Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 9584 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 3 Num. 9584 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/03/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Data Udienza: 04/03/2026
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
SENTENZA
Sui ricorsi proposti da: NOME COGNOME, nato in Albania il DATA_NASCITA, C.U.I. 01SSTTV, NOME COGNOME, nato in Albania il DATA_NASCITA, C.U.I. 00G3NIL, NOME COGNOME, nato in Albania il DATA_NASCITA, avverso la sentenza del 02/05/2025 della Corte di appello di Bologna; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udite le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi; udite le conclusioni dell’AVV_NOTAIO, del foro di Modena, in sostituzione dell’AVV_NOTAIO, del foro di Rimini, difensore di fiducia di NOME COGNOME, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso; udite le conclusioni dell’AVV_NOTAIO, del foro di Modena, in sostituzione degli AVV_NOTAIO.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME, del foro di Modena, difensori di fiducia di NOME COGNOME, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso; udite le conclusioni dell’AVV_NOTAIO, del foro di Modena, in sostituzione dell’AVV_NOTAIO
NOME COGNOME NOME COGNOME, del foro di Milano, difensore di fiducia di NOME, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 2 maggio 2025, la Corte di appello di Bologna confermava la sentenza del Tribunale di Rimini, con la quale NOME COGNOME, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, esclusione della circostanza aggravante di cui all’art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990 ed applicazione dell’istituto della continuazione, era stato condannato alla pena di anni sette e mesi cinque di reclusione per i reati di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990 (capo a) e di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (capi c, d, f), COGNOME NOME, previa esclusione delle circostanze aggravanti contestate, alla pena di anni otto di reclusione ed euro 26.000,00 di multa per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (capo d), COGNOME NOME, previa esclusione delle circostanze aggravanti contestate ed applicazione dell’istituto della continuazione, alla pena di anni due di reclusione per i reati di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (capi d, e), in aumento alla pena inflitta per le piø gravi condotte già giudicate
con sentenza della Corte di appello di Milano n. 2437 del 13/06/2008.
Avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna, hanno proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME, chiedendone l’annullamento ed articolando i motivi di seguito enunciati.
NOME COGNOME, tramite il difensore, avvocato NOME COGNOME, solleva due motivi di ricorso.
3.1. Con un primo motivo, il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., erronea applicazione della legge penale.
Deduce la difesa che la sentenza impugnata ha erroneamente applicato la disciplina di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, sotto due profili: a) non viene raggiunto il numero minimo dei soggetti partecipanti necessari per la contestazione del reato associativo, dal momento che il ricorrente operava unicamente per conto di Usifaj, senza interagire con altri soggetti; b) il ruolo del ricorrente non emergerebbe come associato, bensì come concorrente con il solo Usifaj, tanto che quest’ultimo, nelle conversazioni intercettate, parla del ricorrente come di un proprio dipendente.
3.2. Con un secondo motivo, il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., illogicità della motivazione.
Lamenta la difesa che la Corte di appello incorre in una evidente illogicità, ritenendo apoditticamente che le conversazioni nelle quali l’imputato parla di autovetture siano invece attinenti al traffico di sostanze stupefacenti, posto che l’imputato si occupa di importare auto usate verso l’Albania, per cui, in assenza di forti indicazioni in contrario, trattandosi di un commerciante di auto, logica vuole che lo stesso parli effettivamente di veicoli.
NOME NOME, tramite i suoi difensori, avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, articola due motivi di ricorso.
4.1. Con un primo motivo, denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lettera e), cod. proc. pen., travisamento della prova sul contenuto di un servizio di osservazione, controllo e pedinamento.
Deduce la difesa che il ricorrente non era il soggetto responsabile, essendovi stato un errore di persona, fondato sul travisamento del contenuto della testimonianza del luogotenente COGNOME in relazione ad un servizio di o.c.p. effettuato da altri: nelle conversazioni trascritte non viene mai fatto il nome del ricorrente e le utenze intercettate e a lui attribuite in sentenza non gli risultano intestate, sicchŁ la sua identificazione si fonda sul presunto riconoscimento visivo nel corso di un servizio di pedinamento.
Nel riportare testualmente il verbale del dibattimento celebrato presso il Tribunale di Rimini il 28/11/2013 alle pagine 54 e 55 e le argomentazioni offerte in proposito dal Tribunale di Rimini e dalla Corte di appello di Bologna, la difesa osserva che la testimonianza del luogotenente COGNOME fa riferimento ad un servizio di osservazione, controllo e pedinamento non eseguito dal testimone e che il dato probatorio ricavato dai giudici del merito Ł che gli operanti abbiano fisicamente individuato NOME e lo abbiano poi identificato come il soggetto che stata portando dello stupefacente a COGNOME. Tuttavia, lamenta la difesa che il testimone COGNOME non ha riferito ciò che i giudici del merito ne hanno ricavato, essendosi verificato un errore percettivo della prova, poichØ nessuno aveva detto che il ricorrente era stato riconosciuto ed identificato e, perciò, nelle motivazioni delle sentenze di merito era stata introdotta una informazione rilevante che, invece, non esisteva nel processo; errore tale da disarticolare l’intero ragionamento probatorio.
4.2. Con un secondo motivo, denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod.
proc. pen., violazione delle norme stabilite a pena di nullità della perizia trascrittiva delle intercettazioni ed inutilizzabilità delle intercettazioni medesime.
Deduce la difesa che il perito, dopo aver ricevuto in udienza le bobine presenti nel fascicolo, non vi aveva trovato le intercettazioni per cui era intervenuta richiesta di trascrizione, con la conseguenza che lo stesso perito, fuori udienza e senza che le parti ne fossero edotte, aveva acquisito altri nastri attraverso l’interlocuzione con la Procura della Repubblica di Rimini sui quali aveva lavorato che contenevano le conversazioni trascritte nella perizia in atti.
Lamenta, pertanto, che non erano stati prodotti i verbali di consegna delle bobine (cd e cassette) sulle quali il perito aveva lavorato, per cui non era noto dove, quando e da chi fossero state materialmente effettuate quelle intercettazioni telefoniche; ciò integrava la mancata osservanza dell’art. 268 cod. proc. pen. e comportava una causa di inutilizzabilità ex art. 271 cod. proc. pen.
NOME COGNOME, tramite il suo difensore, avvocato NOME COGNOME COGNOME COGNOME, articola due motivi di ricorso.
5.1. Con un primo motivo, denuncia violazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen., illogicità della motivazione e mal governo della legge penale, in relazione a plurimi elementi ai quali ancorare un giudizio positivo tale da giustificare la concessione delle attenuanti innominate.
Contesta la difesa l’affermazione della Corte territoriale secondo cui il ricorrente non avrebbe fornito alcun contributo, avendo contribuito alla ricostruzione dei fatti attraverso la produzione di due sentenze in executivis e consegnandosi alla valutazione giudiziale in termini significativi sul piano indiziario di carico, vale a dire come un soggetto, il cui ruolo nel mercato clandestino non poteva essere contestato e il cui dialogare giustificava una interpretazione in malam partem dei dialoghi intercettati.
Contesta inoltre la difesa l’affermazione della Corte di appello secondo cui la rinuncia a difendersi dall’addebito sub e) era frutto di una strategia processuale difensiva dipendente dalla solidità del materiale raccolto, denunciando una valutazione contraddittoria rispetto a chi viene giudicato immeritevole delle circostanze attenuanti generiche perchØ cerca invece di deviare l’accertamento della verità.
Contesta infine la difesa l’affermazione della Corte territoriale secondo cui il ricorrente avrebbe presenziato al processo perchØ detenuto, avendo il ricorrente, pur detenuto presso la Casa circondariale di Oristano, partecipato alle udienze celebratesi a Rimini.
Infine, la difesa lamenta che la Corte territoriale aveva ignorato la circostanza che il ricorrente, dopo aver esaurito il disegno illecito nel 2005 ed espiato la pena inflittagli, nei successivi venti anni aveva mantenuto una condotta di vita incensurabile.
5.2. Con un secondo motivo, denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., mal governo della legge penale e motivazione solo apparente, in relazione alla ritenuta insussistenza di un unico disegno criminoso anche con riferimento ai fatti giudicati con sentenza del Tribunale di Brescia del 21/06/2007; vizio della motivazione quanto alla determinazione delle pene in aumento a titolo di continuazione per i fatti sub d) ed e) della rubrica rispetto a quelle comminate sempre ex art. 81 cod. pen. ai coimputati NOME COGNOME e NOME COGNOME con riferimento al medesimo capo di incolpazione sub d) della rubrica.
5.2.1. Con riferimento alla continuazione richiesta con i fatti giudicati con sentenza del Tribunale di Brescia del 21/06/2007, deduce la difesa che trattavasi di condotte identiche, consumate in un unico contesto temporale e personologico, essendo stati celebrati piø
processi solo in ragione di scelte investigative. Puntualizza la difesa che non esistono elementi da cui ricavare che lo spazio temporale intercorso tra i fatti di reato irrevocabilmente giudicati e quelli oggetto del presente giudizio, tutt’altro che esuberante, sia stato o meno colmato dalla realizzazione di comportamenti espressivi di abitualità criminale, risultando invece il ricorrente inserito in un ambiente di traffico di stupefacenti in contesti territoriali distanti poche decine di chilometri l’uno dall’altro e comunque all’interno di un’area ben delimitata, per cui le condotte consumate in Lombardia e in Emilia Romagna, nel periodo compreso tra il settembre 2001 e il luglio 2005, erano tutte espressive di una medesima risoluzione criminosa e non di una inclinazione e/o abitualità al delitto.
5.2.2. Con riferimento agli aumenti di pena per i reati satellite di cui ai capi d) ed e), quantificati in un anno di reclusione, la difesa puntualizza come i coimputati NOME COGNOME e NOME COGNOME, per il reato di cui al capo d), fossero stati puniti con un aumento di pena di tre mesi di reclusione, stessa pena determinata anche per i reati di cui ai capi c), f) e g) della rubrica, senza che fosse stata declinata la benchŁ minima motivazione sul punto e senza che, peraltro, la Corte di appello si fosse avveduta che mentre il reato di cui al capo d) concerneva la detenzione di 20,5 chilogrammi di sostanza stupefacente, il reato di cui al capo e) concerneva la detenzione di 1,90 chilogrammi di sostanza stupefacente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I motivi di ricorso proposti da NOME COGNOME, esaminati congiuntamente perchØ connessi, sono manifestamente infondati.
E’ pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte che debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendo gli stessi considerarsi non specifici: la mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza (aspecificità intrinseca), ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione (aspecificità estrinseca), dal momento che quest’ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell’art. 591 comma 1, lett. c), cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (in tal senso, Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, COGNOME, Rv. 286468; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, COGNOME, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 del 15/05/2008, COGNOME, Rv. 240109). Nell’ambito di tale consolidato indirizzo Ł stato affermato come sia inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l’appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l’insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18.7.2014, COGNOME, Rv. 260608; piø di recente, Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, COGNOME, Rv. 276970).
Va, poi, evidenziato che nel caso di una “doppia conforme” affermazione di responsabilità, come nell’ipotesi in esame, Ł pienamente ammissibile la motivazione della sentenza di appello per relationem a quella della sentenza di primo grado, sempre che le censure formulate contro la decisione impugnata non contengano elementi ed argomenti diversi da quelli già esaminati e disattesi.
E’, infatti, giurisprudenza pacifica di questa Suprema Corte che la sentenza appellata e quella di appello, quando non vi Ł difformità sui punti denunciati, si integrano
vicendevolmente, formando un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, COGNOME, Rv. 252615), al quale occorre fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, integrando e completando con quella adottata dal primo giudice le eventuali carenze di quella di appello (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595; Sez. 2 n. 34891 del 16/05/2013, Vecchia, Rv. 256096, non massimata sul punto; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, COGNOME, Rv. 252615) e che in tali termini deve essere assunto anche nella denuncia dei vizi di legittimità, nei limiti della loro rilevanza (Sez. 1, n. 33298 del 22/04/2024, Fall, non mass.). Ne consegue che il giudice di appello, in caso di pronuncia conforme a quella appellata, può limitarsi a rinviare per relationem a quest’ultima sia nella ricostruzione del fatto sia nelle parti non oggetto di specifiche censure, dovendo soltanto rispondere in modo congruo alle singole doglianze prospettate dall’appellante. In questo caso il controllo del giudice di legittimità si estenderà alla verifica della congruità e logicità delle risposte fornite alle predette censure.
1.1. Tanto premesso, la Corte di merito ha sufficientemente motivato sul contributo partecipativo del ricorrente, valutando le risultanze probatorie e confutando le censure mosse con il gravame di appello, con argomentazioni di cui il ricorso per cassazione non inficia la tenuta logica e la coerenza strutturale, e comunque conformi al principio secondo cui per la configurabilità della condotta di partecipazione ad un’associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti non Ł richiesto un atto di investitura formale, ma Ł necessario che il contributo dell’agente risulti funzionale per l’esistenza stessa dell’associazione, connotandosi come consapevole ed effettivo contributo all’esistenza e al rafforzamento dell’associazione in un dato momento storico (Sez. 5, n. 32020 del 16/03/2018, COGNOME, Rv. 273571; Sez. 3, n. 22124 del 29/04/2015, COGNOME, Rv. 263662; Sez. 4, n. 51716 del 16/10/2013, COGNOME, Rv. 257905).
La Corte territoriale ha, infatti, spiegato, senza vizi logici, che, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, il ricorrente non fosse un mero concorrente nel reato, curando il ritiro della droga, ricevuta dai corrieri, provvedendo a spacciarla, infine raccogliendo il denaro ricavato dallo spaccio e facendolo pervenire a NOME, come emergeva anche dalle conversazioni intercettate tra quest’ultimo e NOME, richiamando a tal fine la sentenza di primo grado che descrive il sodalizio criminale dalla pagina 20 alla pagina 48, riportando il testo delle conversazioni intercorse sia tra NOME ed il ricorrente, sia tra NOME e NOME, sia tra quest’ultima e il ricorrente, chiarendo l’interpretazione del linguaggio utilizzato dagli imputati e sottolineando il riferimento ai reati di cui ai capi c), d) ed f) che, nell’individuare la partecipazione a vari reati fine in concorso con soggetti diversi, completano la descrizione del ruolo svolto dal ricorrente nel sodalizio criminoso.
1.2. Quanto al contenuto delle conversazioni captate, deve ricordarsi il pacifico orientamento di legittimità, secondo il quale, in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all’esclusiva competenza del giudice di merito, l’interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, COGNOME, Rv. 282337; nello stesso senso, Sez. 1, n. 25939 del 29/04/2024, L., Rv. 286599).Il giudice di merito Ł libero, infatti, di ritenere che l’espressione adoperata assuma, nel contesto della conversazione, un significato criptico, specie allorchØ non abbia alcun senso logico nel contesto espressivo in cui Ł utilizzata ovvero quando emerge, dalla valutazione di tutto il complesso probatorio, che l’uso di un determinato termine viene indicato per indicare altro, anche tenuto conto del contesto ambientale in cui la
conversazione avviene (Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016, Folino, Rv. 267650).
L’analisi della Corte territoriale in proposito ha pienamente smentito la censura difensiva, rimarcando come il ricorrente si fosse limitato ad una generica contestazione delle puntuali argomentazioni del giudice di primo grado sulla corretta interpretazione delle intercettazioni, senza alcuna rivisitazione critica delle numerose conversazioni riportate per esteso nella sentenza di primo grado, tali da dimostrare in modo inequivoco il ruolo svolto dal ricorrente nella compagine associativa. Ed anzi, gli unici riferimenti ad una ‘moto’ e ad una ‘macchina’ emergevano proprio nelle intercettazioni relative alla accertata importazione in Italia di oltre cinque chilogrammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, contestata al capo c) della rubrica, in tal modo disattendendo del tutto le critiche difensive.
2.1. Il primo motivo del ricorso proposto da NOME Ł manifestamente infondato.
I rilievi difensivi concernenti la errata identificazione del ricorrente hanno trovato piena smentita – come evidenziato dalla Corte di merito (pagg. 63-64) – nella testimonianza del teste COGNOME, il quale ha precisato che l’identificazione degli imputati era avvenuta attraverso servizi di osservazione e che, con riferimento specifico al ricorrente, l’identificazione di quest’ultimo era avvenuta attraverso un servizio di osservazione posto in essere da personale operante di cui non faceva parte il testimonio, allorchØ NOME si era recato a Modena, da NOME COGNOME, per prendere lo stupefacente, senza che tuttavia le contestazioni mosse lascino ipotizzare che possa essersi trattato di un errore di persona.
Va, quindi, ribadito, che, anche a seguito delle modifiche dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. introdotte dall’art. 8 della legge n. 46 del 2006, non Ł consentito dedurre il “travisamento del fatto”, stante la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 3, n. 18521 dell’11/01/2018, COGNOME, Rv. 273217; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, COGNOME, Rv. 253099; Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, COGNOME, Rv. 238215) ed in particolare di operare la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (cfr. Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, COGNOME, Rv. 234148; piø di recente, Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, COGNOME, Rv. 265482).
2.2. Il secondo motivo del ricorso proposto da NOME Ł parimenti manifestamente infondato.
La doglianza, infatti, nel contestare che le bobine inizialmente consegnate al perito non contenessero le conversazioni trascritte in perizia e che delle bobine utilizzate dal perito per la trascrizione fossero ignote le modalità di effettuazione, Ł generica e, nel contempo, ampiamente smentita dalla Corte territoriale, che, dopo aver sottolineato che la perizia trascrittiva si era svolta nel pieno contraddittorio ed alla presenza di consulenti tecnici di parte, ha affermato, per un verso, che i supporti magnetici utilizzati dal perito erano certamente nella disponibilità delle parti, e, per altro verso, che non emergevano elementi dai quali desumere che i supporti periziati non contenessero i file intercettati, anche perchØ la identificazione delle conversazioni intercettate da periziare era avvenuta tramite la indicazione degli estremi cronologici e numerici, ritenendo conseguentemente irrilevante che le bobine consegnate in un primo momento al perito non fossero quelle da sottoporre a perizia. Va ricordato in proposito che, ai sensi dell’art. 269 cod. proc. pen., i verbali e le registrazioni, e ogni altro atto ad esse relativo, sono conservati integralmente in apposito archivio riservato presso l’ufficio del Pubblico ministero che ha richiesto ed eseguito le intercettazioni fino alla sentenza irrevocabile (Sez. 2, n. 15242 del 06/04/2006, Castriotta, Rv. 233815), mentre i nastri di registrazione restano a disposizione delle parti, le quali hanno
facoltà di ascoltarli e di farne eseguire la trasposizione su nastro magnetico; per cui la giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 1079 del 16/01/1995, Catti, Rv. 201238; nello stesso senso, Sez. 1, n. 6297 del 10/12/2009, dep. 2010, Pesacane, Rv. 246105) ha avuto modo di precisare che la trascrizione delle registrazioni e l’inserimento di essa nel fascicolo per il dibattimento costituiscono adempimenti finalizzati ad una piø semplice fruizione del risultato della intercettazione, e la mancata previsione dell’inserimento nel fascicolo per il dibattimento dei nastri di registrazione, della cui conservazione – come si Ł detto – resta responsabile il pubblico ministero, deriva soltanto dalla natura degli oggetti non ‘fascicolabili’. Deve aggiungersi che non vi Ł stata contestazione di mancata corrispondenza tra le bobine esaminate dal perito e le conversazioni da trascrivere, identificate con estremi cronologici e numerici, nØ, per vero, Ł stata avanzata alcuna doglianza circa la difformità tra il contenuto delle intercettazioni e il contenuto trascritto in perizia. Di qui la genericità delle doglianze mosse sul punto.
3.1. Il primo motivo del ricorso proposto da NOME Ł manifestamente infondato.
I giudici di merito hanno negato l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche, sottolineando che il comportamento neutro del ricorrente non consentiva di riconoscere alcun beneficio, non avendo fornito alcun contributo al processo, mentre l’aver implicitamente ammesso i fatti addebitatigli al capo e) della rubrica non era sintomo di effettiva resipiscenza, alla stregua dei solidi elementi di accusa acquisiti dagli inquirenti che avevano individuato proprio nel ricorrente il destinatario della sostanza stupefacente sequestrata.
La motivazione, coerente e completa, si pone in linea con la costante giurisprudenza di questa Corte, sia con riferimento al principio che l’ammissione dei fatti rileva come elemento favorevole solo se spontanea e indicativa di uno stato di resipiscenza (v., per tutte, Sez. 5, n. 32422 del 24/09/2020, COGNOME, Rv. 279778), sia, piø in generale (cfr. Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269), con riguardo al principio secondo cui il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto dell’imputato, conseguente all’assenza di elementi negativi, ma richiede elementi di segno positivo (sez. 3, n. 24128 del 18/3/2021, COGNOME Crescenzo, Rv. 281590), sicchŁ il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non Ø piø sufficiente il solo stato di incensuratezza dell’imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, COGNOME, Rv. 270986; nello stesso senso, Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, COGNOME, Rv. 283489), rientrando la relativa motivazione nell’ambito di un giudizio di fatto, la cui motivazione Ł insindacabile in sede di legittimità, purchŁ non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione (Sez. 2, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, cit., fattispecie nella quale la Corte di cassazione ha ritenuto sufficiente, ai fini dell’esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell’imputato); motivazione che, purchØ congrua e non contraddittoria – come nel caso di specie -, a rigore non può essere sindacata nella presente sede di legittimità neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell’interesse dell’imputato (ex multis, Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, cit.; Sez. 6, n. 7707 del 04/12/2003, dep. 2004, NOME, Rv. 229768; nello stesso senso, piø di recente, Sez. 5, n. 30177 del 09/07/2025, M., Rv. 288615, non massimata sul
punto).
In presenza di un apparato argomentativo non irrazionale ed in linea con i principi affermati in sede di legittimità, non vi Ł dunque spazio per l’accoglimento delle obiezioni difensive, che sollecitano differenti apprezzamenti di merito che non possono trovare ingresso in sede di legittimità.
3.2. Il secondo motivo del ricorso proposto da NOME Ł anch’esso manifestamente infondato.
3.2.1. Deve essere ricordato che la unicità del disegno criminoso, necessaria per la configurabilità del reato continuato e per l’applicazione della continuazione sia nel processo di cognizione, sia in fase esecutiva, implica che le singole violazioni debbano costituire parte integrante di un unico programma deliberato nelle linee essenziali per conseguire un determinato fine, richiedendosi, in proposito, la progettazione ” ab origine ” di una serie ben individuata di illeciti, già concepiti almeno nelle loro caratteristiche essenziali. In altri termini, la unitarietà del disegno criminoso, richiesta dall’art. 81 c.p., comma 2, può essere ravvisata soltanto quando la decisione di commettere i vari reati sia stata presa dall’agente in un momento precedente la consumazione del primo e sia estesa a tutti gli altri, già programmati nelle loro linee generali, con esclusione dunque di tutti quei fatti costituenti reato posti rispetto al primo in un rapporto di occasionalità, ovvero costituenti, con il primo, espressione di una abitualità o addirittura di un costume di vita.
Pertanto, il riconoscimento della continuazione deve necessariamente passare attraverso la rigorosa, approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori – quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita – del fatto che, al momento della commissione del primo reato della serie, i successivi fossero stati realmente già programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici di cui sopra se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea, di contingenze occasionali, di complicità imprevedibili, ovvero di bisogni e necessità di ordine contingente, o ancora della tendenza a porre in essere reati della stessa specie o indole in virtø di una scelta delinquenziale compatibile con plurime deliberazioni (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074).
Deve, infatti, essere distinta l’identità del disegno criminoso dal programma di vita delinquenziale che esprime l’opzione a favore della commissione di un numero indeterminato di reati, seppure dello stesso tipo ma non identificabili a priori nelle loro principali coordinate, rivelando una generale propensione alla devianza che si concretizza di volta in volta, in relazione alle varie occasioni ed opportunità esistenziali (Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016, Eloumari, Rv. 266615; nello stesso senso, Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B., Rv. 260896; Sez. 2, n. 18037 del 07/04/2004, Tuzzeo, Rv. 229052; Sez. 1, n. 6553 del 13/12/1995, dep. 1996, Bagnara, Rv. 203690).
Tanto premesso, la Corte territoriale, nel ritenere non riconoscibile il vincolo della continuazione tra i fatti oggetto di giudizio e quelli giudicati con sentenza del Tribunale di Brescia del 21/06/2007, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, ha valorizzato la diversa epoca di commissione dei fatti (quelli oggetti di giudizio commessi dall’ottobre 2002 e fino all’estate 2003; quelli già giudicati commessi nel giugno e luglio 2005), nonchØ la diversa realtà territoriale (Milano nel caso in esame, Brescia nei fatti già giudicati) e l’aver commesso i reati in concorso con persone diverse e nell’ambito di procedimenti relativi a diverse strutture associative criminali, escludendo conseguentemente che, al momento della
commissione del primo reato, l’imputato avesse già programmato i reati commessi anni dopo, con altri correi e in altre realtà territoriali e sottolineando, per converso, la netta distinzione tra istituto della continuazione e scelta di vita improntata all’illecito.
In tal modo, la Corte di appello ha fatto buon governo dei principi affermati da questa Corte, non potendosi affermare l’esistenza di una progettazione unitaria dei reati sulla sola base dell’identità o dell’analogia dei singoli reati o di un generico contesto delittuoso, ovvero ancora della unicità della motivazione o del fine ultimo perseguito, occorrendo invece che il requisito della identità del disegno criminoso trovi dimostrazione in specifici elementi atti a far fondatamente ritenere che tutti gli episodi siano frutto realmente di una originaria ideazione e determinazione volitiva, che il ricorrente ritiene esistente sulla base di argomenti di mero dissenso, richiamando l’esistenza di condotte identiche, consumate in un unico contesto temporale e personologico, in un ambiente di traffico di stupefacenti operativo in contesti territoriali distanti poche decine di chilometri l’uno dall’altro e comunque all’interno di un’area ben delimitata. Si tratta di elementi parzialmente contrastanti con quelli accertati dalla Corte territoriale, insindacabili in questa sede, e, comunque, di indici sintomatici rivelatori non di attuazione di un progetto criminoso unitario quanto, piuttosto, di una abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione di illeciti.
3.2.2. L’aumento di pena per i due reati di cui ai capi d) ed e), considerati satellite rispetto ai fatti già giudicati con sentenza della Corte di appello di Milano del 13/06/2008, Ł congruo e coerente con la motivazione profusa dai giudici del merito, conformemente all’insegnamento secondo cui il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena Ł correlato all’entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall’art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, COGNOME, Rv. 282269). La sentenza impugnata ha fatto pertanto corretta applicazione dei principi di legittimità richiamati.
4. Alla luce della manifesta infondatezza delle doglianze formulate dai ricorrenti, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento e, considerato che non vi Ł ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza ‘versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità’, si dispone che ciascuno dei predetti ricorrenti versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, esercitando la facoltà introdotta dall’art. 1, comma 64, l. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall’art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell’inammissibilità stessa come sopra indicate.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così Ł deciso, 04/03/2026
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME