Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9693 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9693 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/12/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME (CUI CODICE_FISCALE) nato
il DATA_NASCITA
COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/02/2025 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Genova del 25 febbraio 2025 che, quanto alla posizione di NOME COGNOME, ha confermato la decisione resa dal G.U.P. del Tribunale di Massa il 21 marzo 2024, con la quale il predetto era stato condannato alla pena di anni 8 di reclusione ed euro 25.000 di multa, in quanto ritenuto colpevole di una pluralit di episodi del reato di cui agli art. 81, 110 cod. pen. e 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 199 fatti commessi in Massa e Montignoso tra l’aprile e il settembre del 2022; quanto alla posizione di NOME COGNOME, la Corte di appello, in parziale riforma della pronuncia di primo grado rideterminava la pena in anni 5, mesi 6, giorni 20 di reclusione e di euro 16.000 di multa, ordine a una serie di episodi del reato di cui agli art. 81, 110 cod. pen. e 73, comma 1, del d.P.R n. 309 del 1990, fatti commessi in Vezzano Ligure tra 1’8 agosto e il 17 settembre del 2022.
Osservato che il primo motivo del ricorso di NOME COGNOME, con cui la difesa dell’imputato contesta il mancato riconoscimento dell’attenuante di cui al comma 7 dell’art. 73 del d.P.R. n 309 del 1990, è manifestamente infondato, in quanto riproduttivo di profili di censura gi adeguatamente vagliati dai giudici di merito i quali, hanno diffusamente spiegato (pagine 5 e 6 della sentenza impugnata) le ragioni ostative alla configurabilità della attenuante invocata, piena sintonia con le coordinate interpretative tracciate dalla giurisprudenza di legittimità Sez. 6, n. 35995 del 23/07/2015, Rv. 264672 e Sez. 6, n. 37100 del 19/07/2012, Ry. 253381).
Rilevato che il secondo motivo, con cui la difesa di NOME COGNOME si duole della mancata riqualificazione giuridica dei fatti nell’ipotesi di lieve entità di cui al comma 5 dell’art. 73 de n. 309 del 1990, è anch’esso manifestamente infondato, in quanto volto a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, a fronte dell’adeguata ricostruzione operata giudici di merito, i quali, in coerenza con le coordinate interpretative di riferimento (cfr. Sez n. 51063 del 27/09/2018, Rv. 274076), hanno valorizzato, in maniera non illogica, l’elevato numero di cessioni accertate, l’introito economico derivatone, la durata temporale della condotta e la tipologia delle sostanze trattate, costantemente reperite grazie a solidi rapporti c l’ambiente del traffico di stupefacenti (pag. 7 della sentenza impugnata).
Evidenziato che il primo motivo del ricorso di NOME COGNOME, con cui la difesa dell’imputat censura il mancato accoglimento dell’eccezione di incompetenza territoriale, è manifestamente infondato, in quanto ripropositivo di una doglianza già efficacemente disattesa dai giudici merito, i quali, nel ricordare che si è proceduto con rito abbreviato, hanno richiamato in modo pertinente la preclusione processuale di cui all’art. 438, comma 6 bis cod. proc. pen.
Precisato che anche il secondo motivo di ricorso, con cui la difesa dell’imputato NOME COGNOME si duole della conferma del giudizio di responsabilità penale con riguardo al capo 13, è manifestamente infondato, in quanto volto a prefigurare una rivalutazione alternativa delle font probatorie, estranea al sindacato di legittimità, a fronte dell’adeguata ricostruzione operata d
giudici di merito, i quali (pagina 9 della sentenza impugnata), nel ritenere ascrivibile il fatto contestato, hanno valorizzato in maniera razionale le conversazioni interce accertamenti della P.G. circa la consegna a NOME COGNOME del borsone contenente la droga
Osservato che il terzo motivo di ricorso di COGNOME, con il quale la difesa contesta l applicazione, nella loro massima estensione, delle circostanze di cui all’art. 62 bis cod. pen., è anch’esso manifestamente infondato, risultando ragionevole e dunque immune da censu l’impostazione della Corte di appello che, pur riconoscendo le attenuanti generiche alla dichiarazioni ammissive dell’imputato, ne ha tuttavia escluso in maniera non illogica l’o nella loro massima estensione, “in ragione della gravità dei fatti attinenti a un traffic stupefacenti di particolare livello” (cfr. pagina 9 della sentenza impugnata).
Ritenuto che, rispetto a ciascun tema dedotto, la motivazione della sentenza impugnata sorretta da considerazioni razionali, alle quali le difese contrappongono differenti val merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482).
Considerato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e rileva declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in fav della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese proc della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 12 dicembre 2025.