Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 47151 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 47151 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 26/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Chiaravalle il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale di Catanzaro il 13/4/2023
Visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; letta la requisitoria del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo di rigettare il ricorso;
letta la memoria di replica, depositata nell’interesse del ricorrente, con cui si è reiterata la richiesta di accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 13 aprile 2023 il Tribunale di Catanzaro ha annullato l’ordinanza emessa nei confronti di NOME COGNOME dal Giudice per le indagini preliminari della stessa città il 17 marzo 2023 in relazione al capo 35) e ha confermato nel resto, compresa la misura cautelare degli arresti domiciliari.
A NOME COGNOME si contesta provvisoriamente di avere commesso il delitto di partecipazione ad un’associazione, finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti (capo 1), nonché i reati fine di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti (capi 35 e 36).
Avverso l’ordinanza del Tribunale di Catanzaro il difensore dell’indagato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l’errata applicazione dell’art. 74 d.P.R. n. 309/90 in ordine alla condotta di partecipe, attribuita all’indagato. I Collegio territoriale avrebbe valorizzato il mero ruolo di custode della sostanza stupefacente, peraltro non veritiero, che non potrebbe costituire elemento sintomatico di intraneità alla compagine associativa, ove non corroborato da fattori esterni. Inoltre, la condotta partecipativa del ricorrente non potrebbe fondarsi solo sul rapporto di carattere illecito che il ricorrente aveva con i presunto elemento di spicco dell’associazione, poiché tale rapporto non comproverebbe l’adesione del ricorrente all’accordo criminoso. Peraltro, i reati fine non sarebbero stati commessi in concorso con il presunto elemento di vertice della contestata associazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere rigettato, essendo infondate le censure proposte.
L’ordinanza impugnata risulta motivata adeguatamente in ordine alla partecipazione del ricorrente al sodalizio di NOME COGNOME, essendo stato affermato che dalle intercettazioni si desumeva che egli non solo deteneva le chiavi del deposito della sostanza stupefacente, che distribuiva agli altri pusher per finalità di spaccio, ma partecipava anche agli incontri degli altri sodali al bar G23 e contribuiva alla realizzazione del programma criminoso dell’associazione, intercedendo e vendendo a terzi per conto di NOME e del relativo sodalizio.
Così argomentando, il Tribunale ha, in modo adeguato, evidenziato gli elementi indiziari dai quali ha logicamente dedotto la costante messa a disposizione del ricorrente in favore di NOME COGNOME e dell’intero clan di appartenenza, dovendosi ricordare che questa Corte (v. Sez. 3, n. 35975 del 26/05/2021, Caterino, Rv. 282139 – 01) è ferma nel ritenere che «la partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti è un reato a forma libera, la cui condotta costitutiva può realizzarsi in forme diverse, purché si traduca in un apprezzabile contributo alla realizzazione degli scopi dell’organismo, posto che in tal modo si verifica la lesione degli interessi salvaguardati dalla norma incriminatrice».
Di contro, il ricorrente si è limitato a svilire il contenuto degli elemen valorizzati dal Tribunale, senza tener conto, però, che l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o nell’assoluta mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione (cfr Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 – 01, Sez. 6, n. 11194 dell’8/3/2012, Lanza, Rv. 252178 – 01): vizi non presenti nel provvedimento impugnato.
In definitiva, il ricorso va rigettato con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamehto delle spese processuali.
Così deciso il 26 ottobre 2023 Il AVV_NOTAIO estensore COGNOME I Freiente