudenza di legittimità.
Si è da tempo riconosciuta, infatti, la legittimità del mancato riconoscimento del de di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nel caso in cui l’attività di s svolta in un contesto organizzato le cui caratteristiche, quali il controllo di un’apprezzabil del territorio, l’impiego di mezzi funzionali a tale scopo, l’accertata reiterazione delle co la disponibilità di tipologie differenziate di sostanze, pur se in quantitativi non rileva sintomatiche della capacità dell’autore del reato di diffondere in modo sistematico stupefacente (Sez. 2, n. 5869 del 28/11/2023, dep. 2024, Costa, Rv. 285997 – 01), la questione postulando una adeguata valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione 51063 del 27/09/2018, COGNOME, Rv. 274076 – 01; Sez. 4, n. 50257 del 05/10/2023, COGNOME, Rv. 285706 – 01) che non può esser condotta in base al solo dato quantitativo, risultante da ricognizione statistica su un campione di sentenze che hanno riconosciuto la minore gravità de fatto (Sez. 3, n. 12551 del 14/02/2023, COGNOME, Rv. 284319 – 01; Sez. 6, n. 45061 de 03/11/2022, COGNOME, Rv. 284149 – 03).
Nel caso all’esame, i motivi articolati dalle difese sono del tutto generici, mancando o riferimento fattuale rispetto ai presupposti della invocata derubricazione, a fronte valorizzazione, da parte dei giudici d’appello, delle modalità dell’azione criminosa contrariamente agli assunti difensivi, risultano analiticamente descritte nelle due sentenz merito, ma anche della dirimente circostanza che, nella specie, gli associati gestivano una ve e propria piazza di spaccio, avente come luogo di riferimento l’abitazione stessa del s vertice, COGNOME NOME, per la cui operatività i sodali non avevano esitato a prefigurare ricorso alle maniere forti per l’esazione dei crediti maturati e la soluzione dei problemi.
5. Sono manifestamente infondate, infine, tutte le censure inerenti al dinieg delle generiche (quarto motivo formulato nell’interesse delle imputate COGNOME
NOME COGNOME NOME e COGNOME NOME e terzo motivo formulato nell’interesse dell’imputato COGNOME NOME).
Intanto, va rilevato che con esse non sono stati neppure indicati elementi rilievo ignorati dai giudici territoriali e, in ogni caso, quanto all’onere motivazi
giudice in caso di loro diniego, anche ricordato che esso può essere legittimamente adempiuto evidenziando l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo l
riforma dell’art. 62
bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, a tal fine, no sufficiente il solo stato di incensuratezza dell’imputato, nella specie peraltro non riscont
(Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, COGNOME, Rv. 283489 – 01; Sez. 2 n. 3896 de
20/01/2016, COGNOME, Rv. 265826 – 01; Sez. 7 n. 39396 del 27/05/2016, 3ebali, Rv. 268475 –
01; Sez. 6 n. 41365 del 28/10/2010, Straface, Rv. 248737 – 01; Sez. 1 n. 33506 del
7/7/10.10, COGNOME, Rv. 247-.91).
. GLYPH
– La motivazione approntata dai giudici territoriali
– è congrua, soprattutto ove si consideri la
ratio della disposizione di cui all’art. 62
bis, cod. pen., quella cioè di adeguare la pena al
caso concreto: è in ragione di ciò che al giudice di merito non è richiesto di esprimere valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, rientrando il riconoscimento del circostanze generiche nell’ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del gi il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura suffic sua valutazione circa l’adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed a personalità del reo (Sez. 2, n. 9299 del 7/11/2018, dep. 2019, COGNOME Rv. 275640 – 01) fronte di una motivazione del diniego da parte della Corte che ha valorizzato la personali negativa degli imputati (con rinvio ai precedenti anche specifici, antecedenti e successiv fatti per i quali si procede), riportando al minimo edittale la pena individuata in ma superiore dal Tribunale, la difesa si è limitata a contestare la valutazione, senza alle circostanze idonee a incrinare il ragionamento del giudice del gravame. Le censure, pertanto, sono anche generiche, laddove la dosimetria della pena individuata dalla Corte d’appello esclude ogni arbitrarietà nella individuazione della stessa.
Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagament delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero rispetto alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processual della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.