Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 1101 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 1101 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/10/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME, nato a Nicotera il DATA_NASCITA
avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Milano il 18/11/2021
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, dottAVV_NOTAIO, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Milano, in riforma parziale della decisione di primo grado, ha assolto NOME dal reato di cui all’art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 ma ha confermato la sentenza relativamente ai capi di imputazione sub 23-4- riguardanti rispettivamente la cessione illecita di 525 grammi di cocaina, il tentativo di importazione di un imprecisato quantitativo di cocaina e l’importazione di sette chili di cocaina.
Sono stati proporti due ricorsi per cassazione.
2.1.Con il primo ricorso, a firma dell’AVV_NOTAIO, sono stati articolat quattro motivi.
2.1.1. Con il primo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità per il tentativo di importazione di cui al capo 3.
L’assunto è che la trattativa per l’importazione della sostanza stupefacente non sarebbe stata “affidante”, cioè avanzata al punto tale da ingenerare un affidamento nei contraenti; nel caso di specie la trattativa sarebbe rimasta in uno stato embrionale, non essendo emersa alcuna informazione sul quantitativo, sulla qualità e sul prezzo della sostanza: gli stessi Giudici di appello avrebbero dato atto di problematiche insorte con i fornitori.
Dunque, vi sarebbero stati meri contatti ma non trattative.
2.1.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità per i capi 3-4, formulati solo sulla base d conversazioni intercettate ed intercorse tra terzi e prive di adeguata capacità dimostrativa.
2.1.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al capo 3); il tema attiene alla ritenuta compartecipazione criminosa del ricorrente, fatta discendere dal contenuto di alcune conversazioni intercettate tra terzi, anche in questo caso non dotate di sufficiente capacità dimostrativa in cui, tra l’altro, si sarebbe fat riferimento a tale COGNOME ovvero “a quello lì”: non vi sarebbero elementi per ritenere che il soggetto a cui i dialoganti facevano riferimento fosse l’odierno imputato.
2.1.4. Con il quarto motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla partecipazione concorsuale al reato sub 4); si tratta di un motivo sostanzialmente sovrapponibile al terzo.
2.2. Con il secondo ricorso a firma dell’AVV_NOTAIO sono articolati tre motivi.
2.2.1. I primi due motivi sono sostanzialmente sovrapponibili a quelli di cui si è detto nella illustrazione dell’altro ricorso.
2.2.2. Con il terzo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione per avere, senza adeguata motivazione, la Corte ritenuto, nella determinazione della pena, più grave la condotta di cui al capo 4).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1 ricorsi sono inammissibili.
La Corte di appello, anche richiamando la sentenza di primo grado, ha ricostruito i fatti, valutato le prove e spiegato con motivazione congrua ed esente da illogicità evidenti: a) perché, quanto al capo 3) della imputazione, non solo fosse stato raggiunto
l’accordo tra le parti volto alla importazione della sostanza stupefacente, ma, soprattutto, che la transazione aveva raggiunto una fase esecutiva avanzata, un’attuazione concreta del programma obbligatorio, rivelatore della imminente consegna della droga in relazione alla quale era stata predisposta una rilevante attività di raccolta di denaro (cfr. pag. 12 sentenza impugnata, ma anche 126 e, soprattutto, pag. 133 e della sentenza Tribunale in cui si indicano con chiarezza la circostanze rivelatrici della aspettativa reale della esecuzione della operazione di importazione della sostanza stupefacente- cfr. riferimento all’avvenuta corruzione del doganiere nel porto italiano, ma anche la attesa dei venditori per l’attuazione della transazione (cfr, a riguardo, tra le altre, Sez. 3, n. 29655 del 29/01/2018, COGNOME, Rv. 273717; Sez. 3, n. 7806 del 15/11/2017, dep. 2018, Rv. 272448); b) le ragioni per cui il soggetto con il nome “NOMENOME, evocato nelle conversazioni, debba identificarsi con l’odierno ricorrente (sul punto è chiarissima la sentenza del Tribunale a pag. 89 e 90); c) gli elementi fattuali da cui è stata fatta discendere la prova del pieno coinvolgimento dell’imputato nella operazione illecita, il ruolo da esso ricoperto, gli incontri vetrificatisi presso l’abita di questi tra soggetti coinvolti nella transazione, la partecipazione diretta del ricorren a detti incontri il cui oggetto era relativo alle “problematiche inerenti al lavoro c sudamericani” (cfr. pagg. 135 e ss. sentenza di primo grado); d) i motivi per i quali anche in relazione al capo di imputazione sub 4), sia stata raggiunta la prova della responsabilità penale del ricorrente(cfr., pag. 14 e ss. sentenza impugnata e pagg. 90 e ss. sentenza di primo grado).
In tale quadro di riferimento i motivi del ricorso presentato dall’AVV_NOTAIO primi due motivi del ricorso presentato dall’AVV_NOTAIO rivelano la loro inammissibilità strutturale.
I motivi in esame, per come strutturati, esulano dal percorso di una ragionata censura del complessivo percorso motivazionale del provvedimento impugnato, con il quale obiettivamente non si confrontano, e si risolvono in una indistinta critica difettiva; frammentazione del ragionamento sotteso ai ricorsi, la moltiplicazione di rivoli argomentativi neutri o, comunque, non decisivi, la scomposizione generica di fatti e di piani di indagine non ancorata al ragionamento probatorio complessivo della sentenza impugnata, la valorizzazione di singoli elementi il cui significato viene scisso ed esaminato atomisticamente rispetto all’intero contesto, violano il necessario onere di specificazione delle critiche mosse al provvedimento (sul tema, Sez. 6, n. 10539 del 10/02/2017, COGNOME, Rv. 269379).
Le censure difensive tendono sostanzialmente a sollecitare una differente e non consentita comparazione dei singoli significati probatori per giungere a conclusioni differenti sulla valenza del singolo elemento di prova della singola conversazione intercettata.
I giudici di appello, che pure hanno fatto riferimento alle argomentazioni sviluppate nella sentenza di primo grado, hanno fornito una valutazione analitica, autonoma, non manifestamente illogica sui punti specificamente indicati nell’impugnazione di appello, di talché la motivazione risulta esaustiva ed immune dalle censure proposte.
Nè sussiste la ipotizzata violazione di legge.
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2022.