Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 42458 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 42458 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TORINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/05/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 26 maggio 2022 la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza pronunciata il 23 settembre 2022 – all’esito di giudizio abbreviato – dal G.u.p. del Tribunale di Livorno. NOME COGNOME è stato ritenuto responsabile, in concorso con NOME COGNOME (la cui condanna è divenuta irrevocabile in data 11 ottobre 2022), del reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73 e 80 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, per avere organizzato il trasporto dalla Spagna all’Italia di kg. 613 di hashish, occultati in diciotto fioriere all’interno d semirimorchio che fu imbarcato sulla M/N “RAGIONE_SOCIALE“, salpata da Valencia il 5 novembre 2019 e giunta a Livorno 1’11 novembre 2019. A COGNOME è stata riconosciuta l’attenuante di cui all’art. 114 cod. pen., bilanciata in termini d equivalenza con l’aggravante di cui all’art. 80 d.P.R. n. 309/90 e con la contestata recidiva. Operata la diminuzione di pena conseguente alla scelta del rito, egli è stato condannato alla pena di anni tre di reclusione ed C 30.000 di multa.
Contro la sentenza della Corte di appello, l’imputato ha proposto tempestivo ricorso per mezzo del proprio difensore. Il ricorso si articola in due motivi.
Col primo motivo il ricorrente lamenta vizi di motivazione quanto all’affermazione della penale responsabilità dell’imputato, che sarebbe stata illogicamente fondata sul contenuto di una conversazione avente ad oggetto il carico di stupefacenti, intervenuta a molti mesi di distanza dall’importazione. Secondo il difensore, la sentenza impugnata avrebbe valorizzato l’indizio rappresentato da questa conversazione – neppure attribuita con sicurezza al COGNOME – trascurando che COGNOME, pur avendo ammesso di aver organizzato l’importazione, ha sempre negato che COGNOME fosse coinvolto in tale illecita attività.
Col secondo motivo, la difesa deduce violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. Sottolinea che la sentenza impugnata non ha spiegato per quale ragione NOME sia stato individuato come l’NOME che il 13 luglio 2020 conversava con COGNOME e ciò sarebbe stato indispensabile atteso che a quella conversazione è stato attribuito valore decisivo ai fini dell’affermazione della responsabilità del ricorrente.
Con memoria scritta tempestivamente depositata il Procuratore generale ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I motivi di ricorso non superano il vaglio di ammissibilità.
2. Col secondo motivo di ricorso – che precede logicamente il primo – la difesa sostiene che non è affatto certa l’identità della persona che il 13 luglio 2020 parlò con COGNOME commentando la perdita del carico di hashish e dicendo che sarebbe stato meglio farlo viaggiare «su ruote». Sarebbe illogico, quindi, aver affermato la penale responsabilità di NOME COGNOME attribuendo a lui quella conversazione e alla stessa valore indiziante. Il motivo è generico e non autosufficiente. Il difensore, infatti, si limita ad affermare che l’NOME che veniva da Torino (dove NOME vive) e, una volta salito nell’auto di COGNOME, commentò con lui la perdita del carico potrebbe non essere NOME e a sostenere che tale eventualità non è stata verificata e vagliata nel percorso motivazionale. Non indica, però, sulla base di quali circostanze di fatto tale identificazione – che i giudici di merito hanno compiuto in termini di certezza – potrebbe essere smentita. Ed invero, sono inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza e per genericità, quei motivi che, deducendo il vizio di manifesta illogicità o di contraddittorietà della motivazione, non contengano l’integrale trascrizione o allegazione di atti specificamente indicati (fra le tante: Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, COGNOME, Rv. 265053; Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, COGNOME, Rv. 270071; Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, COGNOME, Rv. 276432; Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, dep. 2021, Cossu, Rv. 280419). Lo è dunque, a maggior ragione, un motivo che neppure richiami gli atti sulla base dei quali sarebbe possibile confutare circostanze di fatto riferite in sentenza. Non rileva in contrario che la Corte di appello non abbia motivato sul punto, atteso che, anche nei motivi di gravame, il tema era stato posto in termini del tutto generici osservando che COGNOME aveva «plurimi rapporti con pregiudicati operativi nel torinese» sicché il riferimento al «presunto arrivo dell’NOME da Torino alla stazione ferroviaria di Firenze Santa NOME» non consentiva di escludere che protagonista della conversazione potesse essere un altro torinese di nome NOME. A questo proposito è sufficiente rammentare che «l’appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto po fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell’impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato» (per tutte: Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822). Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
Come emerge dalla lettura RAGIONE_SOCIALE sentenze di merito – che possono essere lette congiuntamente e costituiscono un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, COGNOME, Rv. 257595) – il coinvolgimento di NOME COGNOME nell’importazione dello stupefacente è stato affermato sulla base di convergenti dati indiziari: la circostanza che egli avesse disponibilità di un capannone con insegna «COGNOME Vasi» a Quarrata accanto al capannone con insegna «COGNOME Vasi» cui erano destinate le fioriere nelle quali era occultata la sostanza stupefacente; la circostanza che entrambi i capannoni fossero «chiusi e non operativi»; il dato emergente dall’esame dei tabulati telefonici – che dal 13 ottobre a 10 novembre 2019 NOME si trovasse a Valencia; il dato – emergente anch’esso dai tabulati telefonici – che, nel medesimo arco di tempo, anche NOME si trovasse a Valencia; la circostanza che la nave sulla quale fu caricato l’hashish sia salpata da Valencia il 5 novembre 2019. Nella medesima prospettiva i giudici di merito hanno sottolineato che l’NOME giunto a Firenze da Torino (dove NOME risiede) era chiaramente informato della vicenda, tanto che COGNOME gli disse «non dovevamo farlo caricare NOME, non dovevamo minchia, ma sai quante volte me lo sono detto io?» e lui rispose: «doveva andare su ruote e basta… non dovevamo caricare». In sintesi: la conversazione di cui si tratta è stata attribuita a NOME in forza di plurimi elementi indiziari; la motivazione non presenta profili di contraddittorietà o manifesta illogicità e il ricorso si limita a contrastarla senza spiegare sulla base di quali concreti elementi sarebbe possibile sostenere che il conversante è, in realtà, una persona diversa.
Secondo la difesa, anche ammettendo che NOME fosse l’NOME col quale COGNOME conversava, il dato sarebbe irrilevante perché la conversazione intervenne molti mesi dopo l’importazione dell’hashish che fu rinvenuto e sequestrato dalle Forze dell’ordinel’ll novembre 2019 nel porto di Livorno perché, durante il viaggio, a causa RAGIONE_SOCIALE pessime condizioni del mare, i vasi nei quali era occultato si ruppero.
La difesa sostiene che, se NOME fosse stato coinvolto nell’importazione, COGNOME lo avrebbe contattato subito dopo la perdita del carico, ma dalle operazioni di intercettazione avviate dopo il sequestro della sostanza non è emerso che ciò sia avvenuto. Tale mancanza di contatti fornirebbe riscontro alle dichiarazioni di COGNOME, che ha escluso il coinvolgimento di NOME nella vicenda. La difesa si duole che la Corte territoriale non abbia attribuito valore a questa circostanza e abbia ipotizzato che NOME e COGNOME possano essersi sentiti in altro modo. Sostiene che tale conclusione sarebbe frutto di una mera congettura priva di riscontri. Così argomentando, il ricorso invoca una inammissibile considerazione
alternativa del compendio probatorio e una rivisitazione del potere discrezionale riservato al giudice di merito in punto di valutazione della prova senza confrontarsi in termini specifici con l’iter logico-giuridico seguito dai giudici di merito p affermare la responsabilità penale. Secondo la sentenza impugnata, infatti, il tenore della conversazione intercorsa tra COGNOME e COGNOME rende evidente che egli sapeva della perdita del carico sicché è quella stessa conversazione a dimostrare che COGNOME era informato della vicenda e che la scelta di procedere alla importazione non «su ruote», ma per nave, fu una scelta comune.
Si deve ricordare, allora, che la «rilettura» degli elementi di fatto posti a sostegno della decisione esula dai poteri della Corte di RAGIONE_SOCIALEzione. Tale apprezzamento, infatti, è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione RAGIONE_SOCIALE risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207945). In altri termini, al giudice di legittimità resta preclusa – in sede di controllo della motivazione – la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati da giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa: un tale modo di procedere trasformerebbe, infatti, la Corte da giudice della motivazione nell’ennesimo giudice del fatto (tra tante, Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. NUMERO_DOCUMENTO).
L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere di versare la somma di C 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE, somma così determinata in considerazione RAGIONE_SOCIALE ragioni di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso il 11 ottobre 2023
Il Consigliere estensore